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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del
14.05.2025 – svolta ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'avvocato Vincenzo Russo, nell'interesse di appellante, nonché dall'avvocato Fabrizio Capuano Parte_1 nell'interesse dell' – appellato - visto l'art. 281 Controparte_1 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di grado d'appello iscritto al n. 1972/2021 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in tema di risarcimento danni da sinistro stradale
VERTENTE TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 indirizzo telematico ( rappresentato e Email_1 difeso dall'avv.to Vincenzo Russo, giusta procura in atti (cfr. allegato fascicolo appellante)
- appellante -
Contro
(P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappr.te pro tempore elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
( ) rappresentato e difeso dall'avv.to Fabrizio Capuano, giusta Email_2 procura in atti (cfr. allegato fascicolo appellato)
- appellato–
E NEI CONFRONTI DI
residente in [...]n.19 e domiciliato presso CP_2 CP_3
[... in Milano, Corso Sempione n.39;
appellato contumace. – Conclusioni: come da note scritte depositate per la partecipazione all'udienza svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e 281-sexies c.p.c. ed atti introduttivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con citazione - notificata con PEC del 7.12.2021 al procuratore costituito dell' nel giudizio di prime cure e, per Controparte_4 CP_2
domiciliato presso in Milano, Corso Sempione n.39,
[...] Controparte_3 all'indirizzo pec: - ha proposto appello avverso la Email_3 Parte_1 sentenza n. 205/2021 depositata in data 21.05.2021 (non notificata) resa dal Giudice di
Pace di Barcellona P.G. a definizione del giudizio introdotto con atto di citazione del
24.09.2018 (R.G.n.62/2019) all'interno del quale richiedeva la condanna dell'
[...]
in qualità di impresa assicuratrice, nonché di Controparte_1 CP_2 in qualità di proprietario del veicolo assicurato (Volkswagen Golf con targa
[...] straniera 20-RJZ-8) - in solido - al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi l'08.02.2017 sul margine della rotatoria sita in S. Filippo del Mela, lungo la via Nazionale Olivarella, allorquando, a causa della velocità non commisurata ai luoghi, il conducente della predetta vettura - perdendo il controllo del mezzo - investiva il pedone procurandogli le lesioni oggetto di pretesa risarcitoria.
In assenza di costituzione del convenuto, il giudizio di prime cure veniva CP_2 istruito cure a mezzo di prove orali – in particolare, le deposizioni della teste
[...]
rese all'udienza del 04.10.2019 – nonché espletamento di CTU Testimone_1 medico-legale e, in esito alle stesse, in parziale accoglimento delle doglianze attoree, concluso con sentenza di parziale accoglimento in applicazione della norma suppletiva di cui all'art. 2054, II comma, c.c. con condanna al pagamento, in favore di della somma di euro 2.334,63, comprensiva di danno morale, Parte_1 quale risarcimento dei danni da lesioni personali, subite nel sinistro, oltre ad interessi, per come da parte motiva;
compensa tra le parti, per intero, le spese''.
pag. 2/11 L'appellante – prospettando, quale unico motivo di gravame, l'errata applicazione del disposto di cui all'art. 2054 co. II c.c. – si duole del risarcimento del danno riconosciutogli in misura della metà del dovuto, ovvero euro 2.334,63 e non dunque euro 4.669,26 come risultante dalla CTU medico-legale, lamentando l'applicazione del regime di responsabilità concorsuale, così instando per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del giudizio in appello.
Con l'unico motivo di gravame, infatti, l'appellante lamenta l'omessa applicazione dell'art. 2054 nella disposizione prevista al I comma c.c. - laddove stabilisce la presunzione relativa di responsabilità del conducente del veicolo assumendo, nella specie, non fornita la prova contraria.
Conclude, quindi, chiedendo l' applicazione del I comma dello stesso art. 2054 c.c. e, conseguentemente, la dichiarazione dell'esclusiva responsabilità in capo al conducente, in ordine alla causazione del sinistro occorsogli, con CP_2 condanna dei convenuti, in solido, all'integrale risarcimento del danno subito - come quantificato dalla CTU medico-legale nel giudizio di prime cure - nonché, da ultimo, per la condanna al pagamento dell'importo residuo di euro 2.334,63. Con vittoria di spese, competenze e onorari dei giudizi di primo grado e di appello.
L'appello è stato trattato nella resistenza dell' Controparte_1
Costituendosi, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure, ritenendo corretta la valutazione probatoria ed il regime giuridico applicato, stante la condotta del danneggiato, di attraversamento della sede stradale all'altezza della rotatoria esistente sulla S.S. 113 all'altezza della rotatoria “Corriolo”, priva di banchine ed attraversamenti pedonali, in violazione di preciso divieto (art. 190 Codice della strada) e, quindi, con “ condotta imprudente ed imperita” dotata di efficienza causale nel provocare il danno stesso.
La causa - istruita a mezzo acquisizione fascicolo di prime cure n. R.G. 62/2019 (cfr. acquisizione telematica del 23.12.2021) – viene decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
****
pag. 3/11 Posta la tempestività del gravame – risultando, in atti, l'attestazione della notifica dell'appello in data 07.12.2021, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado in data 21.05.2021 entro il termine di sei mesi scadente al 22.12.2021 – va ribadita la valutazione di insussistenza dei presupposti per procedere ex art. 348 bis
c.p.c. (testo applicabile ratione temporis ante novella ex d.lgs. 149/20229) sottesa all'ordinanza pubblicata il 17.11.2022.
È, del resto, a tal riguardo, appena il caso di richiamare il condivisibile insegnamento propugnato durante la vigenza dell'art. 348 bis c.p.c. per cui «la scelta del giudice
d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate» (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Posta, altresì, la ammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., emergendo, nel corpo dell'atto d'appello, la indicazione dei capi della sentenza oggetto di gravame - oltreché delle specifiche modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di primo grado, in uno alle circostanze da cui si ritiene derivata erroneità della sentenza (cfr. paragrafo rubricato “modifiche che la presente difesa chiede che vengano apportate alla ricostruzione del fatto compiute dal giudice di primo grado” e correlate conclusioni ove si chiede “dichiarare il diritto all'integrale risarcimento del danno in favore dell'appellante e quindi per il residuato importo di euro 2.334,63” sub atto di appello) – nella sostanza, le censure veicolate col gravame ruotano attorno ad un nucleo fondamentale ed unitario.
L'appellante, infatti, si duole del riconoscimento, parziale, rispetto all'intero importo - pari ad euro 4.669,26 - quantificato a titolo di risarcimento per le lesioni subite in occasione del sinistro dell'08.02.2017, all'interno della relazione di CTU espletata in prime cure.
pag. 4/11 Chiare, al riguardo, le allegazioni riportate nell'atto d'appello: “si vuole appellare quella parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure, ritenuto provato il fatto storico quale l'avvenuto scontro tra il pedone e l'autovettura condotta dal sig. Pt_1
circostanza provata e non contestata, ritiene applicare l'art.2054 comma CP_2
II cc al fine di equiparare le responsabilità del pedone e dell'automobilista, ignorando così la corretta disposizione nella quale i fatti dovevano essere sussunti, e cioè il I comma dello stesso art. 2054 cc, secondo cui il conducente si presume interamente responsabile fino a prova contraria;
prova contraria – nel caso de quo non fornita da parte convenuta”.
Oltre alla dedotta falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. – applicato nella disposizione che prevede la regola sussidiaria del concorso in caso di scontro tra veicoli, non anche nella disposizione che pone la presunzione iuris tantum di responsabilità del conducente in caso di investimento del pedone – l'appellante censura, seppur laconicamente, la valutazione delle prove operata in primo grado.
Così, in particolare, ove – invocando la colpa totale in capo al conducente dimostrata alla luce della testimonianza raccolta e del verbale dell'Autorità versato in atti - deduce che è “onere del conducente fornire rigorosa prova di comportamenti colposi ex art.1227 cc in capo al danneggiato al fine di eventualmente provare un concorso di colpa in capo a quest'ultimo” assumendo che di tale prova – incombente su parte convenuta – “non v'è traccia alcuna”.
L'appellante, quindi, denuncia –seppur, come detto, laconicamente - violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile alla dinamica dell'occorso il regime di responsabilità sancito dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. – concorso paritario della colpa nella causazione del sinistro –muovendo dall'errata equiparazione di responsabilità gravante in capo al pedone e all'automobilista, in contrasto con la regola probatoria posta al primo comma del citato articolo.
In via generale e ricostruttiva, l'art. 2054 c.c. racchiude regole probatorie per la disciplina della responsabilità aquiliana derivante dalla attività di circolazione dei veicoli.
pag. 5/11 In particolare, il primo comma stabilisce una presunzione relativa di responsabilità del conducente del veicolo, per il danno prodotto a persone e/o a cose, vincibile da prova contraria.
La prova contraria – la quale deve atteggiarsi in termini di impossibilità alcuna di prevenire l'evento – può, peraltro, essere costituita e integrata dalla condotta del tutto imprevedibile ed anomala del pedone, purché sia tale da sorprendere l'automobilista ed impedirgli di prevenire tempestivamente i movimenti, del tutto repentini e inattesi.
Sintomo della natura imprevedibile ed anomala che deve connotare la condotta del pedone, è l'esclusione, tra i comportamenti riferibili alla sfera di quest'ultimo, del mero attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali: trattasi di contegno di per sé solo idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del conducente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/07/2024, n. 21061).
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. stabilisce la regola della concorsualità nella causazione dell'evento dannoso, quando resti non provata la ascrizione esclusiva della responsabilità e, dunque, l'individuazione del contributo causale efficiente.
Anche tale regola di giudizio è invocabile ai casi di investimento pedonale (i.e. sinistro stradale tra veicolo e pedone).
Ciò, tuttavia, quando « non è possibile accertare in concreto e con esattezza le modalità del fatto ed i rispettivi gradi di responsabilità dei soggetti coinvolti» (cfr. Cassazione civile, sez. III, 02/08/2024, n. 21913).
Sicché, procedendo al coordinamento normativo tra le due disposizioni, la regola aurea, in caso di sinistro stradale con danni al pedone, è quella di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. la quale, ammette la prova del contrario, ovvero la prova della imprevedibilità ed anomalia del contegno del pedone, tale da mandare esente da responsabilità il conducente avvinto dalla presunzione iuris tantum. In questo contesto valutativo, la condotta del pedone può rilevare, secondo le regole generali, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. in termini di contributo non esclusivo ma efficiente nella catena causale complessiva determinativa della produzione del danno.
Viceversa, quando non sia possibile accertare in concreto e con esattezza le modalità del fatto ed i rispettivi gradi di responsabilità dei soggetti coinvolti, entra in gioco la regola di cui all'art. 2054 co. II c.c. pag. 6/11 Nella specie, dalla lettura della sentenza appellata si evince esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche a sostegno della applicazione del regime di cui all'art. 2054 co. II
c.c.
In particolare, a fronte della premessa relativa alla prova del fatto – descritto in citazione come occorso a causa dell'investimento provocato da soggetto prospettato quale proprietario-conducente del veicolo Volkswagen Golf – desunta dal rapporto delle autorità intervenute e dalla prova orale raccolta, dalla sentenza emerge che “ciò che non
è emerso, in corso di causa, sono le specifiche modalità dell'evento lesivo (né la teste che ha attenzionato il quando era già a terra, né gli agenti intervenuti sul Pt_1 posto, a mezzo spostato e a pedone soccorso) e, dunque, non essendovi elementi che si palesino utili ad una attribuzione di responsabilità o ad una graduazione della stessa, si rende necessaria la applicazione della norma suppletiva di cui all'art. 2054 co. II c.c.”
Sebbene laconicamente – in ciò anche risiedendo la necessità di procedere con sentenza e non con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. – dalla sentenza sono ricavabili le circostanze poste a base della regola probatoria adoperata.
In particolare, valorizzando il riferimento al mezzo di prova costituito dal rapporto delle autorità, risulta l'assenza, nella rotatoria, di strisce pedonali di attraversamento (rectius
“aree di passaggio pedonale e banche per sosta pedonale”), in uno all'avvento delle autorità a “veicolo spostato dal punto di collisione”(cfr. rapporto incidente stradale accluso al fascicolo di primo grado sub fascicolo appellato).
Sicché, sebbene condensato in un inciso, il riferimento, contenuto in sentenza, al veicolo spostato – motivo per il quale non sono stati espletati rilievi (cfr. rapporto incidente stradale accluso al fascicolo di primo grado sub fascicolo appellato) – in guisa da non potersi scorgere, come risulta dal rapporto medesimo, il punto di collisione, consente di ritenere integrata la valutazione sottesa alla statuizione con cui in prime cure si è ritenuto che non è possibile accertare in concreto e con esattezza le modalità del fatto ed i rispettivi gradi di responsabilità dei soggetti coinvolti.
Né, d'altra parte, dalla deposizione della teste escussa sono emersi elementi idonei alla ricostruzione della dinamica nelle modalità in grado di disvelare elementi che si palesino utili ad una attribuzione di responsabilità o ad una graduazione della stessa.
pag. 7/11 Dalla stessa sentenza appellata, peraltro, consta il riferimento alla neutralità – sotto tale aspetto - delle dichiarazioni rese dalla teste . Testimone_1
Del resto, dalla lettura del narrato della teste, si apprende che la stessa ha precisato di non aver visto “il momento dell'urto tra l'auto e il pedone” (cfr. verbale udienza del
4.10.2019 sub fascicolo di primo grado acquisito in atti).
Sicché, al cospetto della individuazione, in sentenza, del percorso logico giuridico che ha condotto all'applicazione della regola della concorsualità di cui all'art. 2054 co. II
c.c. – e, comunque, considerata la omogeneità degli effetti derivanti dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 2054 co. I c.c. e 1227 c.c., giacché la presunzione di colpevolezza del conducente, che ha investito un pedone, prevista dall' art. 2054, co. 1, cod. civ., può essere mitigata dall' art. 1227 cod. civ., in virtù di «un comportamento censurabile della medesima vittima che comporti una concausa nella causazione del danno» (cfr. Tribunale Foggia sez. I, 05/07/2024, n.1840) – le censure veicolate col gravame non sono idonee ad attingere ad esiti di accoglibilità.
A ciò si aggiunge che dalla stessa esposizione narrativa in cui si condensa la denuncia della violazione dell'art. 116 c.p.c. – la quale richiede che il Giudice nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad un differente mezzo di prova (cfr. Cass. S.U. n. 20867 del 2020) – in relazione alle difese dell'appellato ed al tenore della sentenza gravata, non trova consistenza la fondatezza del motivo di gravame.
A fronte, infatti, dei riferimenti contenuti in sentenza – sebbene esposti con sintesi – ai dati derivanti dal rapporto delle autorità intervenute sui luoghi – che, come detto, hanno accertato lo spostamento del veicolo dal punto di collisione – nonché dal narrato della teste escussa – dal quale non è emerso elemento utile ad una più ricostruzione della dinamica fattuale, nelle sue precise modalità, anche perché ha riferito di non aver visto l'urto tra il pedone e il veicolo - la narrativa del libello introduttivo del giudizio di gravame si limita a dedurre, sul punto, che è “onere del conducente fornire rigorosa prova di comportamenti colposi ex art.1227 cc in capo al danneggiato al fine di eventualmente provare un concorso di colpa in capo a quest'ultimo” e che “di tale pag. 8/11 prova che parte convenuta avrebbe dovuto eventualmente fornire non v'è traccia alcuna”.
La sentenza appellata, invero, dà riscontro – anche qui in termini di motivazione succinta – delle regole di prudenza incombenti sull'utente della strada, facendo riferimento agli artt. 190 e n191 Codice della Strada.
Sicché, anche a fronte delle difese svolte dalla appellata in primo grado - riproposte al fine di sostenere la congruità della decisione appellata con conferma della relativa statuizione – relative al fatto che la sede dell'attraversamento del pedone odierno appellante, involgendo una rotatoria priva di aree transitabili dai pedoni, sita fuori da centro abitato, avrebbe imposto l'attraversamento della strada “tra un'intersezione e l'altra, percorrendo un percorso più lungo, aggirando l'intera rotatoria”(cfr. memoria costituzione appellato).
Il dato per cui, invece, tale modalità di attraversamento non sia intervenuta – o, comunque, non vi sia prova del contrario – consente di attribuire, al contegno del pedone, quel rilievo causale attribuitogli nella sentenza appellata, tenuto conto, peraltro, che la condotta del pedone non costituisce mera inosservanza del dovere di attraversamento sulle strisce – come detto non foriera di esclusione di presunzione di responsabilità ex art. 2054 co. I c.c. – ma va calata nel più ampio contesto dell'attraversamento pedonale occorso in una zona priva di “aree di passaggio pedonale
e banche per sosta pedonale” (cfr. rapporto autorità cit.)
Sicché - anche al di là del rilievo per cui dalla relazione delle autorità, la persona indicata come alla guida della vettura Volkswagen Golf con targa straniera 20-RJZ-8 corrisponde al nominativo di risultando, l'odierno appellato Persona_1 contumace, indicato quale proprietario e trasportato, in guisa che il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo è correttamente instaurato rispetto all'applicazione, operata dal giudice di prime cure, della regola di cui all'art. 2054 co. II
c.c. (essendo, il conducente della vettura coinvolta (se diverso dal proprietario) litisconsorte soltanto facoltativo) – la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. risulta già priva di riferimento alla attribuzione – erronea – di un diverso valore probatorio agli elementi posti a base della decisione.
pag. 9/11 Coerentemente, quindi, dai dati indicati in sentenza e riscontrati attraverso il vaglio, in questa sede, del materiale probatorio raccolto in prime cure, risulta applicato l'art. 2054 co. II c.c.
Ne segue, in definitiva, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata
(anche in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di prime cure).
Le spese del gravame seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile (fino a euro 5.200,00) di cui al D.M. 147/2022 attesa l'esiguità delle questioni trattate ed al netto della voce
“istruttoria/trattazion”e stante la natura documentale della attività istruttoria condotta in questo grado).
Deve, inoltre, trovare applicazione – sussistendone i presupposti ex lege – l'art. 13
D.P.R. n. 115/02 che dispone che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
RIGETTA nella contumacia dell'appellato l'appello proposto da CP_2
per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 205/2021 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (proc. N. RG 62/2019);
CONDANNA l'appellante soccombente al rimborso delle spese in favore dell' che liquida in complessivi € 1.701,00 Controparte_4
per compensi professionali, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 00,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre iva,
cpa e rimborso spese generali come per legge;
pag. 10/11 DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M.
115/2002 per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo pari a quello già
versato a titolo di contributo unificato.
Si comunichi.
