Articolo 12 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 11Articolo 13
Versione
10 novembre 1984
Art. 12.
I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalle autorita' diplomatiche o consolari del Paese in cui il documento e' stato fatto ovvero da un traduttore ufficiale.
Entrata in vigore il 10 novembre 1984