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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 936/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 936 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. ), con l'avv. Pirrottina Concetto;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
OP
(P.I. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. Di Marzio Davide;
CONVENUTA
E
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 con l'avv. Capuano Fabrizio;
CONVENUTA
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi a questo AR
Tribunale, , OP
e per sentirli condannare, in solido fra loro, al CP_2 Controparte_3 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da esso attore a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 28.08.2020 nel quale esso attore era rimasto coinvolto come pedone.
A fondamento della sua domanda, deduceva: AR
a) che in data 28.08.2020, verso le ore 14:30, esso attore percorreva a piedi la via Garibaldi
a Rizziconi, quando, giunto in prossimità della farmacia De Lorenzo, , Controparte_3
1
conducente dell'autovettura Fiat TO (tg. BL974YS), di proprietà dello stesso e assicurata presso la , nell'atto di scendere dal veicolo, aveva aperto OP repentinamente lo sportello del mezzo e aveva colpito al volto esso attore all'altezza della regione oculare destra;
b) che, a causa dell'impatto, esso attore aveva riportato lesioni all'occhio destro ed era stato trasportato prima presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gioia Tauro e successivamente presso quello di Vibo Valentia, ma in entrambi i nosocomi non era disponibile la consulenza specialistica oculistica in urgenza;
c) che, non essendo disponibile in entrambi i nosocomi la consulenza oculistica, esso attore si era recato da uno specialista privato, che aveva riscontrato una “ferita perforante corneale con impegno irideo cataratta traumatica in occhio destro”;
d) che a causa delle riferite lesioni lo stesso era rimasto assolutamente impossibilitato ad attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un totale di 273 giorni (di cui 25 gg. di ITT e 248 gg. di ITP) e aveva riportato postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 30%;
e) che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di;
Controparte_3
f) che, dunque, esso attore aveva diritto all'integrale risarcimento, da parte dei convenuti, dei danni non patrimoniali subiti, ivi incluso il danno biologico, morale ed esistenziale, nonché dei danni patrimoniali subiti per il mancato guadagno conseguente all'inabilità temporanea totale e parziale, nonché, infine, per le spese mediche sostenute e da sostenersi. si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva. In particolare, la società sosteneva di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione a causa dell'erronea convinzione da parte dell'attore che la stessa rappresentasse in
[...]
. La convenuta, tuttavia, chiariva che non aveva alcun CP_1 CP_1 OP mandato di rappresentanza né una delega per la gestione dei sinistri relativi ai veicoli assicurati dalla suddetta compagnia.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e Controparte_3 rimaneva contumace.
All'udienza del 28.10.2022, il giudice autorizzava parte attrice alla rinnovazione della citazione nei confronti della compagnia straniera e la causa Controparte_4 veniva rinviata all'udienza del 24.02.2023.
si OP costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, l'assicurazione convenuta: a) eccepiva il difetto di prova del fatto storico, del danno nonché del nesso di causalità tra il sinistro e il danno;
b) eccepiva il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro;
c) contestava, comunque, la quantificazione del danno operata da controparte.
All'udienza del 24.02.2023, il giudice dichiarava la contumacia di Controparte_3
e concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
[...]
La causa veniva istruita mediante l'escussione di nr. 3 testi ( , Tes_1 Testimone_2
e ) e mediante l'espletamento di una CTU medico-legale. Testimone_3
2
All'udienza dell'08.11.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14.02.2025.
Infine, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda risarcitoria proposta da nei confronti di è AR CP_2 infondata e deve essere rigettata nel merito.
Ed infatti, pur dovendosi rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_2
poiché la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione la cui esistenza è da
[...] riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore (e avendo, nel caso di specie, l'attore individuato nell'atto di citazione come soggetto delegato CP_2 alla gestione dei sinistri coinvolgenti i veicoli assicurati con la società bulgara
[...]
deve comunque dichiararsi il difetto di titolarità passiva del rapporto OP giuridico oggetto di causa da parte di avendo la convenuta dimostrato di non avere CP_2 alcun mandato per gestire i sinistri di . OP
La società convenuta, infatti, ha prodotto un certificato dal quale emerge che
[...]
opera in Italia in regime Libera Prestazione Servizi e, che, quindi, OP CP_2 non è rappresentante della società bulgara (v. estratto
[...] OP del registro IVASS allegato alla comparsa di costituzione e risposta), così dimostrando il difetto di titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta dall'attore e, dunque, l'estraneità ai fatti per cui è causa.
In conclusione, dunque, deve dichiararsi il rigetto integrale della domanda risarcitoria proposta da nei confronti di AR CP_2
3. La domanda proposta da nei confronti di AR OP
e è, invece, fondata e merita accoglimento per i motivi di
[...] Controparte_3 seguito esposti.
Come già rilevato nelle premesse in fatto, l'attore ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in data 28.08.2020, nel quale egli era stato coinvolto quale pedone.
A fondamento della domanda, ha dedotto l'esclusiva responsabilità di AR
, conducente del veicolo Fiat TO (tg. BL974YS), che, all'atto di Controparte_5 scendere dal proprio veicolo, aveva aperto repentinamente lo sportello del mezzo e aveva colpito al volto esso attore – che stava percorrendo a piedi la via dove il veicolo si trovava in sosta - all'altezza della regione oculare destra, causandogli delle gravi lesioni.
3.1. Orbene, occorre premettere che nelle ipotesi di investimento di pedone l'art. 2054 co. 1
c.c. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione iuris tantum di colpa, dalla quale quest'ultimo può liberarsi solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ed infatti, “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento” (v. Cass. civ. n. 9856/2022).
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Per vincere tale presunzione il conducente ha, quindi, l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e ponendosi imprevedibilmente dinnanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
La responsabilità del conducente va, pertanto, esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di questi, possibilità alcuna di prevenire l'evento in ragione della condotta imprevedibile ed anomala del pedone, tale da rendere oggettivamente impossibile il suo avvistamento o, comunque, l'osservazione tempestiva dei suoi movimenti (v. Cass. ord. 4551/2017).
Deve, inoltre, precisarsi che la presunzione di colpa dell'automobilista non esclude l'indagine sull'imprudenza del pedone investito;
la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall' art. 2054, comma 1, c.c., invero, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell' art. 1227, comma
1, c.c. (v. Cass. civ. n. 26873/2022).
Pertanto, come costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude al giudice di merito l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità
e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente (v. Cass. Civ. n. 17397/2007; Cass.
Civ. n. 11873/2007; Cass. civ. n. 24689/2009; Cass. civ. n. 20949/2009; Cass. civ. n. 5540/2011;
Cass. civ. n. 1135/2015).
In altri termini, in ipotesi di investimento di un pedone, si deve contemperare l'operatività della presunzione di colpa stabilita dal comma 1 dell'art. 2054 c.c. a carico del conducente (come pure l'accertamento in concreto di una sua responsabilità) con la regola generale in tema di causalità, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., onde valutare se vi sia stata una condotta censurabile del pedone, la quale abbia concorso alla produzione dell'evento dannoso. Ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente, via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass. civ. n. 8663/2017; Cass. civ. n. 24472/2014; Cass. civ. n. 3964/2014).
3.2. Ciò premesso, nel caso di specie, si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni rese in giudizio dai testimoni oculari del sinistro e (della cui attendibilità Tes_1 Testimone_2 non vi è motivo di dubitare) hanno confermato la circostanza che, in data 28.08.2020, l'attore, mentre percorreva a piedi la via Garibaldi a Rizziconi, è stato colpito al volto dalla portiera del veicolo improvvisamente aperta da e ha conseguentemente riportato Controparte_3 lesioni all'occhio destro.
In particolare, dalle dichiarazioni dei testi è emerso:
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a) che, in data 28.08.2020, intorno alle 14:30, l'attore percorreva a piedi la via Garibaldi a
Rizziconi, mentre il veicolo (tg. BL974YS) condotto da si trovava in Controparte_3 sosta, in prossimità di una farmacia (v. dichiarazioni rese da all'udienza del Tes_1
01.03.2024: “ricordo che l'incidente è avvenuto nel 2020 e si è verificato all'entrata del paese di Rizziconi. Era d'estate, forse era agosto, nel primo pomeriggio ed io ero andato a Rizziconi a prendere una mia amica per andare al mare. Io mi trovavo sulla mia macchina nei pressi di una farmacia”; “ho potuto vedere l'incidente in quanto io ero parcheggiato sulla destra della strada mentre l'auto il cui sportello ha colpito l'attore era parcheggiata sul lato opposto”; v. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 24.05.2024: “l'incidente è avvenuto nel mese di Testimone_2 agosto del 2020 se non erro, era di pomeriggio intorno alle ore 14.30/15,00, e come ho detto mi trovavo di fronte alla Farmacia di Rizziconi che si trova all'inizio del paese non ricordo la via , io mi trovavo a 10 metri di distanza circa dal luogo dell'incidente. Ho visto, infatti, che c'era un'auto parcheggiata lungo il marciapiede proprio di fronte la farmacia”; “ricordo che il sig. che Pt_2 io già conoscevo come compaesano ed amico stava transitando a piedi lungo la strada”);
b) che il sinistro si è verificato poiché ha aperto repentinamente Controparte_3 la portiera del mezzo e ha colpito il pedone, appunto , che stava passando in quel AR momento;
tale dinamica, rappresentata dall'attore nell'atto introduttivo, è stata descritta dai testimoni oculari del sinistro (v. dichiarazioni rese da all'udienza del 01.03.2024: “ad Tes_1 un certo punto nel mentre io ero sul bordo di strada parcheggiato sulla destra e vedo che
[...]
arrivava a piedi quanto d'un tratto un auto apre lo sportello della macchina di colpo e AR sbatte lo sportello in faccia”; “a quel punto il conducente della Fiat TO ha aperto lo sportello e l'ha colpito mentre camminava”; “a seguito dell'incidente lo stesso è sceso dalla macchina ed ha chiesto scusa all'attore ma in ogni caso il danno era fatto”; v. dichiarazioni rese da Tes_2
all'udienza del 24.05.2024: “il conducente della Fiat apriva lo sportello e colpiva il
[...] he era proprio lì sulla strada”); Pt_2
c) che l'impatto del veicolo contro l'attore, immediatamente soccorso dai testi ivi presenti, è stato violento e ha interessato, in particolare, la regione oculare di destra del volto dell'attore; tale circostanza, descritta genericamente dal teste (v. dichiarazioni rese Tes_1 Tes_1 all'udienza del 01.03.2024: “quanto d'un tratto un auto apre lo sportello della macchina di colpo e sbatte lo sportello in faccia”), trova riscontro nelle dichiarazioni dettagliate rese dal teste
(v. dichiarazioni rese da all'udienza del 24.05.2024: “ho Testimone_2 Testimone_2 visto chiaramente che nel mentre si apriva lo sportello dell'auto parcheggiata lo stesso veniva aperto sul he sbatteva proprio con l'occhio”; “mi sono subito avvicinato, il ridava Pt_2 Pt_2
e si teneva l'occhio”).
Dalle complessive prove acquisite, è, quindi, possibile concludere non solo che il sinistro si
è verificato secondo le modalità descritte dall'attore, ma anche che lo stesso è stato causato dalla condotta colposa di , il quale, omettendo la dovuta cautela, non ha Controparte_3 adeguatamente vigilato sul sopraggiungere di altri utenti della strada al momento dell'apertura della portiera verso la strada, senza assicurarsi, quindi, che tale apertura non arrecasse ostacolo o pericolo alla circolazione.
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È opportuno osservare, sul punto, che l'apertura improvvisa della portiera del veicolo comporta un pericolo per la sicurezza della circolazione e che, pertanto, il conducente del veicolo che si trovi nelle condizioni di ha l'obbligo - derivante dalla specifica Controparte_3 disposizione di cui all'art. 157 co. 7 del Codice della strada (“è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”), oltre che da un elementare e intuitivo senso di prudenza - di assicurarsi che nessuno stia sopraggiungendo prima di procedere all'apertura della portiera del mezzo.
Peraltro, il possibile passaggio di un pedone, anche eventualmente nella parte di carreggiata riservata al transito dei veicoli, costituisce circostanza sempre prevedibile da parte del conducente di un veicolo, di talchè, al momento dell'apertura della portiera, il conducente deve sempre assicurarsi – anche – dell'assenza di pedoni.
Di fronte alla prova di tale comportamento imprudente di , Controparte_3
l'assicurazione convenuta non ha fornito alcuna prova liberatoria circa l'assenza di responsabilità del conducente del veicolo assicurato, non avendo dimostrato che quest'ultimo aveva adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno.
3.3. Tuttavia, pur essendo emersa dagli atti una condotta imprudente e disattenta di
[...]
, ciò non è sufficiente per imputare al convenuto l'esclusiva responsabilità del Controparte_3 sinistro, dovendosi ritenere sussistenti anche dei profili di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro ex art. 1227 co. 1 c.c.
Ed invero, deve evidenziarsi che, dal compendio probatorio in atti, è emerso:
1) che al momento del sinistro il pedone (appunto, l'attore) stava transitando AR lungo la parte della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli senza servirsi dell'apposito marciapiedi ivi (pacificamente) presente, in violazione dell'art. 190 co. 1 del Codice della Strada;
ed invero, la prova della presenza del marciapiede sui luoghi di causa e della circostanza che l'attore, al momento del sinistro, stava transitando – non sul marciapiede, bensì - sulla parte della carreggiata riservata ai veicoli (cioè sulla “strada” e non, appunto, sul marciapiede) emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese dai testi : “io ero parcheggiato sulla destra della Tes_1 strada mentre l'auto il cui sportello ha colpito l'attore era parcheggiata sul lato opposto sul marciapiede della farmacia”; : ho visto, infatti, che c'era un auto parcheggiata Testimone_2 lungo il marciapiede proprio di fronte la farmacia se non erro”; “ricordo che il sig. che io Pt_2 già conoscevo come compaesano ed amico stava transitando a piedi lungo la strada , non ho fatto caso se lo stesso stesse attraversando (…) Il he era proprio lì sulla strada”); sul punto, va Pt_2 precisato che non è noto il motivo per cui non si sia avvalso del marciapiede, non AR avendo l'attore dedotto né provato che il passaggio sulla parte della carreggiata riservata ai veicoli (cioè sulla “strada”) fosse stato causato da un'eventuale occlusione del passaggio pedonale e che, dunque, non fosse altrimenti evitabile (circostanza che avrebbe reso, appunto, non esigibile una condotta diversa da parte del pedone); né, sul punto, può ritenersi raggiunta la prova della totale occlusione del marciapiede de quo (da parte del veicolo in sosta o da parte di altri ostacoli) sulla base delle sole dichiarazioni rese dal teste , alla luce delle incongruenze tra quanto Tes_1 affermato dallo stesso in udienza, secondo cui il veicolo della parte convenuta avrebbe ostruito il
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passaggio sul marciapiede (v. dichiarazioni rese all'udienza del 01.03.2024: “la TO era parcheggiata al margine della strada , di sbieco e quasi al muro e quindi il ha dovuto fare Pt_2 il giro largo dalla strada per poi arrivare credo in Farmacia”), e il disegno grafico che lo stesso ha fornito durante la deposizione testimoniale, da cui risulta invece che il veicolo della parte convenuta era regolarmente parcheggiato in posizione parallela al marciapiede (v. disegno allegato al verbale di udienza del 01.03.2024); a ciò si aggiunga, inoltre, che il teste ha Testimone_2 affermato che il veicolo era in sosta lungo il marciapiede, senza fare alcun riferimento all'eventuale ostruzione del passaggio pedonale causata dal parcheggio del veicolo di Controparte_3
(v. dichiarazioni rese all'udienza del 24.05.2024: “c'era un auto parcheggiata lungo il
[...] marciapiede proprio di fronte la farmacia se non erro”); né vi è alcun altro elemento probatorio che provi, appunto, l'impedimento per l'utilizzo del marciapiede da parte del pedone;
vi è, dunque, la prova di una condotta imprudente di , che ha utilizzato la parte della carreggiata AR riservata ai veicoli pur in presenza di un marciapiede, così violando le norme del codice della strada che impongono l'utilizzo del marciapiede ed esponendosi – senza adeguata motivazione – a maggiori pericoli;
2) che il pedone, poco prima del sinistro, si era chinato per raccogliere dal suolo le sigarette, come dichiarato dallo stesso nel modulo CAI (v. dichiarazione contenuta nel modulo CAI sottoscritto dall'attore: “percorrevo a piedi la via Garibaldi e mi sono chinato per raccogliere le sigarette cadute, quando il conducente della TO che si era appena fermato davanti la farmacia, apriva lo sportello sbattendomelo in faccia e facendomi male all'occhio”; sebbene, infatti, detta dichiarazione confessoria non vincola automaticamente l'assicurazione, essa può comunque essere presa in considerazione dal giudicante quale elemento probatorio da considerare insieme alle altre prove acquisite in giudizio); ciò denota un ulteriore condotta negligente del pedone, che stava transitando sulla strada senza prestare la dovuta attenzione, dovendosi peraltro tenere conto che, nel caso di specie, al pedone era imposta una diligenza maggiore di quella esigibile in caso di transito sul marciapiede perché stava utilizzando la parte della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli e, dunque, per definizione più pericolosa (e ciò a maggior ragione considerato che la scelta di non utilizzare il marciapiede non è stata imposta, nel caso concreto, da inevitabili circostanze esterne); il comportamento descritto dallo stesso attore evidenzia, dunque, una condotta negligente da parte dello stesso, che, invece di prestare attenzione a quanto stava accadendo sulla strada (si ripete, riservata alla circolazione dei veicoli), si era chinato a terra per compiere un'altra azione potenzialmente pericolosa (raccogliere sulla parte della carreggiata riservata ai veicoli un pacchetto di sigarette che neanche si sarebbe trovato lì se il pedone avesse correttamente utilizzato il marciapiede a sua disposizione), non volta a soddisfare un'esigenza primaria, ma certamente recessiva rispetto all'obbligo di cautela imposto dalla circolazione stradale;
azione, questa, che, difatti, gli ha impedito di intercettare per tempo la manovra imprudente di e di evitare il pericolo, o almeno di ridurne le Controparte_3 conseguenze dannose;
peraltro, la circostanza che l'attore si fosse chinato poco prima dell'apertura della portiera da parte di ha reso più difficile, per lo stesso Controparte_3 [...]
, accorgersi della presenza del pedone (pedone che avrebbe potuto Controparte_3 verosimilmente essere più facilmente individuato se non si fosse chinato, essendo probabile –
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secondo massime di comune esperienza - che detta condotta abbia reso più difficile per il conducente vedere il pedone stesso dallo specchietto laterale).
In definitiva, deve concludersi che dal complessivo quadro probatorio in atti emerge, da un lato, una condotta sicuramente colposa del conducente del veicolo e, dall'altro, il concorso di colpa del danneggiato, essendo stata dimostrata anche la condotta imprudente e disattenta di quest'ultimo; più precisamente, la condotta colposa di ha avuto un Controparte_3 ruolo prevalente nella dinamica del sinistro de quo, concorrendo nella misura del 60% alla causazione dello stesso, mentre la condotta di vi ha concorso per il restante 40%. AR
Sempre sotto il profilo dell'an della responsabilità, si rileva, infine, che l'attore, in ossequio ai principi in materia di onere probatorio, ha provato il nesso di causalità tra il sinistro oggetto di causa e parte dei danni lamentati, come confermato anche dal CTU nominato in questo procedimento (le cui conclusioni sono condivise interamente da questo giudice, in quanto logiche, coerenti e ben argomentate, oltre che basate sull'applicazione di un rigoroso metodo scientifico).
