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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
18/03/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7363/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
18/03/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GUIDA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, piazzetta San
Bartolomeo, n. 5/A, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
, C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE,
avente ad oggetto: opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 18/03/2025.
FATTO E DIRITTO
1
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
20/12/2024, promuoveva il presente giudizio nei Parte_1 confronti di chiedendo accertarsi la debenza di CP_1 questi ed il diritto di procedere esecutivamente nei confronti di quest'ultimo soggetto, previa escussione del patrimonio dell'ente che segue, per il pagamento del compenso dovuto da
[...]
(già Controparte_2 [...]
, stante la qualità di socio Controparte_3 accomandatario dell'odierno resistente, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur regolarmente evocato in giudizio, non si CP_1 costituiva e veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
18/03/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
1.1. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna formulata al terzo trattino del foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 17/03/2025: invero l'esercizio di una azione di condanna era estraneo alle domande proposte con il ricorso ex art. 281decies c.p.c., il quale, alla stregua di quanto indicato nelle relative conclusioni, non smentite dalla parte motiva o narrativa di tale atto introduttivo, non riportava che azioni di accertamento da esaminarsi nei termini sottoindicati. Del resto, diversamente da quanto indicato dal difensore nell'ultima udienza, chiedere di accertare la supposta efficacia intersoggettiva di un titolo esecutivo già anteriormente formatosi è domanda diversa da quella di condanna e, dunque, di confezionamento ex novo di un altro titolo esecutivo.
2. Nel merito, le restanti domande di parte ricorrente devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono, dovendo rigettarsi per il resto.
2 Accertato che l'odierno resistente era accomandatario della predetta società debitrice già all'epoca dei crediti professionali sorti – al più tardi – in base al c.d. principio della postnumerazione ed interessati dal decreto ingiuntivo passato in giudicato, n. 787/2024 del Tribunale civile di Bergamo, emesso nei confronti del predetto ente e di altri soci (così il raffronto dei doc. 1, 3 e 6, allegati al ricorso ex art. 281decies c.p.c.), è chiaro che, con la presente sentenza, deve acclararsi – in mancanza di una ammissibile ed espressa domanda di condanna per le ragioni suesposte – la debenza dell'odierno resistente per siffatti crediti professionali, ma non anche l'obbligazione di tale soggetto per le spese processuali aventi scaturigine del decreto monitorio, né il diritto a procedere esecutivamente nei confronti di detto ex-socio accomandatario in base al succitato decreto ingiuntivo.
2.1. Sotto il primo aspetto, infatti, occorre premettere che il predetto decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti di detta società e di altri soci rispetto all'odierno resistente, di talché non v'è dubbio che il medesimo provvedimento abbia acclarato con efficacia di giudicato l'esistenza e la quantificazione dei crediti professionali de quibus nei confronti di tali ingiunti: così – ex multis – Cass. Sez. 3, sent. del 22/06/2020, n. 12111,
Rv. 658168 - 01, secondo la quale “quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito (…), il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio”. Nondimeno, tale pronuncia monitoria ha efficacia riflessa nel giudizio in esame e fa sì che la presente sentenza acclari la debenza dell'odierno resistente per i medesimi crediti professionali: infatti, la decisione
“passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere
3 invocata da chiunque vi abbia interesse (…)” (così Cass. Sez. 3, sent. del 20/02/2013, n. 4241, Rv. 626549 - 01). Del resto, se è vero che “La ricognizione di debito può offrire elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene ove contenga un espresso riferimento al rapporto fondamentale” al punto tale da essere sufficiente tale atto dei garanti solidali come prova del credito nei confronti del debitore principale (così Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 20689 del
13/10/2016, Rv. 642050 - 01), mutatis mutandis deve riconoscersi la suesposta efficacia riflessa dell'acclaramento monitorio nei confronti del debitore principale rispetto all'ex-socio resistente, tanto più in quanto veicolato (non già da una promessa privata come quella ex art. 1988 c.c., bensì) da una pronuncia giurisdizionale.
