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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 570 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 9.4.2025
(sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in ME Parte_1 C.F._1
RM (CZ), via Garibaldi n. 44, presso lo studio legale dell'avv. Pietro Domenico Palamara, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
( .I. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Crisafi n. 34, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Mazzotta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di ME RM, Parte_1 al fine di chiedere ed ottenere la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento n.
03020239000240931000, notificata in data 30.3.2023, limitatamente alle sottese cartelle di pagamento nn. 03020050007220012000, 03020100004694965000, 03020100004702548001,
03020130004234863000 e 03020130004240325001.
A sostegno della spiegata domanda, l'opponente eccepiva l'illegittimità della predetta intimazione, relativamente ai crediti portati nelle suindicate cartelle: 1) per precedente giudicato;
2) per l'intervenuta prescrizione del credito e per omessa notifica degli atti presupposti;
3) per l'intervenuto annullamento delle relative partite di ruolo ai sensi della legge n. 228/2012; 4) per la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora richiesti con le cartelle di pagamento impugnate.
Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente concludeva nel modo seguente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi evidenziati in narrativa - previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta o, in subordine, fissando l'udienza di comparizione delle parti e di discussione con termine di urgenza per la sospensione- così provvedere: 1) in via preliminare, per le superiori motivazioni, tenuto altresì conto dei gravi e irreparabili danni che subirebbe l'attore, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta e del ruolo, nonché il pagamento ingiunto dei crediti indicati nelle cartelle di pagamento di cui in narrativa;
2) nel merito, per i motivi di cui in ricorso, così provvedere: a) accogliere la presente domanda e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'illegittimità e, comunque,
1 l'inefficacia dell'opposta intimazione di pagamento n. 03020239000240931000 in relazione ai crediti indicati nelle cartelle di pagamento indicate in narrativa, non notificate;
b) in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare che l' non ha diritto alcuno ad Controparte_2 intraprendere l'azione esecutiva preannunciata con l'intimazione di pagamento opposta né a procedere alla riscossione nei confronti dell'intimato in relazione ai crediti indicati nelle cartelle di pagamento di cui in narrativa;
c) in ogni caso, accogliere l'opposizione proposta e dichiarare che l'
[...]
e gli Enti creditori indicati in ciascuna delle cartelle di pagamento indicate in Controparte_2 narrativa non hanno diritto a procedere esecutivamente in danno di per i titoli e Parte_1 per i crediti indicati nelle cartelle di pagamento di cui in narrativa”; il tutto con il successo delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' la quale chiedeva la cessazione della Controparte_2 materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, con riferimento all'intimazione di pagamento, considerato che l'intimazione di pagamento impugnata non era stata seguita da alcun atto di natura esecutiva e che la stessa aveva perso efficacia avuto riguardo a tutte le cartelle di pagamento in oggetto stante l'inesigibilità del credito ivi indicato per intervenuta statuizione giudiziale. Inoltre, la società convenuta eccepiva la tardività dell'opposizione e l'inammissibilità della prescrizione concludendo nel modo seguente: “Chiede all'Onorevole Tribunale di ME RM - Sezione Civile, adito, ogni contraria istanza, deduzione, difesa e conclusione disattesa e respinta, di accogliere le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, per i motivi di cui al punto 1) della presente memoria;
b) sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, non sussistendo le condizioni di legge;
c) nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del provvedimento opposto. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con provvedimento del 18.9.2023 il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta.
La controversia veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti trattandosi di procedimento di natura cartolare.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. di nuovo conio legislativo all'udienza del 9.4.2025, svoltasi in via cartolare come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'odierno scrutinio ha ad oggetto una intimazione di pagamento relativa ad alcune cartelle di pagamento (vale a dire le nn. 03020050007220012000, 03020100004694965000,
03020100004702548001, 03020130004234863000 e 03020130004240325001) già oggetto di annullamento con sentenza passata in giudicato di altro Giudice del Tribunale di ME RM
(sentenza n. 190/2023 emessa nell'ambito del procedimento n. 1631/2019 R.G.) (cfr. certificato di passaggio in giudicato doc. a memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opponente).
Pertanto, in relazione ai crediti portati dalle predette cartelle di pagamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di
2 enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni –, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n.
1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., tra le innumerevoli,
Cass. 15/03/2005, n. 5607).
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20/01/1998, n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass.
7/06/1999, n. 5593).
L'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la chiesta cessazione della materia del contendere. Ed infatti, tale pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8/09/2008, n. 22650).
In quest'ordine di idee, il Supremo Collegio è fermamente orientato a ritenere che il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta su una questione giuridica privata di attualità per eventi sopravvenuti - nella specie, era la legittimità delle operazioni elettorali relative alla elezione dell'organismo scaduto -, comporta, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione deve anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18047 del 04/08/2010 e Cass., Sez. 3,
n. 5112 del 03/03/2011).
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
3 A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti – non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. S.U., 18/05/2000, n. 368, Cass., S.U., 28/09/2000, n. 1048, Cass.
25/07/2002, n. 10977).
È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale, per via dell'annullamento giudiziale (con statuizione definitiva emanata in altro giudizio) dell'avviso di intimazione di pagamento recante n. 030 2018 90044286 50000 in relazione alle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, i crediti da esse portati sono divenuti automaticamente inesigibili, con conseguente loro caducazione.
Tale annullamento e il successivo passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale sono stati successivi alla formazione dell'intimazione di pagamento opposta e all'invio della relativa raccomandata da parte dell'agente della riscossione al contribuente/odierno opponente, ma anche alla introduzione del presente giudizio.
Sulla base della prefata sentenza n. 190/2023 di questo Tribunale, quindi, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti dal momento che l'opponente ha già ottenuto il completo soddisfacimento della sua pretesa;
di conseguenza, va dichiarata cessata la materia del contendere sull'opposizione all'odierna delibazione del Tribunale.
Sotto il profilo del giudicato, la sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è “idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l'attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio”. Deve osservarsi, comunque, come la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, pone in predicato la valutazione delle spese processuali facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale". Invero, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che "la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009).
Nel caso di specie, pur in difetto di una congiunta richiesta delle parti di compensazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi affinchè le stesse vadano ugualmente dichiarate compensate per l'intero tra i contendenti. Infatti, risulta dalla documentazione in atti che l'intimazione di pagamento opposta è
4 stata formata nel mese di gennaio 2023 (27.1.2023) e la relativa raccomandata è stata spedita in data
17.2.2023, allorquando cioè i titoli ad essa sottesi (ed oggetto dell'odierna opposizione) non erano stati ancora colpiti dalla statuizione di annullamento contenuta nella sentenza n. 190/2023 del Tribunale di
ME RM, pubblicata il 16.3.2023. L'intimazione di pagamento impugnata non è stata seguita da alcun atto di natura esecutiva e la stessa, quindi, ha perso efficacia con riguardo alle cartelle di pagamento oggetto di opposizione;
ciò evidenzia, da una parte, l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio in capo al contribuente/opponente e, dall'altra, la mancanza di responsabilità dell'
[...]
, con la conseguente possibilità per il Tribunale di adottare una pronuncia di Controparte_3 compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il compenso spettante al difensore dell'opponente, ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, viene liquidato con separato decreto che si allega alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME RM, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento.
ME RM, 16 aprile 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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