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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice .
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3430 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto "separazione giudiziale”, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cataldo
-ricorrente-
E
(C.F: ) nato il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Giuseppe Nardiello
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.4.2025; in data 13.12.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.12.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con , in data 15.06.1996, nel Comune di Controparte_1
Castelvetere sul Calore (AV), con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Castelvetere sul Calore (AV) al n. 3, anno 1996, , parte II, serie A;
che dal matrimonio è nato il figlio in data 1.3.2002. Per_1
2. Ha richiesto la separazione con addebito al resistente e un assegno di mantenimento pari ad €
700,00 mensili;
3. Si è costituito il quale ha inizialmente contestato la pretesa. Controparte_1
4. All'udienza del 14.3.2025 il Giudice ha suggerito alle parti una proposta conciliativa che le parti hanno accolto
5. Con note di trattazione scritta dell'udienza dell'11.4.2025, hanno chiesto mutarsi la separazione da giudiziale in consensuale.
Alla citata udienza dell'11.4.2025 il giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, della volontà dei coniugi di sostituire la udienza di comparizione con il deposito di note scritte e della dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non volersi conciliare, rimetteva la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c..
6. Il Collegio,
-letta la dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non volersi riconciliare;
-considerato che, sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse parti, può senz'altro ritenersi che tra queste ultime sia oramai venuta meno la comunione di vita e di intenti che deve caratterizzare la unione coniugale, tanto da rendere del tutto intollerabile la convivenza;
- preso atto della volontà concorde, liberamente espressa dai coniugi, di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti ed alle note di trattazione scritta d'udienza, ivi da intendersi richiamate;
-ritenute le condizioni della separazione concordate dai coniugi conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastanti con l'interesse della prole, l'ordine pubblico e con il buon costume;
-considerato che la natura del presente procedimento, il suo esito e lo specifico accordo raggiunto dalle parti sul punto, sono elementi che consentono di compensare interamente tra le parti stesse le spese di lite;
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi in intestazione generalizzati, alle condizioni di cui alle note di trattazione ed all'allegato accordo, da intendersi come parte integrante della presente sentenza e compensa le spese.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 14.4.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice .
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3430 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto "separazione giudiziale”, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cataldo
-ricorrente-
E
(C.F: ) nato il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Giuseppe Nardiello
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.4.2025; in data 13.12.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.12.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con , in data 15.06.1996, nel Comune di Controparte_1
Castelvetere sul Calore (AV), con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Castelvetere sul Calore (AV) al n. 3, anno 1996, , parte II, serie A;
che dal matrimonio è nato il figlio in data 1.3.2002. Per_1
2. Ha richiesto la separazione con addebito al resistente e un assegno di mantenimento pari ad €
700,00 mensili;
3. Si è costituito il quale ha inizialmente contestato la pretesa. Controparte_1
4. All'udienza del 14.3.2025 il Giudice ha suggerito alle parti una proposta conciliativa che le parti hanno accolto
5. Con note di trattazione scritta dell'udienza dell'11.4.2025, hanno chiesto mutarsi la separazione da giudiziale in consensuale.
Alla citata udienza dell'11.4.2025 il giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, della volontà dei coniugi di sostituire la udienza di comparizione con il deposito di note scritte e della dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non volersi conciliare, rimetteva la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c..
6. Il Collegio,
-letta la dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non volersi riconciliare;
-considerato che, sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse parti, può senz'altro ritenersi che tra queste ultime sia oramai venuta meno la comunione di vita e di intenti che deve caratterizzare la unione coniugale, tanto da rendere del tutto intollerabile la convivenza;
- preso atto della volontà concorde, liberamente espressa dai coniugi, di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti ed alle note di trattazione scritta d'udienza, ivi da intendersi richiamate;
-ritenute le condizioni della separazione concordate dai coniugi conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastanti con l'interesse della prole, l'ordine pubblico e con il buon costume;
-considerato che la natura del presente procedimento, il suo esito e lo specifico accordo raggiunto dalle parti sul punto, sono elementi che consentono di compensare interamente tra le parti stesse le spese di lite;
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi in intestazione generalizzati, alle condizioni di cui alle note di trattazione ed all'allegato accordo, da intendersi come parte integrante della presente sentenza e compensa le spese.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 14.4.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano