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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/07/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4850/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 4850/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.06.1996, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Segalerba e dall'Avv. Sabrina Carniglia, presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione, - parte attrice contro (C.F. con sede in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV), via Marocchesa 14, in persona dei legali rappresentanti p.t.
e , giusta procura a rogito notaio Controparte_2 Controparte_3 di Treviso del 18.12.2014, rep. 186905, racc. Persona_1
30367, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Bianchi, presso il quale è elettivamente domiciliata, e
, ( ) nata ad [...] il 28 CP_4 C.F._2 novembre 1962, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Chiavari in Via Nino Bixio 34/3, presso l'avv. Simona Curletto, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta,
- parte convenuta
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “1) accertare e dichiarare la responsabilità della signora nella causazione del sinistro occorso al sig. CP_4 Pt_2 in data 17.06.2022 in Lavagna e per l'effetto condannarla
[...] unitamente e solidalmente alla compagnia assicurativa Controparte_1 all'integrale risarcimento dei danni dallo stesso subiti sia per le lesioni fisiche riportate, che per il danno patrimoniale per l'incidenza sulla capacità di lavoro generica e specifica, per la perdita di chance lavorative nonché per i costi e per le cure mediche sostenuti e che dovrà sostenere nel corso della vita per far fronte ai postumi riportati;
2) condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. Si chiede in via istruttoria l'ammissione dei capitoli di prova dedotti sulla dinamica del sinistro e non ammessi”.
Per parte convenuta “- accertare e dichiarare Controparte_1 che l'incidente stradale di cui è causa si è verificato per fatto e colpa di gran lunga preponderanti, in una percentuale non inferiore all'80%, dell'attore
e per l'effetto, considerate le prestazioni a lui erogate Parte_1 dall' e l'offerta di € 15.000,00 effettuata ante causam dalla convenuta CP_5 respingere le domande dallo stesso proposte Controparte_1 contro le convenute perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto e/o non provate;
- con vittoria delle spese e competenze del giudizio;
- in ogni caso, nulla in punto spese di resistenza ex art. 1917 terzo comma cod. civ. in favore della convenuta ”. CP_4
Per parte convenuta : “accertare e dichiarare che CP_4
l'incidente stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrenti delle parti in causa, sulla base delle percentuali che avranno ad emergere in corso di causa e pertanto rigettare le domande di responsabilità esclusiva della signora nella causazione dell'evento accidentale così CP_4 formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari come per legge”.
pagina 2 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e , per sentirne accertata la CP_4 Controparte_1 responsabilità con riguardo al sinistro occorso in data 7.6.2022 alle ore 15.00 circa, nella SS 1 Aurelia, nel Comune di Lavagna, in Via Lombardia con direzione Sestri Levante – Chiavari, e per l'effetto condannarle al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Deduce l'attore che, mentre stava percorrendo la SS 1 Aurelia con direzione
Chiavari con il proprio motociclo Yamaha mod. YZF R1 targato EG 05132,
l'autovettura Kia Picanto tg. DJ562KF di proprietà e condotta da
[...] si immetteva nella carreggiata senza dare le dovute precedenze ed CP_4
effettuando una manovra di inversione non consentita dalla segnaletica stradale, urtando il motociclo e facendo cadere a terra l'attore (che riportava lesioni e veniva trasportato presso l'Ospedale San Martino di Genova in prognosi riservata).
L'attore -premesso che i danni al motoveicolo sono stati risarciti e di aver percepito € 28.800,00 dall' (trattandosi di infortunio in itinere) e un CP_5 acconto di € 15.000,00 da chiede il risarcimento dei danni subiti sia CP_1
per le lesioni fisiche riportate sia per il danno patrimoniale con riguardo all'incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica, alla perdita di chance lavorative, nonché per i costi e per le cure mediche.
***
1.2. Con comparsa depositata il 28.6.2024 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando che il sinistro sarebbe avvenuto alle 15.59, anziché alle CP_1
15 secondo quanto dedotto da parte attrice, e che sarebbe avvenuto per colpa concorrente prevalente dell'attore medesimo.
pagina 3 di 20 Deduce in particolare che:
- l'attore procedeva ad una velocità elevata, come emerge dalle dichiarazioni della teste e dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Tes_1
Municipale del Comune di Lavagna (con riferimento agli accertamenti compiuti dai verbalizzanti sui filmati delle telecamere del traffico e relativi orologi sincronizzati, con stima di una velocità del motociclo non inferiore a
90 km/h);
- gli agenti avevano infatti emesso contravvenzione per velocità eccessiva nell'attraversamento di un centro abitato nei confronti dell'attore (ai sensi degli art. 141 commi 3 e 8 del CdS.), il quale peraltro al momento del sinistro procedeva affiancato al veicolo condotto da (tanto Parte_3 che non si potrebbe escludere che i due stessero gareggiando in velocità);
- parte convenuta non potrebbe andare completamente esente CP_4
da responsabilità, in quanto effettuava una manovra di svolta (comunque da lei iniziata “in sicurezza” allorché i motocicli non erano avvistabili data la loro lontananza), in un punto in cui la linea continua bianca di mezzeria non lo consentiva;
per la suddetta manovra la convenuta veniva sanzionata per la violazione dell'art. 154 commi 6 e 7 del CdS.
Secondo la compagnia, pertanto, dovrebbe essere riconosciuto un concorso di colpa dell'attore almeno dell'80%, con la conseguenza che risulterebbe satisfattivo quanto versato prima del giudizio in data 13.10.2023 a titolo da acconto e quanto percepito da . CP_5
L'assicurazione ha contestato anche il quantum, precisando che i danni al mezzo erano stati risarciti in via concorsuale.
***
pagina 4 di 20 1.3. Con decreto 3.7.2024, la convenuta veniva dichiarata CP_4
contumace, ma si costituiva successivamente al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con comparsa depositata il 7.10.2024, contestando -ai fini di una individuazione concorsuale della responsabilità nella causazione del sinistro- che, in realtà, sarebbe stato il veicolo condotto dall'odierno attore, che viaggiava ad elevatissima velocità, ad aver urtato la sua vettura, mentre stava concludendo la manovra.
Alla prima udienza di comparizione del 8.10.2024, stante l'avvenuta costituzione in giudizio di parte convenuta, il Giudice ne revocava la contumacia.
Con ordinanza 8.10.2024 venivano ammesse le prove: “ritenuto che, alla luce delle argomentazioni delle parti e delle reciproche deduzioni e contestazioni, risulti superflua l'ammissione della richiesta prova orale, ritenuto altresì che, pur a fronte della non contestazione sulla velocità da parte dell'attore in I memoria, l'acquisizione del filmato riprendente il sinistro possa consentire una piena comprensione della dinamica, visto l'art. 213 c.p.c., dispone acquisirsi copia dei filmati delle telecamere del traffico [...]... Rilevato poi che dalle allegazioni delle parti risulta che il sinistro è avvenuto in itinere, visto
l'art. 213 c.p.c., dispone che depositi prospetto dettagliato degli CP_5 importi liquidati in favore dell'attore [...]... Ritenuto poi che in ragione delle richieste istruttorie delle parti potrà risultare necessario disporre c.t.u. medico legale per rispondere al quesito sul danno biologico in uso presso la sezione, anche con riferimento alla capacità lavorativa (come chiesto da parte attrice) ma limitatamente alle valutazioni che possono essere effettuate alla luce delle allegazioni e della documentazione agli atti”.
pagina 5 di 20 Contestualmente, il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc: “- versamento in favore di parte attrice dell'ulteriore importo di
20.000,00 euro, oltre contributo spese di lite per 3.000,00 euro, oltre accessori, - versamento da parte dell'assicurazione in favore della convenuta costituitasi tardivamente di contributo spese di lite per 1.200,00 euro, oltre accessori, - per il resto abbandono di causa a spese compensate”.
