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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/10/2024, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.572/2022 R.G., vertente tra:
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Giosuè Giardina, presso il cui studio sito in Gioiosa Marea, piazza Matrice n.3, è
elettivamente domiciliato;
-opponente-
CONTRO
c.f. , nata a [...] l'[...], rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_2
difesa dall'Avv. Salvatore Cinnera Martino, presso il cui studio sito in S. Agata di Militello, via San
Giuseppe n.51, è elettivamente domiciliata;
-opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, , conveniva in Controparte_1 giudizio per sentire dichiarare nullo il precetto opposto notificato in data Controparte_2
30/03/2022, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro 15.798,10, oltre accessori di legge, in virtù ed esecuzione del decreto ingiuntivo n.94/2022, reso nel procedimento
RGN 435/2022, provvisoriamente esecutivo.
Argomentava ed eccepiva, la carenza di legittimazione passiva, l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per carenza di idoneo titolo, per tutti i motivi esposti in premessa.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dei motivi di opposizione, previa sospensione, con la conseguente illegittimità, nullità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Si costituiva , la quale contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. Controparte_2
Con le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., del 18/06/2024, parte opponente depositava sentenza resa, in data 27/10/2023, da questo Tribunale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RGN 569/2022, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da CP_1
contro e revocato il decreto ingiuntivo, n.94/2022, nei confronti dello
[...] Controparte_2
stesso . Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, ed a seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudicante, con provvedimento del 18/06/2024, la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La proposta opposizione va accolta per le motivazioni di seguito indicate.
Passando a scrutinare, i motivi di opposizione, va tenuto conto della sentenza resa, in data
27/10/2023, da questo Tribunale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RGN 569/2022,
con il quale è stata accolta l'opposizione proposta da contro e Controparte_1 Controparte_2
revocato il decreto ingiuntivo, n.94/2022, nei confronti dello stesso . Controparte_1
Sentenza prodotta dalla parte opponente con le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., del 18/06/2024.
Va rilevato che, la citata sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo n.94/2022, nei confronti del
, ha determinato, atteso che la procedura esecutiva non è iniziata, il venir meno del Controparte_1
titolo che ha dato origine al presente giudizio, e pertanto in mancanza del suddetto titolo, la proposta opposizione va accolta.
Cosa diversa invece, nel caso in cui la procedura esecutiva era stata iniziata, la revoca del titolo esecutivo, atteso che manca attestazione di passaggio in giudicato della citata sentenza, non avrebbe determinato la sopravvenuta inesistenza del diritto del creditore di procedere, ma avrebbe determinato, ex art. 623 c.p.c., soltanto la sospensione cd. “esterna” del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato, o, confermato, con la conseguenza della temporanea sospensione della procedura che resta quiescente, in attesa di poter riprendere laddove il titolo, in caso di impugnazione della sentenza riacquisti la sua originaria efficacia, o di essere definitivamente arrestata. (Cass. civ. sez. un. 07/01/2014, n.61; Cass. 14048/2013; Cass.
n.18539/2007; Cass. n.709/2006; Cass. n.261/1999).
Infine, non può essere accolta la testi prospettata dalla parte opposta con la memoria di replica,
relativa alla mancata utilizzabilità della documentazione prodotta (unica documentazione prodotta con la comparsa conclusionale è stata la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di ), atteso che la citata sentenza resa, in data 27/10/2023, da questo Tribunale, nel Controparte_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RGN 569/2022, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da contro e revocato il decreto Controparte_1 Controparte_2
ingiuntivo, n.94/2022, nei confronti dello stesso , era già stata prodotta dalla parte Controparte_1
opponente con le note scritte per l'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 18/06/2024.