2.2. Quanto predetto, però, non implica il diritto di azione esecutiva di parte ricorrente, nei confronti dell'odierno resistente, sulla base dello stesso decreto ingiuntivo, in quanto quest'ultimo è stato emesso ed il relativo procedimento è stato avviato quando l'odierno resistente non era più socio accomandatario della società. Un conto, infatti, sono i crediti accertati da tale provvedimento monitorio;
altro e differente, invece, è il credito, azionabile esecutivamente, generatosi dal decreto ingiuntivo, come osservato dalla giurisprudenza maturata sull'art. 2953 c.c., secondo la quale sussiste “[l']autonomia del titolo giudiziale, che, formatosi, vive di vita propria e autonoma” rispetto alle obbligazioni ivi accertate (così Cass.
Sez. L., sent. del 10/06/1999, n. 5710, Rv. 527248 - 01). Il citato principio, valevole anche al di fuori dell'istituto della prescrizione per le sue premesse generali di autonomia del titolo esecutivo, comportano dunque che quest'ultimo, laddove avente natura giudiziale ed emesso nei confronti della società, non ha efficacia esecutiva nei confronti di soci non più tali né all'atto della sua emissione, né alla data di deposito del ricorso monitorio, ancorché tali persone fisiche abbiano fatto parte della compagine sociale alla data di genesi dei crediti azionati in quel
4 giudizio così conclusosi, come nel caso di specie e con riguardo all'odierno resistente.
2.2.1. Tale conclusione esclude altresì che l'odierno resistente sia debitore per le spese processuali indicate nel decreto ingiuntivo: esse, infatti, hanno esclusiva scaturigine da tale provvedimento e non era più socio fin dall'avvio del CP_1 procedimento monitorio.
2.2.2. Conclusioni differenti non possono essere tratte dalla giurisprudenza secondo la quale “La conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, prevista dall'art. 2953 cod. civ. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione. (Nella specie la
Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere il termine decennale "ex iudicato" per l'esercizio del diritto dell'affittuario a percepire dal locatore le indennità ex art. 1638 cod. civ., dalla pronuncia nella causa tra espropriante ed espropriato, in cui era stato anche determinato l'ammontare dell'indennità di competenza dell'affittuario)” (così Cass. Sez.
3, sent. del 13/12/1993, n. 12253, Rv. 484701 - 01). Da tale pronuncia e da altre nel medesimo senso non può trarsi l'assunto che vi sarebbe una rilevanza intersoggettiva del titolo esecutivo passato in giudicato, di talché lo stesso, nel caso di specie, sarebbe azionabile anche nei confronti dell'odierno resistente, originariamente non contemplato nel decreto monitorio de quo, quand'anche non più socio all'atto di tale provvedimento o alla data di avvio del relativo procedimento. Infatti, a differenza di tali precedenti, nel caso di specie non sarebbe sufficiente detto aspetto soggettivo, essendo altresì necessario che il perfezionamento del titolo esecutivo retroagisca a quando l'odierno resistente vantava la qualità di socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali. Tale efficacia ex tunc, tuttavia, non è ravvisabile in siffatta giurisprudenza, né trova
5 fondamento in una qualunque disposizione normativa attinente ai titoli esecutivi giudiziali passati in giudicato.
3. Le spese processuali seguono comunque la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la nota spese depositata, in € 801,40 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi (fase di studio € 1.276,00, fase introduttiva €
814,00, fase istruttoria/di trattazione € 2.835,00, fase decisoria
€ 2.127,00, calcolati in misura minima per la contumacia del resistente, per la natura documentale della controversia e per la mancata contemplazione delle questioni giurisprudenziali suesposte in atti), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna formulata al terzo trattino del foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 17/03/2025;
2. Accerta e dichiara che i crediti di Parte_1 acclarati dal decreto ingiuntivo n. 787/2024 del Tribunale civile di Bergamo, ritualmente notificato a
[...]
(già Controparte_2 [...]
, con successive occorrende Controparte_3 per interessi moratori, ma non anche per spese processuali, sono sorti allorquando rivestiva la qualità di CP_1 socio accomandatario di Controparte_2
(già
[...] Controparte_2 Controparte_3
);
[...]
3. Per l'effetto, accerta e dichiara che è tenuto a CP_1 rispondere col proprio patrimonio personale dei debiti di
6 Controparte_2
(già sub 1. del Controparte_3 dispositivo nei confronti di e ciò in Parte_1 solido con la predetta società e con gli attuali accomandatari e previa CP_2 CP_2 escussione preventiva del patrimonio sociale come per legge;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese processuali, liquidate in € 801,40 per
[...] spese vive ed € 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 18/03/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
18/03/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7363/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
18/03/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GUIDA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, piazzetta San
Bartolomeo, n. 5/A, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
, C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE,
avente ad oggetto: opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 18/03/2025.
