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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG nr. 462/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 1/4/2021, da
- P. IVA Parte_1 P.IVA_1 nselice P.z re n.7 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Gollin del Foro di Padova, Parte appellante contro
- Controparte_1 C.F._1 vv ello via Eridania n. 238 che la rappresenta e difende, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 64/2021 emessa dal Tribunale di Rovigo del 23/03/2021 e depositata in pari data, resa nella causa n. 363/2020 portante riunita la n. 494/2020 RG, non notificata. in punto: Risarcimento danni: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in parziale riforma della sentenza 64/2021 del 23/03/2021 del Tribunale di Rovigo qui impugnata, confermata nel resto, -sia condannato a pagare a Controparte_1 Parte_1
[.. la somma di euro 12.002,00 di cui € 1.202,00 per CP_2 mancata consegna per colpa del dipendente ed euro 10.800,00 per merce sottratta alla nel corso Pt_1 degli anni 2018 e 2019 e venduta alle ditte al Parte_2 Controparte_3
1 ditta AR NT e ditta ovvero la diversa somma maggiore e/o CP_4 Controparte_5 minore ritenuta di giustizia liquidare anche in via equitativa;
-sia condannato a pagare- Controparte_1 a la somma di euro 4.603,40 quale restituzione delle spe a seguito Parte_1 della sentenza di primo grado. Spese, diritti e compenso di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Per parte appellata nonché appellante incidentale: Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla ditta
[...] meglio individuata in premessa, con condanna al pagamento delle spese legali di parte ap Parte_1 per le quali ci si rimette a giustizia, anche in relazione all'applicazione dell'art. 4 comma 8 del D.M. n. 55/2014; nel merito, rigettare il ricorso in appello proposto da e confermare la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Rovigo, oggetto di impugnazione, n. 64/2021 del 23/3/2021, con condanna al pagamento delle spese legali per le quali ci si rimette a giustizia, anche in relazione all'applicazione dell'art. 4 comma 8 del D.M. n. 55/2014. Ci si oppone in ogni caso, alla rinnovazione della fase istruttoria, all'ammissione delle prove richieste dall'appellante in quanto generiche o documentali, ovvero irrilevanti ai fini del processo.
*
Motivi della decisione
1. il Tribunale di Rovigo, con la sentenza impugnata, ha parzialmente accolto le domande proposte in primo grado dall'odierna appellante (operante nell'ambito della produzione, distribuzione e vendita di bevande alcoliche) la quale, promuovendo due separati giudizio (poi riuntiti) aveva:
a) fatto apposizione a decreto ingiuntivo n. 170/2020 in data 16/6/2020 con il quale il aveva richiesto il pagamento del TFR CP_1 quantificato in lordi € 10.378,06 (avendo il assegnato in data CP_1
30/7/2019 le dimissioni); somma a titolo di TFR dall'odierna appellante comunque ritenuta inferiore e, in ogni caso, da porsi in compensazione con quella maggiore di cui al suddetto punto b);
b) richiesto il pagamento in proprio favore di somma di denaro - € 12.888,37 - a titolo di risarcimento del danno in conseguenza di:
➢ sanzione amministrativa per la violazione delle norme del C.d.S. : € 886,37;
➢ penale irrogata da a causa della mancata consegna per CP_2 colpa del dipendente : € 1.202,00;
➢ merce sottratta alla nel corso degli anni 2018 e 2019 e Pt_1 venduta alle ditte Parte_3
ditta AR NT e ditta :
[...] CP_4 Controparte_5
€ 10.800,00. 1.1. In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto provato – in quanto non contestato - il solo credito per € 886,37 afferente alla sanzione amministrativa
2 per la violazione delle norme del C.d.S. ed indimostrati i fatti posti a fondamento delle restanti contestazioni non avendo applicato CP_2 alcuna penale (così la teste e, quanto alla sottrazione di merce, Tes_1 non essendo stata fornito prova documentale né essendo ammissibile la prova testimoniale dedotta.
Il giudice di prime cure, in definitiva, ha annullato il decreto ingiuntivo opposto condannando a pagare in favore del Parte_1 oltre alle spese di giudizio, la complessiva somma di € 9.493,68 CP_1
(€ 10.378,06 - € 884,38) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
2. Avverso la suddetta sentenza, previa descrizione dei fatti di causa ritenuti rilevanti, ha proposto appello sulla base di tre Parte_1 motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di gravame la parte appellante contesta la sentenza del Tribunale di Rovigo nella porzione in cui non ha pronunciato condanna al risarcimento del danno patito per effetto della sottrazione, nel corso degli anni
2018 e 2019, di prodotti, in particolare evidenziando come la documentazione dimessa dia conto del modus operandi del d in ogni caso come la CP_1 prova delle sottrazioni e vendite di prodotti dell'appellante a terzi soggetti (4 ben precisi clienti dell'appellante) fosse stata fatta oggetto di richiesta di prova testimoniale mentre la dimostrazione dell'entità del trafugato sarebbe stata dimostrata dall'attestazione delle vendite fatte dai medesimi clienti nel 2020 avendo questi dichiarato di avere effettuato negli anni precedenti (2018 e
2019) identici ordinativi.
2.2. Con il secondo motivo di appello afferma Parte_1
l'erroneità della sentenza appellata non avendo questa accolta la domanda inerente alla penale che parte appellante afferma di aver dovuto corrispondere alla cliente . CP_2
Rileva parte appellante come dalla documentazione dimessa si evinca la sussistenza della penale e come la teste che ne ha detto innanzi al giudice non fosse evidentemente a conoscenza dei fatti.
2.3. con l'ultimo – il terzo – motivo di appello contesta l'appellante la statuizione sulle spese ciò in conseguenza della fondatezza dei primi due motivi di appello.
3 3. Si è costituita la parte appellata prendendo specifica posizione su tutti i motivi di appello.
3.1. Con riferimento al primo motivi di appello, di cui parte appellata ipotizza l'inammissibilità, rileva il come la prova orale richiesta dalla CP_1 parte appellante anche ove ammessa non dimostrerebbe alcuna sottrazione posto che non vi sarebbe comunque la prova che le somme eventualmente consegnate dai clienti al siano state da questi trattenute e non CP_1 riversate alla Parte_1
3.1. Con riferimento al secondo motivo di appello rileva il con CP_1 non provi parte appellante né la richiesta da parte di del pagamento CP_2 di una penale né l'effettivo pagamento della stessa.
4. La causa, la cui prima udienza fissata al 24/11/2022 è stata rinviata per ragioni organizzative del ruolo con decreti del 15/11/2022 e del 27/6/2023, è stata trattata in data 13/6/2024 all'esito della quale il Collegio ha disposto di procedere ad integrazione istruttoria mediante l'escussione di testimoni (uno dei quali è stato rinunciato) introdotti dalla parte appellante in ordine ai fatti rilevanti per la decisione del primo motivo di appello. L'attività istruttoria è stata svolta nel corso delle udienze del 25/9/2024, del 13/11/2024 e del 29/1/2025.
La causa, insistendo parte appellata per l'acquisizione al giudizio di documentazione asseritamente dimostrativa dell'effettuazione di vendite in nero da parte della è stata definitivamente discussa Parte_1
e decisa all'udienza del 20/3/2025.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato essendo rimasta sprovvista di prova la ricostruzione effettuata dalla Parte_1 in ordina alla sussistenza di un proprio
contro
-credito da opporre in compensazione al credito per TFR vantato dal CP_1
6. Muovendo dal primo motivo di appello – afferente alle affermate sottrazioni (mediante asporto dal magazzino dell'appellante) da parte del i bevande dallo stesso poi rivendute ai clienti della CP_1 [...]
