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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/11/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
AO VI PRESIDENTE
RI AI CONSIGLIERA Rel.
MA ZI SS CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 107 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , , c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, c.f. , Parte_4 C.F._4 Parte_5
, c.f. , , c.f.
[...] C.F._5 Parte_6
, , c.f. C.F._6 Parte_7
, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Zuin e C.F._7
AR EN per procura allegata al ricorso. appellanti
CONTRO
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, Direttore Generale Dott.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Barilati per procura CP_2 allegata alla comparsa di costituzione. appellata
, c.f. , in persona del Presidente della Controparte_3 P.IVA_2
Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Castagnoli
e RE NI, per procura allegata alla comparsa di costituzione. appellata CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate in data 13.10.2025
Per come da comparsa di costituzione in data 12.9.2024 Pt_8
Per : come da note depositate in data 9.10.2025 Controparte_3
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di La Spezia, depositato l'8.5.2023, gli attuali appellanti, medici operanti nel settore dell' Parte_9 in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, hanno
[...] agito in giudizio per il riconoscimento, nei periodi di riposo retribuito di cui all'art. 68 A.C.N., dell'indennità prevista dall'art. 3 dell'Accordo
Integrativo Regionale “per l'uso di strumentazione radio-telefonica e informatica nelle centrali operative, per l'attività di soccorso extra- ospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato”. I ricorrenti hanno allegato di utilizzare costantemente la strumentazione radio-telefonica e informatica nelle attività di inserimento ed esame dei dati diagnostici dei pazienti che accedono ai servizi di Pronto Soccorso e che l'indennità, erogata in modo continuativo e avente natura retributiva, non era più stata corrisposta nei periodi di riposo fruiti dopo l'entrata in vigore dell'AIR del 2021 che ne aveva innalzato l'importo a euro 6,50.
Le convenute e hanno contestato la fondatezza Pt_8 Controparte_3 della pretesa, la seconda eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenze n. 249 del 5.11.2023, il Tribunale ha accertato il difetto di legittimazione passiva della e respinto nel merito le domande nei CP_3 confronti di Pt_8
Gli appellanti chiedono la riforma della decisione e le parti appellate resistono.
La Corte, esperito il tentativo di conciliazione, ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno depositato telematicamente note conclusive
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nel termine perentorio fissato. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- è incontroverso, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, che l'attività dei medici convenzionati non ha natura di lavoro subordinato e ad essa non sono applicabili i principi di diritto europeo affermati dalla Corte di Giustizia dell'UE, dovendo escludersi che il rapporto con i medici convenzionati, ex art. 48 l. 833/1978, possa essere ricompreso nell'ambito di applicazione delle direttive che presuppongono la nozione comunitaria di lavoratore (Cass. 6294/2020);
- neppure sono applicabili i principi di diritto interno, sulla necessaria corresponsione nei periodi di ferie delle voci di natura retributiva ai lavoratori subordinati, fondati sul diritto euro-unitario (Cass. 19663/2023);
- la disciplina della fattispecie va esclusivamente rinvenuta negli accordi stipulati dalle parti collettive nel territorio regionale della , non CP_3 potendo assumere alcuna valenza interpretativa né gli accordi di altre regioni (quale quello della Regione Sicilia invocato dai ricorrenti) né la circostanza che fino al 2021 la abbia pacificamente erogato ai medici Pt_8 del servizio di emergenza territoriale l'indennità di cui si discute anche nei periodi di riposo, attesa l'irrilevanza delle prassi nell'ambito del pubblico impiego privatizzato (Cass. 17257/2023);
- pur convenendo che nell'art. 3 AIR la previsione della clausola di riserva
- “previa verifica dell'effettivo utilizzo della stessa” - si riferisce solo alla diversa indennità prevista per “attività svolta nei P.S./ DEA/ P.P.I. per
l'utilizzo della cartella informatizzata”, tuttavia la circostanza non è dirimente: la disposizione citata attribuisce espressamente l'indennità aggiuntiva, oggetto di causa, in relazione ai “turni di lavoro” che prevedono l'utilizzo della strumentazione radio-telefonica ed informativa e non in via generale per l'utilizzo di quella strumentazione;
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- l'indennità non è pertanto dovuta nei periodi di riposo, essendo limitata
(come per l'attività di soccorso extra-ospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato, qui tuttavia non allegata) ai turni nei quali viene effettivamente utilizzata detta strumentazione, e ciò anche qualora, come per i ricorrenti,
l'utilizzo sia stato continuativo, trattandosi di mera evenienza quantitativa.
2. Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva della , cui Controparte_3 compete la programmazione e la gestione anche finanziaria della sanità nell'ambito territoriale in piena autonomia.
Ad avviso degli appellanti, la legittimazione passiva discenderebbe, in particolare, dal fatto che l'indennità oggetto di causa è disciplinata dai diversi Accordi Integrativi Regionali per i rapporti tra i medici dell' e il Servizio Sanitario Parte_9
Regionale che fa capo alla la quale stipula gli AIR di concerto con CP_3 le organizzazioni sindacali di categoria assumendo anche in tale sede la veste sostanziale di datore di lavoro. Nello stesso senso assumerebbe rilievo la circostanza che l'inadempimento contrattuale per cui è causa, concernente una clausola stipulata tra la rappresentanza sindacale degli odierni appellanti e la è derivato dalla decisione di interrompere la Controparte_3 corresponsione dell'emolumento nei periodi di riposo assunta in sede di
Comitato Permanente Regionale e osservata dalle quali soggetti Parte_10 onerati del pagamento degli emolumenti ai medici dell'EST.
2.1 Il motivo è infondato.
Come recentemente osservato da questa Corte nel precedente reso in Part analoga fattispecie riguardante i medici di diversa ASL ligure, da intendersi qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “(…)
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che il rapporto di convenzione è solo tra i medici e l'azienda , essendo soltanto il Parte_9 Controparte_3 soggetto normativamente individuato quale interlocutore di parte sindacale per il raggiungimento degli accordi decentrati che valgono su tutto il territorio regionale. Il fatto che l'azienda sanitaria si sia attenuta alle
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direttive del Comitato Permanente Regionale non comporta alcuna imputazione di tale decisione in capo alla , estranea al Controparte_3 rapporto di lavoro con gli attuali appellanti” (Appello Genova n. 264 del
2025).
3. Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per avere escluso l'interesse ad agire dei ricorrenti, basandosi solo sulla qualificazione del rapporto di lavoro di tipo parasubordinato in convenzione (e non subordinato), laddove invece tale interesse sussiste in ragione sia delle domande formulate in ricorso, non limitate all'accertamento del diritto ma estese anche alla condanna al pagamento dell'indennità, sia dell'applicabilità della normativa comunitaria in materia di orario di lavoro e del diritto alle ferie annuali retribuite, contenuta nella Direttiva 2003/88, che riguarda in maniera uniforme tutti i “lavoratori” secondo la nozione della Corte di Giustizia.
In particolare, gli appellanti evidenziano che nel rapporto dei medici operanti nell'EST sono presenti i tre requisiti su cui si fonda tale nozione - ossia il carattere reale, effettivo e personale della prestazione, la natura onerosa della stessa e la sussistenza di potere direttivo del destinatario della stessa - secondo un'accezione ampia ed elastica del concetto di etero- direzione, inclusiva di qualsivoglia forma di organizzazione imposta dalla parte destinataria della prestazione ed alla quale il soggetto che la svolge è tenuto ad uniformarsi, a prescindere dalla qualificazione data al rapporto dai singoli ordinamenti nazionali.
Oltre all'indubbio carattere oneroso della prestazione personale, ricorrono, infatti, nel rapporto: gli elementi dell'etero-direzione, in capo al Parte SSN e alla e l'assenza di autonomia organizzativa dei medici EST, dovendo essi uniformarsi agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello, la retribuzione predeterminata su base oraria prevista negli accordi sindacali, risultante da buste paga elaborate mensilmente sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate,
l'osservanza di un massimale orario in regime di esclusività, il rispetto di
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orari, turni, e linee guida predeterminate.
Con il terzo motivo, gli appellanti criticano la decisione per avere escluso la natura retributiva dell'indennità di utilizzo strumentazione informatica prevista dall'art. 3 AIR e il diritto a percepire tale emolumento anche nei periodi di riposo annuale retribuito, in quanto lo stesso è collegato alle attività di inserimento ed esame dei dati diagnostici dei pazienti che accedono ai servizi di Pronto Soccorso, svolte in via continuativa e remunerate in busta paga in modo pressoché costante.
A tal fine gli appellanti richiamano il principio di equivalenza tra la retribuzione percepita nei periodi di lavoro e quella dovuta per i periodi di astensione dal lavoro per riposo, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE 13/12/2018 in C-385/17), sul rilievo che la decurtazione di una parte della retribuzione durante i periodi di riposo potrebbe determinare un disincentivo alla fruizione di tali periodi.