Ed infatti, il CTU ha accertato che l'attore, a causa del sinistro in questione, ha riportato delle lesioni all'occhio destro (“trauma oculare a bulbo aperto da Ferita penetrante corneale occhio destro con lacerazione corneale a tutto spessore, scoppio del bulbo oculare, impegno irideo e cataratta traumatica”), risultando tali lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente riportata nel modulo CAI (v. documentazione sanitaria in atti, nonché la relazione del CTU).
3.4. Quanto, poi, al quantum del danno subito dall'attore, deve rilevarsi che, anche sotto questo profilo, si ritengono condivisibili le conclusioni del CTU (senza alcuna contestazione, di fatto, formulata dai consulenti di parte, non risultando inviate al CTU osservazioni critiche alla bozza di relazione trasmessa alle parti prima del deposito della relazione definitiva).
Nella specie, il CTU ha accertato il seguente danno biologico:
a) nr. 25 giorni di invalidità temporanea assoluta;
b) nr. 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
c) nr. 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
d) nr. 128 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %;
e) l'invalidità permanente del 26%, così calcolata in considerazione degli esiti di: “grave ipovisione post-traumatica in occhio destro da leucoma corneale centrale post-traumatico con visus corretto 1/20 in soggetto con visus naturale 10/10 in occhio sinistro;
disturbo d'ansia con umore depresso post-traumatico in soggetto affetto da preesistenza menomativa rappresentata dal disturbo d'ansia”.
Inoltre, il CTU ha riconosciuto che , in conseguenza delle predette lesioni, AR ha sostenuto spese mediche necessarie pari a € 843,64.
3.4.1. Orbene, con riferimento al danno non patrimoniale, deve preliminarmente ricordarsi che, sul punto, il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale (ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso), quanto in quella dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna), fermo restando che le Sezioni Unite (con le sentenze nn. 26972-26975 dell'11.11.2008) hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, venendo a ricondurre in tale categoria tutte le diverse
“voci” elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia (danno estetico, danno esistenziale,
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danno alla vita di relazione, ecc;
v., sul punto, Cass. civ. nr. 25843/2020; Cass. civ. nr. 4878/2019;
Cass. civ. nr. 23469/2018; Cass. civ. nr. 24075/2017; Cass. civ. nr. 24864/2010).
In definitiva, ai fini della liquidazione del danno, il giudice deve tener conto, oltre al danno biologico eventualmente accertato dal CTU (che riguarda il danno subito alla sfera dinamico relazione del soggetto), anche del danno morale, che costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, del 13/10/2017 n. 24075; Corte Cass. Sez. III, del
09/06/2015 n. 11851).
E', cioè, pacifico che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi;
in altri termini, il danno morale deve essere considerato in modo autonomo rispetto al danno biologico, atteso che “il sintagma "danno morale": 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (in tal senso, Cass. civ. nr. 25164/2020; v. anche Cass. civ. nr. 910/2018, Cass. civ. nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 28989/2019)” (cfr., per tutte, Cass. Civ. nr.
20795/2018).
Il predetto accertamento del danno non patrimoniale, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In particolare, è sempre il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse e, quindi, rilevanti ai fini del riconoscimento del danno morale, inteso, appunto, come sofferenza interiore (pretium doloris), pur potendo tale danno essere provato anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. nr. 5820/2019, secondo cui “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”).
In definitiva, il ricorso alle presunzioni è ammesso, ma non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
In ogni caso, si ricorda, sul punto, che, secondo la giurisprudenza, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. civ. nr. 25843/2020).
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Inoltre, è possibile un'ulteriore personalizzazione del danno in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma “solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari” rigorosamente provate dal danneggiato;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano, invece, alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. “dinamico-relazionale” (cfr., per tutte, Cass. Civ. nr.
20795/2018).
In concreto, la liquidazione giudiziale del danno non patrimoniale avviene sulla base di tabelle predeterminate dal legislatore ovvero, in difetto, in via equitativa, sulla base di tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (sul punto, deve evidenziarsi che sono state le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione ad avallare l'utilizzo di tabelle giurisprudenziali, nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, v. Cass. civ., Sez. Un., nr. 26972/2008).
Essendo, quindi, stata accertata un'invalidità permanente superiore al 9%, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso alle tabelle giurisprudenziali e, in particolare, alle tabelle del Tribunale di Milano.
Orbene, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, pur essendo altresì indicato il valore monetario del singolo punto di invalidità relativo al solo danno biologico.
Il giudice, prima di procedere alla liquidazione applicando il punto di invalidità che include anche il pregiudizio morale, deve sempre preliminarmente verificare se e come la specifica componente del danno non patrimoniale qualificata come danno morale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria.
Il risarcimento così quantificato può, poi, subire delle ulteriori variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, purché la personalizzazione del danno trovi giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione;
non può, quindi, essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. civ. nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 10912/2018, Cass. civ. nr. 23469/2018, Cass. civ. nr. 27482/2018; Cass. civ. nr. 28988/2019; Cass. civ. nr. 25164/2020; v., ancora, Cass. civ. nr.
25164/2020).
Nel caso di specie, applicando i richiamati principi giurisprudenziali, deve riconoscersi, oltre il danno biologico riconosciuto dal CTU, anche il danno morale nella misura standard prevista dalle tabelle.
Lo stesso, infatti, si può ritenere provato presuntivamente in considerazione: a) della natura dei postumi subiti (grave ipovisione post-traumatica); b) dell'entità del danno accertato (26% IP);
c) della giovane età dell'attore al momento del sinistro (32 anni); d) del lungo periodo in cui l'attore
è stato incapace di attendere alle ordinarie attività della vita quotidiana.
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Inoltre, confermano la sofferenza interiore patita dal danneggiato anche le dichiarazioni rese dal teste , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (v. dichiarazioni rese Testimone_3 all'udienza del 24.05.2024: “da quel momento non vede più dall'occhio ed è aumentato di peso ed oggi pesa 175 kg sta sempre sul divano ed è depresso, non vuole lavorare, anche i miei figli (uno di 12 ed uno di 9) stanno risentendo di tutto questo perché sentono la mancanza del papà”).
Non può, invece, procedersi ad alcuna ulteriore personalizzazione del danno, non avendo il ricorrente allegato e, soprattutto, provato l'esistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie, normalmente ricomprese, secondo l'id quod plerumque accidit, nel tipo di menomazione subita (di cui, cioè, già tengono conto le tabelle sulla scorta delle quali è avvenuta la liquidazione).
Dunque, applicando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, si arriva, ex art. 1226 cod. civ, alla seguente liquidazione del danno non patrimoniale, complessivamente pari alla somma di € 155.584,50:
1) invalidità permanente del 26%, pari a € 141.267,00 (punto base danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, pari ad € 6.429,99; età, all'epoca del sinistro, 32 anni);
2) invalidità temporanea complessiva pari ad € 8.761,50, di cui:
• ITA = gg. nr. 25, pari € 2.875,00 (punto base € 115,00);
• ITP (al 75 %) = gg. 30, pari ad € 2.587,50 (punto base € 115,00);
• ITP (al 50 %) = gg. 90, pari ad € 5.175,00 (punto base € 115,00);
• ITP (al 25 %) = gg. 128, pari ad € 3.680,00 (punto base € 115,00). Tuttavia, in considerazione della corresponsabilità dell'attore, nella causazione del sinistro, il danno risarcibile subito da deve essere diminuito nella misura del 40% (ex art. AR
1227 c.c.) e, pertanto, va quantificato complessivamente in € 93.350,70.