- rileva il Collegio come prova alcuna fosse ricavabile dal Parte_1 materiale dimostrativo presente ovvero raccolto in primo grado di giudizio (in particolare si veda il doc. 1 che, a ben vedere, in sé e per sé considerato nulla dimostra) atteso che la documentazione in atti dava conto, al più, di ingente
4 ammanco di bottiglie (non reperite in magazzino dalla Parte_1
nel corso dell'anno 2015). Ingente ammanco di portata tale che, a ben
[...] vedere, appare poco credibile che sia rimasto non percepibile/percepito dall'appellante per così lungo tempo ed in relazione al quale, apparentemente accertato nel 2015, non si comprende come possa essere attribuito all'agire della parte appellata asseritamente scoperta a rubare solo nel 2019 (il giorno prima delle dimissioni); il tutto a prescindere da quanto potrebbe emergere dalla documentazione, non producibile in giudizio in quanto tardivamente offerta all'attenzione dell'organo giudicante, che parte appellata ha chiesto di depositare anche in sede di finale discussione innanzi al Collegio.
Alla luce di quanto sopra, evidentemente non condivisibile la non ammissione da parte del giudice di Rovigo della prova orale che la Parte_1
aveva richiesto già in primo grado, si è proceduto all'escussione di
[...] testimoni al fine di far luce sulle denunciate sottrazioni.
Si è quindi proceduto all'escussione di una dipendente della
[...]
e dei gestori degli esercizi commerciali che, in base alle Parte_1 allegazioni dell'appellante, avevano continuato ad effettuare acquisti dalla per il tramite del nel corso degli Parte_1 CP_1 anni 2018 e 2019, pur non risultando formalmente acquirenti di alcun prodotto (secondo tesi di parte appellante, infatti, il avrebbe CP_1 sottratto bottiglie dal magazzino e le avrebbe vendute in nero ai clienti della senza poi riversare a quest'ultima il ricavato;
il tutto Parte_1 all'insaputa della . Parte_1
Ora, se da un lato la (ex dipendente dell'appellante, impiegata) ha Tes_1 fatto riferimento ad alcune (imprecisate) ditte che, pur non risultando più clienti da tempo della chiedevano, dopo che il Parte_1 aveva reso le dimissioni e quindi non era più in azienda, di CP_1 essere rifornite (come se il rapporto con la fosse Parte_1 invero continuato regolarmente), i suddetti ex clienti hanno fornito indicazioni alquanto generiche per nulla idonee a supportare la tesi di parte appellante (che afferma di aver subito sottrazione, un furto, di propri beni1) essendo, al
5 più, compatibili con differente ricostruzione dei fatti e, in particolare, con la vendita di beni da parte del per proprio conto e non in favore CP_1 della (possibile ed alternativa ricostruzione peraltro Parte_1 avallata dalla stessa appellante la quale ha fatto riferimento ad un cugino del che opera nel medesimo proprio ambito merceologico); pur CP_1 restando del tutto sfornita di prova – sussistendo al più un quadro indiziario semplice – la tesi della sottrazione e, poi, della rivendita delle bottiglie presenti nel magazzino della Pt_1 Parte_1
I testi escussi – magari perché riluttanti a riferire di avere fatto acquisti in nero
– hanno infatti affermato di avere, forse, effettuato acquisti dalla
[...] negli anni 2018 e 2019, di non avere preciso ricordo della Parte_1 persona che portava loro le bottiglie, che i pagamenti normalmente avvenivano con metodi tracciabili e che è poco probabile che venissero fatti in contanti, di non ricordare a chi venissero fatti gli ordini (se direttamente al o per telefono a qualcun altro della CP_1 Parte_1 avendo peraltro alcuni di loro riferito di non ricordarsi del CP_1
Da tali testimonianze è possibile, al più, con grande sforzo di immaginazione, pervenire ad affermare, come si è sopra detto, che il vendeva CP_1 per conto proprio della merce. In ogni caso è impossibile pervenire a dire che il ottraeva merce alla CP_1 Parte_1
Quindi, in definitiva, nonostante l'attività istruttoria svolta, la pretesa creditoria di parte appellante, fondata su un inadempimento del CP_1 caratterizzato da una indebita appropriazione di merce (in ogni caso non dall'effettuazione di vendite in concorrenza sleale), resta sfornita di ogni dimostrazione.
7. Venendo ora a trattare del secondo motivo di appello, afferente al controcredito (per € 1.202,00) conseguente al pagamento di una penale dovuta ad un inadempimento del deve essere rilevato come, oltre a CP_1 quanto già valorizzato dal giudice di prime cure2, i documenti nn. 15, 16 e 17
6 di cui l'appellante ha detto anche in sede di finale discussione, non forniscono affatto la prova di un pagamento da parte della né Parte_1 di una qualche forma di compensazione in favore del cliente CP_2
Trattasi di documentazione che descrive le possibili causali della penale ma che, tuttavia, non dimostra in alcun modo che una penale è stata pagata per una qualche mancata consegna verificatasi nel corso del mese di luglio 2019. Dimostrazione che in ogni caso non si ricava dall'ultimo dei documenti – una fattura – sopra richiamati.
L'appellante neppure fornisce chiarimenti in merito alle ragioni che potrebbero avere indotto la propria ex dipendente (ed in quanto ex particolarmente attendibile) a fornire, con così evidente sicurezza, le dichiarazioni (di cui alla nota 2) raccolte dal Tribunale di Rovigo (<Non è stata applicata alcuna penale perché sono riuscita ad ottenerlo, dicendo che avevamo avuto un problema al camion>>).
Pertanto, sfornita di prova rimane anche la sussistenza di un danno – nei termini prospettati dalla – conseguente alla Parte_1 mancata consegna da parte del alla di un carico di CP_1 CP_2 bottiglie nella giornata del 30/7/2019.
Anche il secondo motivo di appello deve essere quindi rigettato e, con ciò confermata la pronuncia di primo grado nella porzione in cui ha accertato l'entità del dare e dall'avere tra le parti in causa.
8. Quanto, infine all'ultimo motivo di appello afferente alla liquidazione delle spese di giudizio di primo grado, essendo tale motivo associato all'affermata fondatezza dei primi due motivi di appello, lo stesso non può che essere rigettato in ragione dell'infondatezza, come sopra motivata, dei detti motivi di gravame.
9. Affermata la soccombenza della parte appellante non può non essere disposta a carico della stessa la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
spese che possono essere quindi regolate, sulla scorta di quanto previsto dal DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22), in base ai valore medi di scaglione tenuto in ogni caso conto del fatto che si è reso necessario anche in grado di appello lo svolgimento di attività istruttoria.
relativo all'applicazione di detta sanzione si trova allegato ai ricorsi, sicché la domanda di rifusione della penale va rigettata, non essendo stata fornita prova dell'applicazione della penale medesima>>.
7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando, con la distrazione in favore del difensore, la complessiva somma di € 5.809,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Più precisamente, seppur in termini sintetici, questa la tesi di parte appellante: i 4 clienti acquistavano prima del 2018 merce per una certa somma;
dal 2018 non hanno più comperato nulla in chiaro avendolo fatto evidentemente in nero acquistando direttamente dal pur credendo di comperare dalla il CP_1 Pt_1 il 30/7/2019 è stato visto dal titolare sottrarre della merce (fatto per il quale è stato condannato in CP_1 primo grado con sentenza ad oggi non passata in giudicato) e siccome nel 2015 era risultato, in seguito a verifiche contabili, un ammanco, ha lui certamente sottratto la merce e continuato a vendere, tra gli altri, ai 4 clienti suddetti. 2 <iale ha trovato dimostrazione la circostanza allegata in ricorso secondo quale mattina del luglio il aveva omesso di effettuare consegna programmata per quel giorno alla ed>CP_1 CP_2 iato il furgone già carico presso la sede della ditta ricorrente. Nei seguent no infatti riferito i testimoni ascoltati in corso di causa. LO AN: […] Non è stata applicata alcuna penale perché sono riuscita ad ottenerlo, dicendo che avevamo avuto un problema al camion. […] . Alla luce di tali dichiarazioni si deve ritenere da una parte dimostrato che il non effettuò la consegna alla CP_1 CP_2[...