3.1 Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati per le ragioni espresse da questa Corte nel recente precedente già sopra citato (App. Genova 264/2025), che qui nuovamente si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
“In base ai consolidati principi comunitari, nella definizione di
“lavoratori” sono ricompresi tutti coloro che svolgono, a titolo oneroso, una prestazione personale e continuativa a favore di terzi aventi nei loro confronti un potere di direzione (Corte di Giustizia 20.9.2007, Kiiski, C-
116/06, punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ritiene la Corte che il Tribunale non abbia correttamente valutato il rapporto di lavoro in essere tra le parti in causa, richiamando i principi enunziati dalla Suprema Corte nella qualificazione dei rapporti libero- professionali tra il medico convenzionato e l'ente pubblico, non avente alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo (Cass. 18975/2015, Cass. n. 20419/2012;
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Cass. n. 8457/2011; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 960/2001;
Cass. S.U. n. 532/2000; Cass. S.U. n. 8632/1996).
Una simile impostazione non tiene conto del fatto che nell'ultimo decennio vi è stato da parte della contrattazione collettiva di riferimento un progressivo tendenziale avvicinamento della disciplina che regola il rapporto di lavoro dei medici in convenzione con quella dei medici di ruolo.
In base ai nuovi ACN intervenuti ultimi anni (v. da ultimo l' ACN 2022-
2024), i medici convenzionati hanno diritto ad una retribuzione su base oraria, previa emissione di busta paga elaborata mensilmente sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestate e delle prestazioni accessorie svolte, hanno diritto a svolgere attività sindacale e possono scioperare, sono assoggettati al potere direttivo e disciplinare dell'amministrazione sanitaria con sanzioni conservative ed espulsive corrispondenti a quelle previste per i medici dipendenti, hanno un obbligo di esclusiva e sono tenuti
a rispettare turni di servizio dettagliatamente regolamentati con obblighi di reperibilità ai quali non possono sottrarsi (artt. 64 e segg. ACN).
A ciò va aggiunto che, come correttamente evidenziato dagli appellanti, i medici di emergenza sanitaria territoriale, proprio per le caratteristiche intrinseche delle loro prestazioni di soccorso medico, sono assoggettati ad ancor più stringenti imposizioni di pronta disponibilità al fine di assicurare la copertura del turno di servizio. Tali imposizioni non possono certamente ricondursi nell'ambito di un autonomo rapporto professionale, come sostenuto dal primo giudice, dato che i poteri dell'azienda sanitaria nei confronti del medico convenzionato non si limitano ad una semplice sorveglianza, ma appaiono ben più pregnanti ed incisivi per far fronte alle diverse situazioni di emergenza sanitaria.
6.2. Riconosciuta la natura di “lavoratori”, secondo la nozione comunitaria, dei medici in convenzione, ai loro rapporti di lavoro si applicano i principi sanciti dall'art. 7 della Direttiva 2003/88 che impone una tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore;
ciò in quanto, se la retribuzione durante il periodo
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feriale è sensibilmente inferiore a quella ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, si rischia che lo stesso possa essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto al riposo al fine di evitare, durante tale periodo, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre Per_ 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44). Cont Il principio è comunque recepito nello stesso all'art. 68 comma 3, che prevede il diritto del medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale a fruire di un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi esclusi i festivi.
Pare dunque evidente che la retribuzione spettante al medico dell'emergenza durante le ferie debba sostanzialmente coincidere con quella prevista durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La questione è dunque quella di verificare se l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 3 dell'A.I.R. abbia natura sostanzialmente retributiva, come sostenuto dai lavoratori, oppure sia una semplice indennità volta a compensare prestazioni aggiuntive e come tale oggetto di corresponsione solo durante lo svolgimento di tali prestazioni.
L'indennità aggiuntiva oggetto di causa (attualmente pari a € 6,50 all'ora) è prevista dall'art. 3 dell'A.I.R. vigente nei seguenti termini: “per turni di lavoro che prevedono l'uso continuativo di strumentazione radiotelefonica ed informatica nelle centrali operative, per l'attività di soccorso extraospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato, per l'attività svolta nei P.S/DEA/P.P.I. per l'utilizzo della cartella informatizzata, previa verifica dell'effettivo utilizzo della stessa”.
Risulta dagli atti di causa che le Aziende della CP_5 Controparte_3 non tennero una linea uniforme in merito all'inclusione di tale indennità nella retribuzione spettante durante le ferie. Alcune nn. 3 e 4) non Pt_10
l'avevano mai computata, mentre e il Pt_11 Pt_12 Pt_13
la conteggiarono sino al 2021, interrompendola a Controparte_6 seguito dell'interpretazione della clausola fornita dal Comitato Permanente
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Regionale nella seduta di rinnovo dell'AIR, secondo il quale l'indennità aggiuntiva spetterebbe solo in caso di effettivo utilizzo della strumentazione informatica nei turni di effettivo lavoro.
Tale interpretazione, recepita dal primo giudice, non pare condivisibile.
