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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4259/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Amleto Pisapia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 4259/2024 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. , con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. , nella sua qualità di Procuratore in Controparte_1 virtù dei poteri al medesimo conferiti giusta procura speciale - REP. N. 180134 RACCOLTA N. 12348 del 26.06.2023; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Giuseppina Menafra (CF: ), e con questa elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 professionale sito in Sala Consilina (SA) alla Via G. Mezzacapo nr. 221/C, PEC:
Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
, C.F. ( ), nata il [...] a [...] CP_2 C.F._2 ed ivi residente al Corso De Gasperi nr. 86; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Antonino Di Somma (CF: ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio professionale sito in Castellammare di Stabia (NA) al viale Europa nr. 184;
CONVENUTA-APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1780/2024 del 10/4/2024;
Conclusioni delle parti: come in atti e a verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 1780/2024 depositata il 10/04/2024 Parte_1 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nel giudizio RG. n. 4112/2022 con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da avverso l'intimazione di pagamento n. CP_2
07120229006074248000 e della cartella esattoriale n. 07120170010696346001, afferente al mancato pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2011. Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre CP_2
Annunziata, l' chiedendo di accertare la prescrizione del credito di Parte_1 cui alla cartella esattoriale nr. 07120170010696346001 seppur notificata in data 28/11/2017. Si costituiva l' , eccependo il difetto di giurisdizione del giudice Parte_1 adito, la notifica della cartella esattoriale, la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza, nel merito, delle avverse eccezioni. Con la sentenza n. 1780/2024 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda attorea annullando la cartella esattoriale nr. 07120170010696346001, con condanna dell' al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello eccependo: - il Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice adito stante la natura tributaria del credito e l'assenza di atti di esecuzione;
- la carenza di motivazione;
- la mancata maturazione della prescrizione chiedendo, di annullare/riformare la sentenza impugnata, e di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, con condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere CP_2 per intervenuta adesione alla rottamazione quater, aderendo all'eccepito difetto di giurisdizione. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato. Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo è fondato. L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie. Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92). Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie in esame, sia di natura tributaria. Ai sensi dell' art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020). Nel caso di specie, la cartella di pagamento richiamata nell' intimazione di pagamento, come detto, riferita a crediti di natura tributaria (imposta di registro) , come emerge dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è stata notificata l' 28/11/2017, tant'è che la prescrizione risulta eccepita anche relativamente al periodo successivo alla notifica della medesima. Va, pertanto, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”. In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022). Tra l'altro, dalla natura dell'atto impugnato (intimazione di pagamento) in primo grado si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa. In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (relativi alla questione sulla giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie in l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1780/2024 del 10/4/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello. Torre Annunziata, 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Amleto Pisapia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 4259/2024 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. , con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. , nella sua qualità di Procuratore in Controparte_1 virtù dei poteri al medesimo conferiti giusta procura speciale - REP. N. 180134 RACCOLTA N. 12348 del 26.06.2023; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Giuseppina Menafra (CF: ), e con questa elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 professionale sito in Sala Consilina (SA) alla Via G. Mezzacapo nr. 221/C, PEC:
Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
, C.F. ( ), nata il [...] a [...] CP_2 C.F._2 ed ivi residente al Corso De Gasperi nr. 86; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Antonino Di Somma (CF: ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio professionale sito in Castellammare di Stabia (NA) al viale Europa nr. 184;
CONVENUTA-APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1780/2024 del 10/4/2024;
Conclusioni delle parti: come in atti e a verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 1780/2024 depositata il 10/04/2024 Parte_1 resa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata nel giudizio RG. n. 4112/2022 con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da avverso l'intimazione di pagamento n. CP_2
07120229006074248000 e della cartella esattoriale n. 07120170010696346001, afferente al mancato pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2011. Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre CP_2
Annunziata, l' chiedendo di accertare la prescrizione del credito di Parte_1 cui alla cartella esattoriale nr. 07120170010696346001 seppur notificata in data 28/11/2017. Si costituiva l' , eccependo il difetto di giurisdizione del giudice Parte_1 adito, la notifica della cartella esattoriale, la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza, nel merito, delle avverse eccezioni. Con la sentenza n. 1780/2024 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda attorea annullando la cartella esattoriale nr. 07120170010696346001, con condanna dell' al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello eccependo: - il Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice adito stante la natura tributaria del credito e l'assenza di atti di esecuzione;
- la carenza di motivazione;
- la mancata maturazione della prescrizione chiedendo, di annullare/riformare la sentenza impugnata, e di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, con condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere CP_2 per intervenuta adesione alla rottamazione quater, aderendo all'eccepito difetto di giurisdizione. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato. Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo è fondato. L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie. Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92). Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie in esame, sia di natura tributaria. Ai sensi dell' art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020). Nel caso di specie, la cartella di pagamento richiamata nell' intimazione di pagamento, come detto, riferita a crediti di natura tributaria (imposta di registro) , come emerge dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è stata notificata l' 28/11/2017, tant'è che la prescrizione risulta eccepita anche relativamente al periodo successivo alla notifica della medesima. Va, pertanto, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”. In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022). Tra l'altro, dalla natura dell'atto impugnato (intimazione di pagamento) in primo grado si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa. In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (relativi alla questione sulla giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie in l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1780/2024 del 10/4/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello. Torre Annunziata, 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia