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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 19313/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civ ili contenziosi sotto il numero d'ordine 19313 dell'anno 2016
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
(n. il 23.12.1958), Parte_4 Parte_5 Pt_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
e Parte_10 Parte_11 Parte_12
elettivamente domiciliati in Toritto presso lo Parte_13
studio dell'avv. che li rappresenta e difende in virtù Parte_14
di mandato allegato all'atto di citazione
e quali Parte_15 Parte_16 Parte_17
eredi di elettivamente domiciliat e in Toritto presso Parte_11
lo studio dell'avv. che le rappresenta e difende in Parte_14
virtù di mandati allegati alla memoria di costituzione del 4.12.2020
- ATTORI -
E
elettivamente domiciliato in Toritto presso lo Parte_10 studio dell'avv. Pasquale Regina, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
CP_1 CP_1 Parte_16
Controparte_2 CP_1 Controparte_3
e Parte_16 CP_4
- CONVENUTI CONTUMACI -
NONCHE'
a quali eredi di Controparte_5 Parte_6 Pt_7
[...]
- CONTUMACI -
Oggetto: divisione di beni oggetto di comunione ereditaria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale Parte_1
procuratore generale di , , e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
nonché , , ,
[...] Parte_18 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e convenivano in Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_6
giudizio , , , Parte_10 CP_1 CP_1 Parte_16 CP_2
, e - peraltro
[...] CP_1 Controparte_3 Parte_16 CP_4
senza indicare i dati anagrafici di ciascuno - al fine di ottenere la divisione giudiziale di alcuni terreni agricoli in agro di Toritto e di Grumo Appula, pervenuti loro per successione di e nonché l'accertamento del possesso CP_1 Persona_1
pag. 2/9 esclusivo di alcuni dei detti terreni da parte dei comproprietari e Parte_10
, con conseguente ordine ai medesimi di rilasciarli in favore dei coeredi e CP_1
di rendere il conto per il periodo di dieci anni antecedente la notifica dell'atto di citazione.
Dei convenuti si costituiva in giudizio soltanto , eccependo, in via Parte_10
preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, di aver conseguito la proprietà, per usucapione, di alcuni dei fondi oggetto della domanda stessa, ritenendo che neppure gli altri attori avessero alcun titolo di proprietà, per cui concludeva per il rigetto della domanda.
Con ordinanza resa all'udienza del 20.3.2017, veniva disposto l'esperimento del procedimento di mediazione - che non sortiva esito positivo - mentre nell'udienza dell'11.9.2017 veniva dichiarata la contumacia di , , CP_1 CP_1 CP_3
e .
[...] CP_4 Controparte_2
Con ordinanza resa nell'udienza dell'1.10.2018, il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto decesso dell'attore e poi riassunto, a cura Parte_7
degli altri attori, anche nei confronti degli eredi di altro attore nelle more deceduto,
. Parte_3
In corso di istruttoria veniva ammessa, ma non assunta, la prova testimoniale richiesta dal convenuto e veniva disposta ed espletata consulenza Parte_10
tecnica d'ufficio.
Con comparsa depositata il 4.12.2020, si costituivano in giudizio gli eredi di un altro attore, nelle more deceduto, , insistendo per l'accoglimento delle Parte_11
conclusioni già rassegnate dal proprio dante causa.
pag. 3/9 La causa, dopo diversi rinvii, su richiesta delle parti, per valutare “la possibilità di
un accordo”, che, in realtà, non si concretizzava, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, subendo altri rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il giudicante osserva che gli attori, oltre a non aver fornito prova di aver trascritto la domanda giudiziale, giusta il dettato dell'art. 2646, comma secondo, c.c., non hanno provveduto a depositare la documentazione necessaria ai fini della divisione e relativa,
in primo luogo, ai titoli di provenienza degli immobili in favore dei de cuius, nonché
alla certificazione delle iscrizioni e trascrizioni del ventennio anteriore alla domanda ed alla dimostrazione del rapporto di filiazione tra i de cuius ed i condividenti e, quindi,
della loro qualità di eredi.
Infatti, “nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della
comproprietà”, al fine di “accertare un diritto comune a tutte le parti in causa”, in quanto “Con la divisione… si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di
ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato” (Cass. n.
10067/2020).
La detta documentazione è indispensabile per la verifica sia della effettiva consistenza dell'asse ereditario e, quindi, della titolarità dei beni in capo al de cuius, sia della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione,
posto che tale giudizio tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una pag. 4/9 quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà
esclusiva su una corrispondente porzione di beni.
Peraltro, a fronte della puntuale contestazione formulata dal convenuto circa la titolarità dei beni oggetto della domanda, gli attori, pur essendone onerati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., non hanno fornito la prova sia della propria qualità di eredi,
sia che i beni oggetto della divisione, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, limitandosi ad eccepire la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Bari nel 2016, con la quale veniva riconosciuta la proprietà, per intervenuta usucapione, in capo al , di alcuni dei fondi rustici oggetto Parte_10
del presente giudizio.
Orbene, in disparte la considerazione che la sentenza di usucapione dell'11.10.2016 -
peraltro non presente nel fascicolo telematico - non essendo stata oggetto di alcuna impugnazione, come prevista dall'art. 323 del codice di rito, resta valida ed efficace, i terreni oggetto di usucapione non erano neppure di proprietà delle odierne parti in causa, né dei loro danti causa, posto che, dalle visure catastali versate in atti dal convenuto, si rileva come quelli in agro di Toritto, riportati in catasto al foglio 29,
particelle 48, 49, 50 e 54, fossero intestati al Comune di Toritto, quale concedente, per cui era soltanto livellario e soltanto per la particella 49, mentre per le CP_1
particelle 48 e 54 i livellari erano tali , e Persona_2 Per_3 Pt_13 Per_4
e per la particella 50 il livellario era tale quello riportato in Per_5 Persona_6
catasto al foglio 46, particella 345, fosse intestato a tale , quello riportato Persona_7
al foglio 45, particella 221, fosse intestato al Comune di Toritto, quale concedente,
mentre , padre di alcuni degli odierni attori, fosse “usufruttuario parziale CP_1
pag. 5/9 di livello” e altri sette intestatari, tutti , fossero ciascuno “livellario in parte”, CP_1
mentre e titolari di diritto di enfiteusi per la Parte_19 Parte_10
quota di 1/24 ciascuno, e quello in agro di Grumo Appula, in catasto al foglio 31,
particelle 17 e 22, fosse intestato a tale Persona_8
Quanto, in particolare, al terreno al foglio 45, particella 221, dalla visura catastale si rileva come gli intestatari non siano titolari di un diritto di proprietà, bensì soltanto di
“livello” che, essendo un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi, “non si
identifica nella piena proprietà, ma mantiene la caratteristica, storicamente tipica del
livello, di jus in re aliena”, come rilevato dalla Suprema Corte, con sentenza n.
617/2021, resa a Sezioni Unite, che richiama precedente del Consiglio di Stato, n.
523372011: “il livellario - così come l'enfiteuta - è titolare di un diritto reale con
pienezza di facoltà nei limiti previsti dalla disciplina del codice civile (artt. 957 e
segg.), su un bene di proprietà altrui, con obbligo di corrispondere un canone al
proprietario e (nel caso dell'enfiteusi, non necessariamente nel caso del livello), con
obbligo di migliorare il fondo”, per cui è evidente che gli attori confondono il diritto di livello e/o di enfiteusi con il diritto di proprietà.
I terreni in comunione, quindi, sarebbero soltanto quelli in agro di Toritto al foglio
32, particella 4, al foglio 46, particelle 273 e 279, ed al foglio 20 particella 41.
L'utilizzo del condizionale è d'obbligo, atteso che l'incertezza circa i beni oggetto di comunione si rileva sia dall'atto introduttivo, nel quale gli attori hanno chiesto, in via istruttoria, “CTU agronoma per la esatta individuazione dei beni oggetto della
comunione ereditaria”, sia dalla comparsa di costituzione del convenuto, il quale ha dedotto: “Per i terreni in agro di Toritto alla contrada Lettieri foglio 32 particella 4 e
pag. 6/9 foglio 46 particelle 273 e 279 ed alla contrada Parco dei Buoi foglio 20 particella 41
(cioè quelli non usucapiti), laddove il convenuto avesse titolo di Parte_10
comproprietà, non si oppone allo scioglimento della comunione ereditaria”.
Inoltre, è evidente che la C.T.U. non “può essere utilizzata per colmare le lacune
probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le
parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi
dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti
all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire
alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca
di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli
atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886)” (Cass., n. 19631/2020).
Né possono assurgere a prova della proprietà i dati riportati dal consulente e dallo stesso rilevati soltanto dalle denunce di successione e dalle visure catastali, che rivestono mero valore indiziario, posto che, quanto alle prime, “ La denuncia di
successione non importa accettazione tacita dell'eredità, e quindi la prova della qualità
di erede, trattandosi di un adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (una mera
notizia all'amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l'applicazione di sanzioni,
che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientra tra
gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a
succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'articolo 460 del codice
civile” (Cass., n. 21901/2023), e, quanto alle seconde, in quanto, “poiché il catasto è
preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari
pag. 7/9 degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in
considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla
mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze
soltanto il valore di semplici indizi” (Cass., n. 22339/2019).
In definitiva, la causa difetta di prova della titolarità dei beni, dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario e della qualità di erede.
Come pure le parti non hanno prodotto la certificazione ipocatastale del ventennio,
certificazione che, sebbene non determini alcuna inammissibilità o improcedibilità della domanda di divisione giudiziale (in tal senso, Cass., n. 10067/2020), si rende,
comunque, necessaria, ai fini della vendita dei beni, per l'eventuale esistenza di creditori di uno o più compartecipi alla comunione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata, con conseguente compensazione delle spese tra le parti, dal momento che neppure il convenuto costituito ha fornito prova della proprietà dei beni che si presumono effettivamente comuni.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Prima Sezione Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la contumacia di e . Controparte_5 Parte_6
2. Rigetta integralmente la domanda attrice.
pag. 8/9 3. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Bari, lì 15 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civ ili contenziosi sotto il numero d'ordine 19313 dell'anno 2016
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
(n. il 23.12.1958), Parte_4 Parte_5 Pt_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
e Parte_10 Parte_11 Parte_12
elettivamente domiciliati in Toritto presso lo Parte_13
studio dell'avv. che li rappresenta e difende in virtù Parte_14
di mandato allegato all'atto di citazione
e quali Parte_15 Parte_16 Parte_17
eredi di elettivamente domiciliat e in Toritto presso Parte_11
lo studio dell'avv. che le rappresenta e difende in Parte_14
virtù di mandati allegati alla memoria di costituzione del 4.12.2020
- ATTORI -
E
elettivamente domiciliato in Toritto presso lo Parte_10 studio dell'avv. Pasquale Regina, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
CP_1 CP_1 Parte_16
Controparte_2 CP_1 Controparte_3
e Parte_16 CP_4
- CONVENUTI CONTUMACI -
NONCHE'
a quali eredi di Controparte_5 Parte_6 Pt_7
[...]
- CONTUMACI -
Oggetto: divisione di beni oggetto di comunione ereditaria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale Parte_1
procuratore generale di , , e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
nonché , , ,
[...] Parte_18 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e convenivano in Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_6
giudizio , , , Parte_10 CP_1 CP_1 Parte_16 CP_2
, e - peraltro
[...] CP_1 Controparte_3 Parte_16 CP_4
senza indicare i dati anagrafici di ciascuno - al fine di ottenere la divisione giudiziale di alcuni terreni agricoli in agro di Toritto e di Grumo Appula, pervenuti loro per successione di e nonché l'accertamento del possesso CP_1 Persona_1
pag. 2/9 esclusivo di alcuni dei detti terreni da parte dei comproprietari e Parte_10
, con conseguente ordine ai medesimi di rilasciarli in favore dei coeredi e CP_1
di rendere il conto per il periodo di dieci anni antecedente la notifica dell'atto di citazione.
Dei convenuti si costituiva in giudizio soltanto , eccependo, in via Parte_10
preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, di aver conseguito la proprietà, per usucapione, di alcuni dei fondi oggetto della domanda stessa, ritenendo che neppure gli altri attori avessero alcun titolo di proprietà, per cui concludeva per il rigetto della domanda.
Con ordinanza resa all'udienza del 20.3.2017, veniva disposto l'esperimento del procedimento di mediazione - che non sortiva esito positivo - mentre nell'udienza dell'11.9.2017 veniva dichiarata la contumacia di , , CP_1 CP_1 CP_3
e .
[...] CP_4 Controparte_2
Con ordinanza resa nell'udienza dell'1.10.2018, il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto decesso dell'attore e poi riassunto, a cura Parte_7
degli altri attori, anche nei confronti degli eredi di altro attore nelle more deceduto,
. Parte_3
In corso di istruttoria veniva ammessa, ma non assunta, la prova testimoniale richiesta dal convenuto e veniva disposta ed espletata consulenza Parte_10
tecnica d'ufficio.
Con comparsa depositata il 4.12.2020, si costituivano in giudizio gli eredi di un altro attore, nelle more deceduto, , insistendo per l'accoglimento delle Parte_11
conclusioni già rassegnate dal proprio dante causa.
pag. 3/9 La causa, dopo diversi rinvii, su richiesta delle parti, per valutare “la possibilità di
un accordo”, che, in realtà, non si concretizzava, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, subendo altri rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il giudicante osserva che gli attori, oltre a non aver fornito prova di aver trascritto la domanda giudiziale, giusta il dettato dell'art. 2646, comma secondo, c.c., non hanno provveduto a depositare la documentazione necessaria ai fini della divisione e relativa,
in primo luogo, ai titoli di provenienza degli immobili in favore dei de cuius, nonché
alla certificazione delle iscrizioni e trascrizioni del ventennio anteriore alla domanda ed alla dimostrazione del rapporto di filiazione tra i de cuius ed i condividenti e, quindi,
della loro qualità di eredi.
Infatti, “nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della
comproprietà”, al fine di “accertare un diritto comune a tutte le parti in causa”, in quanto “Con la divisione… si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di
ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato” (Cass. n.
10067/2020).
La detta documentazione è indispensabile per la verifica sia della effettiva consistenza dell'asse ereditario e, quindi, della titolarità dei beni in capo al de cuius, sia della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione,
posto che tale giudizio tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una pag. 4/9 quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà
esclusiva su una corrispondente porzione di beni.
Peraltro, a fronte della puntuale contestazione formulata dal convenuto circa la titolarità dei beni oggetto della domanda, gli attori, pur essendone onerati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., non hanno fornito la prova sia della propria qualità di eredi,
sia che i beni oggetto della divisione, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, limitandosi ad eccepire la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Bari nel 2016, con la quale veniva riconosciuta la proprietà, per intervenuta usucapione, in capo al , di alcuni dei fondi rustici oggetto Parte_10
del presente giudizio.
Orbene, in disparte la considerazione che la sentenza di usucapione dell'11.10.2016 -
peraltro non presente nel fascicolo telematico - non essendo stata oggetto di alcuna impugnazione, come prevista dall'art. 323 del codice di rito, resta valida ed efficace, i terreni oggetto di usucapione non erano neppure di proprietà delle odierne parti in causa, né dei loro danti causa, posto che, dalle visure catastali versate in atti dal convenuto, si rileva come quelli in agro di Toritto, riportati in catasto al foglio 29,
particelle 48, 49, 50 e 54, fossero intestati al Comune di Toritto, quale concedente, per cui era soltanto livellario e soltanto per la particella 49, mentre per le CP_1
particelle 48 e 54 i livellari erano tali , e Persona_2 Per_3 Pt_13 Per_4
e per la particella 50 il livellario era tale quello riportato in Per_5 Persona_6
catasto al foglio 46, particella 345, fosse intestato a tale , quello riportato Persona_7
al foglio 45, particella 221, fosse intestato al Comune di Toritto, quale concedente,
mentre , padre di alcuni degli odierni attori, fosse “usufruttuario parziale CP_1
pag. 5/9 di livello” e altri sette intestatari, tutti , fossero ciascuno “livellario in parte”, CP_1
mentre e titolari di diritto di enfiteusi per la Parte_19 Parte_10
quota di 1/24 ciascuno, e quello in agro di Grumo Appula, in catasto al foglio 31,
particelle 17 e 22, fosse intestato a tale Persona_8
Quanto, in particolare, al terreno al foglio 45, particella 221, dalla visura catastale si rileva come gli intestatari non siano titolari di un diritto di proprietà, bensì soltanto di
“livello” che, essendo un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi, “non si
identifica nella piena proprietà, ma mantiene la caratteristica, storicamente tipica del
livello, di jus in re aliena”, come rilevato dalla Suprema Corte, con sentenza n.
617/2021, resa a Sezioni Unite, che richiama precedente del Consiglio di Stato, n.
523372011: “il livellario - così come l'enfiteuta - è titolare di un diritto reale con
pienezza di facoltà nei limiti previsti dalla disciplina del codice civile (artt. 957 e
segg.), su un bene di proprietà altrui, con obbligo di corrispondere un canone al
proprietario e (nel caso dell'enfiteusi, non necessariamente nel caso del livello), con
obbligo di migliorare il fondo”, per cui è evidente che gli attori confondono il diritto di livello e/o di enfiteusi con il diritto di proprietà.
I terreni in comunione, quindi, sarebbero soltanto quelli in agro di Toritto al foglio
32, particella 4, al foglio 46, particelle 273 e 279, ed al foglio 20 particella 41.
L'utilizzo del condizionale è d'obbligo, atteso che l'incertezza circa i beni oggetto di comunione si rileva sia dall'atto introduttivo, nel quale gli attori hanno chiesto, in via istruttoria, “CTU agronoma per la esatta individuazione dei beni oggetto della
comunione ereditaria”, sia dalla comparsa di costituzione del convenuto, il quale ha dedotto: “Per i terreni in agro di Toritto alla contrada Lettieri foglio 32 particella 4 e
pag. 6/9 foglio 46 particelle 273 e 279 ed alla contrada Parco dei Buoi foglio 20 particella 41
(cioè quelli non usucapiti), laddove il convenuto avesse titolo di Parte_10
comproprietà, non si oppone allo scioglimento della comunione ereditaria”.
Inoltre, è evidente che la C.T.U. non “può essere utilizzata per colmare le lacune
probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le
parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi
dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti
all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire
alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca
di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli
atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886)” (Cass., n. 19631/2020).
Né possono assurgere a prova della proprietà i dati riportati dal consulente e dallo stesso rilevati soltanto dalle denunce di successione e dalle visure catastali, che rivestono mero valore indiziario, posto che, quanto alle prime, “ La denuncia di
successione non importa accettazione tacita dell'eredità, e quindi la prova della qualità
di erede, trattandosi di un adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (una mera
notizia all'amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l'applicazione di sanzioni,
che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientra tra
gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a
succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'articolo 460 del codice
civile” (Cass., n. 21901/2023), e, quanto alle seconde, in quanto, “poiché il catasto è
preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari
pag. 7/9 degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in
considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla
mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze
soltanto il valore di semplici indizi” (Cass., n. 22339/2019).
In definitiva, la causa difetta di prova della titolarità dei beni, dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario e della qualità di erede.
Come pure le parti non hanno prodotto la certificazione ipocatastale del ventennio,
certificazione che, sebbene non determini alcuna inammissibilità o improcedibilità della domanda di divisione giudiziale (in tal senso, Cass., n. 10067/2020), si rende,
comunque, necessaria, ai fini della vendita dei beni, per l'eventuale esistenza di creditori di uno o più compartecipi alla comunione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata, con conseguente compensazione delle spese tra le parti, dal momento che neppure il convenuto costituito ha fornito prova della proprietà dei beni che si presumono effettivamente comuni.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Prima Sezione Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la contumacia di e . Controparte_5 Parte_6
2. Rigetta integralmente la domanda attrice.
pag. 8/9 3. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Bari, lì 15 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 9/9