FATTO E DIRITTO
1
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
20/12/2024, promuoveva il presente giudizio nei Parte_1 confronti di chiedendo accertarsi la debenza di CP_1 questi ed il diritto di procedere esecutivamente nei confronti di quest'ultimo soggetto, previa escussione del patrimonio dell'ente che segue, per il pagamento del compenso dovuto da
[...]
(già Controparte_2 [...]
, stante la qualità di socio Controparte_3 accomandatario dell'odierno resistente, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur regolarmente evocato in giudizio, non si CP_1 costituiva e veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
18/03/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
1.1. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna formulata al terzo trattino del foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 17/03/2025: invero l'esercizio di una azione di condanna era estraneo alle domande proposte con il ricorso ex art. 281decies c.p.c., il quale, alla stregua di quanto indicato nelle relative conclusioni, non smentite dalla parte motiva o narrativa di tale atto introduttivo, non riportava che azioni di accertamento da esaminarsi nei termini sottoindicati. Del resto, diversamente da quanto indicato dal difensore nell'ultima udienza, chiedere di accertare la supposta efficacia intersoggettiva di un titolo esecutivo già anteriormente formatosi è domanda diversa da quella di condanna e, dunque, di confezionamento ex novo di un altro titolo esecutivo.
2. Nel merito, le restanti domande di parte ricorrente devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono, dovendo rigettarsi per il resto.
2 Accertato che l'odierno resistente era accomandatario della predetta società debitrice già all'epoca dei crediti professionali sorti – al più tardi – in base al c.d. principio della postnumerazione ed interessati dal decreto ingiuntivo passato in giudicato, n. 787/2024 del Tribunale civile di Bergamo, emesso nei confronti del predetto ente e di altri soci (così il raffronto dei doc. 1, 3 e 6, allegati al ricorso ex art. 281decies c.p.c.), è chiaro che, con la presente sentenza, deve acclararsi – in mancanza di una ammissibile ed espressa domanda di condanna per le ragioni suesposte – la debenza dell'odierno resistente per siffatti crediti professionali, ma non anche l'obbligazione di tale soggetto per le spese processuali aventi scaturigine del decreto monitorio, né il diritto a procedere esecutivamente nei confronti di detto ex-socio accomandatario in base al succitato decreto ingiuntivo.
2.1. Sotto il primo aspetto, infatti, occorre premettere che il predetto decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti di detta società e di altri soci rispetto all'odierno resistente, di talché non v'è dubbio che il medesimo provvedimento abbia acclarato con efficacia di giudicato l'esistenza e la quantificazione dei crediti professionali de quibus nei confronti di tali ingiunti: così – ex multis – Cass. Sez. 3, sent. del 22/06/2020, n. 12111,
Rv. 658168 - 01, secondo la quale “quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito (…), il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio”. Nondimeno, tale pronuncia monitoria ha efficacia riflessa nel giudizio in esame e fa sì che la presente sentenza acclari la debenza dell'odierno resistente per i medesimi crediti professionali: infatti, la decisione
“passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere
3 invocata da chiunque vi abbia interesse (…)” (così Cass. Sez. 3, sent. del 20/02/2013, n. 4241, Rv. 626549 - 01). Del resto, se è vero che “La ricognizione di debito può offrire elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene ove contenga un espresso riferimento al rapporto fondamentale” al punto tale da essere sufficiente tale atto dei garanti solidali come prova del credito nei confronti del debitore principale (così Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 20689 del
13/10/2016, Rv. 642050 - 01), mutatis mutandis deve riconoscersi la suesposta efficacia riflessa dell'acclaramento monitorio nei confronti del debitore principale rispetto all'ex-socio resistente, tanto più in quanto veicolato (non già da una promessa privata come quella ex art. 1988 c.c., bensì) da una pronuncia giurisdizionale.
