Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 27/03/2024, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3343 R.G. cont. 2023
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in viale Mazzini n. 2/A presso lo studio dell'avv. Mariasilvia
GOTTALDI, dalla quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giacomo ORSINI, è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso ex art. 281 decies
c.p.c.;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. ; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
OGGETTO: contratto d'opera professionale - liquidazione compenso.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 26/03/2025): “si conclude chiedendo che questo Ill.mo Giudice Voglia trattenere la causa in decisione
1
Arch. della somma complessiva di € 25.873,97 di cui: (a) € Parte_1
24.359,93 quale compenso maturato per l'attività professionale espletata come da
Parcella vidimata dall'Ordine degli Architetti di Latina ricomprensiva di oneri di legge oltre interessi legali e rivalutazione fino alla data dell'effettivo soddisfo;
(b) €
1.514,04 quali spese vive anticipate per conto della Sig.ra ovvero nella CP_1 diversa somma maggiore o minore, da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa oltre interessi moratori o in subordine al tasso legale ed emettere sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio come da nota spese che si deposita, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., l'architetto
[...]
ha chiesto, previo accertamento dell'attività professionale svolta in favore Parte_1 di la condanna di quest'ultima al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 25.875,97, di cui € 24.359,93 a titolo di compenso professionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché € 1.514,04, quali spese anticipate, ovvero la condanna al pagamento della diversa somma maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività professionale per conto e in favore di per la realizzazione di Controparte_1
un villino unifamiliare di due piani, una piscina di limitate dimensione con annessa area attrezzata per il gioco dei bambine e dependance residenziale a servizio della piscina, tutto sul terreno sito in Latina, via Sirio n. 10, censito al N.C.E.U. al foglio
139, p.lla 1110, di proprietà della resistente, su cui insisteva un vecchio fabbricato, realizzato negli anni 1985/1986 e oggetto di concessione in sanatoria n. 71/L del
29/04/2004.
L'attività espletata su incarico della resistente sarebbe consistita in: stime e valutazioni, predisposizioni di progetto di ristrutturazione, studi di fattibilità
(OB e sisma bonus), progettazione concernente il miglioramento sismico dell'edificio con demolizione e ricostruzione, verifica della vulnerabilità sismica nonché di miglioramento e adeguamento sismico, prestazioni di efficientamento
2 energetico e di contratti di appalto, elaborazioni grafiche, predisposizione computi metrici e capitolati tecnici, asseverazioni, presentazione SCIA presso il Comune di
Latina in data 22/10/2019, prot. n. 43464 e successive varianti.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che il primo progetto è stato predisposto nel
2019, con presentazione di SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 380 del 2001 in data 22/10/2019; che, a seguito del DL n. 34 del 2020
(c.d. Decreto Rilancio), in cui era prevista la detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 01/07/2020 per la realizzazione di interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico, è stato predisposto un nuovo progetto, apportando le modifiche e le implementazioni necessarie al fine beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dal richiamato decreto;
che, pertanto, si è reso necessario effettuare un'integrazione in variante alla SCIA già presentata, prot. n.
13541 del 07/12/2020, prot. n. 139492 del 16/12/2020, prot. n. 144955 del
28/12/2020; che ai fini dell'esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione, la resistente ha presentato, in data 22/01/2021, la denuncia di inizio lavori, provvedendo in data 02/03/2021 anche al pagamento in favore del dell'importo Parte_2 di € 14.249,75 a titolo di oneri di concessione.
Il ricorrente ha, da ultimo, affermato di aver predisposto la pratica e reperito, presso gli enti preposti, la documentazione necessaria alla redazione dell'atto da sottoscrivere, dinanzi al notaio, per la cessione volontaria di una parte del terreno in favore del Comune di Latina, necessaria ai fini del rilascio del titolo edilizio, e per il preventivo frazionamento.
Stante la mancata corresponsione del compenso dovuto per la prestazione della suddetta attività professionale, parte ricorrente, quantificando l'importo dovuto in € 25.875,97, di cui € 24.359,93 a titolo di compenso professionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed € 1.514,04 per le spese anticipate, ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento dell'importo indicato.
1.1 Fissata con decreto udienza per la discussione del ricorso, all'esito dell'udienza del 27/07/2024, osservato, quanto alla integrazione del contraddittorio e alla ritualità del notifica del ricorso effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., che il procedimento di notificazione compiuto ai sensi della predetta disposizione è legittimo se, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dalla
3 comune diligenza, sussiste l'oggettiva impossibilità per il notificante di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario dell'atto; che, nel caso di specie, dallo stesso contenuto dell'atto introduttivo, emerge che la convenuta sia proprietaria di immobile in Latina Via Sirio n. 10, oggetto di Controparte_1
ristrutturazione e destinato a civile abitazione;
che la irreperibilità della resistente implica, operando il notificante con l'ordinaria diligenza, che la notifica effettuata presso la predetta possibile domiciliazione resti senza esito;
che, in altri termini, l'uso dell'ordinaria diligenza impone una ricerca estesa proprio all'abitazione oggetto di ristrutturazione;
che, solo ove la notifica tentata presso la predetta Via Sirio n. 10 resti infruttuosa, può ritenersi legittimo il ricorso all'art. 143 c.p.c., è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso e dell'ordinanza.
Ritualmente citata, la resistente non si è costituita e, con ordinanza del
24/01/2025 ne è stata dichiarata la contumacia nonché invitata parte ricorrente, a fini di economia processuale, a depositare la parcella n. 22006, vidimata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, necessaria a chiarire i parametri di determinazione del compenso in relazione alle attività espletate.
Rilevato, con ordinanza del 13/03/2025, l'omesso deposito unitamente al ricorso del documento indicato come 44 nell'indice degli atti, da qui l'esigenza della produzione documentale richiesta dal g.i.; osservato che il documento 44, depositato
(per la prima volta) con nota del 27/1/2025, reca parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine, da cui risulta che i parametri applicati sono quelli del Decreto
Ministeriale del 17.06.2016, che il predetto decreto del Ministro della giustizia attiene alla Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; che non risulta, neppure in termini di allegazione, che le parti abbiano concordato l'applicazione delle predette tabelle
(applicabili in materia di prestazioni professionali in materia di contratti pubblici), è stato disposto rinvio per l'integrazione documentale (riservandosi il g.i. in caso contrario di disporre CTU) ed eventualmente per la decisione all'udienza del
27/3/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
4 Con ordinanza del 28/3/2025, il g.i. si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata a favore della convenuta.
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista in ragione delle prestazioni professionali espletate in favore del cliente, spetta al professionista provare l'avvenuto conferimento dell'incarico nonché
l'effettivo svolgimento dello stesso.
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come fonte del suo diritto al compenso, è, dunque, il conferimento dell'incarico, che può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare la chiara ed inequivocabile volontà del cliente di avvalersi della sua opera (“il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso”
Cass. civ., sez., II, 03/05/2024, ord. n. 11947, in motivazione).
La prova dell'avvenuto conferimento, qualora il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto, può essere fornita dall'attore con ogni mezzo, anche per presunzioni, competendo al giudice del merito valutare se, nel caso concreto, tale prova possa o meno ritenersi fornita (Cass. civ., sez. II, 24/01/2017, n. 1792).
Nel caso di specie, la documentazione offerta da parte attrice, ivi inclusa la corrispondenza intercorsa con la convenuta, consentono di ritenere sussistente un rapporto d'opera professionale tra le odierne parti del giudizio, rapporto instauratosi in funzione ed in vista della realizzazione, mediante demolizione di un precedente fabbricato (costruito negli anni 1985/1986 e condonato con concessione in sanatoria n. 71/L del 29/04/2004), di un villino unifamiliare di due piani, con piscina e annessa area attrezzata, in via Sirio n. 10 - Latina (immobile censito al NCEU al foglio 139,
p.lla 1110 di mq 1.000).
5 2.1 Il professionista deve altresì provare l'espletamento dell'incarico conferito e l'entità delle prestazioni al fine di consentire la quantificazione del compenso. Si legge nella giurisprudenza di legittimità: “in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'”an” del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione”
(Cass. civ., sez. II, 21/02/2019, n. 5138).
Sotto tale profilo, premesso che tale prova non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, atteso che spetta al professionista fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa (Cass. civ., sez. II, 03/02/2023, ord. n. 3377), è opportuno rilevare che parte attrice, nell'atto introduttivo, ha dedotto di aver svolto una complessa ed articolata attività professionale, consistita in stime, valutazioni, predisposizione del progetto di ristrutturazione, studio di prefattibilità delle opere interne ed esterne per l'OB, progettazione concernente il miglioramento sismico dell'edificio residenziale con demolizione e ricostruzione, prestazioni di verifica della vulnerabilità sismica, nonché di adeguamento e miglioramento sismico, prestazioni di efficientamento energetico, predisposizione contratti di appalto e stesura capitolati tecnici.
Ha altresì dedotto di aver redatto asseverazioni, presentato S.C.I.A. presso il
Comune di Latina in data 22/10/2019 n. prot. 43464, presentato varianti e richieste di frazionamento catastale.
Si deve dunque passare in rassegna la documentazione offerta dal convenuto che costituisce l'unica base probatoria su cui fondare la decisione.
L'opzione processuale operata dal ricorrente, vale a dire il procedimento semplificato di cognizione, con le differenze dello stesso in termini di minore elasticità rispetto all'abrogato sommario di cognizione, non esclude la cognizione piena del giudizio, sia pure in termini di maggiore snellezza procedurale e semplificazione rispetto al processo ordinario. Ne consegue che la prova dei fatti costitutivi deve essere offerta con il necessario, immutato rigore.
6 La scelta operata dal ricorrente, unitamente al fatto che non è stata fatta richiesta dei termini di cui al quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. per l'eventuale appendice istruttoria, impone al tribunale di attenersi alle prove
(documentali) offerte.
Va ulteriormente osservato che, com'è noto, il principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c., non può essere invocato a nessun fine in caso di contumacia del convenuto, essendo il processo civile governato dal principio dell'onere della prova che non incontra alcuna attenuazione in siffatta ipotesi.
Vale infatti il fermo principio giurisprudenziale per cui: Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello (così di recente Cass. civ., sez. III, 24/05/2023, n. 14372).
2.2 Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che l'odierno attore in data 03/12/2020 ha presentato la variante di una S.C.I.A. già in precedenza avanzata, con correlata asseverazione circa la conformità delle opere, descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio comunale, al codice civile e al codice della strada e alle norme di sicurezza e igienico sanitarie, nonché alle altre norme vigenti in materia urbanistica e edilizia.
Risulta, inoltre, redatto il progetto della variante, firmato anche dalla convenuta, e alcune relazioni tecniche relative ai lavori da svolgere nonché svolta la prestazione relativa alla richiesta di frazionamento catastale.
Ancorché dalla e-mail del 20/04/2021 (doc. 2) si evinca che l'odierno attore, al fine di far rientrare l'intervento previsto nell'ambito di applicazione del D.L.
34/2020 (il c.d. decreto rilancio, che, come è noto, ha aumentato le detrazioni previste per l'OB e MA fino al 110%), abbia allegato file denominati
Asseverazione, computo metrico e APE, tale documentazione non è stata prodotta da parte ricorrente (documentazione che è presumibilmente nel suo possesso, atteso che ha dedotto di averla redatta, ma che non può essere apprezzata ai fini di una possibile liquidazione).
7 La documentazione prodotta (da cui non è possibile desumere il contenuto dei file allegati alla e-mail del 20/04/2021) non è idonea a dimostrare che tale attività sia stata in concreto espletata, senza peraltro considerare che la produzione della richiamata documentazione sarebbe stata necessaria anche al fine di valutare l'entità, il pregio, l'importanza, la natura, la difficoltà delle prestazioni asseritamente svolte.
Analoghe considerazioni valgono per la documentazione allegata alla e-mail dell'11/05/2021 (doc. 41 - pdf relativo all'impianto elettrico e fotovoltaico).
Non risulta adeguatamente documentata nemmeno la predisposizione dello studio di prefattibilità e l'effettuazione di stime e valutazioni particolareggiate, complete di criteri di valutazione, e analitiche dedotte.
Nella parcella versata in atti si espone lo svolgimento delle seguenti prestazioni professionali: asseverazione (valore delle opere nuove); attività propedeutica alla progettazione (stime e valutazioni); OB (Ape convenzionale iniziale;
prestazioni per efficientamento energetico - progettazione;
prestazioni per efficientamento energetico - direzione dei lavori;
Ape convenzionale finale;
studio di prefattibilità); MA (prestazioni per miglioramento - adeguamento sismico - direzione lavori).
Come già osservato, non vi è evidenza documentale dello svolgimento delle suddette prestazioni professionali, non potendosi ragionevolmente presumere l'espletamento delle stesse dalla mera allegazione dei file così denominati nelle e- mail del 20/04/2021 e dell'11/05/2021, o dalla circostanza per cui la variante sia stata presentata, come dedotto da parte ricorrente, per consentire alla convenuta di usufruire delle ulteriori detrazioni previste con il DL n. 34/2020. A tacere del fatto che, del procedimento volto ad ottenere gli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico dell'immobile della convenuta oggetto di ristrutturazione, non si ha alcuna informazione.
Né, come già rilevato, può costituire prova dell'espletamento delle prestazioni professionali dedotte la parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine di appartenenza in atti, trattandosi di semplice dichiarazione unilaterale del professionista, in cui si dà atto della congruità dei valori espressi ma non vi è alcuna verifica sull'effettivo espletamento dell'attività per cui si chiede la liquidazione del compenso.
8 La richiesta formulata dal g.i., con ordinanza del 24/1/2025 (“invita parte ricorrente, a fini di economia processuale, a depositare la parcella n. 22006, vidimata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, necessaria a chiarire i parametri di determinazione del compenso in relazione alle attività espletate”) è stata rivolta alla parte ricorrente al solo fine di regolarizzarne la costituzione, poiché il documento (come puntualizzato con successiva ordinanza del 13/3/2025), pur indicato nell'indice degli atti allegati al ricorso, non risultava depositato telematicamente (“il documento indicato come 44 nell'indice degli atti in calce al ricorso NON risulta depositato in telematico unitamente al ricorso;
di qui l'esigenza della produzione documentale richiesta dal g.i.”).
2.3 Posto quanto sopra, le attività che risultano in concreto svolte da parte attrice e documentate sono:
- la presentazione di una variante della S.C.I.A. (di cui si ha sicura evidenza nella nota del Protocollo n. 0021733/2021 del 18/02/2021 - all. 9 al Parte_2 ricorso, nonché nel solo frontespizio della S.C.I.A. dell'all. 7);
- la redazione del progetto e di una relazione tecnica volta a giustificare la variante (all. da 12 a 19);
- lo svolgimento di attività concernenti frazionamento catastale e cessione gratuita di terreno concorrente a maturare volumetria edificabile (all. da 25 a 31);
- l'elaborazione di una scheda tecnica relativa alle strutture (all. 20);
- l'elaborazione della scheda tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (all. 21);
- la dichiarazione di conformità alle norme previste dalla Legge 09/01/1989,
n.13 e D.M. 14/06/1989, n. 236 (all. 23);
- la richiesta di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93-94 del d.P.R. n.
380/2001 (all. 39).
L'espletamento di tale attività professionale postula il riconoscimento del diritto al compenso.
2.4 Va dunque stabilito quali siano i parametri sulla base dei quali, in assenza di accordo tra le parti e di regolamentazione scritta del compenso, questo va determinato (art. 2233 c.c.).
9 Si desume dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che vi fosse la volontà di parte convenuta di svolgere lavori per l'efficientamento energetico e sismico dell'unità immobiliare sita in Latina, via Sirio n. 10.
Da qui deriverebbe che per la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali dell'architetto ricorrente si fondi sui criteri del D.M. 17/06/2016.
Secondo quanto stabilito dal punto 13.1 lett. c) dell'Allegato A al decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante Requisiti tecnici per
l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d.
OB, pubblicato in G.U. n. 246 del 05/10/2020, i corrispettivi per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e
2, del decreto rilancio, andrebbero valutati secondo i valori massimi previsti dal D.M.
17/06/2016.
In particolare, il punto 13.1 lett. c) prevede che “sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica
APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016”.
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 17/06/2016, per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.
1. Il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie componenti
l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente
10 decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
2. Il parametro «G», relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
3. Il parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V0,4 (art. 3 D.M. 17/06/2016).
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3,
è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: CP= ∑(V×G×Q×P) (art. 4 D.M. 17/06/2016).
