Art. 8. (Prestazioni ai superstiti:
cessazione del diritto alla pensione)
Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall' articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e' sostituito dal seguente:
"Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito".
cessazione del diritto alla pensione)
Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall' articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e' sostituito dal seguente:
"Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito".