Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
3797/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3797/2022 r.g.a.c. avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso giusta procura in atti dall'avv. Nicola Cuomo e dall'avv. Annarita Moraldo, presso i quali elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via Bonito n 9
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t. dott. con sede in Roma, Via CP_1 Controparte_2
della Pineta Sacchetti n. 229 (c.f. ), , nato a [...] il [...] P.IVA_1 CP_3
(c.f. ) e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._2 CP_4
), rappresentati e difesi, come da procure in atti, dagli avv.ti Paolo Siniscalchi, C.F._3
Lara Pellegrini e Simona Valentini, tutti del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabio Canetti in Napoli alla via Giuseppe Antonio Pasquale n. 7
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024:
a) l'avv. Nicola Cuomo per l'attore: “1) in via principale e ove occorra, previa revoca dell'ordinanza del 31 gennaio 2024 disporre l'ammissione delle prove testimoniali come articolate in atti ed, in particolare, nei punti 2 e 3 della memoria secondo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. precisando che, in questo caso, i convenuti non potranno proporre domande ai testi non avendo chiesto
l'ammissione di prova contraria;
2) accertare che i convenuti sono responsabili, in solido, dei gravissimi danni subiti dal dott. per le causali di cui in atti nonché della violazione Parte_1 dell'obbligo di rettifica come previsto dalla legge sulla stampa;
3) per l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale: a. al pagamento in favore dell'attore del risarcimento dei danni quantificabili in € 291.062,27 per il primo servizio televisivo ed € 323.402,52 per il secondo servizio
1
s.m.i. e delle spese vive per la fase della mediazione obbligatoria e del presente giudizio, quest'ultime am-montanti rispettivamente ad € 910,60 (di cui € 97,60 per spese di avvio ed € 813,00 per l'entrata in mediazione, doc. A/66) ed € 1.713,00 (di cui € 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per la marca da bollo;
doc. A/43)”.
L'avv. Paolo Siniscalchi per i convenuti: “1. In via preliminare, si insiste nell'eccezione formulata ai sensi dell'art. 30 bis secondo comma c.p.c., affinché Codesto Ecc.mo Giudice voglia dichiarare la propria incompetenza e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, individuato ai sensi dell'art.
1 Disp. Att. Codice Procedura Penale, tabella A, nel Tribunale appartenente al Distretto della Corte
d'Appello di Roma, per tutte le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi.
2. In ragione della “trattazione scritta” dell'udienza di p.c. disposta da Codesto Ecc.mo Giudice, richiamate tutte le difese anche nel merito svolte nella comparsa di costituzione, nelle proprie memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli scriventi difensori insistono per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta come precisate e nel rigetto delle domande avanzate dall'attore.
3. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 4.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori precisano qui di seguito le conclusioni dei propri assistiti
e dimettono alla S.V. Ill.ma il foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse di CP_1
e Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e CP_3 CP_4
deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la propria incompetenza territoriale, fissando termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale situato presso il Distretto della Corte d'appello di Roma, territorialmente competente, per le ragioni esposte nel presente scritto;
IN
PRINCIPALITA': nella denegata ipotesi di rigetto della questione di incompetenza territoriale, rigettare tutte le domande formulate ex adverso, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con ogni riserva sia di merito sia istruttoria consentita”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 CP_3
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare che i convenuti
[...] CP_4
sono responsabili, in solido, dei gravissimi danni subiti dal dott. per le causali di cui Parte_1
in atti nonché della violazione dell'obbligo di rettifica come previsto dalla legge sulla stampa;
2) per
l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale: a. al pagamento in favore dell'attore del risarcimento dei danni quantificabili in € 291.062,27 per il primo servizio televisivo ed € 323.402,52 per il secondo servizio televisivo, oltre svalutazione ed interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c.; b. alla pubblicazione della decisione ex art.120 c.p.c., mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione nelle forme specificamente indicate, nelle testate giornalistiche e/o radiofoniche e/o televisive e/o in siti internet designati dal giudice, con l'espressa richiesta -in caso di mancata esecuzione dell'obbligo di pubblicazione nei termini fissati in sentenza- della determinazione della somma stabilita dal giudice per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c.; c. nonché al pagamento delle competenze professionali e delle spese del presente giudizio, con attribuzione all'avv. Nicola Cuomo, anticipatario”.
