Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.14078.2022 R.A.C.L., promossa da:
Luigi Tubifato con il proc. avv. Sanasi
CONTRO
CP_1 avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, ex art.445 bis cpc, chiedendo l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento o almeno alla pensione di invalidità civile;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Nelle more del giudizio è intervenuta la nomina dell'amministratore di sostegno del ricorrente. Ebbene, il provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno non determina di per sé l'interruzione del giudizio di cui sia parte il beneficiario dell'amministrazione e, anche qualora il difensore dell'amministrato dichiari in udienza l'evento, non si verifica automaticamente l'interruzione del processo, come invece accade nelle diverse ipotesi dell'interdizione e dell'inabilitazione [Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 32845 del 08/11/2022].
La pensione di inabilità civile ex art.12 l.30 marzo 1971 n.118 è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno (e dal 2018, ex art.24, co.8 dl.201.11 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 ed ex art.12 dl 78.2010, 66 anni e 7 mesi e dal 2019 67 anni), nei cui confronti, in sede di visita medico sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
La legge prevede, quindi, una triplice condizione di conseguimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità, essendo necessaria l'emergenza tanto di un requisito sanitario che di uno reddituale oltre alla presentazione della domanda. Su tale ultimo rilievo, giova osservare come la prevista decorrenza del beneficio dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda amministrativa si traduce nel riconoscimento di una funzione costitutiva a detto atto di impulso di parte.
Infatti, la totale inabilità lavorativa necessaria al fine del conseguimento della prestazione assistenziale de qua deve essere intesa quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere non già una qualsiasi attività, ma una attività lavorativa. Conseguentemente detta condizione non può essere esclusa sulla scorta, ad esempio, del mero rilievo che l'infermità riscontrata consenta tuttavia al soggetto di far fronte, anche se con difficoltà, alle esigenze domestiche specie che si consideri come tale attività neppure sia equiparabile all'attività propria del lavoro domestico subordinato.
Del resto, trova applicazione anche in questa materia la previsione di cui all'art.149 disp. Att. cpc in base al quale, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, oltre a tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo oppure giudiziario, senza che sussista la necessità di una nuova domanda amministrativa e senza che sia configurabile alcuno spazio per una nuova determinazione da parte della P.A. (art.7 l.533 del
1973). Che è quanto si riverbera poi sulla decorrenza degli accessori e quindi sui margini di applicabilità dell'art.442 cpc, dovendosi ritenere che rivalutazione ed interessi decorrano comunque, a prescindere dalla imputabilità del ritardo dell'ente erogatore, a partire dalla data dalla quale è dovuta la prestazione assistenziale, benché in ipotesi successiva alla conclusione del procedimento amministrativo ma anteriore alla proposizione della domanda amministrativa.
Il giudice adito dal ricorrente in funzione del conseguimento della pensione di inabilità può riconoscere, ricorrendone i presupposti ex lege, la spettanza dell'assegno di invalidità. Detto minore beneficio, infatti, può ritenersi compreso implicitamente nella prestazione viceversa richiesta, apparendo all'uopo non significativo che solo per quanto concerna l'assegno di invalidità l'art.13 l.118\71 richieda la condizione d'incollocazione al lavoro e la revocabilità del beneficio in ipotesi di mancato accesso da parte dell'invalido a posti di lavoro adatti alle relative condizioni fisiche;
requisito questo assorbito da quello previsto per la pensione di inabilità in ordine alla totale incapacità lavorativa.
Per l'affermazione del diritto alla percezione della pensione di inabilità ovvero dell'assegno di invalidità ex l.118 del 1971 si impone quindi al giudice la verifica della sussistenza del requisito reddituale che costituisce elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di erogabilità. E' quanto del resto afferma la giurisprudenza maggioritaria, benché non manchino isolate pronunce in base alle quali la rilevabilità d'ufficio (ovvero la deducibilità da parte delle parti) dell'inosservanza di un elemento costitutivo è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento debba ritenersi pacifica tra le parti e perciò estranea al thema decidendum.
Tuttavia, occorre ricordare come la Cassazione abbia ritenuto l'inammissibilità di un'azione volta ad accertare la sussistenza del solo requisito sanitario, essendo diretta ad accertare la sussistenza di uno solo dei fatti costitutivi del diritto.
Ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza delle condizioni reddituali.
Invero detto onere probatorio, traducendosi nella prova di fatti negativi, si deve ritenere soddisfatto anche attraverso il meccanismo presuntivo ex art.2729 c.c.
All'uopo, tuttavia, nessun valore può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive rese ex l.15\1968 ed alle autocertificazioni;
invero, l'equiparazione probatoria tra la dichiarazione resa dal soggetto interessato e quella resa da terzi (tracciata dall'art.4 l.15\68) esaurisce la propria operatività nell'ambito del procedimento amministrativo e non in quello dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ci si pone, allora, nel solco tracciato dalla Corte Suprema (cfr. Cass.26.2.2001, n.2628; Sezioni Unite 14 ottobre 1998, 10153) secondo cui nessun valore probatorio, neppure indiziario, può essere riconosciuto nel giudizio civile (strutturato sul principio dell'onere probatorio) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda ed eccezione. Altrimenti, si correrebbe il rischio di violare il principio secondo cui la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento del proprio onere probatorio, elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.
Semmai, siccome affermato da Cass.12.8.2001 n.11031, i requisiti reddituali possono essere provati in sede amministrativa con autocertificazione dell'interessato; atto questo che, se non contrastato dalle risultanze certificative acquisite dalla Pubblica Amministrazione, è suscettibile di valutazione anche da parte del giudice ex art.116, I comma, cpc purchè già prodotto nella fase amministrativa.