Barcellona P.G. 10/6/2025
La Giudice
Elisa Di Giovanni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del
14.05.2025 – svolta ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'avvocato Vincenzo Russo, nell'interesse di appellante, nonché dall'avvocato Fabrizio Capuano Parte_1 nell'interesse dell' – appellato - visto l'art. 281 Controparte_1 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di grado d'appello iscritto al n. 1972/2021 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in tema di risarcimento danni da sinistro stradale
VERTENTE TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 indirizzo telematico ( rappresentato e Email_1 difeso dall'avv.to Vincenzo Russo, giusta procura in atti (cfr. allegato fascicolo appellante)
- appellante -
Contro
(P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappr.te pro tempore elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
( ) rappresentato e difeso dall'avv.to Fabrizio Capuano, giusta Email_2 procura in atti (cfr. allegato fascicolo appellato)
- appellato–
E NEI CONFRONTI DI
residente in [...]n.19 e domiciliato presso CP_2 CP_3
[... in Milano, Corso Sempione n.39;
appellato contumace. – Conclusioni: come da note scritte depositate per la partecipazione all'udienza svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e 281-sexies c.p.c. ed atti introduttivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Con citazione - notificata con PEC del 7.12.2021 al procuratore costituito dell' nel giudizio di prime cure e, per Controparte_4 CP_2
domiciliato presso in Milano, Corso Sempione n.39,
[...] Controparte_3 all'indirizzo pec: - ha proposto appello avverso la Email_3 Parte_1 sentenza n. 205/2021 depositata in data 21.05.2021 (non notificata) resa dal Giudice di
Pace di Barcellona P.G. a definizione del giudizio introdotto con atto di citazione del
24.09.2018 (R.G.n.62/2019) all'interno del quale richiedeva la condanna dell'
[...]
in qualità di impresa assicuratrice, nonché di Controparte_1 CP_2 in qualità di proprietario del veicolo assicurato (Volkswagen Golf con targa
[...] straniera 20-RJZ-8) - in solido - al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi l'08.02.2017 sul margine della rotatoria sita in S. Filippo del Mela, lungo la via Nazionale Olivarella, allorquando, a causa della velocità non commisurata ai luoghi, il conducente della predetta vettura - perdendo il controllo del mezzo - investiva il pedone procurandogli le lesioni oggetto di pretesa risarcitoria.
In assenza di costituzione del convenuto, il giudizio di prime cure veniva CP_2 istruito cure a mezzo di prove orali – in particolare, le deposizioni della teste
[...]
rese all'udienza del 04.10.2019 – nonché espletamento di CTU Testimone_1 medico-legale e, in esito alle stesse, in parziale accoglimento delle doglianze attoree, concluso con sentenza di parziale accoglimento in applicazione della norma suppletiva di cui all'art. 2054, II comma, c.c. con condanna al pagamento, in favore di della somma di euro 2.334,63, comprensiva di danno morale, Parte_1 quale risarcimento dei danni da lesioni personali, subite nel sinistro, oltre ad interessi, per come da parte motiva;
compensa tra le parti, per intero, le spese''.
pag. 2/11 L'appellante – prospettando, quale unico motivo di gravame, l'errata applicazione del disposto di cui all'art. 2054 co. II c.c. – si duole del risarcimento del danno riconosciutogli in misura della metà del dovuto, ovvero euro 2.334,63 e non dunque euro 4.669,26 come risultante dalla CTU medico-legale, lamentando l'applicazione del regime di responsabilità concorsuale, così instando per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del giudizio in appello.
Con l'unico motivo di gravame, infatti, l'appellante lamenta l'omessa applicazione dell'art. 2054 nella disposizione prevista al I comma c.c. - laddove stabilisce la presunzione relativa di responsabilità del conducente del veicolo assumendo, nella specie, non fornita la prova contraria.
Conclude, quindi, chiedendo l' applicazione del I comma dello stesso art. 2054 c.c. e, conseguentemente, la dichiarazione dell'esclusiva responsabilità in capo al conducente, in ordine alla causazione del sinistro occorsogli, con CP_2 condanna dei convenuti, in solido, all'integrale risarcimento del danno subito - come quantificato dalla CTU medico-legale nel giudizio di prime cure - nonché, da ultimo, per la condanna al pagamento dell'importo residuo di euro 2.334,63. Con vittoria di spese, competenze e onorari dei giudizi di primo grado e di appello.
L'appello è stato trattato nella resistenza dell' Controparte_1
Costituendosi, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure, ritenendo corretta la valutazione probatoria ed il regime giuridico applicato, stante la condotta del danneggiato, di attraversamento della sede stradale all'altezza della rotatoria esistente sulla S.S. 113 all'altezza della rotatoria “Corriolo”, priva di banchine ed attraversamenti pedonali, in violazione di preciso divieto (art. 190 Codice della strada) e, quindi, con “ condotta imprudente ed imperita” dotata di efficienza causale nel provocare il danno stesso.
