CASS
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IC LV SI ER UE IM - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: OV EN nato il [...] a [...] avverso l’ordinanza in data 08/08/2025 del TRIBUNALE DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NT SA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATERNELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. TI IT, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 08/08/2025 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 17/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di furto aggravato, rapina aggravata e lesioni aggravate. Deduce:
1.Inosservanza di norma processuale e violazione di legge in relazione agli artt. 293, 294 e 179, lett. C), cod. proc. pen.. Il ricorrente premette di avere chiesto alla Cancelleria del G.i.p. le copie degli atti del procedimento, in vista dell’interrogatorio di garanzia previsto in ragione dell’applicazione della misura cautelare nei confronti del ricorrente;
che la Cancelleria del G.i.p. evadeva l’istanza dichiarandosi incompetente e indicando altro ufficio. Sostiene, dunque, che il mancato rilascio delle copie ha prodotto una lesione al diritto di difesa e in tal senso eccepiva la nullità dell’interrogatorio di garanzia davanti il tribunale del riesame, il quale rigettava il motivo con scarna motivazione, sul presupposto che gli atti erano stati messi a disposizione della difesa e che la mancata estrazione di copia non produceva alcuna nullità. Con il motivo in esame si assume che, invece, il mancato accesso agli atti lede il diritto di difesa. Si rimarca che la confessione resa da IT non è stata consapevole ma condizionata dall’ignoranza degli atti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2653 Anno 2026 Presidente: RG AN Relatore: SA NT Data Udienza: 09/12/2025 2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Sotto il profilo delle esigenze cautelari si assume che il Tribunale non ha motivato sulla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, non avendo indicato le ragioni della inadeguatezza delle misure meno afflittive, nei confronti di soggetto infra-ventunenne e incensurato. Il ricorrente osserva che la motivazione è stereotipata, là dove non poteva ritenersi sussistente il pericolo di fuga, atteso che IT non è mai fuggito e si è reso disponibile a collaborare e ha sempre rispettato le prescrizioni dell’obbligo di presentazione quotidiana. Quanto al pericolo di reiterazione di reati, osserva che il Tribunale ha illogicamente valorizzato le condizioni abitative, mentre ha trascurato di considerare che IT ha già sperimentato la misura dell’obbligo di presentazione, che ha avuto effetto deterrente, così dimostrandosi adeguata anche la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la mancata estrazione di copia costituisce violazione del diritto di difesa, anche nel caso in cui gli atti siano stati messi a disposizione della difesa. L’enunciato difensivo contrasta con un oramai risalente principio di diritto affermato da questa Corte e da cui il collegio non intende discostarsi, secondo il quale «in tema di misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art. 293 cod. proc. pen., mentre il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna invalidità, difettando un'espressa previsione di nullità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il diritto di difesa è garantito dalla consultazione degli atti, non potendosi assicurare anche il rilascio di copia, atteso che tale operazione potrebbe risultare materialmente impossibile in considerazione della mole degli atti da riprodurre)» (Sez. 6, n. 55848 del 04/10/2017, Ferrante, Rv. 271844 – 01; più di recente, non massimata sul punto, Sez. 2, n. 42065 del 12/09/2019, Bassolino). Ne discende che la censura in esame è manifestamente infondata, oltre che apodittica nella parte in cui si sostiene che le dichiarazioni confessorie dell’indagato non erano consapevoli ma condizionate dall’ignoranza degli atti.
2. Il secondo motivo ricorso è inammissibile perché non consentito in sede di giudizio di legittimità.
2.1. Mancando censure in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con riguardo alle esigenze cautelari, va osservato che il giudice del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga, desunto dalle difficoltà registrate con le note di rintraccio emesse per la notifica dei provvedimenti giudiziari e per le precarie condizioni abitative, che lasciavano temere un suo allontanamento dal territorio nazionale. Quanto al pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie, il tribunale ha valorizzato la gravità delle condotte contestate, connotate da una pluralità di episodi ravvicinati nel tempo, inseriti in una chiara progressione criminosa e caratterizzati da modalità esecutive di particolare aggressività, comprensive dell’uso della violenza nei confronti delle persone offese. Tali modalità operative, unitamente alla serialità delle azioni, sono state ritenute indicative di una stabile inclinazione a delinquere, idonea a fondare una prognosi negativa sulla condotta futura dell’indagato, dinanzi alla quale risultava recessivo lo stato di incensuratezza. Quanto alla scelta della misura, il giudice del riesame ha osservato che misure quali gli 2 arresti domiciliari, anche se accompagnate da prescrizioni stringenti o da strumenti di controllo, non sarebbero in grado di neutralizzare il rischio di reiterazione, avuto riguardo alla natura predatoria e violenta dei reati contestati, nonché alla capacità operativa dimostrata dall’indagato nella commissione degli stessi. La custodia cautelare in carcere è stata pertanto individuata quale unica misura concretamente idonea a interrompere il percorso criminoso e a prevenire la commissione di ulteriori reati della medesima specie. A fronte di una motivazione puntuale, logica e non contraddittoria, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente si risolvono nella indicazione di ragioni che potrebbero giustificare una misura meno afflitiva, con la valorizzazione di talune emergenze a discapito di altre, senza che siano mai esposte censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. Da ciò l’inammissibilità del motivo, atteso che, in tema di misure cautelari personali, «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 09/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NT SA AN RG 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NT SA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATERNELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. TI IT, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 08/08/2025 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 17/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di furto aggravato, rapina aggravata e lesioni aggravate. Deduce:
1.Inosservanza di norma processuale e violazione di legge in relazione agli artt. 293, 294 e 179, lett. C), cod. proc. pen.. Il ricorrente premette di avere chiesto alla Cancelleria del G.i.p. le copie degli atti del procedimento, in vista dell’interrogatorio di garanzia previsto in ragione dell’applicazione della misura cautelare nei confronti del ricorrente;
che la Cancelleria del G.i.p. evadeva l’istanza dichiarandosi incompetente e indicando altro ufficio. Sostiene, dunque, che il mancato rilascio delle copie ha prodotto una lesione al diritto di difesa e in tal senso eccepiva la nullità dell’interrogatorio di garanzia davanti il tribunale del riesame, il quale rigettava il motivo con scarna motivazione, sul presupposto che gli atti erano stati messi a disposizione della difesa e che la mancata estrazione di copia non produceva alcuna nullità. Con il motivo in esame si assume che, invece, il mancato accesso agli atti lede il diritto di difesa. Si rimarca che la confessione resa da IT non è stata consapevole ma condizionata dall’ignoranza degli atti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2653 Anno 2026 Presidente: RG AN Relatore: SA NT Data Udienza: 09/12/2025 2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Sotto il profilo delle esigenze cautelari si assume che il Tribunale non ha motivato sulla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, non avendo indicato le ragioni della inadeguatezza delle misure meno afflittive, nei confronti di soggetto infra-ventunenne e incensurato. Il ricorrente osserva che la motivazione è stereotipata, là dove non poteva ritenersi sussistente il pericolo di fuga, atteso che IT non è mai fuggito e si è reso disponibile a collaborare e ha sempre rispettato le prescrizioni dell’obbligo di presentazione quotidiana. Quanto al pericolo di reiterazione di reati, osserva che il Tribunale ha illogicamente valorizzato le condizioni abitative, mentre ha trascurato di considerare che IT ha già sperimentato la misura dell’obbligo di presentazione, che ha avuto effetto deterrente, così dimostrandosi adeguata anche la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la mancata estrazione di copia costituisce violazione del diritto di difesa, anche nel caso in cui gli atti siano stati messi a disposizione della difesa. L’enunciato difensivo contrasta con un oramai risalente principio di diritto affermato da questa Corte e da cui il collegio non intende discostarsi, secondo il quale «in tema di misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art. 293 cod. proc. pen., mentre il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna invalidità, difettando un'espressa previsione di nullità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il diritto di difesa è garantito dalla consultazione degli atti, non potendosi assicurare anche il rilascio di copia, atteso che tale operazione potrebbe risultare materialmente impossibile in considerazione della mole degli atti da riprodurre)» (Sez. 6, n. 55848 del 04/10/2017, Ferrante, Rv. 271844 – 01; più di recente, non massimata sul punto, Sez. 2, n. 42065 del 12/09/2019, Bassolino). Ne discende che la censura in esame è manifestamente infondata, oltre che apodittica nella parte in cui si sostiene che le dichiarazioni confessorie dell’indagato non erano consapevoli ma condizionate dall’ignoranza degli atti.
2. Il secondo motivo ricorso è inammissibile perché non consentito in sede di giudizio di legittimità.
2.1. Mancando censure in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con riguardo alle esigenze cautelari, va osservato che il giudice del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga, desunto dalle difficoltà registrate con le note di rintraccio emesse per la notifica dei provvedimenti giudiziari e per le precarie condizioni abitative, che lasciavano temere un suo allontanamento dal territorio nazionale. Quanto al pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie, il tribunale ha valorizzato la gravità delle condotte contestate, connotate da una pluralità di episodi ravvicinati nel tempo, inseriti in una chiara progressione criminosa e caratterizzati da modalità esecutive di particolare aggressività, comprensive dell’uso della violenza nei confronti delle persone offese. Tali modalità operative, unitamente alla serialità delle azioni, sono state ritenute indicative di una stabile inclinazione a delinquere, idonea a fondare una prognosi negativa sulla condotta futura dell’indagato, dinanzi alla quale risultava recessivo lo stato di incensuratezza. Quanto alla scelta della misura, il giudice del riesame ha osservato che misure quali gli 2 arresti domiciliari, anche se accompagnate da prescrizioni stringenti o da strumenti di controllo, non sarebbero in grado di neutralizzare il rischio di reiterazione, avuto riguardo alla natura predatoria e violenta dei reati contestati, nonché alla capacità operativa dimostrata dall’indagato nella commissione degli stessi. La custodia cautelare in carcere è stata pertanto individuata quale unica misura concretamente idonea a interrompere il percorso criminoso e a prevenire la commissione di ulteriori reati della medesima specie. A fronte di una motivazione puntuale, logica e non contraddittoria, le argomentazioni sviluppate dal ricorrente si risolvono nella indicazione di ragioni che potrebbero giustificare una misura meno afflitiva, con la valorizzazione di talune emergenze a discapito di altre, senza che siano mai esposte censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. Da ciò l’inammissibilità del motivo, atteso che, in tema di misure cautelari personali, «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 09/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NT SA AN RG 3