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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 9420/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9420/2024 promossa da:
, nata a [...] ne' Monti (RE) il 17 luglio 1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Alessandra Amadasi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Paola Lucchini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in SE (PR) il 23 maggio 2009, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 29 dicembre 2007 e il 28 dicembre 2009) i figli e che la loro Per_1 Per_2 separazione a conclusioni congiunte era stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale del 17 maggio 2024 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragioni di tali premesse e affermando di non volersi riconciliare, essi chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie di natura eminentemente patrimoniale).
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, sostanzialmente omologhe a quelle invalse dal procedimento di separazione, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui il godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Si deve poi prendere atto delle ulteriori questioni accessorie riguardanti diritti disponibili delle parti.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra i ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e In Parte_1 Controparte_1
SE (PR), il 23 maggio 2009, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SE (PR) al n. 10, parte I, Serie, anno 2009, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 19 dicembre 2024 e depositato il 20 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9420/2024 promossa da:
, nata a [...] ne' Monti (RE) il 17 luglio 1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Alessandra Amadasi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Paola Lucchini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in SE (PR) il 23 maggio 2009, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 29 dicembre 2007 e il 28 dicembre 2009) i figli e che la loro Per_1 Per_2 separazione a conclusioni congiunte era stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale del 17 maggio 2024 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragioni di tali premesse e affermando di non volersi riconciliare, essi chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle frequentazioni paterne, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie di natura eminentemente patrimoniale).
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, sostanzialmente omologhe a quelle invalse dal procedimento di separazione, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione (da cui il godimento della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Si deve poi prendere atto delle ulteriori questioni accessorie riguardanti diritti disponibili delle parti.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra i ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e In Parte_1 Controparte_1
SE (PR), il 23 maggio 2009, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SE (PR) al n. 10, parte I, Serie, anno 2009, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 19 dicembre 2024 e depositato il 20 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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