Si rileva al riguardo che l'art. 3 dell'A.I.R. individuare distinte situazioni in presenza delle quali il medico convenzionato ha diritto al compenso aggiuntivo e cioè:
1) per turni di lavoro che prevedono l'uso continuativo di strumentazione radiotelefonica ed informatica nelle centrali operative;
2) per l'attività di soccorso extraospedaliero e con mezzi di soccorso avanzato;
3) per l'attività svolta nei P.S/DEA/P.P.I. per l'utilizzo della cartella informatizzata, previa verifica dell'effettivo utilizzo della stessa”.
In ogni caso, non è stato contestato dall'azienda sanitaria che gli odierni appellanti abbiano sempre percepito la relativa indennità per le attività di registrazione, con l'uso della relativa attrezzatura, degli esami e delle prescrizioni nei confronti dei pazienti che accedono al pronto soccorso, come si ricava dalle buste paga prodotte.
Non viene quindi condiviso il ragionamento del primo giudice secondo cui l'indennità aggiuntiva non è prevista per il solo utilizzo continuativo di strumentazione informatica, ma per i “turni di lavoro” comportanti
l'utilizzo di tale strumentazione nelle centrali operative, con ciò presupponendo che vi siano turni di lavoro in cui tali apparecchiature non siano utilizzate dai medici dell'emergenza; al contrario è documentato e comunque non contestato dall'azienda sanitaria che non è possibile svolgere l'attività di registrazione di cui sopra senza utilizzare l'apposita strumentazione per la quale l'art. 3 dell'AIR prevede l'indennità aggiuntiva.
Trattasi dunque di un emolumento che si pone in stretto rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale
e professionale del lavoratore e, come tale, va corrisposto anche durante il periodo feriale.
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Si rileva inoltre che l'ammontare dell'indennità in questione, pari ad €.
6,50 all'ora, incide sul trattamento economico complessivo spettante ai medici dell'EST, essendo poco meno di un terzo della retribuzione oraria
(€. 23,39) stabilita dalla contrattazione collettiva (art. 68 comma 1); la sua mancata percezione durante il periodo feriale avrebbe dunque l'effetto di dissuadere i lavoratori dal godimento del riposo, in violazione dei principi sanciti dall'ordinamento comunitario e recepiti dalla Suprema Corte con le sentenze sopra richiamate”.
3.2 Anche nel presente giudizio, non è contestato ed è comunque provato che gli appellanti abbiano svolto in modo continuativo le attività rientranti nella prima ipotesi prevista dal cit. art. 3 AIR, utilizzando costantemente la strumentazione informatica messa a disposizione dell'azienda per la gestione e l'inserimento dei dati dei pazienti del Pronto
Soccorso. Ciò si desume agevolmente anche dalla circostanza, pacificamente rilevabile dalle buste paga in atti, che l'indennità in questione sia sempre loro costantemente erogata nei periodi di servizio, non configurandosi pertanto quale indennità per prestazioni aggiuntive od occasionali bensì quale indennità aggiuntiva diretta a compensare l'impiego di particolari strumenti nello svolgimento ordinario della loro attività.
3.3 Una volta riconosciuta la natura retributiva di tale indennità, in applicazione dei principi comunitari sopra riportati, la stessa deve essere inserita nel compenso per il periodo di riposo annuale che, come stabilito Contr nell'art. 68 comma 3 dell' citato, deve essere “retribuito” e dunque remunerato con il compenso ordinariamente erogato nei periodi di servizio.
Va quindi riconosciuto il diritto degli appellanti alla corresponsione da parte della delle somme indicate in dispositivo per i periodi di riposo Pt_12 risultanti dalle buste paga, come da conteggi aggiornati alla mensilità di agosto 2025, esposti nelle ultime note scritte depositate in sostituzione dell'udienza e nel quantum non contestati.
4. Stante la soccombenza, la va condannata al rimborso delle Pt_8 spese di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
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55/2014, tenuto conto dello scaglione di valore e dell'attività difensiva espletata, con la maggiorazione dovuta (30%) per il numero delle parti.
Tra gli appellanti e la le spese del grado vanno Controparte_3 compensate, in considerazione della natura processuale della questione trattata e della complessità dei rapporti ad essa sottesi.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento dei seguenti importi in capitale: Pt_8
- alla Dott. euro 1.170,00 Parte_1
- al Dott. euro 468,00 Parte_2
- alla Dott. euro 234,00 Parte_3
- alla Dott. euro 4.017,00 Parte_4
- alla Dott. euro 234,00 Parte_5
- alla Dott. euro 2.496,00 Parte_6
- al Dott. euro 2.769,00 Parte_7 il tutto oltre la maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Condanna a rifondere agli appellanti le spese di lite sostenute in Pt_13 entrambi i gradi che liquida - per ciascun grado - in euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa le spese del grado tra gli appellanti e . Controparte_3
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21/10/2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
RI AI AO VI
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