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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 884/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Vendita di cose mobili
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 884/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 26/02/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Padernello, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione ing.
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Schiratti del foro di Parte_2
Treviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in forza di procura allegata alla comparsa di primo grado;
pagina 1 di 14 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Alberto Serioli del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta delega allegata alla citazione di primo grado;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 215/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 16.08.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata:
nel merito: respingere la domanda dell'appellato in quanto infondata e condannare l'appellato a restituire alla la somma di € 17.634,40 Parte_1
da essa pagata in forza della riformanda sentenza, con gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cc, da oggi, data della domanda giudiziale.
Spese rifuse del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che l'ultimo scarico di gasolio nell'impianto della a Parte_1
Pisogne prima del 27.11.19 risale al 22.11.19, come da documenti che si rammostrano (l'all. 5 e l'all. 8)?”; pagina 2 di 14 2) “vero che il successivo scarico di gasolio nell'impianto di Pisogne risale al
27.11.19 alle 12:24, come da documenti che si rammostrano (l'all. 6, l'all. 7 e l'all. 8)?”;
3) “vero che nel periodo tra il 22.11.19 ed il 27.11.19 l'impianto di Pisogne sono stati erogati complessivamente 11.017 litri di gasolio, come da documento che si rammostra (l'all. 9)?”;
4) “vero che in data 5.8.15 la società ha installato presso la Controparte_2
stazione di servizio di Pisogne degli erogatori Gilbarco modello Pt_1
SK700?”;
5) “vero che in detti erogatori vi è un filtro nella linea di aspirazione tra il serbatoio ed il distributore, immerso nella condotta di aspirazione?”;
6) “vero che in detti erogatori vi è un filtro a bordo dell'erogatore prima del motore di aspirazione?”;
7) “vero che in detti erogatori vi è un filtro nella pistola di erogazione del carburante?”;
8) “vero che la posizione di tali filtri è quella che risulta dallo schema che si rammostra (l'all. 17)?”;
9) “vero che presso la stazione di servizio di Pisogne vengono Pt_1
periodicamente immessi nella cisterna del gasolio additivi antialghe?”;
10) “vero che presso la stazione di servizio di Pisogne i filtri degli Pt_1
erogatori vengono controllati con regolarità e sostituiti almeno una volta l'anno?”;
pagina 3 di 14 Si indicano a testi: sui capitoli 1 e 2 e da 5 a 10 il signor Testimone_1
residente in [...]; sul capitolo 3 il dott. Tes_2
, residente in [...]; sui capitoli da 4 ad 8 la
[...]
titolare della Tegon AL di AL Ida di RZ (VE), via E.
Ferrari, 23.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello promosso da
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, e Parte_1
confermare la sentenza n. 2151/2023 pronunciata dal Tribunale di Brescia il 14
agosto 2023 nel giudizio n. 4916/2020, pubblicata il successivo 16 agosto 2023.
In via istruttoria:
a) qualora ritenuto opportuno, ammettere la prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di Ing. , sui Parte_1 Parte_2
capitoli 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22 e 23, di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c., datata 24 aprile 2021, da intendersi qui integralmente trascritti, con i testi ivi indicati, da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli ex adverso eventualmente ammessi;
b) ove ritenuto, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a:
i. accertare le cause dei malfunzionamenti e delle rotture subite dall'autovettura dell'appellato ed esaminare i singoli pezzi sostituiti, descrivendone la pagina 4 di 14 condizione;
ii. esaminare il rapporto di prova della società Tunap Italia s.r.l. n. 20200302/G
dell'11 febbraio 2020 (cfr. doc. 16) e il gasolio estratto dal serbatoio dell'autovettura dell'attore, per verificare la presenza di sporcizia nel gasolio stesso, descrivendone la condizione;
iii. valutare ed accertare l'adeguatezza nonché la congruità in termini di costi degli interventi sostitutivi e riparatori dell'autovettura dell'attore eseguiti dalla società Mandolini Auto s.p.a. e di cui alla fattura prodotta in atti.
In ogni caso: beneficio di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 19.05.2020, conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Brescia esponendo: Parte_1
- che in data 27.11.2019 alle ore 11.58 il deducente, proprietario dell'Audi
modello Q5 targata FL664YD, aveva effettuato un rifornimento di gasolio per €
50 presso il servizio di Pisogne, ma poco dopo aveva avvertito Parte_1
strani sobbalzi della sua autovettura, la quale, percorsi circa dieci chilometri, si era bloccata in Comune di Marone;
- che pertanto aveva chiesto l'intervento del carro attrezzi e la sua autovettura era stata portata presso il centro convenzionato Audi Mandolini Auto s.p.a. e ivi era stato constatata la presenza di una notevole quantità di sporco presente nel gasolio immesso nel serbatoio;
pagina 5 di 14 - che la convenuta si era rifiutata di fornire indicazioni e di prendere visione della situazione del gasolio presso l'officina;
- che in assenza di riscontro, in data 27.01.2020 il suo procuratore aveva comunicato a di aver incaricato il tecnico di TUNAP Italia s.r.l. per Pt_1
eseguire le verifiche tecniche al gasolio, invitando ancora una volta la convenuta a presenziare;
- che dalle analisi, eseguite anche con registrazione video, era emerso in modo inequivoco l'esistenza di una contaminazione grave del carburante suscettibile da condurre al blocco dei filtri;
- che, pertanto, sussisteva la responsabilità della società convenuta, tenuta a corrispondere il danno esposto in complessivi € 13.967,63 di cui € 50 per l'erogazione del carburante, € 130.54 per il recupero del veicolo, € 45
corrisposto a per il trasporto dell'autovettura, € 8.742,09 versato a Parte_3
Mandolini Auto s.p.a. e € 5.000 per il fermo auto.
resisteva ed eccepiva in primis la decadenza dall'azione ex art. Parte_1
1495 c.c. in quanto i vizi sono stati denunciati oltre gli otto giorni previsti dalla norma dovendosi poi presumere che agisse nella qualità di imprenditore CP_1
commerciale; allegava di aver comunicato la sua indisponibilità a presenziare per effetto della intervenuta decadenza e, nel merito, assumeva che il rifornimento al suo impianto era avvenuto il 22.11.2019 e da allora sino al giorno 27 erano stati erogati ben 11.107 litri di gasolio, senza ricevere alcuna lamentela. Deduceva, infine, di aver sempre adottato le necessarie misure pagina 6 di 14 precauzionali per evitare la contaminazione del gasolio, tra cui il ricambio frequente nelle cisterne, l'immissione di antialghe e la predisposizione di un sistema di filtri.
Istruita la lite con testi, il Tribunale adito rigettava l'eccezione di decadenza in quanto la denuncia era stata fatta il giorno successivo agli accertamenti svolti da
Mandolini Auto s.p.a. e con riguardo al quantum condannava la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 9.877,55 di cui € 9.665,64 per gli esborsi connessi con le riparazioni, € 130,54 corrisposto a Parte_4
€ 45 versato a per il trasposto del veicolo, il tutto
[...] Parte_3
incrementato di rivalutazione ed interessi;
la voce di danno relativa al fermo tecnico era di contro rigettata.
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 CP_1
La causa era rinviata all'udienza del 26.01.2025 per la rimessione al collegio ex art. 352 c.p.c. novellato, previa assegnazione da parte del consigliere istruttore dei termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 1490 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che è stato l'acquirente del gasolio. CP_1
Sostiene di aver sollevato tempestiva contestazione sulla individuazione dell'acquirente sin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente;
pagina 7 di 14 che il doc. 2 di controparte non è idoneo a provare che il pagamento è stato eseguito dall'appellato e sia riconducibile ad un rifornimento all'autovettura targata FL664YD in quanto in esso compare il nominativo della moglie del
CP_1 Persona_1
Allega che non è dimostrato che l'appellato ha fisicamente eseguito il rifornimento e sia stato l'acquirente del gasolio erogato in data 27.11.2019 e che fosse alla guida dell'autovettura.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha disatteso la sua eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.: deduce che l'erogazione è avvenuta in data 27.1.2019 e che sin dal 2.12.2019
Autofficina Mandolini Auto s.p.a. ha constatato le problematiche connesse con la presenza di sporco nel gasolio, mentre la prima contestazione risale al
17.12.2019 (doc. 7 di controparte); sostiene che erroneamente il primo giudice ha fatto decorrere i termini di denuncia dal 16.12.2019 allorquando l'officina ha comunicato il preventivo per le spese di riparazione, mentre in realtà da subito l'asserita parte acquirente era in grado di avvedersi di un vizio apparente.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza per errata valutazione del certificato di prova di cui al doc. 16 di parte appellante che ha attestato la grave contaminazione in tutti i prelievi. Allega che il gasolio per trazione deve contenere una quota di biodiesel che porta con sé un substrato organico che dà
luogo naturalmente alla riproduzione di batteri e microrganismi e che, pertanto,
la carica riscontrata il giorno delle analisi, ossia il 31.01.2020, era per forza pagina 8 di 14 superiore a quella reale presente il giorno dell'erogazione (27.11.2019).
L'appello è nel suo complesso infondato.
Con riguardo al primo motivo, nel suo atto introduttivo, l'attore ha affermato di aver eseguito un rifornimento di gasolio in data 27.11.2019 presso il servizio
[...]
di Pisogne alle ore 11.58 e che, dopo aver percorso una decina di Parte_1
chilometri, la sua autovettura Audi modello Q5 targata FL 664YD aveva iniziato a sobbalzare e poi si era fermata nel territorio del limitrofo Comune di Marone.
L'attore ha prodotto a supporto il doc. 2 attestante la transazione di € 50 con cui ha pagato il rifornimento a mezzo di una carta di debito intestata alla moglie da cui si evince che la spesa è avvenuta presso il distributore Persona_1 Pt_1
di Pisogne via Trento 16 e il doc. 3 emesso da
[...] Controparte_3
attestante il ritiro del citato mezzo in via Poma di Marone e
[...]
trasportato presso il deposito di al costo di € 130,54. CP_4
Nella sua comparsa, la convenuta non contestava dette circostanze di fatto, né
allegava l'inesistenza del fatto storico anche in ordine all'autore del rifornimento, concentrando la sua difesa sull'eccezione di decadenza e l'infondatezza nel merito della pretesa;
solo nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
la società, in modo estremamente generico, scriveva “ ... contesta altresì che
l'attore abbia eseguito un rifornimento di carburante presso l'autostazione di
servizio in data 27.11.2019”. Pt_1
Invero, moglie dell'attore in regime di separazione dei beni, Persona_1
riferiva di essere stata presente e di essere in macchina con il marito nel pagina 9 di 14 momento in cui avveniva il rifornimento;
precisava che sino a quella data il veicolo era funzionante essendo solita guidarlo ogni giorno;
dichiarava poi di aver chiesto il doc. 2 attestante il pagamento al distributore in banca e che la carta di debito con cui era stato fatto il pagamento era cointestata con il marito.
Questa deposizione non è stata oggetto di alcuna censura e dunque prova che in effetti il rifornimento presso è effettivamente avvenuto ad opera di Pt_1
, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, e che sia stato CP_1
pagato con una carta di debito cointestata ai due coniugi.
A giudizio della Corte, è provato che la parte contrattuale sia proprio l'originario attore che, peraltro, è anche il proprietario della macchina danneggiata e quindi il soggetto che materialmente ha subito il danno. In questa veste, anche a voler ipotizzare la sua estraneità al contratto, sarebbe in ogni caso legittimato a richiedere il risarcimento a ex art. 2043 c.c. in forza di atto illecito Pt_1
consistente nell'aver distribuito del carburante inidoneo allo scopo.
È parimenti provato che il gasolio immesso nell'autovettura di proprietà di contenesse delle impurità tali da danneggiare l'impianto di propulsione. CP_1
Il teste , dipendente della concessionaria Audi Mandolini Auto Testimone_3
s.p.a., riferiva che durante la verifica, eseguita con il collega , Testimone_4
aveva verificato che ad occhio il carburante presentava delle impurità nel fondo del serbatoio e in alcune parti dell'impianto, come da fotografie, e che in questi casi era necessario eseguire la verifica sul carburante che aveva cagionato il guasto della pompa ad alta pressione, cosa che in effetti fu fatta. Questo teste pagina 10 di 14 confermava che nessuno era presente per la convenuta e che i prelievi eseguiti erano stati tre.
Il teste , altro dipendente di Mandolini Auto, confermava che, al Tes_5
momento di ricezione del veicolo, aveva verificato che il carburante era molto denso e sporco e pertanto era stato incaricato il tecnico di TUNAP per le analisi del carburante. È poi agli atti il rapporto di TUNAP emesso in data 11.02.2020
in cui è attestato che “la carica microbica risulta nella condizione di
contaminazione grave”.
Alla luce di questo compendio probatorio, a giudizio della Corte, è provato che immetteva gasolio nella sua autovettura dal distributore della CP_1
convenuta; che questo carburante contenesse sporcizia in elevata quantità tanto da danneggiare la pompa di alimentazione e quindi tale da determinare sobbalzi nell'autovettura sino al suo arresto avvenuto alcuni chilometri dopo.
È peraltro fatto notorio che il carburante sporco possa determinare nelle autovetture diesel gli inconvenienti lamentati dall'originario attore e il breve lasso temporale intercorso tra il rifornimento e il guasto rende accertato anche il nesso di causa.
Detta autovettura funzionava regolarmente, era stata sottoposta ad un tagliando qualche mese prima e subito dopo il rifornimento si verificava il guasto. Parte
appellata ha sostenuto che altre persone del luogo che si erano ivi rifornite avevano avuto dei simili inconvenienti ( e Persona_2 Persona_3
tutti di Pisogne), ma dette persone non sono state indicate Persona_4
pagina 11 di 14 come testi, pur potendo avvalorare la tesi attorea in modo pregnante;
resta tuttavia il dato che in tema di accertamento del nesso causale in ambito civile,
qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più
probabile che non; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore del fatto che un evento sia la causa di un altro è più probabile di quella contraria.
Non è richiesta né la certezza né un'elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco,
rispetto alle altre che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità
(cfr. Cass.
7.11.2024 n. 28722).
Orbene, nel caso concreto, alla luce di quanto detto, non solo la convenuta non ha allegato ipotesi alternative, ma la sequenza dei fatti di cui si è data sommaria contezza rendono altamente probabile che il guasto al veicolo di CP_1
sia dipeso dal carburante venduto da che, per ragioni non rilevanti Parte_1
in questa sede, non è stato adeguatamente filtrato e presentava quantitativi di sporcizia tali da danneggiare la pompa di alimentazione.
Anche il terzo motivo è infondato. L'accertamento eseguito da un ente terzo - e l'odierna appellante si è volontariamente sottratta al contraddittorio - ha confermato i sospetti di cui già i testi avevano avuto visione, ossia la presenza di sporcizia nel gasolio. Questo accertamento tecnico si è reso necessario proprio per la presenza di notevoli impurità, come dichiarato dal teste Testimone_3
“Anzi preciso che abbiamo verificato che il carburante ad occhio presentava
pagina 12 di 14 delle impurità nel fondo del serbatoio e in alcune parti dell'impianto. La
suddetta verifica si è era resa necessaria a causa del guasto alla pompa ad alta
pressione. In questi casi è prevista l'indagine sul carburante che noi abbiamo
disposto”.
Non vi è alcun elemento da cui poter desumere che l'indagine sia stata falsata o viziata dal tempo intercorso tra la data del rifornimento e quella del prelievo
(31.01.2020) e in ogni caso, pur volendo prescindere dagli esiti, è altamente probabile, per gli elementi già evidenziati, che la causa del guasto sia da ricondurre proprio alla pessima qualità del carburante posto in vendita.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Come già bene evidenziato dal primo giudice, il termine di decadenza per i vizi della cosa venuta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta decorre dal momento in cui il compratore ha acquisito certezza obiettiva e completa,
sicché ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente e in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre fa riferimento al momento in cui detta scoperta sia completata (cfr. Cass.
20.12.2021 n. 40814). Nel caso di specie, non vi è dubbio che la certezza in capo all'acquirente che il guasto fosse dipendente dal carburante – essendo necessaria la verifica di cui si è detto – sia stata acquista con il rapporto TUNAP emesso in data 11.02.2020, ma già in data 17.12.2019 aveva ricevuto la lettera di Pt_1
contestazione (doc. 7 di parte attrice). Nessuna decadenza si è dunque verificata.
In conclusione, la sentenza gravata va confermata e l'appellante va condannata pagina 13 di 14 alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2151/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 16.08.2023 , così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134
per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Vendita di cose mobili
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 884/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 26/02/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Padernello, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione ing.
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Schiratti del foro di Parte_2
Treviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in forza di procura allegata alla comparsa di primo grado;
pagina 1 di 14 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Alberto Serioli del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta delega allegata alla citazione di primo grado;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 215/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 16.08.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata:
nel merito: respingere la domanda dell'appellato in quanto infondata e condannare l'appellato a restituire alla la somma di € 17.634,40 Parte_1
da essa pagata in forza della riformanda sentenza, con gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cc, da oggi, data della domanda giudiziale.
Spese rifuse del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che l'ultimo scarico di gasolio nell'impianto della a Parte_1
Pisogne prima del 27.11.19 risale al 22.11.19, come da documenti che si rammostrano (l'all. 5 e l'all. 8)?”; pagina 2 di 14 2) “vero che il successivo scarico di gasolio nell'impianto di Pisogne risale al
27.11.19 alle 12:24, come da documenti che si rammostrano (l'all. 6, l'all. 7 e l'all. 8)?”;
3) “vero che nel periodo tra il 22.11.19 ed il 27.11.19 l'impianto di Pisogne sono stati erogati complessivamente 11.017 litri di gasolio, come da documento che si rammostra (l'all. 9)?”;
4) “vero che in data 5.8.15 la società ha installato presso la Controparte_2
stazione di servizio di Pisogne degli erogatori Gilbarco modello Pt_1
SK700?”;
5) “vero che in detti erogatori vi è un filtro nella linea di aspirazione tra il serbatoio ed il distributore, immerso nella condotta di aspirazione?”;
6) “vero che in detti erogatori vi è un filtro a bordo dell'erogatore prima del motore di aspirazione?”;
7) “vero che in detti erogatori vi è un filtro nella pistola di erogazione del carburante?”;
8) “vero che la posizione di tali filtri è quella che risulta dallo schema che si rammostra (l'all. 17)?”;
9) “vero che presso la stazione di servizio di Pisogne vengono Pt_1
periodicamente immessi nella cisterna del gasolio additivi antialghe?”;
10) “vero che presso la stazione di servizio di Pisogne i filtri degli Pt_1
erogatori vengono controllati con regolarità e sostituiti almeno una volta l'anno?”;
pagina 3 di 14 Si indicano a testi: sui capitoli 1 e 2 e da 5 a 10 il signor Testimone_1
residente in [...]; sul capitolo 3 il dott. Tes_2
, residente in [...]; sui capitoli da 4 ad 8 la
[...]
titolare della Tegon AL di AL Ida di RZ (VE), via E.
Ferrari, 23.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello promosso da
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, e Parte_1
confermare la sentenza n. 2151/2023 pronunciata dal Tribunale di Brescia il 14
agosto 2023 nel giudizio n. 4916/2020, pubblicata il successivo 16 agosto 2023.
In via istruttoria:
a) qualora ritenuto opportuno, ammettere la prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di Ing. , sui Parte_1 Parte_2
capitoli 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22 e 23, di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c., datata 24 aprile 2021, da intendersi qui integralmente trascritti, con i testi ivi indicati, da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli ex adverso eventualmente ammessi;
b) ove ritenuto, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a:
i. accertare le cause dei malfunzionamenti e delle rotture subite dall'autovettura dell'appellato ed esaminare i singoli pezzi sostituiti, descrivendone la pagina 4 di 14 condizione;
ii. esaminare il rapporto di prova della società Tunap Italia s.r.l. n. 20200302/G
dell'11 febbraio 2020 (cfr. doc. 16) e il gasolio estratto dal serbatoio dell'autovettura dell'attore, per verificare la presenza di sporcizia nel gasolio stesso, descrivendone la condizione;
iii. valutare ed accertare l'adeguatezza nonché la congruità in termini di costi degli interventi sostitutivi e riparatori dell'autovettura dell'attore eseguiti dalla società Mandolini Auto s.p.a. e di cui alla fattura prodotta in atti.
In ogni caso: beneficio di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 19.05.2020, conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Brescia esponendo: Parte_1
- che in data 27.11.2019 alle ore 11.58 il deducente, proprietario dell'Audi
modello Q5 targata FL664YD, aveva effettuato un rifornimento di gasolio per €
50 presso il servizio di Pisogne, ma poco dopo aveva avvertito Parte_1
strani sobbalzi della sua autovettura, la quale, percorsi circa dieci chilometri, si era bloccata in Comune di Marone;
- che pertanto aveva chiesto l'intervento del carro attrezzi e la sua autovettura era stata portata presso il centro convenzionato Audi Mandolini Auto s.p.a. e ivi era stato constatata la presenza di una notevole quantità di sporco presente nel gasolio immesso nel serbatoio;
pagina 5 di 14 - che la convenuta si era rifiutata di fornire indicazioni e di prendere visione della situazione del gasolio presso l'officina;
- che in assenza di riscontro, in data 27.01.2020 il suo procuratore aveva comunicato a di aver incaricato il tecnico di TUNAP Italia s.r.l. per Pt_1
eseguire le verifiche tecniche al gasolio, invitando ancora una volta la convenuta a presenziare;
- che dalle analisi, eseguite anche con registrazione video, era emerso in modo inequivoco l'esistenza di una contaminazione grave del carburante suscettibile da condurre al blocco dei filtri;
- che, pertanto, sussisteva la responsabilità della società convenuta, tenuta a corrispondere il danno esposto in complessivi € 13.967,63 di cui € 50 per l'erogazione del carburante, € 130.54 per il recupero del veicolo, € 45
corrisposto a per il trasporto dell'autovettura, € 8.742,09 versato a Parte_3
Mandolini Auto s.p.a. e € 5.000 per il fermo auto.
resisteva ed eccepiva in primis la decadenza dall'azione ex art. Parte_1
1495 c.c. in quanto i vizi sono stati denunciati oltre gli otto giorni previsti dalla norma dovendosi poi presumere che agisse nella qualità di imprenditore CP_1
commerciale; allegava di aver comunicato la sua indisponibilità a presenziare per effetto della intervenuta decadenza e, nel merito, assumeva che il rifornimento al suo impianto era avvenuto il 22.11.2019 e da allora sino al giorno 27 erano stati erogati ben 11.107 litri di gasolio, senza ricevere alcuna lamentela. Deduceva, infine, di aver sempre adottato le necessarie misure pagina 6 di 14 precauzionali per evitare la contaminazione del gasolio, tra cui il ricambio frequente nelle cisterne, l'immissione di antialghe e la predisposizione di un sistema di filtri.
Istruita la lite con testi, il Tribunale adito rigettava l'eccezione di decadenza in quanto la denuncia era stata fatta il giorno successivo agli accertamenti svolti da
Mandolini Auto s.p.a. e con riguardo al quantum condannava la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 9.877,55 di cui € 9.665,64 per gli esborsi connessi con le riparazioni, € 130,54 corrisposto a Parte_4
€ 45 versato a per il trasposto del veicolo, il tutto
[...] Parte_3
incrementato di rivalutazione ed interessi;
la voce di danno relativa al fermo tecnico era di contro rigettata.
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 CP_1
La causa era rinviata all'udienza del 26.01.2025 per la rimessione al collegio ex art. 352 c.p.c. novellato, previa assegnazione da parte del consigliere istruttore dei termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 1490 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che è stato l'acquirente del gasolio. CP_1
Sostiene di aver sollevato tempestiva contestazione sulla individuazione dell'acquirente sin dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente;
pagina 7 di 14 che il doc. 2 di controparte non è idoneo a provare che il pagamento è stato eseguito dall'appellato e sia riconducibile ad un rifornimento all'autovettura targata FL664YD in quanto in esso compare il nominativo della moglie del
CP_1 Persona_1
Allega che non è dimostrato che l'appellato ha fisicamente eseguito il rifornimento e sia stato l'acquirente del gasolio erogato in data 27.11.2019 e che fosse alla guida dell'autovettura.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha disatteso la sua eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.: deduce che l'erogazione è avvenuta in data 27.1.2019 e che sin dal 2.12.2019
Autofficina Mandolini Auto s.p.a. ha constatato le problematiche connesse con la presenza di sporco nel gasolio, mentre la prima contestazione risale al
17.12.2019 (doc. 7 di controparte); sostiene che erroneamente il primo giudice ha fatto decorrere i termini di denuncia dal 16.12.2019 allorquando l'officina ha comunicato il preventivo per le spese di riparazione, mentre in realtà da subito l'asserita parte acquirente era in grado di avvedersi di un vizio apparente.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza per errata valutazione del certificato di prova di cui al doc. 16 di parte appellante che ha attestato la grave contaminazione in tutti i prelievi. Allega che il gasolio per trazione deve contenere una quota di biodiesel che porta con sé un substrato organico che dà
luogo naturalmente alla riproduzione di batteri e microrganismi e che, pertanto,
la carica riscontrata il giorno delle analisi, ossia il 31.01.2020, era per forza pagina 8 di 14 superiore a quella reale presente il giorno dell'erogazione (27.11.2019).
L'appello è nel suo complesso infondato.
Con riguardo al primo motivo, nel suo atto introduttivo, l'attore ha affermato di aver eseguito un rifornimento di gasolio in data 27.11.2019 presso il servizio
[...]
di Pisogne alle ore 11.58 e che, dopo aver percorso una decina di Parte_1
chilometri, la sua autovettura Audi modello Q5 targata FL 664YD aveva iniziato a sobbalzare e poi si era fermata nel territorio del limitrofo Comune di Marone.
L'attore ha prodotto a supporto il doc. 2 attestante la transazione di € 50 con cui ha pagato il rifornimento a mezzo di una carta di debito intestata alla moglie da cui si evince che la spesa è avvenuta presso il distributore Persona_1 Pt_1
di Pisogne via Trento 16 e il doc. 3 emesso da
[...] Controparte_3
attestante il ritiro del citato mezzo in via Poma di Marone e
[...]
trasportato presso il deposito di al costo di € 130,54. CP_4
Nella sua comparsa, la convenuta non contestava dette circostanze di fatto, né
allegava l'inesistenza del fatto storico anche in ordine all'autore del rifornimento, concentrando la sua difesa sull'eccezione di decadenza e l'infondatezza nel merito della pretesa;
solo nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
la società, in modo estremamente generico, scriveva “ ... contesta altresì che
l'attore abbia eseguito un rifornimento di carburante presso l'autostazione di
servizio in data 27.11.2019”. Pt_1
Invero, moglie dell'attore in regime di separazione dei beni, Persona_1
riferiva di essere stata presente e di essere in macchina con il marito nel pagina 9 di 14 momento in cui avveniva il rifornimento;
precisava che sino a quella data il veicolo era funzionante essendo solita guidarlo ogni giorno;
dichiarava poi di aver chiesto il doc. 2 attestante il pagamento al distributore in banca e che la carta di debito con cui era stato fatto il pagamento era cointestata con il marito.
Questa deposizione non è stata oggetto di alcuna censura e dunque prova che in effetti il rifornimento presso è effettivamente avvenuto ad opera di Pt_1
, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, e che sia stato CP_1
pagato con una carta di debito cointestata ai due coniugi.
A giudizio della Corte, è provato che la parte contrattuale sia proprio l'originario attore che, peraltro, è anche il proprietario della macchina danneggiata e quindi il soggetto che materialmente ha subito il danno. In questa veste, anche a voler ipotizzare la sua estraneità al contratto, sarebbe in ogni caso legittimato a richiedere il risarcimento a ex art. 2043 c.c. in forza di atto illecito Pt_1
consistente nell'aver distribuito del carburante inidoneo allo scopo.
È parimenti provato che il gasolio immesso nell'autovettura di proprietà di contenesse delle impurità tali da danneggiare l'impianto di propulsione. CP_1
Il teste , dipendente della concessionaria Audi Mandolini Auto Testimone_3
s.p.a., riferiva che durante la verifica, eseguita con il collega , Testimone_4
aveva verificato che ad occhio il carburante presentava delle impurità nel fondo del serbatoio e in alcune parti dell'impianto, come da fotografie, e che in questi casi era necessario eseguire la verifica sul carburante che aveva cagionato il guasto della pompa ad alta pressione, cosa che in effetti fu fatta. Questo teste pagina 10 di 14 confermava che nessuno era presente per la convenuta e che i prelievi eseguiti erano stati tre.
Il teste , altro dipendente di Mandolini Auto, confermava che, al Tes_5
momento di ricezione del veicolo, aveva verificato che il carburante era molto denso e sporco e pertanto era stato incaricato il tecnico di TUNAP per le analisi del carburante. È poi agli atti il rapporto di TUNAP emesso in data 11.02.2020
in cui è attestato che “la carica microbica risulta nella condizione di
contaminazione grave”.
Alla luce di questo compendio probatorio, a giudizio della Corte, è provato che immetteva gasolio nella sua autovettura dal distributore della CP_1
convenuta; che questo carburante contenesse sporcizia in elevata quantità tanto da danneggiare la pompa di alimentazione e quindi tale da determinare sobbalzi nell'autovettura sino al suo arresto avvenuto alcuni chilometri dopo.
È peraltro fatto notorio che il carburante sporco possa determinare nelle autovetture diesel gli inconvenienti lamentati dall'originario attore e il breve lasso temporale intercorso tra il rifornimento e il guasto rende accertato anche il nesso di causa.
Detta autovettura funzionava regolarmente, era stata sottoposta ad un tagliando qualche mese prima e subito dopo il rifornimento si verificava il guasto. Parte
appellata ha sostenuto che altre persone del luogo che si erano ivi rifornite avevano avuto dei simili inconvenienti ( e Persona_2 Persona_3
tutti di Pisogne), ma dette persone non sono state indicate Persona_4
pagina 11 di 14 come testi, pur potendo avvalorare la tesi attorea in modo pregnante;
resta tuttavia il dato che in tema di accertamento del nesso causale in ambito civile,
qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più
probabile che non; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore del fatto che un evento sia la causa di un altro è più probabile di quella contraria.
Non è richiesta né la certezza né un'elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco,
rispetto alle altre che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità
(cfr. Cass.
7.11.2024 n. 28722).
Orbene, nel caso concreto, alla luce di quanto detto, non solo la convenuta non ha allegato ipotesi alternative, ma la sequenza dei fatti di cui si è data sommaria contezza rendono altamente probabile che il guasto al veicolo di CP_1
sia dipeso dal carburante venduto da che, per ragioni non rilevanti Parte_1
in questa sede, non è stato adeguatamente filtrato e presentava quantitativi di sporcizia tali da danneggiare la pompa di alimentazione.
Anche il terzo motivo è infondato. L'accertamento eseguito da un ente terzo - e l'odierna appellante si è volontariamente sottratta al contraddittorio - ha confermato i sospetti di cui già i testi avevano avuto visione, ossia la presenza di sporcizia nel gasolio. Questo accertamento tecnico si è reso necessario proprio per la presenza di notevoli impurità, come dichiarato dal teste Testimone_3
“Anzi preciso che abbiamo verificato che il carburante ad occhio presentava
pagina 12 di 14 delle impurità nel fondo del serbatoio e in alcune parti dell'impianto. La
suddetta verifica si è era resa necessaria a causa del guasto alla pompa ad alta
pressione. In questi casi è prevista l'indagine sul carburante che noi abbiamo
disposto”.
Non vi è alcun elemento da cui poter desumere che l'indagine sia stata falsata o viziata dal tempo intercorso tra la data del rifornimento e quella del prelievo
(31.01.2020) e in ogni caso, pur volendo prescindere dagli esiti, è altamente probabile, per gli elementi già evidenziati, che la causa del guasto sia da ricondurre proprio alla pessima qualità del carburante posto in vendita.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Come già bene evidenziato dal primo giudice, il termine di decadenza per i vizi della cosa venuta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta decorre dal momento in cui il compratore ha acquisito certezza obiettiva e completa,
sicché ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente e in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre fa riferimento al momento in cui detta scoperta sia completata (cfr. Cass.
20.12.2021 n. 40814). Nel caso di specie, non vi è dubbio che la certezza in capo all'acquirente che il guasto fosse dipendente dal carburante – essendo necessaria la verifica di cui si è detto – sia stata acquista con il rapporto TUNAP emesso in data 11.02.2020, ma già in data 17.12.2019 aveva ricevuto la lettera di Pt_1
contestazione (doc. 7 di parte attrice). Nessuna decadenza si è dunque verificata.
In conclusione, la sentenza gravata va confermata e l'appellante va condannata pagina 13 di 14 alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2151/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 16.08.2023 , così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134
per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
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