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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3239
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3239/2024 promossa da:
rappresentato dall'avv. BERTOZZI MARCO elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo Studio in VIA BERTOLA N.48 – RIMINI.
ricorrente contro rappresentata dagli avv.ti LUPO FILIPPO e BERNARDINI MICHELE CP_1
domiciliata presso il suo Studio del primo in VIA FLAMINIA N. 163/E - RIMINI
resistente
Il Giudice dott. Bruno Capodaglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale Amministratore dei beni Controparte_2 oggetto di sequestro preventivo della società Immobiliare GFV s.r.l.s. (breviter “GFV”) all'uopo autorizzato dal GIP del Tribunale di Rimini dott. Vinicio Cantarini come da autorizzazione prodotta agli atti, intimava sfratto per morosità nei confronti di non avendo corrisposto i CP_1 canoni di locazione per euro 41.300,00 relativi ai seguenti periodi: 1.12.2019–30.11.2020 (€
8.400,00), 1.12.2020–30.11.2021 (€ 8.400,00), 1.12.2021-30.11.2022 (€ 8.400,00), 1.12.2022-
30.11.2023 (€ 8.400,00), nonché dall'1.12.2023 al 30.11.2024.
Assume il locatore come il contratto di locazione originariamente sottoscritto tra la GFV e la conduttrice in data 01.12.2018 e regolarmente registro, non fosse stato adempiuto quanto al pagamento dei ratei di locazione, il cui art.2 prevedeva un canone mensile di euro 700,00.
Si costituiva in giudizio la conduttrice, opponendosi all'intimato sfratto ed eccependo in via preliminare il difetto di rappresentanza del dott. questione già risolta dalla produzione CP_2 cartacea nel fascicolo di ufficio dell'autorizzazione del GIP.
Nel merito la conduttrice riteneva come il contratto di locazione azionato dall'intimante nel presente giudizio sia stato sorpassato dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 06.04.2023 in seno al procedimento di sfratto per morosità instaurato dalla GFV nel procedimento RG 3637/21 sempre contro la conduttrice e poi abbandonato all'esito della conciliazione.
Ed invero, l'intimata rileva come la GFV azionava proprio tale verbale di conciliazione (il quale assurgerebbe a suo dire ad una transazione novativa) in due separati procedimenti esecutivi finalizzati alla liberazione dell'immobile, stante il mancato rispetto dei termini per il rilascio ivi
Pagina 1 contenuti;
il primo atto di precetto per liberazione dell'immobile de quo veniva notificato in data
08.02.2024 dalla GFV a cui seguiva la relativa opposizione, sia al precetto sia quella cautelare al rilascio da parte della conduttrice dell'immobile, la cui vertenza veniva assegnata alla dott.sa Per_1 con RG 509/24 nell'ambito del quale il procedente depositava atto di rinuncia al precetto,
[...] con fissazione della udienza di merito al 05.11.2025.
Il secondo atto di precetto veniva notificato in data 17.09.2024 da e veniva Controparte_2 assegnato alla dott.sa con RG 2575/2024 a cui seguiva anche in questo caso sia Parte_2
l'opposizione al precetto che quella cautelare al rilascio dell'immobile; anche in questo caso il procedente depositava atto di rinuncia al precetto ed il giudice pronunciava l'ordinanza n.14863 del
27.12.2024 di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese relativamente alla istanza cautelare, rinviando invece anche in questo caso la causa di merito per la discussione.
Chiarisce la conduttrice come in entrambi i casi l'opposizione al precetto fosse fondata sulla illegittimità del verbale di mediazione per i seguenti ordini di motivi che possono essere di seguito sintetizzati: 1) il verbale veniva sottoscritto senza il procuratore speciale (avv. Piero Ippoliti
Martini), il quale delegava in sostituzione l'avv. Cristiana Badioli alla quale conferiva una semplice delega processuale e non sostanziale;
2) la mancata presenza del reale soggetto legittimato a disporre dei beni, ovvero del dott. 3) la mancanza della Apostille nella procura notarile CP_2 rilasciata all'avv. Martini del notaio spagnolo da parte del legale rappresentante della GFV.
Dal punto di vista processuale, invece, l'intimata ritiene che i due procedimento di merito ancora pendenti, non possano considerarsi conclusi e sussista un rapporto di pregiudizialità dipendenza fra quelli ed il presente giudizio, giustificando la sospensione necessaria ex art.295 c.p.c. in attesa della definizione dei due giudizi.
Il secondo motivo di opposizione riguarda proprio il verbale di conciliazione, che secondo la parte intimata costituirebbe l'unico titolo azionabile dai ricorrenti, i quali hanno voluto riconoscergli efficacia novativa proprio azionandolo con i due precetti di cui sopra;
il contratto di locazione sarebbe quindi “sorpassato” dal verbale di conciliazione e non può essere invocato nel presente giudizio.
Per quanto riguarda la questione dei due precetti e delle relative sentenze, se è pur vero quello che l'intimante dice, ovvero che sono stati rinunciati con la rinuncia al precetto, è altrettanto vero che la rinuncia al precetto non equivale alla rinuncia agli atti del giudizio, onerando perciò il giudice a motivare egualmente la sentenza nel merito ai soli fini però della cosiddetta soccombenza virtuale, ovvero ai fini della condanna alle spese di lite.
In questo caso entrambi i giudizi si concluderanno con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non faranno stato tra le parti né potranno influire su giudizi ancora pendenti, come il presente. In ragione di ciò si ritiene che non possa essere utilmente invocabile la fattispecie della sospensione del presente giudizio, né necessaria ex art.295 c.p.c. né su istanza di parte di cui al successivo art.296 c.p.c., peraltro comunque non applicabile nella fase speciale ma unicamente all'esito dell'introduzione del procedimento di merito a seguito del mutamento di rito.
Per quanto attiene la questione contratto di locazione contro verbale di conciliazione, l'odierno intimante ritiene che sia validamente invocabile il contratto di locazione avendo rinunciato ad azionare esecutivamente il verbale di conciliazione con la rinuncia ai due precetti.
Pagina 2 Non potendo questo giudice basarsi su eventuali risultanze raggiunte dai due giudizi dell'esecuzione, i quali si concluderanno non con una pronuncia di validità o mendo del verbale, ma con una pronuncia di cessazione della materia del contendere per rinuncia al precetto, la questione della validità o meno del verbale di conciliazione, della sua natura giuridica e della eventuale riviviscenza o prevalenza del contratto di locazione, dovrà essere affrontato in questo giudizio.
Va però preliminarmente rilevato come il verbale di conciliazione -se è pur vero che non costituisce titolo esecutivo e non può essere azionato in via esecutiva- è comunque un accordo valido ed efficace tra parti, produttivo di effetti obbligatori alla stregua di qualsivoglia accordo che integri un contratto con specifiche pattuizioni (nel nostro caso per quanto attiene la durata del rapporto e un regime di favore sui pagamenti degli oneri condominiali) e non risulta essere stato rispettato dalla parte intimata, la quale non ha rilasciato l'immobile nei tempi e nei modi ivi stabiliti.
Ritenuto pertanto che il contratto di locazione appare prima facie pienamente valido ed efficace, non potendo l'accordo raggiunto in sede di mediazione (anche a volerlo qualificare parzialmente novativo) sostituirsi in toto al contratto di locazione non essendo stato rispettato nei punti essenziali e legittimando quindi l'intimante a proporre specifica azione di sfratto per morosità basandosi proprio sulla fonte giuridica di primo grado capace ancora di spiegare i propri effetti vincolanti tra le parti quanto a durata e obblighi economici.
Ritenuto pertanto che l'opposizione non appaia allo stato fondata su prova scritta e che possa essere concesso il provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio dell'immobile, riservando ogni più opportuno approfondimento in sede del giudizio di merito anche in relazione alla pretesa simulazione del contratto di locazione siccome sollevata dalla medesima intimata.
Visti gli artt. 665 e 667 c.p.c.
P.Q.M.
dispone il rilascio dell'immobile per il 10.06.2025.
Invita
Le parti a tentare la mediazione obbligatoria previsto dal D.Lgs. 28/10, come modificato dal D.L. 69/13 (decreto “del fare”), pubblicato in G.U. n.194 del 20.08.2013, disponendo che il procedimento venga iniziato entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, non risultando un formale verbale negativo di mediazione ma unicamente un verbale di rinvio del primo incontro (cfr. doc. n.3 parte intimante).
Rinvia
La causa all'udienza del 19.06.2025 ore 09,45, disponendo il mutamento di rito ai sensi dell'art.667 c.p.c. e per l'effetto concede termine perentorio per il deposito di memorie difensive entro il 02.05.2025 alla parte intimante e fino al 30.05.2025 alla parte intimata.
Si comunichi.