La proposta non è stata accettata dalle parti. Veniva quindi nominata ctu la dott.ssa la quale rinunciava all'incarico, e veniva così sostituita Persona_2
con il dott. Nelle more, faceva pervenire comunicazione Per_3 CP_5 attestante le somme erogate nei confronti dell'attore a seguito del sinistro di causa. Depositata la relazione del ctu, all'udienza del 3.4.2025, nel contraddittorio, veniva visionato il filmato della telecamera riproducente il sinistro (nelle more depositato in atti dalla compagnia).
Il Giudice invitava le parti a coltivare trattative;
preso poi atto del fallimento delle stesse e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
26.6.2025 per precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnato termine per il deposito di note scritte. A tale udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. Ricostruzione del sinistro e responsabilità.
La dinamica del sinistro va ricostruita in base al verbale di incidente e ai filmati acquisiti agli atti.
Il rapporto di incidente stradale ricostruisce con precisione le fasi del sinistro
(pagg. 5 ss.): “... il luogo del sinistro è la strada statale n. 1 Aurelia nel tratto denominato via Lombardia all'altezza del civico 100 e via Aurelia all'altezza
pagina 6 di 20 del civico 2326. La strada è rettilinea, pianeggiante,a due sensi di marcia, con marciapiedi su ambo i lati, stalli di sosta tracciati parallelamente, all'asse stradale sul lato monte e banchina di sosta con stalli di sosta tracciati a lisca di pesce sul lato mare. Nel tratto interessato dal sinistro, la linea longitudinale di mezzeria è continua. I veicoli coinvolti erano ancora nella posizione assunta dopo l'urto ed in partiolare:
- Il veicolo A [autovettura di proprietà di nella corsia di CP_4
marcia lato monte, rivolto verso ponente, posto posto parallelamente all'asse stradale in fronte al civico 100 di via Lombardia,
- Il veicolo B [motociclo condotto dall'odierno attore] a terra, abbattuto sul lato destro, a cavallo della riga di mezzeria, rivolto verso mare ed inclinato verso ponente quasi all'altezza del civili 2326 di via Aurelia,
[...] Sull'asfalto, prima del probabile punto d'urto, non si rilevano tracce evidenti di frenata o quant'altro utile alla ricostruzione del sinistro.
[...] Il sinistro è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza poste presso la stazione ferroviaria di Cavi di Lavagna. Tramite le immagini di video sorveglianza si potevano fissare alcune evidenze utili per la ricostruzione della dinamica del sinistro:
- il punto d'urto iniziale si può posizionare all'altezza del civico 100 di via
Lombardia, a circa metà della corsia di marcia lato monte, poco a levante rispetto al punto dove si è poi arrestato il veicolo “A” [veicolo condotto dalla convenuta;
CP_4
- all'inizio della manovra di inversione del veicolo “A”, effettuata in un tratto vietato dalla segnaletica orizzontale per la presenza della riga longitudinale di mezzeria continua, la visuale della strada verso levante, per la conducente
pagina 7 di 20 del suddetto autoveicolo, era completamente occultata dal transito da ponente
a levante di un autocarro di colore bianco;
- anche per i due motocicli [uno dei due condotto dall'odierno attore] la visuale della corsia di marcia era occultata o comunque notevolmente ridotta dal transito del suddetto autocarro;
- la visuale della carreggiata stradale, per le rispettive direzioni, è risultata completamente libera per tutti i conducenti quando l'autoveicolo “A” [veicolo condotto dalla conventua era con il paraurti anteriore a cavallo CP_4
della riga di mezzeria continua ed i motocicli transitavano dall'ex albergo
Villa Luisa, civico 96 di Via Lombardia, a circa 31 metri dall'iniziale punto
d'urto;
- mentre il conducente del veicolo “B” [veicolo condotto dall'attore ] Pt_1 percorreva Via Lombardia mantenendo la destra, il conducente del veicolo
“C” affiancava l'altro motociclo all'altezza del civico 80 in un probabile tentativo di sorpasso, procedeva poi per una sessantina di metri praticamente affiancato e all'altezza del civico 96 rientrava in “scia” avuta forse visione del veicolo “A” che impegnava già metà della carreggiata;
- Il conducente del veicolo “B” [condotto dall'attore ] iniziava una Pt_1
forte azione frenante con conseguente sollevamento della parte posteriore del proprio mezzo e relativa perdita di contatto della ruota posteriore con
l'asfalto all'altezza del civico 98 di Via Lombardia per finire la propria corsa, al momento dell'urto contro il veicolo “A”, in pratica perpendicolare alla sede stradale dopo circa 17.90 metri;
- i motocicli transtivano praticamente contemporaneamente sulla striscia di arresto che si trova all'altezza dell'impianto semaforico a chiamata davanti alla stazione ferroviaria di Cavi, quando l'orologio delle telecamere di video
pagina 8 di 20 sorveglianza segnava 15.59,08; al momento dell'impatto tra il veicolo A ed il motociclo B ed in in immediata successione con il motociclo C segnava
15.59,12; le telecamere fanno parte di un unico gruppo di registrazione denominato stazione Cavi e l'orologio è per tutte sincronizzato;
la distanza fra la suddetta linea di arresto e il punto di impatto è di metri 96,40;
- Visti i tempi di percorrenza tra la linea di arresto ed il momento dell'urto di circa 4 secondi, si può presumere una velocità di percorrenza media dei motocicli [uno dei due condotto dall'odierno attore] di circa 90 km/h, velocità non commisurata alla natura della strada;
- il veicolo A al momento dell'urto non aveva ancora terminato la manovra di svolta, tanto da essere in pratica quasi perpendicolare all'asse stradale ed ed occupare in buona parte la corsia di marcia lato monte;
- L'urto iniziale tra il veicolo “A” ed il veicolo “B” avveniva tra il parafango anteriore destro del primo e la parte anteriore del secondo. A causa dell'urto il conducente del veicolo “B” volava oltre il cofano del veicolo “A” finendo a terra, rotolando poi fino al punto in cui veniva soccorso, mentre il proprio veicolo, ribaltandosi, oltrepassava anch'esso il veicolo “A” strisciando poi a terra;
...”.
Sono state elevate sanzioni sia a carico dell'attore (contravvenzione per velocità eccessiva nell'attraversamento di un centro abitato, ai sensi degli art. 141 commi 3 e 8 del CdS), sia a carico della convenuta (per la manovra effettuata, in violazione dell'art. 154 commi 6 e 7 del CdS).
In questo contesto, la visione del filmato (avvenuta anche nel contraddittorio all'udienza del 3.4.2025) e le dichiarazioni riportate nel verbale redatto dagli agenti intervenuti consentono di ricostruire con sufficiente precisione quanto accaduto, senza che peraltro dagli atti di causa risulti una specifica pagina 9 di 20 contestazione circa l'an (in particolare, circa il fatto che la manovra posta in essere dalla convenuta non fosse consentita). CP_4
Un aspetto specifico che è stato oggetto di contestazione, anche nelle difese finali e nel corso dell'udienza di discussione, concerne la velocità tenuta dalla moto condotta dall'attore. In proposito, gli accertamenti condotti dagli agenti sulla (elevata) velocità di guida paiono sorretti da adeguato riscontro probatorio (considerato che nel verbale vi è la precisazione che le telecamere di video sorveglianza, dai cui filmati sono stati tratti gli orari utilizzati per ipotizzare la velocità, fanno parte di un unico gruppo di registrazione e l'orologio è per tutte sincronizzato).
In ogni caso, la diretta visione del filmato acquisito agli atti consente di apprezzare una velocità di guida della moto apparentemente non conforme allo stato dei luoghi, così come le dichiarazioni raccolte a verbale del teste oculare confermano la velocità elevata della moto condotta Testimone_2 dall'attore (cfr. pag. 29 del rapporto di incidente).
In questo contesto, d'altra parte, nessun ulteriore elemento probatorio sarebbe potuto derivare dall'ammissione dei capitoli dedotti da parte attrice e da parte convenuta sulla dinamica, tenuto conto della formulazione dei medesimi.
L'istruttoria documentale consente dunque di ritenere provato non solo che la convenuta stesse effettuando una manovra non consentita dalla CP_4
segnaletica stradale, ma anche che l'attore stesse procedendo a velocità non commisurata allo stato dei luoghi.
In altre parole sussiste una responsabilità concorsuale di entrambi in ordine alla verificazione del sinistro: la conducente dell'autovettura a causa della manovra non consentita (dovendosi ritenere altamente probabile che, qualora tale manovra non fosse stata effettuata, il sinistro non si sarebbe verificato);
pagina 10 di 20 l'attore a causa delle velocità di guida (dovendosi ritenere che egli avrebbe ragionevolmente potuto, con uno sforzo di diligenza maggiore del tutto esigibile, evitare l'impatto, attraverso una manovra che -evidentemente- non è stato in grado di porre in essere, anche in considerazione della velocità tenuta).
La situazione così descritta determina la corresponsabilità dell'attore nell'aver dato causa al sinistro;
con gradazione che, in considerazione della gravità delle rispettive condotte, si ritiene di quantificare nella misura del 30% in capo all'attore e del 70% in capo alla convenuta.
E ciò in quanto solo con riferimento alla condotta di guida della convenuta si può ritenere come altamente probabile che con una diversa condotta (in particolare, senza violazione della segnaletica stradale) non si sarebbe verificato il sinistro, mentre con riferimento alla condotta dell'attore solo ipotizzabile come possibile che una diversa condotta di guida (in particolare, ad una velocità inferiore) avrebbe consentito di evitare il sinistro.
Appare quindi più grave la condotta della convenuta, che ha effettuato una manovra di inversione non consentita.
D'altra parte, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro dovrebbe parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. ad es. Cass., n. 124/2016; Cass. n. 477/2003). Da qui la responsabilità concorsuale (gradata in percentuale di minor gravità) in capo all'attore.
***
pagina 11 di 20 3. Sui danni risarcibili
3.1. All'esito della visita medico-legale, è emerso che l'attore ha riportato un valido politrauma, in particolare all'emilato sinistro del corpo.
Nello specifico, trauma contusivo toraco-addominale produttivo di plurime fratture costali (III, IV, V, VI, VIII e X composte scheletro costale sinistro, IV costa sinistra scomposta), con contestuale lacerazione del lobo polmonare inferiore sinistro e contusione lacerativa splenica, quindi un trauma dorso- lombare con frattura del processo spinoso di D8, D9, D10, del peduncolo sinistro di D11 e D12, e frattura scomposta del processo trasverso di L1-L4 a sinistra. Per tale complesso pluri-fratturativo, l'attore era stato ricoverato sino al 30/06/2022 presso il reparto Trauma Center ed Emergenza Chirurgica dell' San Martino, e non erano poste indicazioni di natura chirurgica o CP_6 neurochirurgica per il trattamento delle varie fratture.
Al momento della visita medico legale effettuata dal ctu in sede di operazioni peritali, gli esiti delle suddette lesività consistevano in una limitazione di circa
⅓ del range of motion (ROM) articolare del rachide cervicale, sebbene in assenza di turbe dell'equilibrio, e in una limitazione di circa ½ della flessione del rachide lombare, con contestuale limitazione di ⅓ dei movimenti di estensione e inclinazione laterale, Lasegue + a sinistra e riferita anestesia alla palpazione del fianco sinistro e della regione trocanterica sinistra (pag. 24 della relazione).
La durata dell'inabilita temporanea, oggetto di adesione da parte dei ctp, è stata così stabilita: totale per 13 giorni (durata dell'ospedalizzazione); parziale, mediamente al 75% per 30 giorni;
al 50% per 30 giorni;
al 25% per 40 giorni.
Anche la valutazione dell'invalidità permanente è stata stimata (con condivisione da parte dei ctp) nella misura del 20%.
pagina 12 di 20 Quanto al danno patrimoniale, il c.t.u. ha ritenuto la congruità delle spese mediche (compresa la ricevuta del 09/05/2023, pari a 350,00 €, per prestazione medico-legale, a firma del Dott. , CT di parte attrice, limitatamente a Per_4
complessivi € 2.302,15 (con esclusione, dunque, di spese non specificate o non sorrette da adeguata deduzione in atti circa la relativa necessità).
Il ctu ha altresì precisato che allo stato attuale non sono prevedibili spese future da porsi in relazione causale con il sinistro.
L'importo così calcolato per danno patrimoniale va ridotto del 30% in ragione della responsabilità concorsuale e va dunque riconosciuto in misura pari ad €
1.611,50. Sul predetto importo spettano rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
***
3.2. Facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 per il calcolo del danno non patrimoniale;
applicato il punto danno non patrimoniale che tiene conto dell'incremento per sofferenza soggettiva normalmente e quindi presuntivamente correlabile – secondo il notorio - al tipo e alla gravità delle lesioni subite (cfr. Cass. n. 6444/2023); applicato il valore di € 115,00 quale punto dell'IT (che è quello indicato anche da parte attrice nel suo conteggio a pag. 5 della comparsa finale) si arriva alla seguente liquidazione, considerata un'età di 26 anni all'epoca del sinistro (così individuata valutato anche il conseguente periodo di invalidità temporanea).
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51
Punto danno non patrimoniale € 5.181,26
pagina 13 di 20 Danno biologico risarcibile € 66.671,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 90.672,00
Invalidità temporanea totale (punto base
€ 1.495,00 115,00€)
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.957,50
Totale: € 97.629,50
Nessun incremento è stato applicato (e nemmeno calcolato da parte attrice, cfr. pagg. 5 e 6 delle difese finali) per personalizzazione del danno, in assenza di specifica deduzione ed offerta di prova circa “conseguenze peculiari” che in concreto abbiano determinato un maggior pregiudizio patito.
Incidentalmente, deve osservarsi come gli importi così calcolati non risultino significativamente divergenti rispetto al range di quelli calcolabili attraverso l'applicazione -quale parametro equitativo di riferimento- della tabella unica nazionale di recente approvazione (dPR n. 12 del 13/01/2025), adottandosi analoghi criteri di impostazione del calcolo (incremento per sofferenza soggettiva quanto all'invalidità permanente ed a quella temporanea e nessuna personalizzazione dell'invalidità permanente ).
L'importo così calcolato va ridotto del 30% in ragione della responsabilità concorsuale e va dunque riconosciuto in misura pari ad € 68.340,65.
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta l'ulteriore rivalutazione dalla pubblicazione della Tabella alla presente liquidazione e devono essere pagina 14 di 20 riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cass. n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cass. n. 10303/2012, n.
3806/2004).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così calcolate decorreranno gli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo (Cass.
Civ. n. 19987/2016; Cass. Civ. SS UU n. 1712/1995). A tale riguardo si ricorda che “ Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (cfr. Cass. n. 11899/2016).
***
3.3. Parte attrice chiede altresì la liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante da riduzione della capacità lavorativa e da perdita di chance lavorative (cfr. punto 5 pag. 2 dell'atto di citazione, nonché i petita formulati).
In particolare, nelle difese finali, tale danno è stato chiesto richiamando le conclusioni del c.t.u., il quale ha ritenuto che l'infortunio abbia cagionato una inabilita temporanea con annessa impossibilita ad esplicare le attività
pagina 15 di 20 lavorative sino a tutto il 20/10/2022, essendo sino a questa in prognosi di malattia a tutela . Dopo tale data l'attore ha ripreso l'attività lavorativa. CP_5
I postumi rilevati, sulla base della visita e della documentazione sanitaria analizzata, permetterebbero di riconoscere una incidenza sulla riduzione della capacità lavorativa specifica pari al 20% (valutazione espressa e concordata con i consulenti di parte). Tale conclusioni è stata motivata dal ctu con riferimento al fatto che, sebbene l'attore riferisca di aver dovuto necessariamente cambiare attività lavorativa per le conseguenti difficoltà fisiche e respiratorie (queste ultime non obiettivate né in sede di visita né in documentazione in atti), tali difficolta potrebbero inficiare lo svolgimento della precedente attività lavorativa di idraulico, ma non in misura tale da cagionare una abolizione completa di attendere alla mansione lavorativa in oggetto. In egual misura, le limitazioni fisiche potrebbero incidere, secondo il ctu, nell'attuale capacita lavorativa specifica dell'attore, che ha riferito al ctu di essere un operaio specializzato in Fincantieri con contratto di apprendistato, lavoro che comunque presenta delle caratteristiche manuali-fisiche quali movimentazione manuale di carichi e stazionamento per lungo periodo in posizione ortostatica (cui il paziente riferisce essere esonerato a causa di decisione del medico competente aziendale, e di essere stato ricollocato alla gestione di macchinari robotici). Proprio in considerazione del fatto che l'impedimento parziale nello svolgimento dell'attività lavorativa è stato quantificato nel 20%, nelle difese finali parte attrice chiede che tale danno patrimoniale futuro debba essere liquidato con riferimento al triplo dell'assegno sociale, e quantificato in 136.831,43 €.
Tale voce di danno non può essere liquidata nella misura e con le modalità di computo richieste da parte attrice.
pagina 16 di 20 Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 5703/2025).
Nel caso in esame, sotto il profilo del richiesto danno patrimoniale, nessuna allegazione è stata effettuata tempestivamente circa l'attività lavorativa svolta dall'attore all'epoca del sinistro, circa eventuali modifiche delle mansioni intervenute o circa i redditi percepiti, sebbene sia documentale che l'attore effettivamente svolgesse una attività lavorativa, dal momento che è stato riconosciuto indennizzo dall' per infortunio in itinere. CP_5
Solo dalle dichiarazioni dell'attore rese in sede di visita medico legale sarebbe emerso che l'attore fosse operaio specializzato in Fincantieri con contratto di apprendistato, in precedenza responsabile di una squadra di elettricisti presso
COMES s.p.a. (pag. 13 della relazione), e che il medico competente avrebbe cambiato la mansione lavorativa dell'attore , il quale inizialmente era destinato alla carpenteria, mentre attualmente sarebbe destinato alla movimentazione di macchinari robotici (pag. 15).
pagina 17 di 20 Di quanto riferito dall'attore manca tuttavia qualsiasi tempestiva deduzione ed offerta di prova agli atti (documentale e orale), a fronte della contestazione formulata dalla compagnia fin dalla costituzione sulla perdita di chance lavorative.
Non può quindi liquidarsi separatamente, ed in via equitativa, il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. La prova dell'eventuale reddito futuro deve infatti essere fornita da chi allega il danno (anche eventualmente tramite il ricorso a “presunzioni gravi, precise e concordanti”), ma non può essere interamente pretermesso perché altrimenti l'equità (che è solo un criterio di liquidazione di un danno certo nella sua esistenza) finirebbe per colmare un vuoto di allegazione e prova.
A fronte di tale carenza deduttiva e probatoria, non può essere liquidato un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, nemmeno in termini di danno futuro o di perdita di chance.
Così come -per analoga valutazione circa la carenza probatoria e deduttiva, che non può essere superata dalle dichiarazioni acquisite in sede di operazioni peritali- una eventuale maggiore usura lavorativa non può essere apprezzata nemmeno sotto il profilo della personalizzazione del danno biologico (che non
è stata richiesta da parte attrice nelle difese finali).
*** 4. La somma versata ante causam dall'assicurazione, pari ad € 15.000,00 (da trattare alla stregua di un acconto), così come quanto percepito da , CP_5 trattandosi di infortunio in itinere (importo indicato da parte attrice in
28.800,00 €, ma documentato per un importo netto totale corrisposto di
32.455,45 € nel deposito effettuato da in data 10.10.2024) vanno CP_5
sottratto dall'intero credito risarcitorio, attraverso le operazioni già indicate da pagina 18 di 20 Cass., Sez. 3, n. 9950/2017 e n. 6347/2014, pertanto occorre: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
***
5. Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta assicurazione e della convenuta in solido, secondo soccombenza, e liquidate, in favore dell'attore, fermi gli esborsi documentati, in base a tariffa (scaglione da €
5.200,00-26.000,00 - così individuato in ragione del decisum, detratto quanto percepito ante causam), importi medi per ciascuna fase (come da richiesta, cfr. pag. 7 della comparsa finale di parte attrice).
La compagnia ha contestato che nulla sarebbe dovuto per spese di resistenza in favore della convenuta ex art. 1917 c.c. In realtà, viste le conclusioni CP_4
come dalla stessa formulate (“Con vittoria di spese e onorari come per legge”, senza ulteriori precisazioni), non pare che sia stata proposta la relativa domanda nei confronti dell'assicurazione (cfr. Cass. n. 4275/2024).
Restano a definitivo carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU, così come già liquidate.
PQM
pagina 19 di 20 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che il sinistro stradale occorso all'attore in data 17.6.2022 si è verificato per responsabilità concorsuale, nella misura del 30% a carico del medesimo attore e del 70% a carico della convenuta CP_4
2. dichiara tenuti e condanna e CP_4 [...]
in solido, a pagare a parte attrice Controparte_7 Pt_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti €
[...]
68.340,65, e dei danni patrimoniali subiti € 1.611,50, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, il tutto sotto espressa deduzione di quanto già versato da e da ante Controparte_7 CP_5 causam, secondo la metodologia di calcolo di cui in parte motiva;
3. condanna, inoltre, i convenuti al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice pari ad € 5.077,00 per compensi, oltre € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% oltre CPA ed IVA come per legge;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, come già liquidate in istruttoria.
Genova, 4/07/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 4850/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.06.1996, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Segalerba e dall'Avv. Sabrina Carniglia, presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione, - parte attrice contro (C.F. con sede in Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV), via Marocchesa 14, in persona dei legali rappresentanti p.t.
e , giusta procura a rogito notaio Controparte_2 Controparte_3 di Treviso del 18.12.2014, rep. 186905, racc. Persona_1
30367, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Bianchi, presso il quale è elettivamente domiciliata, e
, ( ) nata ad [...] il 28 CP_4 C.F._2 novembre 1962, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Chiavari in Via Nino Bixio 34/3, presso l'avv. Simona Curletto, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta,
- parte convenuta
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “1) accertare e dichiarare la responsabilità della signora nella causazione del sinistro occorso al sig. CP_4 Pt_2 in data 17.06.2022 in Lavagna e per l'effetto condannarla
[...] unitamente e solidalmente alla compagnia assicurativa Controparte_1 all'integrale risarcimento dei danni dallo stesso subiti sia per le lesioni fisiche riportate, che per il danno patrimoniale per l'incidenza sulla capacità di lavoro generica e specifica, per la perdita di chance lavorative nonché per i costi e per le cure mediche sostenuti e che dovrà sostenere nel corso della vita per far fronte ai postumi riportati;
2) condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. Si chiede in via istruttoria l'ammissione dei capitoli di prova dedotti sulla dinamica del sinistro e non ammessi”.
Per parte convenuta “- accertare e dichiarare Controparte_1 che l'incidente stradale di cui è causa si è verificato per fatto e colpa di gran lunga preponderanti, in una percentuale non inferiore all'80%, dell'attore
e per l'effetto, considerate le prestazioni a lui erogate Parte_1 dall' e l'offerta di € 15.000,00 effettuata ante causam dalla convenuta CP_5 respingere le domande dallo stesso proposte Controparte_1 contro le convenute perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto e/o non provate;
- con vittoria delle spese e competenze del giudizio;
- in ogni caso, nulla in punto spese di resistenza ex art. 1917 terzo comma cod. civ. in favore della convenuta ”. CP_4
Per parte convenuta : “accertare e dichiarare che CP_4
l'incidente stradale per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrenti delle parti in causa, sulla base delle percentuali che avranno ad emergere in corso di causa e pertanto rigettare le domande di responsabilità esclusiva della signora nella causazione dell'evento accidentale così CP_4 formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari come per legge”.
pagina 2 di 20 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e , per sentirne accertata la CP_4 Controparte_1 responsabilità con riguardo al sinistro occorso in data 7.6.2022 alle ore 15.00 circa, nella SS 1 Aurelia, nel Comune di Lavagna, in Via Lombardia con direzione Sestri Levante – Chiavari, e per l'effetto condannarle al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Deduce l'attore che, mentre stava percorrendo la SS 1 Aurelia con direzione
Chiavari con il proprio motociclo Yamaha mod. YZF R1 targato EG 05132,
l'autovettura Kia Picanto tg. DJ562KF di proprietà e condotta da
[...] si immetteva nella carreggiata senza dare le dovute precedenze ed CP_4
effettuando una manovra di inversione non consentita dalla segnaletica stradale, urtando il motociclo e facendo cadere a terra l'attore (che riportava lesioni e veniva trasportato presso l'Ospedale San Martino di Genova in prognosi riservata).
L'attore -premesso che i danni al motoveicolo sono stati risarciti e di aver percepito € 28.800,00 dall' (trattandosi di infortunio in itinere) e un CP_5 acconto di € 15.000,00 da chiede il risarcimento dei danni subiti sia CP_1
per le lesioni fisiche riportate sia per il danno patrimoniale con riguardo all'incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica, alla perdita di chance lavorative, nonché per i costi e per le cure mediche.
***
1.2. Con comparsa depositata il 28.6.2024 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando che il sinistro sarebbe avvenuto alle 15.59, anziché alle CP_1
15 secondo quanto dedotto da parte attrice, e che sarebbe avvenuto per colpa concorrente prevalente dell'attore medesimo.
pagina 3 di 20 Deduce in particolare che:
- l'attore procedeva ad una velocità elevata, come emerge dalle dichiarazioni della teste e dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Tes_1
Municipale del Comune di Lavagna (con riferimento agli accertamenti compiuti dai verbalizzanti sui filmati delle telecamere del traffico e relativi orologi sincronizzati, con stima di una velocità del motociclo non inferiore a
90 km/h);
- gli agenti avevano infatti emesso contravvenzione per velocità eccessiva nell'attraversamento di un centro abitato nei confronti dell'attore (ai sensi degli art. 141 commi 3 e 8 del CdS.), il quale peraltro al momento del sinistro procedeva affiancato al veicolo condotto da (tanto Parte_3 che non si potrebbe escludere che i due stessero gareggiando in velocità);
- parte convenuta non potrebbe andare completamente esente CP_4
da responsabilità, in quanto effettuava una manovra di svolta (comunque da lei iniziata “in sicurezza” allorché i motocicli non erano avvistabili data la loro lontananza), in un punto in cui la linea continua bianca di mezzeria non lo consentiva;
per la suddetta manovra la convenuta veniva sanzionata per la violazione dell'art. 154 commi 6 e 7 del CdS.
Secondo la compagnia, pertanto, dovrebbe essere riconosciuto un concorso di colpa dell'attore almeno dell'80%, con la conseguenza che risulterebbe satisfattivo quanto versato prima del giudizio in data 13.10.2023 a titolo da acconto e quanto percepito da . CP_5
L'assicurazione ha contestato anche il quantum, precisando che i danni al mezzo erano stati risarciti in via concorsuale.
***
pagina 4 di 20 1.3. Con decreto 3.7.2024, la convenuta veniva dichiarata CP_4
contumace, ma si costituiva successivamente al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con comparsa depositata il 7.10.2024, contestando -ai fini di una individuazione concorsuale della responsabilità nella causazione del sinistro- che, in realtà, sarebbe stato il veicolo condotto dall'odierno attore, che viaggiava ad elevatissima velocità, ad aver urtato la sua vettura, mentre stava concludendo la manovra.
Alla prima udienza di comparizione del 8.10.2024, stante l'avvenuta costituzione in giudizio di parte convenuta, il Giudice ne revocava la contumacia.
Con ordinanza 8.10.2024 venivano ammesse le prove: “ritenuto che, alla luce delle argomentazioni delle parti e delle reciproche deduzioni e contestazioni, risulti superflua l'ammissione della richiesta prova orale, ritenuto altresì che, pur a fronte della non contestazione sulla velocità da parte dell'attore in I memoria, l'acquisizione del filmato riprendente il sinistro possa consentire una piena comprensione della dinamica, visto l'art. 213 c.p.c., dispone acquisirsi copia dei filmati delle telecamere del traffico [...]... Rilevato poi che dalle allegazioni delle parti risulta che il sinistro è avvenuto in itinere, visto
l'art. 213 c.p.c., dispone che depositi prospetto dettagliato degli CP_5 importi liquidati in favore dell'attore [...]... Ritenuto poi che in ragione delle richieste istruttorie delle parti potrà risultare necessario disporre c.t.u. medico legale per rispondere al quesito sul danno biologico in uso presso la sezione, anche con riferimento alla capacità lavorativa (come chiesto da parte attrice) ma limitatamente alle valutazioni che possono essere effettuate alla luce delle allegazioni e della documentazione agli atti”.
pagina 5 di 20 Contestualmente, il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc: “- versamento in favore di parte attrice dell'ulteriore importo di
20.000,00 euro, oltre contributo spese di lite per 3.000,00 euro, oltre accessori, - versamento da parte dell'assicurazione in favore della convenuta costituitasi tardivamente di contributo spese di lite per 1.200,00 euro, oltre accessori, - per il resto abbandono di causa a spese compensate”.
La proposta non è stata accettata dalle parti. Veniva quindi nominata ctu la dott.ssa la quale rinunciava all'incarico, e veniva così sostituita Persona_2
con il dott. Nelle more, faceva pervenire comunicazione Per_3 CP_5 attestante le somme erogate nei confronti dell'attore a seguito del sinistro di causa. Depositata la relazione del ctu, all'udienza del 3.4.2025, nel contraddittorio, veniva visionato il filmato della telecamera riproducente il sinistro (nelle more depositato in atti dalla compagnia).
Il Giudice invitava le parti a coltivare trattative;
preso poi atto del fallimento delle stesse e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
26.6.2025 per precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnato termine per il deposito di note scritte. A tale udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. Ricostruzione del sinistro e responsabilità.
La dinamica del sinistro va ricostruita in base al verbale di incidente e ai filmati acquisiti agli atti.
Il rapporto di incidente stradale ricostruisce con precisione le fasi del sinistro
(pagg. 5 ss.): “... il luogo del sinistro è la strada statale n. 1 Aurelia nel tratto denominato via Lombardia all'altezza del civico 100 e via Aurelia all'altezza
pagina 6 di 20 del civico 2326. La strada è rettilinea, pianeggiante,a due sensi di marcia, con marciapiedi su ambo i lati, stalli di sosta tracciati parallelamente, all'asse stradale sul lato monte e banchina di sosta con stalli di sosta tracciati a lisca di pesce sul lato mare. Nel tratto interessato dal sinistro, la linea longitudinale di mezzeria è continua. I veicoli coinvolti erano ancora nella posizione assunta dopo l'urto ed in partiolare:
- Il veicolo A [autovettura di proprietà di nella corsia di CP_4
marcia lato monte, rivolto verso ponente, posto posto parallelamente all'asse stradale in fronte al civico 100 di via Lombardia,
- Il veicolo B [motociclo condotto dall'odierno attore] a terra, abbattuto sul lato destro, a cavallo della riga di mezzeria, rivolto verso mare ed inclinato verso ponente quasi all'altezza del civili 2326 di via Aurelia,
[...] Sull'asfalto, prima del probabile punto d'urto, non si rilevano tracce evidenti di frenata o quant'altro utile alla ricostruzione del sinistro.
[...] Il sinistro è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza poste presso la stazione ferroviaria di Cavi di Lavagna. Tramite le immagini di video sorveglianza si potevano fissare alcune evidenze utili per la ricostruzione della dinamica del sinistro:
- il punto d'urto iniziale si può posizionare all'altezza del civico 100 di via
Lombardia, a circa metà della corsia di marcia lato monte, poco a levante rispetto al punto dove si è poi arrestato il veicolo “A” [veicolo condotto dalla convenuta;
CP_4
- all'inizio della manovra di inversione del veicolo “A”, effettuata in un tratto vietato dalla segnaletica orizzontale per la presenza della riga longitudinale di mezzeria continua, la visuale della strada verso levante, per la conducente
pagina 7 di 20 del suddetto autoveicolo, era completamente occultata dal transito da ponente
a levante di un autocarro di colore bianco;
- anche per i due motocicli [uno dei due condotto dall'odierno attore] la visuale della corsia di marcia era occultata o comunque notevolmente ridotta dal transito del suddetto autocarro;
- la visuale della carreggiata stradale, per le rispettive direzioni, è risultata completamente libera per tutti i conducenti quando l'autoveicolo “A” [veicolo condotto dalla conventua era con il paraurti anteriore a cavallo CP_4
della riga di mezzeria continua ed i motocicli transitavano dall'ex albergo
Villa Luisa, civico 96 di Via Lombardia, a circa 31 metri dall'iniziale punto
d'urto;
- mentre il conducente del veicolo “B” [veicolo condotto dall'attore ] Pt_1 percorreva Via Lombardia mantenendo la destra, il conducente del veicolo
“C” affiancava l'altro motociclo all'altezza del civico 80 in un probabile tentativo di sorpasso, procedeva poi per una sessantina di metri praticamente affiancato e all'altezza del civico 96 rientrava in “scia” avuta forse visione del veicolo “A” che impegnava già metà della carreggiata;
- Il conducente del veicolo “B” [condotto dall'attore ] iniziava una Pt_1
forte azione frenante con conseguente sollevamento della parte posteriore del proprio mezzo e relativa perdita di contatto della ruota posteriore con
l'asfalto all'altezza del civico 98 di Via Lombardia per finire la propria corsa, al momento dell'urto contro il veicolo “A”, in pratica perpendicolare alla sede stradale dopo circa 17.90 metri;
- i motocicli transtivano praticamente contemporaneamente sulla striscia di arresto che si trova all'altezza dell'impianto semaforico a chiamata davanti alla stazione ferroviaria di Cavi, quando l'orologio delle telecamere di video
pagina 8 di 20 sorveglianza segnava 15.59,08; al momento dell'impatto tra il veicolo A ed il motociclo B ed in in immediata successione con il motociclo C segnava
15.59,12; le telecamere fanno parte di un unico gruppo di registrazione denominato stazione Cavi e l'orologio è per tutte sincronizzato;
la distanza fra la suddetta linea di arresto e il punto di impatto è di metri 96,40;
- Visti i tempi di percorrenza tra la linea di arresto ed il momento dell'urto di circa 4 secondi, si può presumere una velocità di percorrenza media dei motocicli [uno dei due condotto dall'odierno attore] di circa 90 km/h, velocità non commisurata alla natura della strada;
- il veicolo A al momento dell'urto non aveva ancora terminato la manovra di svolta, tanto da essere in pratica quasi perpendicolare all'asse stradale ed ed occupare in buona parte la corsia di marcia lato monte;
- L'urto iniziale tra il veicolo “A” ed il veicolo “B” avveniva tra il parafango anteriore destro del primo e la parte anteriore del secondo. A causa dell'urto il conducente del veicolo “B” volava oltre il cofano del veicolo “A” finendo a terra, rotolando poi fino al punto in cui veniva soccorso, mentre il proprio veicolo, ribaltandosi, oltrepassava anch'esso il veicolo “A” strisciando poi a terra;
...”.
Sono state elevate sanzioni sia a carico dell'attore (contravvenzione per velocità eccessiva nell'attraversamento di un centro abitato, ai sensi degli art. 141 commi 3 e 8 del CdS), sia a carico della convenuta (per la manovra effettuata, in violazione dell'art. 154 commi 6 e 7 del CdS).
In questo contesto, la visione del filmato (avvenuta anche nel contraddittorio all'udienza del 3.4.2025) e le dichiarazioni riportate nel verbale redatto dagli agenti intervenuti consentono di ricostruire con sufficiente precisione quanto accaduto, senza che peraltro dagli atti di causa risulti una specifica pagina 9 di 20 contestazione circa l'an (in particolare, circa il fatto che la manovra posta in essere dalla convenuta non fosse consentita). CP_4
Un aspetto specifico che è stato oggetto di contestazione, anche nelle difese finali e nel corso dell'udienza di discussione, concerne la velocità tenuta dalla moto condotta dall'attore. In proposito, gli accertamenti condotti dagli agenti sulla (elevata) velocità di guida paiono sorretti da adeguato riscontro probatorio (considerato che nel verbale vi è la precisazione che le telecamere di video sorveglianza, dai cui filmati sono stati tratti gli orari utilizzati per ipotizzare la velocità, fanno parte di un unico gruppo di registrazione e l'orologio è per tutte sincronizzato).
In ogni caso, la diretta visione del filmato acquisito agli atti consente di apprezzare una velocità di guida della moto apparentemente non conforme allo stato dei luoghi, così come le dichiarazioni raccolte a verbale del teste oculare confermano la velocità elevata della moto condotta Testimone_2 dall'attore (cfr. pag. 29 del rapporto di incidente).
In questo contesto, d'altra parte, nessun ulteriore elemento probatorio sarebbe potuto derivare dall'ammissione dei capitoli dedotti da parte attrice e da parte convenuta sulla dinamica, tenuto conto della formulazione dei medesimi.
L'istruttoria documentale consente dunque di ritenere provato non solo che la convenuta stesse effettuando una manovra non consentita dalla CP_4
segnaletica stradale, ma anche che l'attore stesse procedendo a velocità non commisurata allo stato dei luoghi.
In altre parole sussiste una responsabilità concorsuale di entrambi in ordine alla verificazione del sinistro: la conducente dell'autovettura a causa della manovra non consentita (dovendosi ritenere altamente probabile che, qualora tale manovra non fosse stata effettuata, il sinistro non si sarebbe verificato);
pagina 10 di 20 l'attore a causa delle velocità di guida (dovendosi ritenere che egli avrebbe ragionevolmente potuto, con uno sforzo di diligenza maggiore del tutto esigibile, evitare l'impatto, attraverso una manovra che -evidentemente- non è stato in grado di porre in essere, anche in considerazione della velocità tenuta).
La situazione così descritta determina la corresponsabilità dell'attore nell'aver dato causa al sinistro;
con gradazione che, in considerazione della gravità delle rispettive condotte, si ritiene di quantificare nella misura del 30% in capo all'attore e del 70% in capo alla convenuta.
E ciò in quanto solo con riferimento alla condotta di guida della convenuta si può ritenere come altamente probabile che con una diversa condotta (in particolare, senza violazione della segnaletica stradale) non si sarebbe verificato il sinistro, mentre con riferimento alla condotta dell'attore solo ipotizzabile come possibile che una diversa condotta di guida (in particolare, ad una velocità inferiore) avrebbe consentito di evitare il sinistro.
Appare quindi più grave la condotta della convenuta, che ha effettuato una manovra di inversione non consentita.
D'altra parte, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro dovrebbe parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. ad es. Cass., n. 124/2016; Cass. n. 477/2003). Da qui la responsabilità concorsuale (gradata in percentuale di minor gravità) in capo all'attore.
***
pagina 11 di 20 3. Sui danni risarcibili
3.1. All'esito della visita medico-legale, è emerso che l'attore ha riportato un valido politrauma, in particolare all'emilato sinistro del corpo.
Nello specifico, trauma contusivo toraco-addominale produttivo di plurime fratture costali (III, IV, V, VI, VIII e X composte scheletro costale sinistro, IV costa sinistra scomposta), con contestuale lacerazione del lobo polmonare inferiore sinistro e contusione lacerativa splenica, quindi un trauma dorso- lombare con frattura del processo spinoso di D8, D9, D10, del peduncolo sinistro di D11 e D12, e frattura scomposta del processo trasverso di L1-L4 a sinistra. Per tale complesso pluri-fratturativo, l'attore era stato ricoverato sino al 30/06/2022 presso il reparto Trauma Center ed Emergenza Chirurgica dell' San Martino, e non erano poste indicazioni di natura chirurgica o CP_6 neurochirurgica per il trattamento delle varie fratture.
Al momento della visita medico legale effettuata dal ctu in sede di operazioni peritali, gli esiti delle suddette lesività consistevano in una limitazione di circa
⅓ del range of motion (ROM) articolare del rachide cervicale, sebbene in assenza di turbe dell'equilibrio, e in una limitazione di circa ½ della flessione del rachide lombare, con contestuale limitazione di ⅓ dei movimenti di estensione e inclinazione laterale, Lasegue + a sinistra e riferita anestesia alla palpazione del fianco sinistro e della regione trocanterica sinistra (pag. 24 della relazione).
La durata dell'inabilita temporanea, oggetto di adesione da parte dei ctp, è stata così stabilita: totale per 13 giorni (durata dell'ospedalizzazione); parziale, mediamente al 75% per 30 giorni;
al 50% per 30 giorni;
al 25% per 40 giorni.
Anche la valutazione dell'invalidità permanente è stata stimata (con condivisione da parte dei ctp) nella misura del 20%.
pagina 12 di 20 Quanto al danno patrimoniale, il c.t.u. ha ritenuto la congruità delle spese mediche (compresa la ricevuta del 09/05/2023, pari a 350,00 €, per prestazione medico-legale, a firma del Dott. , CT di parte attrice, limitatamente a Per_4
complessivi € 2.302,15 (con esclusione, dunque, di spese non specificate o non sorrette da adeguata deduzione in atti circa la relativa necessità).
Il ctu ha altresì precisato che allo stato attuale non sono prevedibili spese future da porsi in relazione causale con il sinistro.
L'importo così calcolato per danno patrimoniale va ridotto del 30% in ragione della responsabilità concorsuale e va dunque riconosciuto in misura pari ad €
1.611,50. Sul predetto importo spettano rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
***
3.2. Facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 per il calcolo del danno non patrimoniale;
applicato il punto danno non patrimoniale che tiene conto dell'incremento per sofferenza soggettiva normalmente e quindi presuntivamente correlabile – secondo il notorio - al tipo e alla gravità delle lesioni subite (cfr. Cass. n. 6444/2023); applicato il valore di € 115,00 quale punto dell'IT (che è quello indicato anche da parte attrice nel suo conteggio a pag. 5 della comparsa finale) si arriva alla seguente liquidazione, considerata un'età di 26 anni all'epoca del sinistro (così individuata valutato anche il conseguente periodo di invalidità temporanea).
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51
Punto danno non patrimoniale € 5.181,26
pagina 13 di 20 Danno biologico risarcibile € 66.671,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 90.672,00
Invalidità temporanea totale (punto base
€ 1.495,00 115,00€)
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.957,50
Totale: € 97.629,50
Nessun incremento è stato applicato (e nemmeno calcolato da parte attrice, cfr. pagg. 5 e 6 delle difese finali) per personalizzazione del danno, in assenza di specifica deduzione ed offerta di prova circa “conseguenze peculiari” che in concreto abbiano determinato un maggior pregiudizio patito.
Incidentalmente, deve osservarsi come gli importi così calcolati non risultino significativamente divergenti rispetto al range di quelli calcolabili attraverso l'applicazione -quale parametro equitativo di riferimento- della tabella unica nazionale di recente approvazione (dPR n. 12 del 13/01/2025), adottandosi analoghi criteri di impostazione del calcolo (incremento per sofferenza soggettiva quanto all'invalidità permanente ed a quella temporanea e nessuna personalizzazione dell'invalidità permanente ).
L'importo così calcolato va ridotto del 30% in ragione della responsabilità concorsuale e va dunque riconosciuto in misura pari ad € 68.340,65.
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta l'ulteriore rivalutazione dalla pubblicazione della Tabella alla presente liquidazione e devono essere pagina 14 di 20 riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cass. n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cass. n. 10303/2012, n.
3806/2004).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così calcolate decorreranno gli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo (Cass.
Civ. n. 19987/2016; Cass. Civ. SS UU n. 1712/1995). A tale riguardo si ricorda che “ Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (cfr. Cass. n. 11899/2016).
***
3.3. Parte attrice chiede altresì la liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante da riduzione della capacità lavorativa e da perdita di chance lavorative (cfr. punto 5 pag. 2 dell'atto di citazione, nonché i petita formulati).
In particolare, nelle difese finali, tale danno è stato chiesto richiamando le conclusioni del c.t.u., il quale ha ritenuto che l'infortunio abbia cagionato una inabilita temporanea con annessa impossibilita ad esplicare le attività
pagina 15 di 20 lavorative sino a tutto il 20/10/2022, essendo sino a questa in prognosi di malattia a tutela . Dopo tale data l'attore ha ripreso l'attività lavorativa. CP_5
I postumi rilevati, sulla base della visita e della documentazione sanitaria analizzata, permetterebbero di riconoscere una incidenza sulla riduzione della capacità lavorativa specifica pari al 20% (valutazione espressa e concordata con i consulenti di parte). Tale conclusioni è stata motivata dal ctu con riferimento al fatto che, sebbene l'attore riferisca di aver dovuto necessariamente cambiare attività lavorativa per le conseguenti difficoltà fisiche e respiratorie (queste ultime non obiettivate né in sede di visita né in documentazione in atti), tali difficolta potrebbero inficiare lo svolgimento della precedente attività lavorativa di idraulico, ma non in misura tale da cagionare una abolizione completa di attendere alla mansione lavorativa in oggetto. In egual misura, le limitazioni fisiche potrebbero incidere, secondo il ctu, nell'attuale capacita lavorativa specifica dell'attore, che ha riferito al ctu di essere un operaio specializzato in Fincantieri con contratto di apprendistato, lavoro che comunque presenta delle caratteristiche manuali-fisiche quali movimentazione manuale di carichi e stazionamento per lungo periodo in posizione ortostatica (cui il paziente riferisce essere esonerato a causa di decisione del medico competente aziendale, e di essere stato ricollocato alla gestione di macchinari robotici). Proprio in considerazione del fatto che l'impedimento parziale nello svolgimento dell'attività lavorativa è stato quantificato nel 20%, nelle difese finali parte attrice chiede che tale danno patrimoniale futuro debba essere liquidato con riferimento al triplo dell'assegno sociale, e quantificato in 136.831,43 €.
Tale voce di danno non può essere liquidata nella misura e con le modalità di computo richieste da parte attrice.
pagina 16 di 20 Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 5703/2025).
Nel caso in esame, sotto il profilo del richiesto danno patrimoniale, nessuna allegazione è stata effettuata tempestivamente circa l'attività lavorativa svolta dall'attore all'epoca del sinistro, circa eventuali modifiche delle mansioni intervenute o circa i redditi percepiti, sebbene sia documentale che l'attore effettivamente svolgesse una attività lavorativa, dal momento che è stato riconosciuto indennizzo dall' per infortunio in itinere. CP_5
Solo dalle dichiarazioni dell'attore rese in sede di visita medico legale sarebbe emerso che l'attore fosse operaio specializzato in Fincantieri con contratto di apprendistato, in precedenza responsabile di una squadra di elettricisti presso
COMES s.p.a. (pag. 13 della relazione), e che il medico competente avrebbe cambiato la mansione lavorativa dell'attore , il quale inizialmente era destinato alla carpenteria, mentre attualmente sarebbe destinato alla movimentazione di macchinari robotici (pag. 15).
pagina 17 di 20 Di quanto riferito dall'attore manca tuttavia qualsiasi tempestiva deduzione ed offerta di prova agli atti (documentale e orale), a fronte della contestazione formulata dalla compagnia fin dalla costituzione sulla perdita di chance lavorative.
Non può quindi liquidarsi separatamente, ed in via equitativa, il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. La prova dell'eventuale reddito futuro deve infatti essere fornita da chi allega il danno (anche eventualmente tramite il ricorso a “presunzioni gravi, precise e concordanti”), ma non può essere interamente pretermesso perché altrimenti l'equità (che è solo un criterio di liquidazione di un danno certo nella sua esistenza) finirebbe per colmare un vuoto di allegazione e prova.
A fronte di tale carenza deduttiva e probatoria, non può essere liquidato un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, nemmeno in termini di danno futuro o di perdita di chance.
Così come -per analoga valutazione circa la carenza probatoria e deduttiva, che non può essere superata dalle dichiarazioni acquisite in sede di operazioni peritali- una eventuale maggiore usura lavorativa non può essere apprezzata nemmeno sotto il profilo della personalizzazione del danno biologico (che non
è stata richiesta da parte attrice nelle difese finali).
*** 4. La somma versata ante causam dall'assicurazione, pari ad € 15.000,00 (da trattare alla stregua di un acconto), così come quanto percepito da , CP_5 trattandosi di infortunio in itinere (importo indicato da parte attrice in
28.800,00 €, ma documentato per un importo netto totale corrisposto di
32.455,45 € nel deposito effettuato da in data 10.10.2024) vanno CP_5
sottratto dall'intero credito risarcitorio, attraverso le operazioni già indicate da pagina 18 di 20 Cass., Sez. 3, n. 9950/2017 e n. 6347/2014, pertanto occorre: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
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5. Le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta assicurazione e della convenuta in solido, secondo soccombenza, e liquidate, in favore dell'attore, fermi gli esborsi documentati, in base a tariffa (scaglione da €
5.200,00-26.000,00 - così individuato in ragione del decisum, detratto quanto percepito ante causam), importi medi per ciascuna fase (come da richiesta, cfr. pag. 7 della comparsa finale di parte attrice).
La compagnia ha contestato che nulla sarebbe dovuto per spese di resistenza in favore della convenuta ex art. 1917 c.c. In realtà, viste le conclusioni CP_4
come dalla stessa formulate (“Con vittoria di spese e onorari come per legge”, senza ulteriori precisazioni), non pare che sia stata proposta la relativa domanda nei confronti dell'assicurazione (cfr. Cass. n. 4275/2024).
Restano a definitivo carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU, così come già liquidate.
PQM
pagina 19 di 20 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che il sinistro stradale occorso all'attore in data 17.6.2022 si è verificato per responsabilità concorsuale, nella misura del 30% a carico del medesimo attore e del 70% a carico della convenuta CP_4
2. dichiara tenuti e condanna e CP_4 [...]
in solido, a pagare a parte attrice Controparte_7 Pt_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti €
[...]
68.340,65, e dei danni patrimoniali subiti € 1.611,50, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, il tutto sotto espressa deduzione di quanto già versato da e da ante Controparte_7 CP_5 causam, secondo la metodologia di calcolo di cui in parte motiva;
3. condanna, inoltre, i convenuti al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice pari ad € 5.077,00 per compensi, oltre € 518,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% oltre CPA ed IVA come per legge;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, come già liquidate in istruttoria.
Genova, 4/07/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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