3.4.2. Quanto, poi, al danno patrimoniale, è stato provato che ha diritto al AR risarcimento per spese mediche pari a € 843,64, da decurtare del 40% in ragione della corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro oggetto di causa, per un totale di €
506,184.
3.4.3. Non può, invece, essere riconosciuto il danno patrimoniale richiesto dall'attore in considerazione del dedotto mancato guadagno durante il periodo di invalidità temporanea, in quanto tale danno voce di danno è rimasta del tutto sfornita prova.
È noto, infatti, che il risarcimento del danno patrimoniale per invalidità temporanea non è dovuto se la lesione conseguente all'evento dannoso non ha prodotto una contrazione del reddito del danneggiato, contrazione che deve essere da quest'ultimo adeguatamente provata (v. Cass. civ.
n. 18866/2008).
Nel caso di specie, l'attore ha omesso di fornire qualsiasi prova circa il mancato guadagno durante il periodo di inabilità temporanea, non avendo questi, peraltro, neppure allegato di svolgere un'attività produttiva di reddito al momento del sinistro stesso né dedotto alcunché sul tipo di attività svolta e sulla composizione del proprio reddito prima del sinistro e la diminuzione dello stesso durante il periodo di invalidità temporanea.
3.5. In definitiva, il danno – non patrimoniale e patrimoniale– complessivamente riconoscibile in capo a è pari alla somma di € 93.856,88. AR
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Sulla somma così riconosciuta alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha la “funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”; inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funzione di coprire il ritardo”.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
Secondo questo giudice, l'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995, nella parte in cui ha precisato che “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, devalutando – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma di € 79.338,02 al giorno del fatto (28.08.2020) – si arriva ad un importo di
92.561,02; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 30.04.2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €
102.572,35; su tale somma, infine, devono, poi, essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
3.5.1. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, OP
e devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento, a favore Controparte_3 dell'attore , della somma di € 102.572,35, oltre interessi dalla data della presente AR sentenza sino al soddisfo.
4. Le spese di lite si liquidano come di seguito specificato.
4.1. In applicazione del principio di soccombenza, e OP
devono essere condannati, in solido fra loro, alla refusione delle spese Controparte_3 di lite sostenute da da liquidarsi, in conformità delle tabelle allegate al DM nr. AR
55/2014, nel valore medio di € 14.103,00 (trattasi di controversia di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, in applicazione del criterio del decisum), in considerazione della natura della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Il concorso di colpa del danneggiato giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 40%, per un totale di €
8.461,80. Ai compensi si aggiunge il rimborso delle spese introduttive del giudizio e il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pirrottina Concetto, dichiaratosi antistatario.
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Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di OP
e , in solido fra loro.
[...] Controparte_3
4.2. In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato AR al pagamento delle spese di lite sostenute da da liquidarsi, in conformità delle tabelle CP_2 allegate al DM nr. 55/2014, nel valore di € 2.090,00 (trattasi di controversia di valore compreso tra
€ 52.001,00 e € 260.000,00, in applicazione del criterio del decisum), in considerazione della contenuta attività difensiva espletata da (sostanzialmente limitata all'eccezione di CP_2 difetto di legittimazione passiva, meramente reiterata in tutti i sintetici e limitati scritti difensivi, senza articolazione di richieste istruttorie né di ulteriori deduzioni – neppure generiche – sul merito sulla causa). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede: 1) accoglie la domanda proposta da nei confronti di AR OP
e e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_3 OP
e , in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 [...]
della somma di € 102.572,35, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino AR al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di AR CP_2
3) condanna e , in solido OP Controparte_3 fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da , che liquida in AR complessivi € 8.461,80 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e delle spese di introduzione del giudizio, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pirrottina Concetto, dichiaratosi antistatario;
4) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da AR CP_2 che liquida in complessivi € 2.090,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone definitivamente le spese di CTU in capo a e OP
, in solido fra loro. Controparte_3
Così deciso in Palmi, il 29 maggio 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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