Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 2653
CASS
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inosservanza di norma processuale e violazione di legge in relazione agli artt. 293, 294 e 179, lett. C), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto manifestamente infondato, richiamando un principio consolidato secondo cui il mancato rilascio di copia degli atti non determina alcuna invalidità, a differenza dell'omesso deposito, purché gli atti siano stati messi a disposizione della difesa per la consultazione.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché non consentito in sede di legittimità, in quanto le argomentazioni del ricorrente si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, senza denunciare violazioni di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha comunque ripercorso la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto sussistenti il pericolo di fuga e di reiterazione di reati, giustificando la scelta della custodia cautelare in carcere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 2653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2653
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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