TAR
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01778/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 02407 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01778/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2025, proposto da
ST NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Rita Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione e Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 219/2024 del Tribunale Civile di Treviso
Sezione Lavoro, pubblicata in data 10-4-2024, nel procedimento RG n. 755/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 01778/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. IP AL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Treviso al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha condannato il
Ministero “a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 1.000,00 tramite
Carta elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente”.
3. In data 29-4-2024, l'interessata ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere l'attivazione della Carta elettronica del docente con l'accredito della somma complessiva di € 1.000,00.
La ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione. N. 01778/2025 REG.RIC.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato del 8-9-2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al rilascio della Carta elettronica del docente con accredito dei relativi importi annuali, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), in conformità
a quanto stabilito dal giudice ordinario, esclusi ulteriori accessori, atteso che tale importo non può essere equiparato a voci retributive.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente. N. 01778/2025 REG.RIC.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere, nonché dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, di cui al §7.3.
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Consiglio di Stato,
Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in N. 01778/2025 REG.RIC.
concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Ciò trova altresì conferma in considerazione del fatto che l'esecuzione delle sentenze di condanna all'attivazione della Carta elettronica del docente comporta l'attivazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio e accessori di legge e gli Uffici centrali del Ministero per la predisposizione della suddetta Carta e per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.
Sicché, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ) lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01778/2025 REG.RIC.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON SI, Presidente
IP AL, Primo Referendario, Estensore
BE RA, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IP AL ON SI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/12/2025
N. 02407 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01778/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2025, proposto da
ST NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Rita Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione e Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 219/2024 del Tribunale Civile di Treviso
Sezione Lavoro, pubblicata in data 10-4-2024, nel procedimento RG n. 755/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 01778/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. IP AL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Treviso al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha condannato il
Ministero “a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 1.000,00 tramite
Carta elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente”.
3. In data 29-4-2024, l'interessata ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere l'attivazione della Carta elettronica del docente con l'accredito della somma complessiva di € 1.000,00.
La ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 26 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione. N. 01778/2025 REG.RIC.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato del 8-9-2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al rilascio della Carta elettronica del docente con accredito dei relativi importi annuali, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di attivare, a favore della parte ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), in conformità
a quanto stabilito dal giudice ordinario, esclusi ulteriori accessori, atteso che tale importo non può essere equiparato a voci retributive.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente. N. 01778/2025 REG.RIC.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere, nonché dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, di cui al §7.3.
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Consiglio di Stato,
Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in N. 01778/2025 REG.RIC.
concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Ciò trova altresì conferma in considerazione del fatto che l'esecuzione delle sentenze di condanna all'attivazione della Carta elettronica del docente comporta l'attivazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio e accessori di legge e gli Uffici centrali del Ministero per la predisposizione della suddetta Carta e per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.
Sicché, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ) lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 440,70 (quattrocentoquaranta/70), oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01778/2025 REG.RIC.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON SI, Presidente
IP AL, Primo Referendario, Estensore
BE RA, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IP AL ON SI
IL SEGRETARIO