In particolare, allegava che in data 1° marzo 2018, al termine del telegiornale nazionale erano stati annunciati i titoli dei casi di cronaca nazionale che sarebbero stati approfonditi dal “
[...]
, “tra cui quello dell'arresto di per una sentenza “pilotata” grazie all'accordo CP_5 Per_1 illecito tra l'imprenditore romano, il suo socio in affari, , e , giudice Controparte_6 Parte_1 della commissione tributaria del Lazio e del consiglio di stato, quest'ultimo già indagato nell'ambito dell'inchiesta sul consiglio di stato portata avanti congiuntamente dalle procure di Roma e Messina”; che al minuto 9:26 del servizio giornalistico, realizzato dalla giornalista quando veniva CP_4 menzionato il nome dell'arrestato, , erroneamente veniva mandata in onda per sei Parte_1 secondi l'immagine dell'odierno attore, del tutto estraneo alla vicenda appena menzionata;
che nel momento in cui durante il servizio si asseriva quanto segue “Al centro dell'accordo corruttivo fra i tre una sentenza nell'ambito di un contenzioso tributario tra la , società Controparte_7 di Ricucci, e l'agenzia delle entrate per il riconoscimento di un credito iva di oltre 20 milioni vantato dalla nei confronti dell'erario. Il magistrato, anziché astenersi, -proseguiva il servizio- come CP_7 avrebbe dovuto in quanto in conflitto d'interessi, avrebbe favorito gli amici, nella sua qualità di relatore ed estensore della sentenza di secondo grado, favorevole a sentenza che aveva Per_1
riformato la precedente pronuncia della commissione tributaria provinciale di segno opposto” (cfr. citazione pag. 4 e pag. 5), per la seconda volta, veniva mostrata una fotografia ritraente l'odierno attore, omonimo della persona coinvolta nei fatti esposti durante il servizio televisivo;
che la
3 fotografia dell'attore, per la terza volta, veniva mandata in onda per altri cinque secondi, mentre venivano narrati i fatti di cronaca oggetto del menzionato servizio giornalistico.
Dunque, allegava che, diffusasi la notizia tanto per l'autorevolezza della fonte giornalistica quanto Con per la risonanza della stessa, l'attore inviava alla redazione del telegiornale della rete richiesta di rettifica e, pertanto, il giorno successivo si provvedeva alla rettifica della notizia mediante un comunicato che andava in onda alla fine del telegiornale, al minuto 14:09.
Allegava, inoltre, che nel corso di un secondo servizio televisivo, andato in onda il giorno 7 febbraio
2019 nel corso dell'edizione del TG La7 delle ore 13:30, era stata riproposta la vicenda oggetto del primo servizio e, nuovamente, l'immagine dell'attore era stata erroneamente associata al magistrato parte della vicenda penale descritta nel servizio e persona diversa dall'odierno attore;
che ciò accadeva, in particolare, nel momento in cui durante il servizio si rappresentava che il magistrato era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e si descriveva la complessa indagine che aveva portato alla luce vari episodi di corruzione giudiziaria (cfr. pag. 12 della citazione); che, in seguito alla richiesta di rettifica inoltrata dall'attore, durante il telegiornale delle 13:30 del giorno successivo, al minuto 30:54, al termine delle varie notizie, si procedeva a rettificare l'errore nuovamente commesso dalla redazione giornalistica.
Dunque, dopo aver descritto in citazione il proprio curriculum dall'ingresso in magistratura avvenuto nel 1997 fino all'attualità (cfr. da pag. 15 a pag. 23 della citazione) e dopo aver evidenziato la particolare diffusione che aveva avuto la notizia, l'attore chiedeva risarcirsi, nella misura indicata in citazione, il danno non patrimoniale patito a causa dell'erronea attribuzione alla sua persona dei fatti di reato descritti nei due servizi giornalistici con condanna, in via solidale, della giornalista CP_4
del direttore responsabile e, infine, della società editoriale proprietaria della
[...] CP_3
testata giornalistica televisiva.
Si costituivano i convenuti eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, allegavano che entrambe le notizie erano state oggetto di immediata rettifica - avvenuta in ossequio al disposto dell'allora vigente art. 32 quinquies del Decreto legislativo del 31/07/2005 n. 177 - e che, dunque, risultava evidente al telespettatore che l'errore era dipeso da un'omonima tra i due magistrati;
che entrambi i servizi Contr oggetto di contestazione erano stati immediatamente de-pubblicati sia dal sito di che dalla piattaforma YouTube, unici due canali di diffusione dei contenuti del TG;
che, pertanto, i servizi in contestazione erano stati disponibili per meno di 48 ore e non potevano essere rivisti senza limiti di tempo. In ordine, poi, al quantum dei danni, ne contestavano l'eccessiva sproporzione e, in ogni caso, deducevano l'assenza di prova del nesso causale.
Dunque, concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
4 In data 24.10.2022, il Presidente del Tribunale autorizzava la richiesta di astensione del giudice della
II sezione civile assegnatario del procedimento, provvedendo così all'assegnazione del giudizio al magistrato competente in base ai criteri vigenti in materia di sostituzione;
in data 24.10.2022, quest'ultimo, rilevava l'insussistenza della competenza tabellare della II sezione civile e, pertanto, con provvedimento adottato in data 30.11.2022, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato.
Alla prima udienza del 18.01.2023, veniva assegnato alle parti il termine per instaurare la mediazione;
con note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.09.2023, i convenuti eccepivano l'incompetenza del tribunale adito, chiedendo di rimettere le parti dinanzi al giudice competente, individuato ai sensi dell'art. 1 Disp. Att. Codice Procedura Penale, tabella A, nel Tribunale appartenente al Distretto della
Corte d'Appello di Roma.
Con ordinanza del 22.09.2023, ritenuto di poter rimettere le questioni processuali al merito e visto il verbale negativo di mediazione, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 31.01.2024, disattese le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi differita d'ufficio all'udienza del 27.11.2024, ove con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 28.11.2024, veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
2. Tanto premesso in punto di fatto, occorre analizzare, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 30 bis c.p.c. nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 20.09.2023 e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
È opportuno evidenziare che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 30 bis co. 1
c.p.c. (secondo il quale le cause in cui sono comunque parte i magistrati che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di
Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p.), ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato nei termini di cui all'art. 11 c.p.p. (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 147 del 25.05.2004), la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma in ipotesi di domanda di risarcimento del danno cagionato da una condotta tale da non integrare gli estremi di un reato (cfr. Cass. n. 19054/2006).
Nella fattispecie in esame, infatti, dalla lettura degli atti neppure in astratto possono essere prefigurati profili di responsabilità penalmente rilevanti a carico dei convenuti per il reato di diffamazione, essendo del tutto carente l'elemento soggettivo del dolo;
infatti, dalla stessa prospettazione offerta in citazione, l'errata attribuzione alla persona dell'attore dei reati oggetto dei servizi giornalistici, non è
5 stata compiuta volutamente ma è conseguenza di un errore causato dall'omonimia dei soggetti coinvolti ed è, dunque, espressione di una colpa grave. Pertanto, l'assoluta omonimia dei due soggetti, insieme al fatto che il procedimento penale menzionato nei servizi televisivi avesse effettivamente coinvolto un magistrato, costituiscono indiscutibili elementi probatori della involontarietà e della ragionevole giustificazione dell'errore (quantomeno sotto il profilo penale).
D'altra parte, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione all'onore, all'immagine e alla reputazione è risarcibile ex art. 2059 c.c. quand'anche non sussistano gli estremi del reato di diffamazione in quanto discendente dalla violazione di interessi della persona costituzionalmente garantiti (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/03/2005, n.5677).
Infatti, il più recente indirizzo interpretativo, espresso dalla Corte di Cassazione a far tempo dalle sentenze n. 8827 e 8828 del 2003, è nel senso, ormai, che il danno non patrimoniale, conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.
3. In ordine al profilo della legittimazione passiva dei convenuti, si osserva che la domanda, diretta a far dichiarare che il servizio giornalistico, come realizzato dall'autrice, viola il diritto alla reputazione e all'immagine dell'attore, è inquadrabile nello schema degli artt. 2043 e 2049 c.c., in quanto proposta a tutela di un diritto della personalità, che si assume violato dal fatto illecito concorrente dell'autore e dell'editore. Pertanto, oltre alla legittimazione passiva della giornalista che ha realizzato il servizio e a quella del direttore del telegiornale - la cui responsabilità trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione richiedendo, altresì, la vigilanza ex post sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti - sussiste altresì quella dell'editore quale committente.
4. Tanto premesso e passando ad analizzare la domanda proposta, essa è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.
E' opportuno precisare - vista la reiterata richiesta in sede di precisazione delle conclusioni di ammissione delle istanze di prova orale articolate dall'attore - che si ritiene di dover confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza adottata in data 31.01.2024, con cui dette istanze sono state disattese in considerazione sia del carattere documentale della controversia, sia dell'inammissibilità
6 o comunque irrilevanza delle circostanze di fatto articolate nei capi, contenenti altresì valutazioni non demandabili ai testimoni (cfr. ordinanza del 31.01-2024:“letti gli atti di causa;
viste le note depositate dai difensori delle parti e le rispettive richieste;
esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti e ritenuta non suscettibile di accoglimento l'istanza di prova testimoniale avanzata dalla parte attrice nella memoria istruttoria II termine, dal momento che i relativi capi contengono valutazioni non demandabili ai testi (capi 1, 7, 8, 9, 11), sono formulati in modo generico (capi 2, 3, 9, 10, 11,
12) o, ancora, vertono su circostanze che non assumono rilievo ai fini del decidere (capi 2, 4, 5, 6); così come non risulta suscettibile di accoglimento la prova testimoniale articolata nella medesima memoria con i testi e in quanto i relativi capi sono formulati Testimone_1 Testimone_2
in modo generico o contengono valutazioni non demandabili ai testi;
considerato che
parte convenuta non ha formulato istanze di prova orale;
ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di prova testimoniale articolata dalla parte attrice e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2024 ore 9:00”).
Ciò premesso, occorre poi evidenziare che i fatti storici oggetto del presente giudizio, per come descritti dall'attore, non sono contestati.
È pacifico che l'immagine dell'attore è stata associata alla persona di altro magistrato indagato per episodi di corruzione giudiziaria;
è altrettanto pacifico che la giornalista è incorsa nel medesimo errore a distanza di circa un anno, nel servizio andato in onda in data 7 febbraio 2019, nonostante l'attore avesse richiesto ed ottenuto la rettifica del primo servizio, basato su medesimi fatti, trasmesso l'anno precedente.
Orbene risulta incontestato tra le parti come il procedimento penale oggetto dei servizi televisivi avesse effettivamente coinvolto un magistrato, il quale, però, non era identificabile con l'odierno attore, trattandosi di un suo omonimo. L'utilizzo delle fotografie ritraenti l'attore è stato determinato, per ammissione degli stessi convenuti, da un errore in cui la giornalista è incorsa nel selezionare le immagini da associare alla persona coinvolta nel procedimento penale oggetto del servizio giornalistico.
Tanto si evince anche dalle rettifiche effettuate.
Infatti, a seguito di sollecito dell'odierno attore, la testata giornalistica provvedeva, nell'edizione del
Contr TG Cronache di del 2 marzo 2018, a rettificare la notizia dando atto dell'errore di omonimia ed evidenziando la totale estraneità dell'attore all'inchiesta della procura di Roma oggetto del servizio. Ulteriore rettifica seguiva al servizio mandato in onda in data 7 febbraio 2019 nel corso dell'edizione del TG La7 delle ore 13:30, dando atto nuovamente dell'errore.
Ciò detto, si osserva che l'errore che ha dato origine alla presente controversia è stato determinato da un comportamento negligente e poco prudente della giornalista, consistente nel mancato controllo
7 dell'effettiva identità del soggetto coinvolto nel procedimento penale. Tale condotta certamente non evidenzia la coscienza e volontà, da parte dell'autrice dei servizi incriminati, di offendere l'onore o la reputazione del soggetto citato per errore, ma è pur sempre idoneo ad integrare l'elemento soggettivo della colpa, ritenuto sufficiente ai fini della configurazione dell'illecito civile suscettibile di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Si osserva che particolari accorgimenti devono essere utilizzati nell'ambito della cronaca giudiziaria giacché, nei casi in cui oggetto della pubblicazione sia una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario, è necessario che essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti (cfr. Cass. 6 marzo 2008 n. 6041).
Al giornalista è richiesto l'assolvimento dello specifico onere di verificare accuratamente la notizia controllando innanzitutto l'attendibilità della fonte, ma soprattutto accertandosi di rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia.
In definitiva, l'errore commesso dalla giornalista è conseguenza della mancata verifica dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria;
detta verifica, tenuto conto della dimensione imprenditoriale in cui opera il ben poteva essere agevolmente effettuata avendo i convenuti a disposizione CP_5
diverse fonti dalle quali estrapolare la notizia ed eseguire tutte le opportune verifiche prima di renderla pubblica. Detta negligenza appare ancor più evidente se solo si considera che nel secondo servizio televisivo della medesima giornalista - intitolato “Sentenze pilotate al Consiglio di Stato: arresti e perquisizioni per corruzione” - andato in onda in data 7 febbraio 2019, a distanza di un anno dal precedente, ancora una volta l'immagine dell'attore veniva associata a quella del magistrato coinvolto nella vicenda giudiziaria oggetto del servizio, per segnalare che lo stesso era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Per il complesso delle ragioni esposte, allora, si ritiene ravvisabile, la sussistenza di un illecito integrante gli estremi di cui all'art. 2043 c.c..
5. Ciò detto, passando alla prova dei danni non patrimoniali derivati e, quindi, alla dimostrazione della responsabilità risarcitoria conseguenziale, si osserva quanto segue.
La prova del danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla dignità, all'immagine, all'onore e alla reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost., non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato dal danneggiato che ne chiede il risarcimento;
la prova può essere data anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo,
a tal fine, come idonei parametri di riferimento la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (cfr. Cass., n. 8861/21; n. 25420/17; n. 13153/17).
8 Analizzando la fattispecie in esame, è indiscutibile che, anche a prescindere dalla specifica professione esercitata dall'attore, l'essere stato additato come soggetto coinvolto in una vicenda penalmente rilevante, sia un fatto lesivo dell'integrità dell'individuo, non solo nella dimensione interna dell'onore, ma soprattutto in quella esterna della reputazione. Inoltre, è altrettanto indiscutibile che l'attribuzione ad un magistrato di determinati comportamenti di dipendenza e di parzialità (cfr.
Cass., n. 334/99) o di fatti di reato - nella specie corruzione in atti giudiziari - implicando la radicale negazione dello stesso ruolo istituzionale del giudice, esprima di per sé una valenza lesiva della sua dimensione morale e professionale.
Dunque, non sono certo sufficienti ad escludere il danno le argomentazioni di parte convenuta secondo cui “se è pur vero che l'immagine del magistrato non era corretta, nei servizi venivano forniti plurimi elementi per una sua esatta identificazione”. A tal riguardo, i convenuti hanno allegato che la persona indagata veniva indicata in “ , giudice della commissione tributaria Parte_1 regionale del Lazio e del Consiglio di Stato”e che nel (secondo) servizio si mostrava la prima pagina dell'ordinanza del GIP di Roma, nella quale si leggeva che il soggetto sottoposto alla misura cautelare era “ , nato a [...] il [...]” e che, infine, le notizie venivano rettificate Parte_1
il giorno seguente alla diffusione dei servizi.
È evidente, infatti, che si tratta di elementi privi dei caratteri della univocità e dell'immediatezza e, dunque, inidonei a smentire la capacità identificativa immediata data dalle immagini ritraenti l'attore, mandate in onda per tre volte con il primo servizio televisivo e, nonostante la rettifica intervenuta in data 2 marzo 2018, anche nel servizio del 7 febbraio 2019, associando così l'attore ai gravi fatti di corruzione descritti nel servizio.
Ciò detto, la gravità del reato imputato al danneggiato dall'autrice dell'articolo, la rilevanza sociale dell'inchiesta e la tiratura del telegiornale, nonché la diffusione della notizia tra gli ambienti sociali e di lavoro dell'attore sono elementi da cui si può agevolmente trarre la conclusione della sussistenza del danno. Infatti, la professione svolta dall'attore unitamente agli altri incarichi dal medesimo rivestiti (a titolo esemplificativo componente del comitato Scientifico del CSM, magistrato della
Scuola Superiore della magistratura e consulente della commissione parlamentare antimafia) lo hanno reso inevitabilmente un personaggio noto, per lo meno all'interno della comunità in cui opera;
altrettanto innegabile è la risonanza della notizia, diffusa da un telegiornale nazionale su una rete televisiva autorevole. Una dimostrazione di ciò si rinviene anche nell'intervento di organismi operanti nell'ambito della magistratura (Scuola Superiore della Magistratura, Controparte_8
Magistrati e gruppo associativo Unità per la Costituzione), i quali in seguito al primo servizio provvedevano a redigere dei comunicati al fine di rendere nota la totale estraneità dell'attore ai fatti di reato descritti nel servizio (cfr. allegato A/7 alla citazione relativo al comunicato reso dalla SSM
9 in data 1° marzo 2018; allegato A/42 alla citazione relativo al comunicato del gruppo associativo
Unità per la Costituzione).
Dunque, si ritiene sussistente un danno non patrimoniale quantomeno nella sua componente interiore
(c.d. danno morale).
Al contempo, va esclusa la sussistenza di un danno non patrimoniale nella componente del danno biologico. Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che: “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero
e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato (Cass. n. 6443/2023; Cass. n. 18056/2019)” (Cass. n.
10787/2024).
Nella specie, l'istante ha allegato quanto segue: “I giorni seguenti alla diffusione di entrambe le notizie per il dott. sono stati un vero e proprio stillicidio poiché ha dovuto personalmente fare Pt_1
e rispondere a centinaia di emails e telefonate per chiarire la sua completa estraneità ai fatti delittuosi di cui si era visto improvvisamente e brutalmente accusato. Ha dovuto ripetere quasi fino alla nausea sempre le stesse cose subendo uno stress psicologico notevolissimo tanto che è dovuto ricorrere, per la prima volta nella sua vita, a medicinali per addormentarsi e placare l'ansia e la
“rabbia” mista allo sconforto che gli erano montate addosso come un fiume in piena”.
Orbene, dette allegazioni sono insufficienti per ritenere che, in conseguenza dei fatti di cui è causa
, a seguito della lesione della propria reputazione e immagine, abbia patito sofferenze Parte_1 tali da degenerare in una compromissione della propria integrità psichica. D'altra parte, la stessa documentazione medica allegata dall'attore con la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. II termine è indicativa della sussistenza di una pregressa condizione di “nevrosi ansiosa reattiva con somatizzazioni” (cfr. certificato medico a firma del dott. del 28 ottobre 2017; per Testimone_2
analoga diagnosi si veda certificazione medica a firma del dott. del 13 novembre 2017 Testimone_2
nonché del 8 febbraio 2018) che, sulla scorta del dato cronologico e, dunque, della circostanza che i servizi televisivi in questione risalgono a epoca successiva, ovvero al 1° marzo 2018 e al 7 febbraio
2019, non è eziologicamente riconducibile ai fatti per cui è causa.
6. Ritenuta, invece, raggiunta la prova del danno morale - che costituisce una voce di danno autonoma rispetto al danno biologico e che può prodursi anche senza che si produca quest'ultimo - sotto il profilo del quantum debeatur si osserva quanto segue.
10 Con un principio riferito alla diffamazione a mezzo stampa, ma che si ritiene di poter estendere al caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno deve:
“[…] essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto” (Cass. n. 3772/2024).
Orbene, applicando le Tabelle di Milano dell'anno 2024, si ritiene di dover procedere ad una liquidazione unitaria del danno, tenuto conto dei fatti riconducibili sia al servizio del 1° marzo 2018 sia al servizio del 7 febbraio 2019; si osserva che la diffusione nazionale dei due servizi televisivi (e, dunque, la reiterazione degli episodi lesivi) è espressione di una maggiore gravità dell'offesa ma non giustifica la liquidazione di due differenti voci risarcitorie, andando ad incidere in termini di aggravamento sulla liquidazione unitaria del danno. D'altra parte, la sussistenza di “più episodi diffamatori di ampia diffusione” costituisce, nell'elaborazione delle tabelle che si ritiene di applicare, un parametro per qualificare la condotta del danneggiante di “elevata gravità”, al fine di orientare la liquidazione del danno.
Ciò premesso, nella specie, deve certamente ritenersi sussistente una significativa gravità delle offese attribuite all'attore sul piano professionale e all'immagine: nel primo servizio del 1° marzo 2018,
l'immagine dell'attore veniva associata, per tre volte, all'inchiesta della procura di Roma relativa al reato di corruzione in atti giudiziari, riportando inoltre che il suddetto magistrato era stato arrestato.
In particolare, si dichiarava: “Su richiesta della procura di è stato arrestato assieme Persona_2
ad un socio in affari e a , giudice della commissione tributaria Controparte_6 Parte_1
regionale del Lazio e del consiglio di stato, già indagato nell'inchiesta del consiglio di stato portata avanti congiuntamente dalle procure di Roma e Messina”. Nel secondo servizio del 7 febbraio 2019, richiamata la vicenda di corruzione in atti giudiziari, veniva mandata in onda una fotografia ritraente l'attore e la giornalista dichiarava che questi era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti
11 domiciliari, nonché specificava che il medesimo aveva ricevuto una tangente di 20.000,00 euro per
“pilotare” tre distinti procedimenti.
Si ravvisa, inoltre, un elevato grado di intensità dell'elemento soggettivo, avendo i danneggianti agito certamente con colpa grave. La grave negligenza in cui i convenuti sono incorsi è dimostrata dalla reiterazione dell'errore, ripetuto nel secondo servizio televisivo, andato in onda il 7 febbraio 2019 durante l'edizione del delle ore 13:30, elidendo completamente la portata riparatoria della CP_5
prima rettifica, anche ove ravvisabile.
Quanto, infatti, alla rettifica, è opportuno osservare che le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità non determina, come conseguenza automatica, la riduzione del risarcimento del danno derivante dalla diffamazione. In tema, peraltro, la Corte di
Cassazione, sez. 3, 15 aprile 2010 n. 9038 insegna che l'istituto della rettifica è una facoltà dell'interessato diretta ad “evitare che la pubblicazione offensiva […] possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati”. Dunque, la sua pubblicazione non può escludere il carattere lesivo delle dichiarazioni se l'eventus damni si è già verificato (cfr. Cass. Civ. n.
1152/2022).
Nella fattispecie in esame, la smentita seguita al primo servizio si è rivelata del tutto inidonea come dimostra il secondo servizio (nel quale si reitera il medesimo errore). Anzi, il secondo servizio del 7 febbraio 2019, rafforzando la percezione (seppur erronea) del coinvolgimento dell'attore nelle vicende giudiziarie in questione, esclude qualsivoglia capacità giustificativa della prima rettifica e determina un aggravamento del danno patito dall'attore.
A ciò si aggiunga, come detto, la elevata notorietà della testata giornalistica, nonché la risonanza mediatica del fatto e la sua significativa diffusività sul piano nazionale (entrambi i servizi giornalistici sono stati trasmessi da una nota emittente televisiva, il primo nel corso del TG La7 Cronache e il
Co secondo nel corso dell'edizione del La7 delle 13:30).
Detti elementi vanno al contempo bilanciati con la circostanza che non vi è prova che la notizia - pur avendo avuto un grave ed indubbio risvolto lesivo sotto il profilo personale, con riguardo alla dimensione dell'onore e dell'immagine - abbia altresì avuto risvolti negativi in termini di danno dinamico relazionale, in ambito familiare e sociale o sullo svolgimento di incarichi professionali.
In definitiva, all'esito di un ponderato bilanciamento di tutti gli elementi sopra riportati, si ritiene che debba farsi applicazione, ai fini della liquidazione, dello scaglione previsto dalle Tabelle per la diffamazione di elevata gravità (che prevede un danno liquidabile nell'importo compreso tra euro
35.247,00 ed euro 58.745,00), determinando, così, l'importo risarcitorio dovuto, in solido, dai convenuti, in valuta dell'anno 2024, nella somma di euro 50.000,00.
