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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/11/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.
183/2025 R.G.A.C. promosso da:
, nato ad [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Genova il 14.02.1956, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea De Paola giusta procura speciale in atti.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Parte_2 con cui gli stessi, premesso che con decreto n. 13425 del 14.09.2021 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le menzionate condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e della prole e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
considerato che
ove le parti abbiano concordato tra le condizioni nel ricorso trasferimenti immobiliari, tali impegni assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. depositato da e iscritto al n. 183/2025 Parte_1 Parte_2
R.G.A.C. così decide, accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della separazione personale tra le parti di cui al decreto di omologa del Tribunale di Civitavecchia del 14.09.2021, negli esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso di:
1) nulla è dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento, stante la espressa rinuncia della Sig.ra all'assegno di mantenimento Parte_2 originariamente previsto nelle condizioni di separazione;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 3 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.
183/2025 R.G.A.C. promosso da:
, nato ad [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Genova il 14.02.1956, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea De Paola giusta procura speciale in atti.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Parte_2 con cui gli stessi, premesso che con decreto n. 13425 del 14.09.2021 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le menzionate condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e della prole e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
considerato che
ove le parti abbiano concordato tra le condizioni nel ricorso trasferimenti immobiliari, tali impegni assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. depositato da e iscritto al n. 183/2025 Parte_1 Parte_2
R.G.A.C. così decide, accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della separazione personale tra le parti di cui al decreto di omologa del Tribunale di Civitavecchia del 14.09.2021, negli esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso di:
1) nulla è dovuto dai coniugi a titolo di mantenimento, stante la espressa rinuncia della Sig.ra all'assegno di mantenimento Parte_2 originariamente previsto nelle condizioni di separazione;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 3 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso