TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3321/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa TA TO Giudice rel. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione promosso da:
( ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA STELLA e l'avv. ELISA SGUBIN;
ricorrente contro
( ) con l'avv. CATERINA Controparte_1 C.F._2
BERTOLI; resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi la separazione personale delle parti, con successiva rimessione della causa per il prosieguo;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi la separazione personale delle parti, con successiva rimessione della causa per il prosieguo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a Udine in data 07.12.1996.
1 Dall'unione sono nati i figli (il 06.04.2000) e (il 06.05.2002), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, il IG. ha adito il Tribunale di Udine Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dalla IG.ra , essendo CP_1
la convivenza divenuta intollerabile, nonché, una volta decorsi i termini e realizzatesi le condizioni di legge, il divorzio.
Si è costituita regolarmente in giudizio la IG.ra , aderendo alla domanda di CP_1 separazione, ma chiedendo l'accertamento che la crisi coniugale fosse addebitabile in via esclusiva al marito e, altresì, che venissero previste delle condizioni, a definizione del giudizio di separazione e divorzio, parzialmente diverse rispetto a quelle richieste dal marito.
Le parti hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore quest'ultimo ha autorizzato i coniugi a vivere separati e gli stessi hanno trovato degli accordi parziali e temporanei nell'ambito del giudizio di separazione, recepiti dal giudice relatore ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c. Nel corso della medesima udienza, le procuratrici hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine solo allo status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
e la causa è stata dunque rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti che i coniugi non condividono più alcuna comunione morale ed affettiva e che la loro convivenza è divenuta reciprocamente intollerabile.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato Parte_1
a UDINE (UD) il 07/03/1965, e nata a [...] Controparte_1
(SVEZIA) il 07/01/1968, uniti in matrimonio in data 07/12/1996, in UDINE e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di UDINE dell'anno 1996 al n. 167 parte
1;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di conIGlio del 25.03.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa TA TO
3
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa TA TO Giudice rel. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione promosso da:
( ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA STELLA e l'avv. ELISA SGUBIN;
ricorrente contro
( ) con l'avv. CATERINA Controparte_1 C.F._2
BERTOLI; resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi la separazione personale delle parti, con successiva rimessione della causa per il prosieguo;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi la separazione personale delle parti, con successiva rimessione della causa per il prosieguo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a Udine in data 07.12.1996.
1 Dall'unione sono nati i figli (il 06.04.2000) e (il 06.05.2002), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, il IG. ha adito il Tribunale di Udine Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dalla IG.ra , essendo CP_1
la convivenza divenuta intollerabile, nonché, una volta decorsi i termini e realizzatesi le condizioni di legge, il divorzio.
Si è costituita regolarmente in giudizio la IG.ra , aderendo alla domanda di CP_1 separazione, ma chiedendo l'accertamento che la crisi coniugale fosse addebitabile in via esclusiva al marito e, altresì, che venissero previste delle condizioni, a definizione del giudizio di separazione e divorzio, parzialmente diverse rispetto a quelle richieste dal marito.
Le parti hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore quest'ultimo ha autorizzato i coniugi a vivere separati e gli stessi hanno trovato degli accordi parziali e temporanei nell'ambito del giudizio di separazione, recepiti dal giudice relatore ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c. Nel corso della medesima udienza, le procuratrici hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine solo allo status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
e la causa è stata dunque rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti che i coniugi non condividono più alcuna comunione morale ed affettiva e che la loro convivenza è divenuta reciprocamente intollerabile.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato Parte_1
a UDINE (UD) il 07/03/1965, e nata a [...] Controparte_1
(SVEZIA) il 07/01/1968, uniti in matrimonio in data 07/12/1996, in UDINE e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di UDINE dell'anno 1996 al n. 167 parte
1;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di conIGlio del 25.03.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa TA TO
3