2.2. Quanto predetto, però, non implica il diritto di azione esecutiva di parte ricorrente, nei confronti dell'odierno resistente, sulla base dello stesso decreto ingiuntivo, in quanto quest'ultimo è stato emesso ed il relativo procedimento è stato avviato quando l'odierno resistente non era più socio accomandatario della società. Un conto, infatti, sono i crediti accertati da tale provvedimento monitorio;
altro e differente, invece, è il credito, azionabile esecutivamente, generatosi dal decreto ingiuntivo, come osservato dalla giurisprudenza maturata sull'art. 2953 c.c., secondo la quale sussiste “[l']autonomia del titolo giudiziale, che, formatosi, vive di vita propria e autonoma” rispetto alle obbligazioni ivi accertate (così Cass.
Sez. L., sent. del 10/06/1999, n. 5710, Rv. 527248 - 01). Il citato principio, valevole anche al di fuori dell'istituto della prescrizione per le sue premesse generali di autonomia del titolo esecutivo, comportano dunque che quest'ultimo, laddove avente natura giudiziale ed emesso nei confronti della società, non ha efficacia esecutiva nei confronti di soci non più tali né all'atto della sua emissione, né alla data di deposito del ricorso monitorio, ancorché tali persone fisiche abbiano fatto parte della compagine sociale alla data di genesi dei crediti azionati in quel
4 giudizio così conclusosi, come nel caso di specie e con riguardo all'odierno resistente.
2.2.1. Tale conclusione esclude altresì che l'odierno resistente sia debitore per le spese processuali indicate nel decreto ingiuntivo: esse, infatti, hanno esclusiva scaturigine da tale provvedimento e non era più socio fin dall'avvio del CP_1 procedimento monitorio.
2.2.2. Conclusioni differenti non possono essere tratte dalla giurisprudenza secondo la quale “La conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, prevista dall'art. 2953 cod. civ. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato, a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione. (Nella specie la
Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere il termine decennale "ex iudicato" per l'esercizio del diritto dell'affittuario a percepire dal locatore le indennità ex art. 1638 cod. civ., dalla pronuncia nella causa tra espropriante ed espropriato, in cui era stato anche determinato l'ammontare dell'indennità di competenza dell'affittuario)” (così Cass. Sez.
3, sent. del 13/12/1993, n. 12253, Rv. 484701 - 01). Da tale pronuncia e da altre nel medesimo senso non può trarsi l'assunto che vi sarebbe una rilevanza intersoggettiva del titolo esecutivo passato in giudicato, di talché lo stesso, nel caso di specie, sarebbe azionabile anche nei confronti dell'odierno resistente, originariamente non contemplato nel decreto monitorio de quo, quand'anche non più socio all'atto di tale provvedimento o alla data di avvio del relativo procedimento. Infatti, a differenza di tali precedenti, nel caso di specie non sarebbe sufficiente detto aspetto soggettivo, essendo altresì necessario che il perfezionamento del titolo esecutivo retroagisca a quando l'odierno resistente vantava la qualità di socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali. Tale efficacia ex tunc, tuttavia, non è ravvisabile in siffatta giurisprudenza, né trova
5 fondamento in una qualunque disposizione normativa attinente ai titoli esecutivi giudiziali passati in giudicato.
3. Le spese processuali seguono comunque la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la nota spese depositata, in € 801,40 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi (fase di studio € 1.276,00, fase introduttiva €
814,00, fase istruttoria/di trattazione € 2.835,00, fase decisoria
€ 2.127,00, calcolati in misura minima per la contumacia del resistente, per la natura documentale della controversia e per la mancata contemplazione delle questioni giurisprudenziali suesposte in atti), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna formulata al terzo trattino del foglio di precisazione delle conclusioni, depositato in data 17/03/2025;
2. Accerta e dichiara che i crediti di Parte_1 acclarati dal decreto ingiuntivo n. 787/2024 del Tribunale civile di Bergamo, ritualmente notificato a
[...]
(già Controparte_2 [...]
, con successive occorrende Controparte_3 per interessi moratori, ma non anche per spese processuali, sono sorti allorquando rivestiva la qualità di CP_1 socio accomandatario di Controparte_2
(già
[...] Controparte_2 Controparte_3
);
[...]
3. Per l'effetto, accerta e dichiara che è tenuto a CP_1 rispondere col proprio patrimonio personale dei debiti di
6 Controparte_2
(già sub 1. del Controparte_3 dispositivo nei confronti di e ciò in Parte_1 solido con la predetta società e con gli attuali accomandatari e previa CP_2 CP_2 escussione preventiva del patrimonio sociale come per legge;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese processuali, liquidate in € 801,40 per
[...] spese vive ed € 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 18/03/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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