Pertanto, pur non tenendo conto di quanto scritto o depositato con la comparsa conclusionale dal per quanto sopra esposto, la proposta opposizione va accolta, e, Controparte_1
conseguentemente va dichiarato nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto che al momento della notifica dell'atto di precetto il titolo era valido, e che la sua caducazione è avvenuta in corso di giudizio, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione, dichiarando nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto;
2)Compensa, integralmente tra tutte le parti, le spese del giudizio, ex art. 92 c.p.c.;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti 10/10/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.572/2022 R.G., vertente tra:
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Giosuè Giardina, presso il cui studio sito in Gioiosa Marea, piazza Matrice n.3, è
elettivamente domiciliato;
-opponente-
CONTRO
c.f. , nata a [...] l'[...], rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_2
difesa dall'Avv. Salvatore Cinnera Martino, presso il cui studio sito in S. Agata di Militello, via San
Giuseppe n.51, è elettivamente domiciliata;
-opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, , conveniva in Controparte_1 giudizio per sentire dichiarare nullo il precetto opposto notificato in data Controparte_2
30/03/2022, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro 15.798,10, oltre accessori di legge, in virtù ed esecuzione del decreto ingiuntivo n.94/2022, reso nel procedimento
RGN 435/2022, provvisoriamente esecutivo.
Argomentava ed eccepiva, la carenza di legittimazione passiva, l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per carenza di idoneo titolo, per tutti i motivi esposti in premessa.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dei motivi di opposizione, previa sospensione, con la conseguente illegittimità, nullità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Si costituiva , la quale contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto. Controparte_2
Con le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., del 18/06/2024, parte opponente depositava sentenza resa, in data 27/10/2023, da questo Tribunale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RGN 569/2022, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da CP_1
contro e revocato il decreto ingiuntivo, n.94/2022, nei confronti dello
[...] Controparte_2
stesso . Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, ed a seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudicante, con provvedimento del 18/06/2024, la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La proposta opposizione va accolta per le motivazioni di seguito indicate.
Passando a scrutinare, i motivi di opposizione, va tenuto conto della sentenza resa, in data
27/10/2023, da questo Tribunale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RGN 569/2022,
con il quale è stata accolta l'opposizione proposta da contro e Controparte_1 Controparte_2
revocato il decreto ingiuntivo, n.94/2022, nei confronti dello stesso . Controparte_1
Sentenza prodotta dalla parte opponente con le note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., del 18/06/2024.
Va rilevato che, la citata sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo n.94/2022, nei confronti del
, ha determinato, atteso che la procedura esecutiva non è iniziata, il venir meno del Controparte_1
titolo che ha dato origine al presente giudizio, e pertanto in mancanza del suddetto titolo, la proposta opposizione va accolta.
Cosa diversa invece, nel caso in cui la procedura esecutiva era stata iniziata, la revoca del titolo esecutivo, atteso che manca attestazione di passaggio in giudicato della citata sentenza, non avrebbe determinato la sopravvenuta inesistenza del diritto del creditore di procedere, ma avrebbe determinato, ex art. 623 c.p.c., soltanto la sospensione cd. “esterna” del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato, o, confermato, con la conseguenza della temporanea sospensione della procedura che resta quiescente, in attesa di poter riprendere laddove il titolo, in caso di impugnazione della sentenza riacquisti la sua originaria efficacia, o di essere definitivamente arrestata. (Cass. civ. sez. un. 07/01/2014, n.61; Cass. 14048/2013; Cass.
n.18539/2007; Cass. n.709/2006; Cass. n.261/1999).
Infine, non può essere accolta la testi prospettata dalla parte opposta con la memoria di replica,
relativa alla mancata utilizzabilità della documentazione prodotta (unica documentazione prodotta con la comparsa conclusionale è stata la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di ), atteso che la citata sentenza resa, in data 27/10/2023, da questo Tribunale, nel Controparte_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RGN 569/2022, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da contro e revocato il decreto Controparte_1 Controparte_2
ingiuntivo, n.94/2022, nei confronti dello stesso , era già stata prodotta dalla parte Controparte_1
opponente con le note scritte per l'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 18/06/2024.
Pertanto, pur non tenendo conto di quanto scritto o depositato con la comparsa conclusionale dal per quanto sopra esposto, la proposta opposizione va accolta, e, Controparte_1
conseguentemente va dichiarato nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto che al momento della notifica dell'atto di precetto il titolo era valido, e che la sua caducazione è avvenuta in corso di giudizio, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione, dichiarando nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto;
2)Compensa, integralmente tra tutte le parti, le spese del giudizio, ex art. 92 c.p.c.;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti 10/10/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia