Art. 7.
Sono abrogati il penultimo comma dell' art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni e per quanto concerne l'imposta generale sull'entrata, l' art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273 .
E' peraltro in facolta' del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il commercio con l'estero, di mantenere in vigore le aliquote superiori alla misura del 4 per cento previste, per alcuni prodotti, dai decreti Ministeriali emanati a norma dell'art. 21 della predetta legge 19 giugno 1940, n. 762 .
Sono abrogati il penultimo comma dell' art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni e per quanto concerne l'imposta generale sull'entrata, l' art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273 .
E' peraltro in facolta' del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il commercio con l'estero, di mantenere in vigore le aliquote superiori alla misura del 4 per cento previste, per alcuni prodotti, dai decreti Ministeriali emanati a norma dell'art. 21 della predetta legge 19 giugno 1940, n. 762 .