Articolo 2 della Legge 2 aprile 1953, n. 295
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 maggio 1953
Art. 2.
Coloro che conseguiranno tale giudizio di idoneita' potranno essere iscritti nell'albo previsto dall' art. 6 della legge 4 giugno 1934, n. 977 , previo l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella, allegato A, al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 20 maggio 1953