Nella fattispecie in esame, risulta sussistere il requisito reddituale utile al conseguimento della pensione di invalidità civile.
Ciò detto, giova ricordare come l'indennità di accompagnamento spetti ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt.2 e 12 della l.30.3.71
n.118, nei cui confronti le commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua. I suddetti requisiti (impossibilità di deambulazione e necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana) sono qualificati quali alternativi dalla giurisprudenza maggioritaria, sicchè ciascuno di essi è di per sé sufficiente a fondare l'attribuzione del beneficio in oggetto. Ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quali per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana.
La nozione di permanenza di cui supra comporta l'impossibilità di riconoscere il suddetto diritto nelle ipotesi in cui l'incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita si presenta come effetto di una malattia a rapida evoluzione;
invero, in presenza di gravi patologie, tali da rendere l'individuo inabile al 100% e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, finchè l'evento letale sia "certus an” ma incertus non può negarsi la necessità di un'assistenza permanente, destinata a protrarsi a tempo indeterminato, salvo che sia possibile formulare un giudizio prognostico in ordine all'inevitabile sopravvenienza della morte in un ambito temporale ben preciso e ristretto, al punto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani bensì a fronteggiare un'emergenza terapeutica. Il giudizio sulla tendenziale "permanenza" dello stato invalidante deve avvenire con riguardo al momento della presentazione della domanda e non ex post, in relazione al verificarsi del decesso poco dopo il riconoscimento dello stato invalidante, atteso che per numerose patologie il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente, onde il breve lasso di tempo intercorso tra l'insorgere dello stato invalidante e il decesso non dimostra, di per sè, la rapida evolutività della malattia. D'altra parte, la ricorrenza del presupposto della necessità di un aiuto permanente rimane esclusa in presenza di malattie suscettibili di stabilizzazione ad un livello tale da consentire all'assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamentali.
La nozione di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita comprende chiunque, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che "abbisognano di un'assistenza continua", cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana. Nè è incompatibile con la attribuibilità della suddetta prestazione la circostanza che l'invalido psichico, in caso di patologie di particolare gravità, possa avere bisogno di altre forme di tutela (come il controllo continuo con eventuale ricovero in appositi istituti), visto che tali forme di tutela operano su un piano e con funzione ben diversa dalla finalità economica propria dell'indennità di accompagnamento. In materia di patologie psichiche e pur sempre ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento deve sussistere la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari della vita quotidiana e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose di una malattia psichica.
Peraltro, giova evidenziare come le condizioni di cui all'art.1 della legge 11.2.80 n.18 siano richieste anche per gli ultrasessantacinquenni. Né varrebbe a coonestare un assunto contrario il richiamo all'art.6 dlgs n.509 del 1988, in base al quale, ai soli fini dell'assistenza socio\sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni i quali abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Infatti, detta norma non vale a configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, ponendo semmai soltanto le condizioni affinché i suddetti soggetti possano essere considerati invalidi o mutilati, in analogia del resto con l'art.2, II comma, l.118\1971 prima della novella. Soluzione questa in linea con l'insegnamento della Corte Suprema che in più occasioni è intervenuta in materia evidenziando come una siffatta definizione di invalidità è resa necessaria (in caso di infradiciottenni ed ultrasessantacinquenni) dall'impossibilità di far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa [Cass.931 del 1999, 1339 del 1993; cfr. del resto anche Cass.6180 del 2000].
Il diritto all'indennità non può essere concesso a favore degli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente nelle strutture pubbliche;
non è subordinato ad alcun limite reddituale e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale venne presentata la domanda;
tale decorrenza vale a configurare la consistenza stessa del diritto riconosciuto dalla legge e non rappresenta affatto uno "spatium deliberandi" concesso all'ente assistenziale in ipotetica analogia con il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, previsto in via generale dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, perchè si verifichi la mora relativamente alla corresponsione degli interessi legali. Del resto, nella ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto a tale beneficio, una volta che l'invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti la erogazione della prestazione, automaticamente la decorrenza di essa deve collocarsi, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 18 del 1980, al primo giorno successivo alla presentazione della domanda, restando invece a carico dell'amministrazione onerata della prestazione di provare la eventuale diversa data di insorgenza dello stato inabilitante.
Ebbene, il ctu ha accertato come parte ricorrente, nata in data [...], sia, dal gennaio 2023, invalida in misura del 100 % ma non incapace di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare, essendo affetta dalle patologie in consulenza meglio individuate. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto parzialmente.
Occorre pertanto dichiarare che la parte ricorrente sia invalida nella suddetta misura dalla data indicata dal consulente tecnico d'ufficio e conseguentemente ha diritto alla pensione di invalidità civile con decorrenza ex lege oltre interessi e rivalutazione, salvo il superamento del prescritto limite reddituale. In proposito, vale ricordare come nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione
[Cassazione civile , sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621].
In considerazione della decorrenza del quadro patologico rilevante rispetto alla data degli accertamenti in sede amministrativa, le spese di lite possono essere compensate.
Pqm
Il Giudice,
rigettata ogni altra domanda,
dichiara che la parte ricorrente è invalida in misura del 100% dal gennaio 2023 con conseguente diritto alla pensione di invalidità civile con decorrenza ex lege salvo il superamento del prescritto requisito reddituale.
CP_ Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate a carico di
Spese per il resto compensate.
Lecce, 22/01/2025
Lorenzo Bellanova