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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9268 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa AN EL, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15225 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO
TRA
nella qualità di erede di nato a [...] il Parte_1 RSona_1 19.12.1949 e deceduto il 7.7.2019, rappresentata e difesa dagli avv.ti
FR EN e AR DE OS
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. IDA RAMPINO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.8.2022 la ricorrente conveniva in giudizio l , assumendo che: il congiunto dal 18.12.1970 al 30.01.1987 aveva CP_1 lavorato alle dipendenze della che poi era fallita;
Controparte_2 che aveva svolto l'attività di commercio di materiale elettrico, fornitura e riparazione di quadri e impianti elettrici industriali, e riparazione di piccoli elettrodomestici;
che nel magazzino societario, oltre agli altri materiali, erano depositati in appositi scaffali, a vista e senza alcuna protezione, centinaia di chili di fogli di cartone di amianto e di lastre di amianto di vario spessore (da 5 a 20 mll.) e varie misure (standard
100x100 cm.), nonché corde, tute, guanti di amianto e cavi elettrici rivestiti in amianto;
che era situato il laboratorio di cablaggio e riparazione piccoli elettrodomestici dove veniva tagliato e sagomato il cartone di amianto da utilizzare per l'isolamento termico dei ferri da stiro, delle stufe elettriche, dei quadri elettrici e delle cassette di deviazione per media e alta tensione;
che il congiunto della ricorrente, quale preparatore delle commissioni, era sempre presente alle operazioni di taglio e sagomatura dell'amianto; tale operazione produceva la dispersione nell'ambiente circostante di polvere, pulviscolo e minuscoli residui che venivano inalati dagli operatori e dagli abituali;
che nessun dipendente, in nessuna occasione era dotato di mascherina antipolvere o
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altro strumento di protezione o prevenzione e il locale era sprovvisto di aspiratori;
che al de cuius l con attestato del 26.9.2005 aveva CP_1 certificato l'esposizione qualificata ad amianto per il periodo 18.2.1970-
30.1.1987; che il nel 2017 presentava stipsi ed eccessivo calo Per_1 ponderale ed in data 2.5.2017 veniva sottoposto ad accertamenti medici la cui diagnosi era “neoformazione del colon ascendente”; che era sottoposto a intervento di laparotomia esplorativa e ileotrasversostomia per adenocarcinoma del colon destro;
che praticava diversi ricoveri ospedalieri
(come da documentazione in atti) e sottoposto a cicli di chemioterapia ed in data 7.7.19 decedeva. A seguito del decesso del marito, in data 1.2.2022 presentava all domanda per il riconoscimento della rendita ai CP_1 superstiti, atteso che l'exitus del marito era stato determinato da malattia contratta a causa del lavoro prestato;
l in data 28.4.2022 rigettava CP_1 la richiesta per insussistenza del nesso;
che in data 28.7.2022 proponeva opposizione, ma senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, concludeva: “1- accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il decesso del Sig. è RSona_1 avvenuto in data 7.7.2019 a causa diretta delle lavorazioni effettuate presso la 2- per l'effetto condannare l alla CP_2 CP_1 corresponsione a favore dell'istante della rendita ai superstiti, ai sensi degli artt.85,105, 106, 231 e 233 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3- condannare inoltre l al pagamento dell'assegno funerario;
4- CP_1 condannare l convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari CP_1 del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
L , nel costituirsi resiste all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica sulla documentazione in atti.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è procedibile risultando agli atti il previo esperimento dell'iter amministrativo.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La rendita ai superstiti è una prestazione economica per i familiari CP_1 di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale, calcolata in percentuale sulla retribuzione di riferimento
(es. 50% al coniuge, 20% ai figli) e corrisposta a coniuge, figli (con requisiti di età/studio/inabilità), genitori e fratelli/sorelle a carico,
a seconda dei casi.
L'art. 85 T.U. 1124/1965 stabilisce: se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai
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superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1. 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2. 2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
(1)
3. 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4. 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno
è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita(2).
…
…
3 4
Nel caso di specie, è provata la esposizione a polveri di amianto, come attestato dall con riferimento allo stabilimento di cui è causa per CP_1 il periodo 18.2.1970-30.1.1987.
Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato l'esistenza di un nesso di causalità tra la certificata esposizione ad amianto e l'oncopatia diagnosticata.
All'uopo ha affermato che: “….La disamina della problematica in questione parte da un pacifico elemento di certezza: il Sig. fu RSona_1 esposto ad amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta dal 1970 al
1987 presso la Ditta Bernasconi - stabilimento di Napoli –, società fallita, che svolgeva attività di commercio di materiale elettrico, fornitura e riparazione di quadri e impianti elettrici industriali, e riparazione di piccoli elettrodomestici …… Emerge in tal senso dal commemorativo (in ordine alla presenza ubiquitaria dell'amianto all'interno della ditta commerciale) che: a) all'interno della ditta l'amianto era ubicato nel CP_2 magazzino societario ove oltre agli altri materiali, erano depositati in appositi scaffali, a vista e senza alcuna protezione, centinaia di chili di fogli di cartone di amianto e di lastre di amianto di vario spessore (da
5 a 20 mll.) e varie misure (standard 100x100 cm.), nonché corde, tute, guanti di amianto e cavi elettrici rivestiti in amianto;
Ad ogni modo, non v'è chi non veda, al “netto” della certificazione , che l'attività CP_1 lavorativa svolta dal P. presso detta Ditta Bernasconi in Napoli sia stata indubbiamente tra quelle che maggiormente comportarono l'esposizione all'amianto, così come risulta tra l'altro dal lavoro di e coll. CP_3 RS ( et , “Esposizione all'amianto in pazienti affetti da CP_3 neoplasie delle vie biliari” Eur. J. Oncol., vol. 3, n. 3, 171, 2008) …………….
“Congrue” con tale dato, ulteriori evidenze emergenti dall'esame degli atti processuali…..innanzitutto quella relativa al tempo di latenza tra esposizione ad amianto ed insorgenza di malattia neoplastica diagnosticata a partire dal Maggio 2017…..ciò in quanto pur ammettendo un'assai ampia e concorde letteratura scientifica circa la sussistenza SI' di un tempo di latenza “medio” di 15-20 anni tra i due eventi (esposizione e malattia) senza dubbio non può essere sottaciuta l'estesa letteratura nella quale sono ammesse “estensioni temporali” del predetto range anche fino a 40 anni
(cfr..: G. Brandi et Al., Eur. J. Oncol, vol. 13, n. 3, 171, 2008). Detta constatazione ha ragionevolmente portato taluni Autori (cfr.: M. et Per_3 RS
, Environ. Health RSpect, 107, 289, 1999) a prevedere l'attesa di un ulteriore aumento dell'incidenza di tumori legati all'amianto anche negli anni successivi alla prima-seconda decade del secondo millennio…. la sussistenza del nesso causale tra la certificata esposizione ad amianto e l'oncopatia diagnosticata. A dimostrazione di ciò, si discute su: il meccanismo di produzione della malattia neoplastica gastro-enterica da esposizione ad amianto….. In relazione a tale fattispecie senza dubbio non RS possono essere sottaciuti gli studi di et i quali, partendo Per_4 dalla dimostrazione della presenza di corpi di asbesto nel colon di
“insulator workers” affetti da adenocarcinoma ed asbestosi, sostennero
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detta associazione affermando che l'aumento del rischio potrebbe anche essere dovuto alla deglutizione di fibre catturate dai meccanismi di clearance delle vie respiratorie in grado, una volta giunte nel tratto gastroenterico, di indurre una risposta locale, superare la mucosa ed iniziare il processo di trasformazione neoplastica (cfr.: E. Ehrlich et RS
, Jama, 254, 2932, 1985)……associazione tra esposizione all'amianto e lo sviluppo di neoplasie del tratto gastrointestinale e delle vie biliari. La problematica è stata più volte affrontata in letteratura e globalmente notevolmente dibattuta….Il tempo di latenza tra l'attività lavorativa espletata dal P. e la diagnosi di neoplasia del colon è causalmente riconducibile –secondo il criterio cronologico- alla certificata esposizione ad amianto….Secondo i recenti aggiornamenti della Consensus
Conference di Helsinki sull'amianto pubblicati nel Gennaio-Febbraio 2016, la stima del rischio relativo per la neoplasia maligna del colon -che può essere persino superiore a 2 (2.65) nei lavoratori del comparto
“metallurgia”- consente di attribuire favorevolmente il nesso di causalità dell'oncopatia diagnosticata nel P. e la certificata esposizione ad amianto, in asse con quanto ribadito in recente giurisprudenza di merito ed in tal senso riassumibile nell'accezione del “più probabile che non”. …..Ne consegue che, a nostro parere, può essere SI' ammessa, secondo il criterio del “più probabile che non”, la riconducibilità causale della patologia neoplastica al colon alla certificata esposizione ad amianto del Per_1
.
[...] In tema di valutazione del danno biologico, tenuto conto del trattamento chirurgico cui il P. è stato sottoposto nell'Aprile-Maggio 2012 e dei conseguenti esiti anatomo-funzionali, del globale discreto stato clinico generale e della sostanziale “tenuta” del peso corporeo, riteniamo sussistente una menomazione all'integrità psico-fisica pari al 20% (cfr.:
Tabelle di cui al DM del 12.7.00; CP_1 Controparte_4 CP_5
, 2006)…..Orbene, in relazione alle precisazioni richieste da parte
[...] ricorrente…….”, riteniamo -secondo l'accezione del “più probabile che non”- di dover rispondere affermativamente ai quesiti formulati e quindi che: a) sussiste SI' riconducibilità causale tra exitus e le patologie indicate in ricorso;
b) le patologie indicate in ricorso hanno avuto SI' connessione con l'attività lavorativa”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Dunque, nell'accertata sussistenza dei presupposti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento della rendita ai superstiti, la domanda va accolta con conseguente condanna dell a corrispondere alla ricorrente il trattamento economico CP_1 previsto dall'art. 85 del DPR 1124/1965, ovvero la rendita ai superstiti nella misura prevista dalla legge e l'assegno funerario “una tantum”, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del congiunto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
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Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l a corrispondere alla CP_1 sig.ra in qualità di erede il trattamento Parte_1 RSona_1 economico previsto dall'art. 85 del DPR 1124/1965 - rendita ai superstiti e assegno una tantum - con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del congiunto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 2600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 15.12.2025
IL GIUDICE
AN EL
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa AN EL, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15225 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO
TRA
nella qualità di erede di nato a [...] il Parte_1 RSona_1 19.12.1949 e deceduto il 7.7.2019, rappresentata e difesa dagli avv.ti
FR EN e AR DE OS
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. IDA RAMPINO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.8.2022 la ricorrente conveniva in giudizio l , assumendo che: il congiunto dal 18.12.1970 al 30.01.1987 aveva CP_1 lavorato alle dipendenze della che poi era fallita;
Controparte_2 che aveva svolto l'attività di commercio di materiale elettrico, fornitura e riparazione di quadri e impianti elettrici industriali, e riparazione di piccoli elettrodomestici;
che nel magazzino societario, oltre agli altri materiali, erano depositati in appositi scaffali, a vista e senza alcuna protezione, centinaia di chili di fogli di cartone di amianto e di lastre di amianto di vario spessore (da 5 a 20 mll.) e varie misure (standard
100x100 cm.), nonché corde, tute, guanti di amianto e cavi elettrici rivestiti in amianto;
che era situato il laboratorio di cablaggio e riparazione piccoli elettrodomestici dove veniva tagliato e sagomato il cartone di amianto da utilizzare per l'isolamento termico dei ferri da stiro, delle stufe elettriche, dei quadri elettrici e delle cassette di deviazione per media e alta tensione;
che il congiunto della ricorrente, quale preparatore delle commissioni, era sempre presente alle operazioni di taglio e sagomatura dell'amianto; tale operazione produceva la dispersione nell'ambiente circostante di polvere, pulviscolo e minuscoli residui che venivano inalati dagli operatori e dagli abituali;
che nessun dipendente, in nessuna occasione era dotato di mascherina antipolvere o
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altro strumento di protezione o prevenzione e il locale era sprovvisto di aspiratori;
che al de cuius l con attestato del 26.9.2005 aveva CP_1 certificato l'esposizione qualificata ad amianto per il periodo 18.2.1970-
30.1.1987; che il nel 2017 presentava stipsi ed eccessivo calo Per_1 ponderale ed in data 2.5.2017 veniva sottoposto ad accertamenti medici la cui diagnosi era “neoformazione del colon ascendente”; che era sottoposto a intervento di laparotomia esplorativa e ileotrasversostomia per adenocarcinoma del colon destro;
che praticava diversi ricoveri ospedalieri
(come da documentazione in atti) e sottoposto a cicli di chemioterapia ed in data 7.7.19 decedeva. A seguito del decesso del marito, in data 1.2.2022 presentava all domanda per il riconoscimento della rendita ai CP_1 superstiti, atteso che l'exitus del marito era stato determinato da malattia contratta a causa del lavoro prestato;
l in data 28.4.2022 rigettava CP_1 la richiesta per insussistenza del nesso;
che in data 28.7.2022 proponeva opposizione, ma senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, concludeva: “1- accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il decesso del Sig. è RSona_1 avvenuto in data 7.7.2019 a causa diretta delle lavorazioni effettuate presso la 2- per l'effetto condannare l alla CP_2 CP_1 corresponsione a favore dell'istante della rendita ai superstiti, ai sensi degli artt.85,105, 106, 231 e 233 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3- condannare inoltre l al pagamento dell'assegno funerario;
4- CP_1 condannare l convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari CP_1 del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
L , nel costituirsi resiste all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica sulla documentazione in atti.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è procedibile risultando agli atti il previo esperimento dell'iter amministrativo.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La rendita ai superstiti è una prestazione economica per i familiari CP_1 di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale, calcolata in percentuale sulla retribuzione di riferimento
(es. 50% al coniuge, 20% ai figli) e corrisposta a coniuge, figli (con requisiti di età/studio/inabilità), genitori e fratelli/sorelle a carico,
a seconda dei casi.
L'art. 85 T.U. 1124/1965 stabilisce: se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai
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superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1. 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2. 2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
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3. 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4. 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno
è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita(2).
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Nel caso di specie, è provata la esposizione a polveri di amianto, come attestato dall con riferimento allo stabilimento di cui è causa per CP_1 il periodo 18.2.1970-30.1.1987.
Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato l'esistenza di un nesso di causalità tra la certificata esposizione ad amianto e l'oncopatia diagnosticata.
All'uopo ha affermato che: “….La disamina della problematica in questione parte da un pacifico elemento di certezza: il Sig. fu RSona_1 esposto ad amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta dal 1970 al
1987 presso la Ditta Bernasconi - stabilimento di Napoli –, società fallita, che svolgeva attività di commercio di materiale elettrico, fornitura e riparazione di quadri e impianti elettrici industriali, e riparazione di piccoli elettrodomestici …… Emerge in tal senso dal commemorativo (in ordine alla presenza ubiquitaria dell'amianto all'interno della ditta commerciale) che: a) all'interno della ditta l'amianto era ubicato nel CP_2 magazzino societario ove oltre agli altri materiali, erano depositati in appositi scaffali, a vista e senza alcuna protezione, centinaia di chili di fogli di cartone di amianto e di lastre di amianto di vario spessore (da
5 a 20 mll.) e varie misure (standard 100x100 cm.), nonché corde, tute, guanti di amianto e cavi elettrici rivestiti in amianto;
Ad ogni modo, non v'è chi non veda, al “netto” della certificazione , che l'attività CP_1 lavorativa svolta dal P. presso detta Ditta Bernasconi in Napoli sia stata indubbiamente tra quelle che maggiormente comportarono l'esposizione all'amianto, così come risulta tra l'altro dal lavoro di e coll. CP_3 RS ( et , “Esposizione all'amianto in pazienti affetti da CP_3 neoplasie delle vie biliari” Eur. J. Oncol., vol. 3, n. 3, 171, 2008) …………….
“Congrue” con tale dato, ulteriori evidenze emergenti dall'esame degli atti processuali…..innanzitutto quella relativa al tempo di latenza tra esposizione ad amianto ed insorgenza di malattia neoplastica diagnosticata a partire dal Maggio 2017…..ciò in quanto pur ammettendo un'assai ampia e concorde letteratura scientifica circa la sussistenza SI' di un tempo di latenza “medio” di 15-20 anni tra i due eventi (esposizione e malattia) senza dubbio non può essere sottaciuta l'estesa letteratura nella quale sono ammesse “estensioni temporali” del predetto range anche fino a 40 anni
(cfr..: G. Brandi et Al., Eur. J. Oncol, vol. 13, n. 3, 171, 2008). Detta constatazione ha ragionevolmente portato taluni Autori (cfr.: M. et Per_3 RS
, Environ. Health RSpect, 107, 289, 1999) a prevedere l'attesa di un ulteriore aumento dell'incidenza di tumori legati all'amianto anche negli anni successivi alla prima-seconda decade del secondo millennio…. la sussistenza del nesso causale tra la certificata esposizione ad amianto e l'oncopatia diagnosticata. A dimostrazione di ciò, si discute su: il meccanismo di produzione della malattia neoplastica gastro-enterica da esposizione ad amianto….. In relazione a tale fattispecie senza dubbio non RS possono essere sottaciuti gli studi di et i quali, partendo Per_4 dalla dimostrazione della presenza di corpi di asbesto nel colon di
“insulator workers” affetti da adenocarcinoma ed asbestosi, sostennero
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detta associazione affermando che l'aumento del rischio potrebbe anche essere dovuto alla deglutizione di fibre catturate dai meccanismi di clearance delle vie respiratorie in grado, una volta giunte nel tratto gastroenterico, di indurre una risposta locale, superare la mucosa ed iniziare il processo di trasformazione neoplastica (cfr.: E. Ehrlich et RS
, Jama, 254, 2932, 1985)……associazione tra esposizione all'amianto e lo sviluppo di neoplasie del tratto gastrointestinale e delle vie biliari. La problematica è stata più volte affrontata in letteratura e globalmente notevolmente dibattuta….Il tempo di latenza tra l'attività lavorativa espletata dal P. e la diagnosi di neoplasia del colon è causalmente riconducibile –secondo il criterio cronologico- alla certificata esposizione ad amianto….Secondo i recenti aggiornamenti della Consensus
Conference di Helsinki sull'amianto pubblicati nel Gennaio-Febbraio 2016, la stima del rischio relativo per la neoplasia maligna del colon -che può essere persino superiore a 2 (2.65) nei lavoratori del comparto
“metallurgia”- consente di attribuire favorevolmente il nesso di causalità dell'oncopatia diagnosticata nel P. e la certificata esposizione ad amianto, in asse con quanto ribadito in recente giurisprudenza di merito ed in tal senso riassumibile nell'accezione del “più probabile che non”. …..Ne consegue che, a nostro parere, può essere SI' ammessa, secondo il criterio del “più probabile che non”, la riconducibilità causale della patologia neoplastica al colon alla certificata esposizione ad amianto del Per_1
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[...] In tema di valutazione del danno biologico, tenuto conto del trattamento chirurgico cui il P. è stato sottoposto nell'Aprile-Maggio 2012 e dei conseguenti esiti anatomo-funzionali, del globale discreto stato clinico generale e della sostanziale “tenuta” del peso corporeo, riteniamo sussistente una menomazione all'integrità psico-fisica pari al 20% (cfr.:
Tabelle di cui al DM del 12.7.00; CP_1 Controparte_4 CP_5
, 2006)…..Orbene, in relazione alle precisazioni richieste da parte
[...] ricorrente…….”, riteniamo -secondo l'accezione del “più probabile che non”- di dover rispondere affermativamente ai quesiti formulati e quindi che: a) sussiste SI' riconducibilità causale tra exitus e le patologie indicate in ricorso;
b) le patologie indicate in ricorso hanno avuto SI' connessione con l'attività lavorativa”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Dunque, nell'accertata sussistenza dei presupposti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento della rendita ai superstiti, la domanda va accolta con conseguente condanna dell a corrispondere alla ricorrente il trattamento economico CP_1 previsto dall'art. 85 del DPR 1124/1965, ovvero la rendita ai superstiti nella misura prevista dalla legge e l'assegno funerario “una tantum”, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del congiunto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
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Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l a corrispondere alla CP_1 sig.ra in qualità di erede il trattamento Parte_1 RSona_1 economico previsto dall'art. 85 del DPR 1124/1965 - rendita ai superstiti e assegno una tantum - con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del congiunto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 2600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 15.12.2025
IL GIUDICE
AN EL
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