.. prevista per il 29.7.2019, e dall'altra ritenere allo stess mostrato che la predetta CP_2 applicò alcuna sanzione alla ricorrente, come riferito dalla teste Del resto, nessun documento Tes_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 1/4/2021, da
- P. IVA Parte_1 P.IVA_1 nselice P.z re n.7 presso lo studio dell'avv. Lorenzo Gollin del Foro di Padova, Parte appellante contro
- Controparte_1 C.F._1 vv ello via Eridania n. 238 che la rappresenta e difende, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 64/2021 emessa dal Tribunale di Rovigo del 23/03/2021 e depositata in pari data, resa nella causa n. 363/2020 portante riunita la n. 494/2020 RG, non notificata. in punto: Risarcimento danni: altre ipotesi.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: in parziale riforma della sentenza 64/2021 del 23/03/2021 del Tribunale di Rovigo qui impugnata, confermata nel resto, -sia condannato a pagare a Controparte_1 Parte_1
[.. la somma di euro 12.002,00 di cui € 1.202,00 per CP_2 mancata consegna per colpa del dipendente ed euro 10.800,00 per merce sottratta alla nel corso Pt_1 degli anni 2018 e 2019 e venduta alle ditte al Parte_2 Controparte_3
1 ditta AR NT e ditta ovvero la diversa somma maggiore e/o CP_4 Controparte_5 minore ritenuta di giustizia liquidare anche in via equitativa;
-sia condannato a pagare- Controparte_1 a la somma di euro 4.603,40 quale restituzione delle spe a seguito Parte_1 della sentenza di primo grado. Spese, diritti e compenso di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Per parte appellata nonché appellante incidentale: Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, sezione lavoro, dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla ditta
[...] meglio individuata in premessa, con condanna al pagamento delle spese legali di parte ap Parte_1 per le quali ci si rimette a giustizia, anche in relazione all'applicazione dell'art. 4 comma 8 del D.M. n. 55/2014; nel merito, rigettare il ricorso in appello proposto da e confermare la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Rovigo, oggetto di impugnazione, n. 64/2021 del 23/3/2021, con condanna al pagamento delle spese legali per le quali ci si rimette a giustizia, anche in relazione all'applicazione dell'art. 4 comma 8 del D.M. n. 55/2014. Ci si oppone in ogni caso, alla rinnovazione della fase istruttoria, all'ammissione delle prove richieste dall'appellante in quanto generiche o documentali, ovvero irrilevanti ai fini del processo.
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Motivi della decisione
1. il Tribunale di Rovigo, con la sentenza impugnata, ha parzialmente accolto le domande proposte in primo grado dall'odierna appellante (operante nell'ambito della produzione, distribuzione e vendita di bevande alcoliche) la quale, promuovendo due separati giudizio (poi riuntiti) aveva:
a) fatto apposizione a decreto ingiuntivo n. 170/2020 in data 16/6/2020 con il quale il aveva richiesto il pagamento del TFR CP_1 quantificato in lordi € 10.378,06 (avendo il assegnato in data CP_1
30/7/2019 le dimissioni); somma a titolo di TFR dall'odierna appellante comunque ritenuta inferiore e, in ogni caso, da porsi in compensazione con quella maggiore di cui al suddetto punto b);
b) richiesto il pagamento in proprio favore di somma di denaro - € 12.888,37 - a titolo di risarcimento del danno in conseguenza di:
➢ sanzione amministrativa per la violazione delle norme del C.d.S. : € 886,37;
➢ penale irrogata da a causa della mancata consegna per CP_2 colpa del dipendente : € 1.202,00;
➢ merce sottratta alla nel corso degli anni 2018 e 2019 e Pt_1 venduta alle ditte Parte_3
ditta AR NT e ditta :
[...] CP_4 Controparte_5
€ 10.800,00. 1.1. In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto provato – in quanto non contestato - il solo credito per € 886,37 afferente alla sanzione amministrativa
2 per la violazione delle norme del C.d.S. ed indimostrati i fatti posti a fondamento delle restanti contestazioni non avendo applicato CP_2 alcuna penale (così la teste e, quanto alla sottrazione di merce, Tes_1 non essendo stata fornito prova documentale né essendo ammissibile la prova testimoniale dedotta.
Il giudice di prime cure, in definitiva, ha annullato il decreto ingiuntivo opposto condannando a pagare in favore del Parte_1 oltre alle spese di giudizio, la complessiva somma di € 9.493,68 CP_1
(€ 10.378,06 - € 884,38) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
2. Avverso la suddetta sentenza, previa descrizione dei fatti di causa ritenuti rilevanti, ha proposto appello sulla base di tre Parte_1 motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di gravame la parte appellante contesta la sentenza del Tribunale di Rovigo nella porzione in cui non ha pronunciato condanna al risarcimento del danno patito per effetto della sottrazione, nel corso degli anni
2018 e 2019, di prodotti, in particolare evidenziando come la documentazione dimessa dia conto del modus operandi del d in ogni caso come la CP_1 prova delle sottrazioni e vendite di prodotti dell'appellante a terzi soggetti (4 ben precisi clienti dell'appellante) fosse stata fatta oggetto di richiesta di prova testimoniale mentre la dimostrazione dell'entità del trafugato sarebbe stata dimostrata dall'attestazione delle vendite fatte dai medesimi clienti nel 2020 avendo questi dichiarato di avere effettuato negli anni precedenti (2018 e
2019) identici ordinativi.
2.2. Con il secondo motivo di appello afferma Parte_1
l'erroneità della sentenza appellata non avendo questa accolta la domanda inerente alla penale che parte appellante afferma di aver dovuto corrispondere alla cliente . CP_2
Rileva parte appellante come dalla documentazione dimessa si evinca la sussistenza della penale e come la teste che ne ha detto innanzi al giudice non fosse evidentemente a conoscenza dei fatti.
2.3. con l'ultimo – il terzo – motivo di appello contesta l'appellante la statuizione sulle spese ciò in conseguenza della fondatezza dei primi due motivi di appello.
3 3. Si è costituita la parte appellata prendendo specifica posizione su tutti i motivi di appello.
3.1. Con riferimento al primo motivi di appello, di cui parte appellata ipotizza l'inammissibilità, rileva il come la prova orale richiesta dalla CP_1 parte appellante anche ove ammessa non dimostrerebbe alcuna sottrazione posto che non vi sarebbe comunque la prova che le somme eventualmente consegnate dai clienti al siano state da questi trattenute e non CP_1 riversate alla Parte_1
3.1. Con riferimento al secondo motivo di appello rileva il con CP_1 non provi parte appellante né la richiesta da parte di del pagamento CP_2 di una penale né l'effettivo pagamento della stessa.
4. La causa, la cui prima udienza fissata al 24/11/2022 è stata rinviata per ragioni organizzative del ruolo con decreti del 15/11/2022 e del 27/6/2023, è stata trattata in data 13/6/2024 all'esito della quale il Collegio ha disposto di procedere ad integrazione istruttoria mediante l'escussione di testimoni (uno dei quali è stato rinunciato) introdotti dalla parte appellante in ordine ai fatti rilevanti per la decisione del primo motivo di appello. L'attività istruttoria è stata svolta nel corso delle udienze del 25/9/2024, del 13/11/2024 e del 29/1/2025.
La causa, insistendo parte appellata per l'acquisizione al giudizio di documentazione asseritamente dimostrativa dell'effettuazione di vendite in nero da parte della è stata definitivamente discussa Parte_1
e decisa all'udienza del 20/3/2025.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato essendo rimasta sprovvista di prova la ricostruzione effettuata dalla Parte_1 in ordina alla sussistenza di un proprio
contro
-credito da opporre in compensazione al credito per TFR vantato dal CP_1
6. Muovendo dal primo motivo di appello – afferente alle affermate sottrazioni (mediante asporto dal magazzino dell'appellante) da parte del i bevande dallo stesso poi rivendute ai clienti della CP_1 [...]