La causa - istruita a mezzo acquisizione fascicolo di prime cure n. R.G. 62/2019 (cfr. acquisizione telematica del 23.12.2021) – viene decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
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pag. 3/11 Posta la tempestività del gravame – risultando, in atti, l'attestazione della notifica dell'appello in data 07.12.2021, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado in data 21.05.2021 entro il termine di sei mesi scadente al 22.12.2021 – va ribadita la valutazione di insussistenza dei presupposti per procedere ex art. 348 bis
c.p.c. (testo applicabile ratione temporis ante novella ex d.lgs. 149/20229) sottesa all'ordinanza pubblicata il 17.11.2022.
È, del resto, a tal riguardo, appena il caso di richiamare il condivisibile insegnamento propugnato durante la vigenza dell'art. 348 bis c.p.c. per cui «la scelta del giudice
d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate» (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Posta, altresì, la ammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., emergendo, nel corpo dell'atto d'appello, la indicazione dei capi della sentenza oggetto di gravame - oltreché delle specifiche modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di primo grado, in uno alle circostanze da cui si ritiene derivata erroneità della sentenza (cfr. paragrafo rubricato “modifiche che la presente difesa chiede che vengano apportate alla ricostruzione del fatto compiute dal giudice di primo grado” e correlate conclusioni ove si chiede “dichiarare il diritto all'integrale risarcimento del danno in favore dell'appellante e quindi per il residuato importo di euro 2.334,63” sub atto di appello) – nella sostanza, le censure veicolate col gravame ruotano attorno ad un nucleo fondamentale ed unitario.
L'appellante, infatti, si duole del riconoscimento, parziale, rispetto all'intero importo - pari ad euro 4.669,26 - quantificato a titolo di risarcimento per le lesioni subite in occasione del sinistro dell'08.02.2017, all'interno della relazione di CTU espletata in prime cure.
pag. 4/11 Chiare, al riguardo, le allegazioni riportate nell'atto d'appello: “si vuole appellare quella parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure, ritenuto provato il fatto storico quale l'avvenuto scontro tra il pedone e l'autovettura condotta dal sig. Pt_1
circostanza provata e non contestata, ritiene applicare l'art.2054 comma CP_2
II cc al fine di equiparare le responsabilità del pedone e dell'automobilista, ignorando così la corretta disposizione nella quale i fatti dovevano essere sussunti, e cioè il I comma dello stesso art. 2054 cc, secondo cui il conducente si presume interamente responsabile fino a prova contraria;
prova contraria – nel caso de quo non fornita da parte convenuta”.
Oltre alla dedotta falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. – applicato nella disposizione che prevede la regola sussidiaria del concorso in caso di scontro tra veicoli, non anche nella disposizione che pone la presunzione iuris tantum di responsabilità del conducente in caso di investimento del pedone – l'appellante censura, seppur laconicamente, la valutazione delle prove operata in primo grado.
Così, in particolare, ove – invocando la colpa totale in capo al conducente dimostrata alla luce della testimonianza raccolta e del verbale dell'Autorità versato in atti - deduce che è “onere del conducente fornire rigorosa prova di comportamenti colposi ex art.1227 cc in capo al danneggiato al fine di eventualmente provare un concorso di colpa in capo a quest'ultimo” assumendo che di tale prova – incombente su parte convenuta – “non v'è traccia alcuna”.
L'appellante, quindi, denuncia –seppur, come detto, laconicamente - violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile alla dinamica dell'occorso il regime di responsabilità sancito dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. – concorso paritario della colpa nella causazione del sinistro –muovendo dall'errata equiparazione di responsabilità gravante in capo al pedone e all'automobilista, in contrasto con la regola probatoria posta al primo comma del citato articolo.
In via generale e ricostruttiva, l'art. 2054 c.c. racchiude regole probatorie per la disciplina della responsabilità aquiliana derivante dalla attività di circolazione dei veicoli.
pag. 5/11 In particolare, il primo comma stabilisce una presunzione relativa di responsabilità del conducente del veicolo, per il danno prodotto a persone e/o a cose, vincibile da prova contraria.
La prova contraria – la quale deve atteggiarsi in termini di impossibilità alcuna di prevenire l'evento – può, peraltro, essere costituita e integrata dalla condotta del tutto imprevedibile ed anomala del pedone, purché sia tale da sorprendere l'automobilista ed impedirgli di prevenire tempestivamente i movimenti, del tutto repentini e inattesi.
Sintomo della natura imprevedibile ed anomala che deve connotare la condotta del pedone, è l'esclusione, tra i comportamenti riferibili alla sfera di quest'ultimo, del mero attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali: trattasi di contegno di per sé solo idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del conducente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/07/2024, n. 21061).
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. stabilisce la regola della concorsualità nella causazione dell'evento dannoso, quando resti non provata la ascrizione esclusiva della responsabilità e, dunque, l'individuazione del contributo causale efficiente.
Anche tale regola di giudizio è invocabile ai casi di investimento pedonale (i.e. sinistro stradale tra veicolo e pedone).
Ciò, tuttavia, quando « non è possibile accertare in concreto e con esattezza le modalità del fatto ed i rispettivi gradi di responsabilità dei soggetti coinvolti» (cfr. Cassazione civile, sez. III, 02/08/2024, n. 21913).
Sicché, procedendo al coordinamento normativo tra le due disposizioni, la regola aurea, in caso di sinistro stradale con danni al pedone, è quella di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. la quale, ammette la prova del contrario, ovvero la prova della imprevedibilità ed anomalia del contegno del pedone, tale da mandare esente da responsabilità il conducente avvinto dalla presunzione iuris tantum. In questo contesto valutativo, la condotta del pedone può rilevare, secondo le regole generali, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. in termini di contributo non esclusivo ma efficiente nella catena causale complessiva determinativa della produzione del danno.
Viceversa, quando non sia possibile accertare in concreto e con esattezza le modalità del fatto ed i rispettivi gradi di responsabilità dei soggetti coinvolti, entra in gioco la regola di cui all'art. 2054 co. II c.c. pag. 6/11 Nella specie, dalla lettura della sentenza appellata si evince esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche a sostegno della applicazione del regime di cui all'art. 2054 co. II
c.c.
In particolare, a fronte della premessa relativa alla prova del fatto – descritto in citazione come occorso a causa dell'investimento provocato da soggetto prospettato quale proprietario-conducente del veicolo Volkswagen Golf – desunta dal rapporto delle autorità intervenute e dalla prova orale raccolta, dalla sentenza emerge che “ciò che non
è emerso, in corso di causa, sono le specifiche modalità dell'evento lesivo (né la teste che ha attenzionato il quando era già a terra, né gli agenti intervenuti sul Pt_1 posto, a mezzo spostato e a pedone soccorso) e, dunque, non essendovi elementi che si palesino utili ad una attribuzione di responsabilità o ad una graduazione della stessa, si rende necessaria la applicazione della norma suppletiva di cui all'art. 2054 co. II c.c.”
Sebbene laconicamente – in ciò anche risiedendo la necessità di procedere con sentenza e non con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. – dalla sentenza sono ricavabili le circostanze poste a base della regola probatoria adoperata.
In particolare, valorizzando il riferimento al mezzo di prova costituito dal rapporto delle autorità, risulta l'assenza, nella rotatoria, di strisce pedonali di attraversamento (rectius
“aree di passaggio pedonale e banche per sosta pedonale”), in uno all'avvento delle autorità a “veicolo spostato dal punto di collisione”(cfr. rapporto incidente stradale accluso al fascicolo di primo grado sub fascicolo appellato).
Sicché, sebbene condensato in un inciso, il riferimento, contenuto in sentenza, al veicolo spostato – motivo per il quale non sono stati espletati rilievi (cfr. rapporto incidente stradale accluso al fascicolo di primo grado sub fascicolo appellato) – in guisa da non potersi scorgere, come risulta dal rapporto medesimo, il punto di collisione, consente di ritenere integrata la valutazione sottesa alla statuizione con cui in prime cure si è ritenuto che non è possibile accertare in concreto e con esattezza le modalità del fatto ed i rispettivi gradi di responsabilità dei soggetti coinvolti.
Né, d'altra parte, dalla deposizione della teste escussa sono emersi elementi idonei alla ricostruzione della dinamica nelle modalità in grado di disvelare elementi che si palesino utili ad una attribuzione di responsabilità o ad una graduazione della stessa.
pag. 7/11 Dalla stessa sentenza appellata, peraltro, consta il riferimento alla neutralità – sotto tale aspetto - delle dichiarazioni rese dalla teste . Testimone_1
Del resto, dalla lettura del narrato della teste, si apprende che la stessa ha precisato di non aver visto “il momento dell'urto tra l'auto e il pedone” (cfr. verbale udienza del
4.10.2019 sub fascicolo di primo grado acquisito in atti).
Sicché, al cospetto della individuazione, in sentenza, del percorso logico giuridico che ha condotto all'applicazione della regola della concorsualità di cui all'art. 2054 co. II
c.c. – e, comunque, considerata la omogeneità degli effetti derivanti dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 2054 co. I c.c. e 1227 c.c., giacché la presunzione di colpevolezza del conducente, che ha investito un pedone, prevista dall' art. 2054, co. 1, cod. civ., può essere mitigata dall' art. 1227 cod. civ., in virtù di «un comportamento censurabile della medesima vittima che comporti una concausa nella causazione del danno» (cfr. Tribunale Foggia sez. I, 05/07/2024, n.1840) – le censure veicolate col gravame non sono idonee ad attingere ad esiti di accoglibilità.
A ciò si aggiunge che dalla stessa esposizione narrativa in cui si condensa la denuncia della violazione dell'art. 116 c.p.c. – la quale richiede che il Giudice nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad un differente mezzo di prova (cfr. Cass. S.U. n. 20867 del 2020) – in relazione alle difese dell'appellato ed al tenore della sentenza gravata, non trova consistenza la fondatezza del motivo di gravame.
A fronte, infatti, dei riferimenti contenuti in sentenza – sebbene esposti con sintesi – ai dati derivanti dal rapporto delle autorità intervenute sui luoghi – che, come detto, hanno accertato lo spostamento del veicolo dal punto di collisione – nonché dal narrato della teste escussa – dal quale non è emerso elemento utile ad una più ricostruzione della dinamica fattuale, nelle sue precise modalità, anche perché ha riferito di non aver visto l'urto tra il pedone e il veicolo - la narrativa del libello introduttivo del giudizio di gravame si limita a dedurre, sul punto, che è “onere del conducente fornire rigorosa prova di comportamenti colposi ex art.1227 cc in capo al danneggiato al fine di eventualmente provare un concorso di colpa in capo a quest'ultimo” e che “di tale pag. 8/11 prova che parte convenuta avrebbe dovuto eventualmente fornire non v'è traccia alcuna”.
La sentenza appellata, invero, dà riscontro – anche qui in termini di motivazione succinta – delle regole di prudenza incombenti sull'utente della strada, facendo riferimento agli artt. 190 e n191 Codice della Strada.
Sicché, anche a fronte delle difese svolte dalla appellata in primo grado - riproposte al fine di sostenere la congruità della decisione appellata con conferma della relativa statuizione – relative al fatto che la sede dell'attraversamento del pedone odierno appellante, involgendo una rotatoria priva di aree transitabili dai pedoni, sita fuori da centro abitato, avrebbe imposto l'attraversamento della strada “tra un'intersezione e l'altra, percorrendo un percorso più lungo, aggirando l'intera rotatoria”(cfr. memoria costituzione appellato).
Il dato per cui, invece, tale modalità di attraversamento non sia intervenuta – o, comunque, non vi sia prova del contrario – consente di attribuire, al contegno del pedone, quel rilievo causale attribuitogli nella sentenza appellata, tenuto conto, peraltro, che la condotta del pedone non costituisce mera inosservanza del dovere di attraversamento sulle strisce – come detto non foriera di esclusione di presunzione di responsabilità ex art. 2054 co. I c.c. – ma va calata nel più ampio contesto dell'attraversamento pedonale occorso in una zona priva di “aree di passaggio pedonale
e banche per sosta pedonale” (cfr. rapporto autorità cit.)
Sicché - anche al di là del rilievo per cui dalla relazione delle autorità, la persona indicata come alla guida della vettura Volkswagen Golf con targa straniera 20-RJZ-8 corrisponde al nominativo di risultando, l'odierno appellato Persona_1 contumace, indicato quale proprietario e trasportato, in guisa che il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo è correttamente instaurato rispetto all'applicazione, operata dal giudice di prime cure, della regola di cui all'art. 2054 co. II
c.c. (essendo, il conducente della vettura coinvolta (se diverso dal proprietario) litisconsorte soltanto facoltativo) – la censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. risulta già priva di riferimento alla attribuzione – erronea – di un diverso valore probatorio agli elementi posti a base della decisione.
pag. 9/11 Coerentemente, quindi, dai dati indicati in sentenza e riscontrati attraverso il vaglio, in questa sede, del materiale probatorio raccolto in prime cure, risulta applicato l'art. 2054 co. II c.c.
Ne segue, in definitiva, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata
(anche in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di prime cure).
Le spese del gravame seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile (fino a euro 5.200,00) di cui al D.M. 147/2022 attesa l'esiguità delle questioni trattate ed al netto della voce
“istruttoria/trattazion”e stante la natura documentale della attività istruttoria condotta in questo grado).
Deve, inoltre, trovare applicazione – sussistendone i presupposti ex lege – l'art. 13
D.P.R. n. 115/02 che dispone che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
RIGETTA nella contumacia dell'appellato l'appello proposto da CP_2
per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 205/2021 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (proc. N. RG 62/2019);
CONDANNA l'appellante soccombente al rimborso delle spese in favore dell' che liquida in complessivi € 1.701,00 Controparte_4
per compensi professionali, di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 00,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre iva,
cpa e rimborso spese generali come per legge;
pag. 10/11 DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M.
115/2002 per il pagamento da parte appellante di un ulteriore importo pari a quello già
versato a titolo di contributo unificato.
Si comunichi.
Barcellona P.G. 10/6/2025
La Giudice
Elisa Di Giovanni
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