Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2833/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2833/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 11/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta alla presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CORTESI ALFREDO, c.f.: dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, c.f.: elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._3
VIA CARDUCCI 40 46100 MANTOVA, presso lo studio dell'Avv. PEZZINI
CRISTINA, c.f.: , dal quale è rappresentata unitamente C.F._4 all'avv.Giovannina Riccardi in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
E
Controparte_2
Rapp.ta e difesa dall'avv. Cesare Barzoni del foro di Mantova, C.F.
, a ciò legittimato da mandato in atti e come in esso C.F._5 elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Cesare Barzoni, in Viadana (MN), Via M. D'Azeglio n. 31
-CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
Attrice: “Voglia il Giudice Unico del Tribunale di Mantova, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, In via principale: accertata la responsabilità della sig.ra e Controparte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, in via solidale tra loro, nella loro qualità rispettivamente di proprietaria e custode/utilizzatore del cavallo fuggito dall'allevamento sito in località Buzzoletto di Viadana(MN), condannare i convenuti al pagamento
nei confronti della sig.ra della somma complessiva di euro Parte_1
208.361,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora fino al pagamento effettivo, o comunque quella diversa somma, maggiore o minore, dovesse risultare dovuta ad istruttoria esperita ed alla refusione delle competenze legali. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA, CPA come per legge.”
: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO : Controparte_1 respingersi tutte le domande formulate dall'attrice nei Parte_1 confronti della convenuta in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
IN SUBORDINE : respingersi ogni domanda attorea nei confronti della convenuta essendo esclusa la responsabilità oggettiva della proprietaria dell'animale ex art.2052
c.c. per intervenuto caso fortuito nella causazione dell'evento;
IN ULTERIORE SUBORDINE : respingersi tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della Sig.ra
per mancanza/contraddittorietà della prova dell'esistenza Controparte_1 del nesso eziologico tra la condotta e l'evento;
IN ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la sussistenza del nesso eziologico tra comportamento del cavallo e lesioni, respingersi tutte le domande attoree nei confronti della convenuta per accertata CP_1 esclusiva responsabilità dell' nella causazione Controparte_3 dell'evento;
IN ULTERIORE ESTREMO SUBORDINE: accertata la mancanza di idonea recinzione di contenimento che non ha impedito al cavallo di raggiungere la strada pubblica, escludersi ogni tipo di responsabilità solidale con l' e, di conseguenza, determinare la _3 responsabilità della convenuta secondo giustizia e/o Controparte_1 equità, e comunque in misura minima e non superiore al 10%” : “ In via pregiudiziale: revocarsi la ordinanza Controparte_3
24.09.24 con la quale il Giudice ha disposto la precisazione delle conclusioni
e rimettersi la causa in istruttoria. Con In via istruttoria: per i motivi esposti dalla difesa di Agr. L'Ippocastano, nelle note scritte per la udienza del 23.09.24, disporsi la rinnovazione della CTU e lasostituzione del C.T.U, affinché risponda compiutamente ai quesiti posti dal Giudice, con la ordinanza 05.03.24.
Nel merito:
Respingersi siccome infondate, in fatto e diritto, le domande svolte da
, nei confronti di , quale titolare della Parte_1 Controparte_2 [...] ; con vittoria delle spese di causa. Controparte_2
Dichiararsi la tardività della costituzione in giudizio di CP_1
e per l'effetto la inammissibilità delle domande, dalla medesima svolte,
[...]
- 2 -
sub. nn. 2 – 4 e 5 delle proprie conclusioni, nei confronti di
[...] ; con vittoria delle spese di causa. Controparte_2
In ogni caso, respingersi siccome infondate, in fatto ed in diritto, le domande svolte, sub. nn. 2 – 4 e 5 delle proprie conclusioni, da CP_1
nei confronti di;
[...] Controparte_2 con vittoria delle spese di causa”.
MOTIVI
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice indicata in epigrafe ha esposto che: il giorno 31.01.2020, nel pieno del pomeriggio, verso le ore
16.15, stava camminando, per le vie di Buzzoletto, quando improvvisamente, mentre percorreva Via Codisotto, un cavallo imbizzarrito le tagliava la strada, urtandola e facendola cadere rovinosamente al suolo. L'animale era fuggito dal vicino all'allevamento “ ” sito in località Buzzoletto, via _3
Codisotto 78, Viadana(MN). Diverse persone assistevano all'incidente. Pochi istanti dopo il passaggio del cavallo, mentre la Sig.ra giaceva ancora Pt_1 dolorante a terra, giungeva sul posto anche la Sig.ra, – Controparte_1 proprietaria dell'animale in fuga - la quale a bordo di un'autovettura rossa, rallentava chiedendo al Sig. presente sul luogo, se avesse visto un Pt_2 cavallo. A risposta affermativa, la Sig.ra riprendeva la sua corsa CP_1 alla ricerca del quadrupede in fuga. In un primo momento la Sig.ra Pt_1 nonostante il dolore, rifiutava di essere condotta al Pronto Soccorso, ma successivamente decideva con i nipoti di effettuare i consueti accertamenti medici, all'esito dei quali, in data 31.01.2020 alle ore 19.29 le veniva diagnosticata una frattura Peri-Protesica all'anca sinistra. Residuando esiti permanenti richiedeva agli odierni convenuti il risarcimento dei danni patiti. Risultate inutili le richieste formulate in via stragiudiziale, ha convenuto in giudizio proprietaria del cavallo, e Controparte_1 _3
, chiedendone, previa declaratoria di esclusiva responsabilità
[...] nella causazione del sinistro, la condanna in via solidale al risarcimento dei danni tutti subiti, così come dalla stessa quantificati in ricorso.
2. Si è costituita, tardivamente, evidenziando come Controparte_1 l'animale fosse in custodia presso l' e come , in Controparte_3 ogni caso, lo stesso sia fuggito per caso fortuito, essendosi spaventato per il rumore di alcuni colpi provenienti dalla zona boschiva vicina. Ha altresì evidenziato come lo stesso abbia saltato, peraltro ferendosi, la recinzione in ferro dell' , alta solo un metro e mezzo, e quindi del tutto _3 inadeguata ad evitare la fuga dei cavalli. Ha infine sostenuto che l'attrice non ha in alcun modo provato di essere stata colpita dal cavallo, né tantomeno di essere caduta nel luogo e nel momento di avvenuto passaggio dell'animale. Ha chiesto quindi accogliersi le conclusioni sopra riportate.
3. Si è costituito anche l' rilevando come i cavalli Controparte_3 si trovino in dei box all'interno di una area completamente recintata e come, esclusivamente sotto il diretto controllo e responsabilità del proprietario, possano essere condotti in una apposita area, a propria volta completamente
- 3 -
recintata, sicché è da escludere, categoricamente, la possibilità di fuga verso l'esterno e su aree pubbliche. Ha quindi sostenuto che la si CP_1 trovasse con la propria puledra sulla via pubblica nel momento in cui il cavallo si è dato alla fuga. Ha in ogni caso sostenuto la mancanza di nesso causale tra la fuga del cavallo e le lesioni patite dall'attrice , di cui ha contestato altresì il quantum risarcitorio.
4.Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria mediante escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attrice, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice Monocratico ha trattenuto la causa in decisione in data 11.2.2025, assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5.Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
6. Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della costituzione della convenuta eccepita dal convenuto , essendo CP_1 _3 intervenuta in data 10.2.2023, e quindi meno di 20 giorni prima della prima udienza tenutasi il 21.2.2023, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 163 bis cpc, vecchia formulazione. La convenuta ha eccepito l'esclusiva responsabilità dell' , chiedendo di essere manlevata dallo stesso. _3
Tale domanda può intendersi rinunciata, non essendo stata riportata nelle conclusioni, ed era comunque inammissibile, perché tardivamente proposta.
7. Passando al merito , si osserva che l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2052 c.c. secondo cui: “ Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Trattasi quindi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la quale la colpa o la negligenza sono presunte e non ammettono prova contraria;
è consentito solo di provare l'intervento del fortuito, che spezza il vincolo di causalità tra la condotta dell'uomo e l'evento dannoso. Il proprietario dell'animale, o chi se ne serve (che può essere il proprietario medesimo o un terzo), non è liberato dalla responsabilità con la dimostrazione della massima diligenza adoperata nella custodia dell'animale, delle misure adottate per impedire ogni danno, se questo si sia verificato, né potrà invocare la forza di natura od il fatto del terzo. In tale contesto un rumore violento e improvviso è tra i fattori prevedibili, così la imprudenza altrui, e non spezzano dunque il nesso causale, in quanto l'animale dovrebbe essere sempre adeguatamente assicurato, e solo in caso di evento eccezionale ( ad esempio, un terremoto che apra il ricovero ove la bestia si trovava, o alcuno che forzi la stalla), il custode può essere liberato. La prova deve mirare ad escludere non la colpa dell'agente, ma il nesso tra la condotta che può apparire causativa dell'evento dannoso, e questo, che deriva, invece, dal fortuito (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17091 del 28 luglio 2014).
- 4 -
8. Tanto chiarito, è evidente che essendo la convenuta la CP_1 proprietaria del cavallo e avendo ammesso di averlo lei stessa in uso nel momento in cui lo stesso è sfuggito al suo controllo ed ha iniziato la sua fuga ( cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione “ …la sig.ra si trovava CP_1 all'interno del maneggio e,… stava conducendo il puledro dal box verso il paddok…”) è chiamata a rispondere , ai sensi dell'art. 2052 c.c., dei danni cagionati dall'animale. A nulla rileva infatti la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui il custode dell'animale sarebbe l' che _3 provvede all'alimentazione , alla deambulazione e alla pulizia del box del cavallo, sia perché si tratterebbe comunque di un uso nell'interesse della proprietaria, che non esclude del tutto e a priori la responsabilità della stessa ( peraltro la norma in questione risponde al principio cuius commoda et eius incommoda: chi trae vantaggio dal bene ne sopporta anche i rischi), sia perché, come detto, nel momento dell'inizio della fuga, il puledro era in uso ,
e quindi sotto la custodia diretta, della proprietaria stessa. In questo caso quindi non ci sono margini per invocare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c., dell' . _3
Si aggiunga che quella tra il proprietario e il soggetto che ha in uso l'animale è una responsabilità alternativa e non solidale, appunto perché radicata nel concetto della custodia. Pertanto il fatto che si accerti che la custodia dell'animale in quel momento fosse della proprietaria esclude che possa essere imputata una responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c anche all' . _3
Quest'ultimo potrebbe essere chiamato, astrattamente, a rispondere, non ai sensi dell'art. 2052 c.c. , ma ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto l'individuazione di un responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c., non esclude che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l'altro soggetto.(Cassazione civile, Sez.
VI-3, ordinanza n. 9661 del 26 maggio 2020). Nel caso di specie, tuttavia, non
è stata dedotta e fornita alcuna prova dei presupposti integranti una responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2043 c.c. _3
9. La domanda di condanna nei confronti dell' non può pertanto _3 essere accolta.
10. In definitiva, quindi, essendo esclusa la responsabilità dell' , _3 sussiste l'esclusiva responsabilità della la quale non ha fornito CP_1 alcuna prova del caso fortuito. Non solo infatti non è stato provato in giudizio che vi siano stati dei rumori che abbiano spaventato il cavallo ma , come visto, tali rumori, peraltro considerata la vicinanza alla zona boschiva , non sarebbero comunque sufficienti ad integrare quell'elemento fortuito idoneo a spezzare il nesso di causalità. Allo stesso modo , non è idonea a spezzare il nesso causale la circostanza, comunque non adeguatamente provata, dell'insufficiente altezza del cancello e delle recinzioni dell' , _3 posto che il cavallo, quando ha oltrepassato tali recinzioni era già in fuga.
- 5 -
11. Quanto poi alla argomentazione difensiva della convenuta, secondo cui il nesso causale non sarebbe stato adeguatamente provato dall'attrice, perché questa non avrebbe provato di essere caduta a causa del cavallo ma solo di essere caduta, si rileva che dall'esame testimoniale è emerso che la Pt_1 che stava camminando da sola su via Codisotto, è caduta nel momento e nel punto in cui ha incrociato la corsa del cavallo. Tanto emerge sia dalle dichiarazioni del teste , il quale ha dichiarato “ Io stavo Testimone_1 passando di lì con il mio furgone e ho visto un cavallo imbizzarrito che veniva dalla provinciale e andava verso la chiesa. Ho visto che questo cavallo colpiva la sig.ra anche se non ho visto in che modo;
ho visto poi la Pt_1 sig.ra cadere per terra…”; sia dal teste , il quale ha Pt_1 Testimone_2 dichiarato “mi sono visto questo cavallo sfrecciare davanti e poi quando sono uscito, ho visto sulla sinistra, sullo stesso margine della carreggiata dove mi trovavo io ovvero sulla destra rispetto alla direzione di marcia provinciale- chiesa, una signora per terra, dato che non c'era nessuno mi sono avvicinato per chiederle se avesse avuto un malore e lei mi ha detto che era stata investita da un cavallo.” Il fatto stesso che la sia caduta proprio nel Pt_1 momento in cui è passato il cavallo e che abbia subito dichiarato nell'immediatezza del fatto di essere stata investita dal cavallo, sono elementi sufficienti a far ritenere sussistente il nesso di causa tra la fuga del cavallo e la caduta dell'attrice. Se è vero infatti che nessuno dei due testi ha visto il cavallo colpire l'attrice ( il teste su specifica domanda ha infatti Tes_1 precisato: “ No, non ho visto il contatto tra il cavallo e la sig.ra, ma il cavallo
è passato molto vicino alla sig.ra e in più aveva la cavezza sciolta.”,) è altrettanto vero che la caduta non è stata accidentale ma determinata dalla corsa del cavallo sulla via pubblica, e verificatesi , come dichiarato dai testi, proprio in quel momento e in quel luogo. Sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali non vi sono poi motivi di dubbio , considerato che, pur avendo riportato parte dei fatti in maniera difforme - ed in particolare, il ha Pt_2 dichiarato di non aver visto il e di essere stato da solo a soccorrere Tes_1 l'attrice, mentre il ha dichiarato di essersi fermato e poi di essere Tes_1 andato via perché vi erano altre persone a soccorrere la donna - gli stessi, messi a confronto dal giudice, hanno rispettivamente precisato :“ Preciso che c'era gente che dalle proprie case guardava per capire cosa fosse successo… Io ero concentrato a guardare la signora.” ADR cap. 6 : “Si è vero, mentre soccorrevo la sig.ra , che era per terra, si è fermata una signora che Pt_1 non conoscevo a bordo di un'auto rossa, che mi ha chiesto se avessi visto un cavallo”; mentre il ha precisato: “ Preciso e confermo di essermi Tes_1 fermato con il mio furgone di colore bianco, 30 metri più avanti rispetto a dov'era la signora e di essere ripartito dopo pochi secondi quando ho visto che c'erano già altre persone a soccorrere la signora”. È ben plausibile quindi che il non abbia visto il furgone e che il sia andato via Pt_2 Tes_1 quando ha visto qualcuno intervenire, o comunque accorgersi dell'accaduto.
- 6 -
12. Risultando quindi provato il nesso causale e non essendo stata fornita prova liberatoria, ovvero la prova del fortuito, la proprietaria del cavallo, nonché custode dello stesso al momento del fatto, deve essere dichiarata responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. e condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attrice.
13. Passando alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo in prima battuta esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Ciò chiarito, va rilevato che nel caso di specie, il Giudicante ritiene di poter far proprie le valutazioni esposte nella relazione medico legale del c.t.u., dott. depositata in data 04.07.2024. L'ausiliaria, in particolare, a Persona_1 seguito di visita medica, ha accertato che: “il danno biologico è pertanto valutabile nella misura del 30% (trenta per cento). Il relativo periodo di temporanea biologica assoluta si è protratto dal 31.1.2020 al 17.6.2020.
Il grado di sofferenza patito è stato di grado elevato durante i primi trenta giorni, quindi di grado medio sul restante periodo di temporanea biologica.”.
14. Circa la quantificazione del danno, essa va eseguita secondo La Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del
18/02/2025), entrata in vigore il 5.3.2025, introdotta in forza della Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità), e basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale
(sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (94 anni), della entità e natura delle lesioni subite, con sofferenza complessivamente media, della durata della inabilità temporanea, e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità: € 128.085,81. Non vi sono ragioni per prevedere una ulteriore personalizzazione del danno, in quanto, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in
"maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico-relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati.. Nel caso di
- 7 -
specie, in mancanza di deduzioni e tantomeno prove in tal senso, non va operato alcun aumento percentuale ai fini della personalizzazione.
Sono state documentate spese mediche (cfr. doc.8), ritenute congrue dalla ctu, per un importo pari a €34.729,00. 15. In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dall'epoca dei fatti, 31.1.2020 e luglio 2020 quanto alle spese sostenute, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data dei fatti, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Il credito complessivo maturato in capo a parte attrice a titolo risarcitorio, per danno non patrimoniale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, ammonta pertanto ad €140.031,63, mentre quello per il danno patrimoniale ammonta ad €37.949,51.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.). 16. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ex CP_1 art. 91 c.p.c., con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'attrice, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui al Dm 147/2022, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e della attività difensiva in concreto svoltasi e quindi della mancata redazione delle memorie istruttorie e conclusionali da parte della difesa di parte attrice. Quanto ai rapporti tra l'attrice e l' , considerato che Controparte_3 solo all'esito dell'istruttoria è stata accertata la responsabilità della CP_1 in via alternativa a quella dell' , sussistono ragioni per dichiarare _3 non ripetibili le spese dell' . _3
Anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
- 8 -
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accerta e dichiara la responsabilità della convenuta in Controparte_1 ordine all'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di €177.981,14, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 786,00 per spese e in euro 9.142,00 per Parte_1 onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara non ripetibili le spese dell' ; Controparte_3
- pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta CP_1
Così deciso in Mantova il 21.5.2025.
Il giudice
Dott. Valeria Monti
- 9 -