- rileva il Collegio come prova alcuna fosse ricavabile dal Parte_1 materiale dimostrativo presente ovvero raccolto in primo grado di giudizio (in particolare si veda il doc. 1 che, a ben vedere, in sé e per sé considerato nulla dimostra) atteso che la documentazione in atti dava conto, al più, di ingente
4 ammanco di bottiglie (non reperite in magazzino dalla Parte_1
nel corso dell'anno 2015). Ingente ammanco di portata tale che, a ben
[...] vedere, appare poco credibile che sia rimasto non percepibile/percepito dall'appellante per così lungo tempo ed in relazione al quale, apparentemente accertato nel 2015, non si comprende come possa essere attribuito all'agire della parte appellata asseritamente scoperta a rubare solo nel 2019 (il giorno prima delle dimissioni); il tutto a prescindere da quanto potrebbe emergere dalla documentazione, non producibile in giudizio in quanto tardivamente offerta all'attenzione dell'organo giudicante, che parte appellata ha chiesto di depositare anche in sede di finale discussione innanzi al Collegio.
Alla luce di quanto sopra, evidentemente non condivisibile la non ammissione da parte del giudice di Rovigo della prova orale che la Parte_1
aveva richiesto già in primo grado, si è proceduto all'escussione di
[...] testimoni al fine di far luce sulle denunciate sottrazioni.
Si è quindi proceduto all'escussione di una dipendente della
[...]
e dei gestori degli esercizi commerciali che, in base alle Parte_1 allegazioni dell'appellante, avevano continuato ad effettuare acquisti dalla per il tramite del nel corso degli Parte_1 CP_1 anni 2018 e 2019, pur non risultando formalmente acquirenti di alcun prodotto (secondo tesi di parte appellante, infatti, il avrebbe CP_1 sottratto bottiglie dal magazzino e le avrebbe vendute in nero ai clienti della senza poi riversare a quest'ultima il ricavato;
il tutto Parte_1 all'insaputa della . Parte_1
Ora, se da un lato la (ex dipendente dell'appellante, impiegata) ha Tes_1 fatto riferimento ad alcune (imprecisate) ditte che, pur non risultando più clienti da tempo della chiedevano, dopo che il Parte_1 aveva reso le dimissioni e quindi non era più in azienda, di CP_1 essere rifornite (come se il rapporto con la fosse Parte_1 invero continuato regolarmente), i suddetti ex clienti hanno fornito indicazioni alquanto generiche per nulla idonee a supportare la tesi di parte appellante (che afferma di aver subito sottrazione, un furto, di propri beni1) essendo, al
5 più, compatibili con differente ricostruzione dei fatti e, in particolare, con la vendita di beni da parte del per proprio conto e non in favore CP_1 della (possibile ed alternativa ricostruzione peraltro Parte_1 avallata dalla stessa appellante la quale ha fatto riferimento ad un cugino del che opera nel medesimo proprio ambito merceologico); pur CP_1 restando del tutto sfornita di prova – sussistendo al più un quadro indiziario semplice – la tesi della sottrazione e, poi, della rivendita delle bottiglie presenti nel magazzino della Pt_1 Parte_1
I testi escussi – magari perché riluttanti a riferire di avere fatto acquisti in nero
– hanno infatti affermato di avere, forse, effettuato acquisti dalla
[...] negli anni 2018 e 2019, di non avere preciso ricordo della Parte_1 persona che portava loro le bottiglie, che i pagamenti normalmente avvenivano con metodi tracciabili e che è poco probabile che venissero fatti in contanti, di non ricordare a chi venissero fatti gli ordini (se direttamente al o per telefono a qualcun altro della CP_1 Parte_1 avendo peraltro alcuni di loro riferito di non ricordarsi del CP_1
Da tali testimonianze è possibile, al più, con grande sforzo di immaginazione, pervenire ad affermare, come si è sopra detto, che il vendeva CP_1 per conto proprio della merce. In ogni caso è impossibile pervenire a dire che il ottraeva merce alla CP_1 Parte_1
Quindi, in definitiva, nonostante l'attività istruttoria svolta, la pretesa creditoria di parte appellante, fondata su un inadempimento del CP_1 caratterizzato da una indebita appropriazione di merce (in ogni caso non dall'effettuazione di vendite in concorrenza sleale), resta sfornita di ogni dimostrazione.
7. Venendo ora a trattare del secondo motivo di appello, afferente al controcredito (per € 1.202,00) conseguente al pagamento di una penale dovuta ad un inadempimento del deve essere rilevato come, oltre a CP_1 quanto già valorizzato dal giudice di prime cure2, i documenti nn. 15, 16 e 17
6 di cui l'appellante ha detto anche in sede di finale discussione, non forniscono affatto la prova di un pagamento da parte della né Parte_1 di una qualche forma di compensazione in favore del cliente CP_2
Trattasi di documentazione che descrive le possibili causali della penale ma che, tuttavia, non dimostra in alcun modo che una penale è stata pagata per una qualche mancata consegna verificatasi nel corso del mese di luglio 2019. Dimostrazione che in ogni caso non si ricava dall'ultimo dei documenti – una fattura – sopra richiamati.
L'appellante neppure fornisce chiarimenti in merito alle ragioni che potrebbero avere indotto la propria ex dipendente (ed in quanto ex particolarmente attendibile) a fornire, con così evidente sicurezza, le dichiarazioni (di cui alla nota 2) raccolte dal Tribunale di Rovigo (<Non è stata applicata alcuna penale perché sono riuscita ad ottenerlo, dicendo che avevamo avuto un problema al camion>>).
Pertanto, sfornita di prova rimane anche la sussistenza di un danno – nei termini prospettati dalla – conseguente alla Parte_1 mancata consegna da parte del alla di un carico di CP_1 CP_2 bottiglie nella giornata del 30/7/2019.
Anche il secondo motivo di appello deve essere quindi rigettato e, con ciò confermata la pronuncia di primo grado nella porzione in cui ha accertato l'entità del dare e dall'avere tra le parti in causa.
8. Quanto, infine all'ultimo motivo di appello afferente alla liquidazione delle spese di giudizio di primo grado, essendo tale motivo associato all'affermata fondatezza dei primi due motivi di appello, lo stesso non può che essere rigettato in ragione dell'infondatezza, come sopra motivata, dei detti motivi di gravame.
9. Affermata la soccombenza della parte appellante non può non essere disposta a carico della stessa la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
spese che possono essere quindi regolate, sulla scorta di quanto previsto dal DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/22), in base ai valore medi di scaglione tenuto in ogni caso conto del fatto che si è reso necessario anche in grado di appello lo svolgimento di attività istruttoria.
relativo all'applicazione di detta sanzione si trova allegato ai ricorsi, sicché la domanda di rifusione della penale va rigettata, non essendo stata fornita prova dell'applicazione della penale medesima>>.
7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando, con la distrazione in favore del difensore, la complessiva somma di € 5.809,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Più precisamente, seppur in termini sintetici, questa la tesi di parte appellante: i 4 clienti acquistavano prima del 2018 merce per una certa somma;
dal 2018 non hanno più comperato nulla in chiaro avendolo fatto evidentemente in nero acquistando direttamente dal pur credendo di comperare dalla il CP_1 Pt_1 il 30/7/2019 è stato visto dal titolare sottrarre della merce (fatto per il quale è stato condannato in CP_1 primo grado con sentenza ad oggi non passata in giudicato) e siccome nel 2015 era risultato, in seguito a verifiche contabili, un ammanco, ha lui certamente sottratto la merce e continuato a vendere, tra gli altri, ai 4 clienti suddetti. 2 <iale ha trovato dimostrazione la circostanza allegata in ricorso secondo quale mattina del luglio il aveva omesso di effettuare consegna programmata per quel giorno alla ed>CP_1 CP_2 iato il furgone già carico presso la sede della ditta ricorrente. Nei seguent no infatti riferito i testimoni ascoltati in corso di causa. LO AN: […] Non è stata applicata alcuna penale perché sono riuscita ad ottenerlo, dicendo che avevamo avuto un problema al camion. […] . Alla luce di tali dichiarazioni si deve ritenere da una parte dimostrato che il non effettuò la consegna alla CP_1 CP_2[...
.. prevista per il 29.7.2019, e dall'altra ritenere allo stess mostrato che la predetta CP_2 applicò alcuna sanzione alla ricorrente, come riferito dalla teste Del resto, nessun documento Tes_1