Rimini, 02.04.2025
Il Giudice
dott. Bruno Capodaglio
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3239/2024 promossa da:
rappresentato dall'avv. BERTOZZI MARCO elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo Studio in VIA BERTOLA N.48 – RIMINI.
ricorrente contro rappresentata dagli avv.ti LUPO FILIPPO e BERNARDINI MICHELE CP_1
domiciliata presso il suo Studio del primo in VIA FLAMINIA N. 163/E - RIMINI
resistente
Il Giudice dott. Bruno Capodaglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale Amministratore dei beni Controparte_2 oggetto di sequestro preventivo della società Immobiliare GFV s.r.l.s. (breviter “GFV”) all'uopo autorizzato dal GIP del Tribunale di Rimini dott. Vinicio Cantarini come da autorizzazione prodotta agli atti, intimava sfratto per morosità nei confronti di non avendo corrisposto i CP_1 canoni di locazione per euro 41.300,00 relativi ai seguenti periodi: 1.12.2019–30.11.2020 (€
8.400,00), 1.12.2020–30.11.2021 (€ 8.400,00), 1.12.2021-30.11.2022 (€ 8.400,00), 1.12.2022-
30.11.2023 (€ 8.400,00), nonché dall'1.12.2023 al 30.11.2024.
Assume il locatore come il contratto di locazione originariamente sottoscritto tra la GFV e la conduttrice in data 01.12.2018 e regolarmente registro, non fosse stato adempiuto quanto al pagamento dei ratei di locazione, il cui art.2 prevedeva un canone mensile di euro 700,00.
Si costituiva in giudizio la conduttrice, opponendosi all'intimato sfratto ed eccependo in via preliminare il difetto di rappresentanza del dott. questione già risolta dalla produzione CP_2 cartacea nel fascicolo di ufficio dell'autorizzazione del GIP.
Nel merito la conduttrice riteneva come il contratto di locazione azionato dall'intimante nel presente giudizio sia stato sorpassato dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 06.04.2023 in seno al procedimento di sfratto per morosità instaurato dalla GFV nel procedimento RG 3637/21 sempre contro la conduttrice e poi abbandonato all'esito della conciliazione.
Ed invero, l'intimata rileva come la GFV azionava proprio tale verbale di conciliazione (il quale assurgerebbe a suo dire ad una transazione novativa) in due separati procedimenti esecutivi finalizzati alla liberazione dell'immobile, stante il mancato rispetto dei termini per il rilascio ivi
Pagina 1 contenuti;
il primo atto di precetto per liberazione dell'immobile de quo veniva notificato in data
08.02.2024 dalla GFV a cui seguiva la relativa opposizione, sia al precetto sia quella cautelare al rilascio da parte della conduttrice dell'immobile, la cui vertenza veniva assegnata alla dott.sa Per_1 con RG 509/24 nell'ambito del quale il procedente depositava atto di rinuncia al precetto,
[...] con fissazione della udienza di merito al 05.11.2025.
Il secondo atto di precetto veniva notificato in data 17.09.2024 da e veniva Controparte_2 assegnato alla dott.sa con RG 2575/2024 a cui seguiva anche in questo caso sia Parte_2
l'opposizione al precetto che quella cautelare al rilascio dell'immobile; anche in questo caso il procedente depositava atto di rinuncia al precetto ed il giudice pronunciava l'ordinanza n.14863 del
27.12.2024 di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese relativamente alla istanza cautelare, rinviando invece anche in questo caso la causa di merito per la discussione.
Chiarisce la conduttrice come in entrambi i casi l'opposizione al precetto fosse fondata sulla illegittimità del verbale di mediazione per i seguenti ordini di motivi che possono essere di seguito sintetizzati: 1) il verbale veniva sottoscritto senza il procuratore speciale (avv. Piero Ippoliti
Martini), il quale delegava in sostituzione l'avv. Cristiana Badioli alla quale conferiva una semplice delega processuale e non sostanziale;
2) la mancata presenza del reale soggetto legittimato a disporre dei beni, ovvero del dott. 3) la mancanza della Apostille nella procura notarile CP_2 rilasciata all'avv. Martini del notaio spagnolo da parte del legale rappresentante della GFV.
Dal punto di vista processuale, invece, l'intimata ritiene che i due procedimento di merito ancora pendenti, non possano considerarsi conclusi e sussista un rapporto di pregiudizialità dipendenza fra quelli ed il presente giudizio, giustificando la sospensione necessaria ex art.295 c.p.c. in attesa della definizione dei due giudizi.
Il secondo motivo di opposizione riguarda proprio il verbale di conciliazione, che secondo la parte intimata costituirebbe l'unico titolo azionabile dai ricorrenti, i quali hanno voluto riconoscergli efficacia novativa proprio azionandolo con i due precetti di cui sopra;
il contratto di locazione sarebbe quindi “sorpassato” dal verbale di conciliazione e non può essere invocato nel presente giudizio.
Per quanto riguarda la questione dei due precetti e delle relative sentenze, se è pur vero quello che l'intimante dice, ovvero che sono stati rinunciati con la rinuncia al precetto, è altrettanto vero che la rinuncia al precetto non equivale alla rinuncia agli atti del giudizio, onerando perciò il giudice a motivare egualmente la sentenza nel merito ai soli fini però della cosiddetta soccombenza virtuale, ovvero ai fini della condanna alle spese di lite.
In questo caso entrambi i giudizi si concluderanno con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non faranno stato tra le parti né potranno influire su giudizi ancora pendenti, come il presente. In ragione di ciò si ritiene che non possa essere utilmente invocabile la fattispecie della sospensione del presente giudizio, né necessaria ex art.295 c.p.c. né su istanza di parte di cui al successivo art.296 c.p.c., peraltro comunque non applicabile nella fase speciale ma unicamente all'esito dell'introduzione del procedimento di merito a seguito del mutamento di rito.
Per quanto attiene la questione contratto di locazione contro verbale di conciliazione, l'odierno intimante ritiene che sia validamente invocabile il contratto di locazione avendo rinunciato ad azionare esecutivamente il verbale di conciliazione con la rinuncia ai due precetti.
Pagina 2 Non potendo questo giudice basarsi su eventuali risultanze raggiunte dai due giudizi dell'esecuzione, i quali si concluderanno non con una pronuncia di validità o mendo del verbale, ma con una pronuncia di cessazione della materia del contendere per rinuncia al precetto, la questione della validità o meno del verbale di conciliazione, della sua natura giuridica e della eventuale riviviscenza o prevalenza del contratto di locazione, dovrà essere affrontato in questo giudizio.
Va però preliminarmente rilevato come il verbale di conciliazione -se è pur vero che non costituisce titolo esecutivo e non può essere azionato in via esecutiva- è comunque un accordo valido ed efficace tra parti, produttivo di effetti obbligatori alla stregua di qualsivoglia accordo che integri un contratto con specifiche pattuizioni (nel nostro caso per quanto attiene la durata del rapporto e un regime di favore sui pagamenti degli oneri condominiali) e non risulta essere stato rispettato dalla parte intimata, la quale non ha rilasciato l'immobile nei tempi e nei modi ivi stabiliti.
Ritenuto pertanto che il contratto di locazione appare prima facie pienamente valido ed efficace, non potendo l'accordo raggiunto in sede di mediazione (anche a volerlo qualificare parzialmente novativo) sostituirsi in toto al contratto di locazione non essendo stato rispettato nei punti essenziali e legittimando quindi l'intimante a proporre specifica azione di sfratto per morosità basandosi proprio sulla fonte giuridica di primo grado capace ancora di spiegare i propri effetti vincolanti tra le parti quanto a durata e obblighi economici.
Ritenuto pertanto che l'opposizione non appaia allo stato fondata su prova scritta e che possa essere concesso il provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio dell'immobile, riservando ogni più opportuno approfondimento in sede del giudizio di merito anche in relazione alla pretesa simulazione del contratto di locazione siccome sollevata dalla medesima intimata.
Visti gli artt. 665 e 667 c.p.c.
P.Q.M.
dispone il rilascio dell'immobile per il 10.06.2025.
Invita
Le parti a tentare la mediazione obbligatoria previsto dal D.Lgs. 28/10, come modificato dal D.L. 69/13 (decreto “del fare”), pubblicato in G.U. n.194 del 20.08.2013, disponendo che il procedimento venga iniziato entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, non risultando un formale verbale negativo di mediazione ma unicamente un verbale di rinvio del primo incontro (cfr. doc. n.3 parte intimante).
Rinvia
La causa all'udienza del 19.06.2025 ore 09,45, disponendo il mutamento di rito ai sensi dell'art.667 c.p.c. e per l'effetto concede termine perentorio per il deposito di memorie difensive entro il 02.05.2025 alla parte intimante e fino al 30.05.2025 alla parte intimata.
Si comunichi.
Rimini, 02.04.2025
Il Giudice
dott. Bruno Capodaglio
Pagina 3