12 In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi compensativi, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Va peraltro aggiunto che, come le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato nella sentenza 8520 del 05/04/2007, il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez. 2,
Sentenza n. 3931 del 18/02/2010; Cassazione civile sez. I, 17/09/2015, n. 18243).
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1712 del 1995 sopra citata, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto
(7 febbraio 2019) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, sulla somma di euro 50.000,00 devalutata alla data dell'evento dannoso (7 febbraio 2019) e di anno in anno rivalutata secondo indici Istat.
Pertanto, all'esito di dette operazioni, l'importo dovuto è pari ad euro 54.808,49.
Sulla somma così liquidata, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
7. Va, adesso, analizzata la richiesta formulata dall'attore ai sensi dell'art. 120 c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'irrogazione della sanzione processuale della pubblicazione della condanna è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice, avendo funzione preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dell'illecito, ed è quindi del tutto differente dalla condanna al risarcimento del danno per equivalente che, invece, segue all'accertamento di una lesione e ha la finalità di riparare pregiudizi, patrimoniali o non, già verificatisi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 21/01/2016; Sez. 1, Sentenza n. 5722 del 12/03/2014;
Cass. 2491/1993; Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 5840 del 28/02/2019). Dunque, la pubblicazione costituisce “una modalità di risarcimento in forma specifica volta ad aggiungersi al risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice la ritenga utile, la integrale riparazione del
13 danno” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 21/01/2016).
Essendo questi i principi applicabili, si osserva che nella specie - tenuto conto del tempo trascorso dai fatti per cui è causa (circostanza questa che inevitabilmente depotenzia l'efficacia ripristinatoria della misura) e valutata anche la rettifica intervenuta nel febbraio 2019 - non vi è evidenza agli atti di un rischio di ulteriore propagazione degli effetti nocivi della notizia;
perciò si ritiene non necessario disporre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri di cui al
DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00) così calcolato sulla scorta del criterio del decisum, applicando i parametri minimi in ragione dell'attività concretamente espletata nelle differenti fasi, tenuto conto anche del carattere documentale della controversia.
Quanto alle maggiorazioni richieste dalla parte attrice, si ritiene di dover disattendere la richiesta di maggiorazione fino al 30% sui compensi (ex art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014) per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica, idonee ad agevolarne la consultazione, dal momento che la documentazione allegata, seppur abbondante, non risulta di dimensioni talmente ingenti da giustificare l'aumento del compenso (cfr. Cassazione civile sez. II,
27/07/2023, n.22762 secondo cui “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative
e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”). Né, infine, si ritiene applicabile la maggiorazione richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014 (che prevede la possibilità di aumentare il compenso per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta anche nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti), dal momento che se la ratio della norma
è quella di valorizzare la prestazione giudiziale dell'avvocato resa mediante l'esame di questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti contro i quali sia stato esercitato il patrocinio
(o a favore dei vari soggetti patrocinati), detta ratio nella specie non ricorre. Infatti, il coinvolgimento di più convenuti non ha comportato la necessità di affrontare specifiche questioni in relazione agli stessi.
Va, invece, disposto il rimborso delle spese di mediazione, richieste dall'attore e di cui risulta fornito riscontro documentale, nonché delle spese relative all'attività del difensore, da liquidarsi in base al
D.M. menzionato secondo le tariffe minime dello scaglione di riferimento e con riconoscimento delle sole fasi di attivazione e di negoziazione, atteso l'esito del relativo procedimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
e al pagamento, in solido tra loro, in favore di della CP_3 CP_4 Parte_1 somma di euro 54.808,49 oltre interessi legali, ex art. 1284 co. 1 c.c., sulla somma predetta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
2) rigetta la domanda avente ad oggetto la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c.;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e al CP_1 CP_3 CP_4
pagamento, in solido tra loro, in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_1
2.623,60 per spese (comprese quelle di mediazione) e in euro 8.564,00 per compensi professionali
(compresi quelli per l'attività prestata in mediazione) oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Cuomo dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 25.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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