Reputa il tribunale che ostano all'applicazione dei predetti criteri due argomenti.
Il primo in base al quale i predetti criteri sono applicabili quale misura dei costi detraibili fiscalmente nell'ambito della disciplina di incentivazione prevista dal più volte citato decreto rilancio. Al di fuori del complesso meccanismo fiscale disciplinato per il c.d. laddove cioè il Email_1
professionista si rivolga al cliente per il pagamento del compenso spettante in relazione all'attività svolta, senza che peraltro, come nel caso di specie, si abbia evidenza dell'esito della procedura di incentivazione fiscale, trovano applicazione le regole generali sulla determinazione dei compensi nei rapporti tra privati.
In secondo luogo, va rilevato che, nel caso di specie, le attività incentivate, i cui oneri sono previsti come detraibili, non risultano dimostrate nel presente giudizio, cosicché risulterebbe in radice impossibile assumere come parametri criteri previsti per attività non dimostrate.
11 2.4.1 Esclusa dunque l'operatività nel caso di specie dei parametri di cui al
D.M. 17/06/2016, va ricordato in generale il principio per cui, in tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul 'quantum' ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente (Cass. civ., sez. II, 18/10/2024, n. 27042).
Deve evidenziarsi che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass. civ., sez. II, 03/02/2023, ord. n. 3377).
L'articolo 2233 c.c. attribuisce, dunque, al giudice il potere discrezionale di determinare il compenso tra le parti in mancanza di accordo, basandosi sulle tariffe professionali applicabili. Tale potere discrezionale del giudice, se motivato e in conformità alle tariffe, non è sindacabile in cassazione. L'unico limite è che il compenso non può essere liquidato al di sotto dei minimi tariffari nei rapporti tra professionista e cliente. La determinazione del compenso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. civ., sez. I, 23/09/2024, n.25387).
2.4.2 Trova qui applicazione il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio
2012, n. 140, concernente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare le disposizioni del capo V relative alle professioni dell'area tecnica.
12 L'art. 33 del regolamento individua i parametri generali: “Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».
Ai sensi dell'art. 39 del richiamato decreto: “Il compenso per la prestazione Co professionale « è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera
«V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:
CP=V×G×Q×P”.
Vanno dunque applicati i parametri generali richiamati, tenendo conto che il costo complessivo dell'opera viene indicato in € 331.491,19 e che le categorie delle prestazioni rese dal professionista ricorrente possono essere individuate in 'Edilizia' e
'Strutture', per come sopra individuate al punto 2.3 della presente motivazione. In ragione della documentazione allegata, comunque incompleta anche in relazione alle prestazioni che risultano effettuate, l'attività professionale va commisurata ad un parametro di complessità ridotta. Ne deriva la determinazione di un compenso di €
5.545,49 per la categoria 'Edilizia' ed uno di € 2.925,09 per la categoria 'Strutture'.
Il compenso complessivo che va liquidato a in relazione Parte_1
all'attività dimostrata è dunque pari a complessivi € 8.470,58.
2.5 Al compenso così liquidato vanno aggiunte le spese sostenute dal ricorrente. Esse sono documentate e provate per un importo pari ad € 855,04 (come da doc. 43 allegato alle note del 26/3/2025, recante fattura emessa da
[...]
il 12/11/2019). Persona_1
Non può, al contrario, essere riconosciuto l'importo pari ad € 500,00 chiesto per l'acconto che si assume corrisposto all'ing. esso viene Parte_3 documentato attraverso l'allegazione di una fattura pro forma, inidonea a dimostrate
13 il pagamento (come specificato nel corpo della stessa fattura), di cui non vi è alcun ulteriore riscontro probatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente è fondata, nei limiti come sopra individuati, e va, pertanto accolta, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento della somma di € 8.470,58 a titolo di compenso professionale e € 855,04 per le spese sostenute. Su detti importi decorrono gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e liquida in Parte_1 suo favore e a carico di la somma di € 8.470,58 a titolo di compenso Controparte_1 professionale, oltre accessori di legge, ed € 855,04 per spese;
- condanna la convenuta al pagamento dei predetti importi oltre agli interessi al tasso legale calcolati dalla domanda e sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 1.698,50 per compenso al Parte_1
difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 27/03/2025
Il giudice
Luca Venditto
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