Articolo 8 della Legge 22 ottobre 1973, n. 672
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 novembre 1973
Art. 8. (Prestazioni ai superstiti:
cessazione del diritto alla pensione)

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall' articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e' sostituito dal seguente:
"Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito".
Entrata in vigore il 27 novembre 1973
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