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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14018/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Durigon Stefano presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 CP_2
MONCALIERI il 30/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 89 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/07/2001, LB il 08/05/2003 e il 17/08/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
. CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso paritario del figlio minore ad entrambi i Persona_3 genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con residenza presso la sua abitazione in Santena
(TO), via Asti 39;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sedente in Santena (TO), via Asti 39, alla madre;
DISPONE che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto Per_2 dei suoi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé;
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre tenga con sé a week end alterni, Per_2 prelevandolo presso l'abitazione materna alle ore 17,00 del venerdì e ivi riaccompagnandolo alle ore 19,00 della domenica sera;
DISPONE che le parti concordino, nell'interesse del figlio minore e nel rispetto dei suoi desideri e crescenti impegni scolastici e relazionali, i tempi di permanenza presso ciascun genitore durante tutti i periodi di vacanza scolastica, il giorno del compleanno etc;
in difetto di diverso accordo, ciascun genitore potrà tenere con sé: Per_2
a) durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In assenza di accordo, alternando di anno in anno le prime due settimane di agosto con la madre negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto con il padre;
viceversa negli anni pari.
b) durante le vacanze scolastiche natalizie: negli anni dispari da inizio vacanze al 30.12 con la madre e dal 31.12 a fine vacanze con il padre;
viceversa, negli anni pari;
pagina 2 di 3 c) durante le vacanze scolastiche di Pasqua, che saranno trascorse dal minore con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari. Al termine dei periodi indicati ai §§ a), b) c), riprenderà il calendario abitualmente adottato. Entrambi i genitori dovranno provvedere alla comunicazione reciproca, entro il mese di maggio di ogni anno, del periodo e del luogo ove verranno trascorse le vacanze estive, rendendo altresì possibile la reciproca reperibilità;
DISPONE che, a titolo di contributo al mantenimento del minore il SI. Persona_3 [...]
corrisponda la somma mensile di € 400,00. Tale versamento avrà decorrenza dal Controparte_1 mese successivo a quello della sottoscrizione del ricorso e sarà rivalutabile annualmente in base all'indice
Istat;
DISPONE che le spese straordinarie sostenute per di carattere sanitario, scolastico, sportivo, Per_2 ricreativo e quant'altro, così come identificate e disciplinate dal Protocollo di Intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, siano suddivise tra le parti nella misura del 60 % a carico del SI. e del 40% a carico della SI.ra ; Controparte_1 CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi occupati e quindi economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. LB Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14018/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Durigon Stefano presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 CP_2
MONCALIERI il 30/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 89 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/07/2001, LB il 08/05/2003 e il 17/08/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
. CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso paritario del figlio minore ad entrambi i Persona_3 genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con residenza presso la sua abitazione in Santena
(TO), via Asti 39;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sedente in Santena (TO), via Asti 39, alla madre;
DISPONE che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto Per_2 dei suoi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé;
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre tenga con sé a week end alterni, Per_2 prelevandolo presso l'abitazione materna alle ore 17,00 del venerdì e ivi riaccompagnandolo alle ore 19,00 della domenica sera;
DISPONE che le parti concordino, nell'interesse del figlio minore e nel rispetto dei suoi desideri e crescenti impegni scolastici e relazionali, i tempi di permanenza presso ciascun genitore durante tutti i periodi di vacanza scolastica, il giorno del compleanno etc;
in difetto di diverso accordo, ciascun genitore potrà tenere con sé: Per_2
a) durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In assenza di accordo, alternando di anno in anno le prime due settimane di agosto con la madre negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto con il padre;
viceversa negli anni pari.
b) durante le vacanze scolastiche natalizie: negli anni dispari da inizio vacanze al 30.12 con la madre e dal 31.12 a fine vacanze con il padre;
viceversa, negli anni pari;
pagina 2 di 3 c) durante le vacanze scolastiche di Pasqua, che saranno trascorse dal minore con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari. Al termine dei periodi indicati ai §§ a), b) c), riprenderà il calendario abitualmente adottato. Entrambi i genitori dovranno provvedere alla comunicazione reciproca, entro il mese di maggio di ogni anno, del periodo e del luogo ove verranno trascorse le vacanze estive, rendendo altresì possibile la reciproca reperibilità;
DISPONE che, a titolo di contributo al mantenimento del minore il SI. Persona_3 [...]
corrisponda la somma mensile di € 400,00. Tale versamento avrà decorrenza dal Controparte_1 mese successivo a quello della sottoscrizione del ricorso e sarà rivalutabile annualmente in base all'indice
Istat;
DISPONE che le spese straordinarie sostenute per di carattere sanitario, scolastico, sportivo, Per_2 ricreativo e quant'altro, così come identificate e disciplinate dal Protocollo di Intesa del 15 marzo 2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, siano suddivise tra le parti nella misura del 60 % a carico del SI. e del 40% a carico della SI.ra ; Controparte_1 CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi occupati e quindi economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. LB Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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