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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 6.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c, ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 5/2023 R.G.L. e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. A. Manuela Nucera (pec: ; Email_1
appellante e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Mesiano (pec: Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del
Lavoro, conveniva in giudizio l' al fine di ottenere il Controparte_1 Pt_1
riconoscimento della natura professionale delle patologia denunciata – ernia discale lombare multipla – e l'accertamento di una inabilità permanente nella misura del 10%, con conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione delle relative prestazioni economiche.
Costituendosi l' contestava le avverse deduzioni, disconoscendo il nesso causale Pt_1
tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta dall' , deducendo il CP_1
difetto di prova circa l'esposizione al rischio di contrarre le suddette patologie.
In corso di causa veniva nominato TU il quale riconosceva la natura professionale della patologia denunciata, quantificando la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%.
Il primo giudice con sentenza n. 1379/2022 faceva proprie le conclusioni peritali e accoglieva il ricorso, condannando l'ente alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale nella misura del 10% con decorrenza dal 22.01.2017, oltre interessi legali ed oltre spese di lite.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' deducendo: Pt_1
- l'omesso esame delle censure formulate in primo grado in ordine alla mancanza di prova del nesso causale, evidenziando che, trattandosi di malattia non tabellata, gravava sul ricorrente l'onere di provare non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e il nesso eziologico tra questa e la tecnopatia, onere che nella specie non sarebbe stato assolto;
- l'adesione acritica del giudice di prime cure alle conclusioni del TU, il quale avrebbe fondato il proprio giudizio su un criterio meramente possibilistico, desumendo la natura morbigena dell'attività lavorativa sulla base delle sole dichiarazioni rese dal periziato, con un accertamento definito esplorativo e privo di fondamento scientifico;
- la non riconducibilità della patologia all'attività lavorativa svolta, trattandosi di malattia comune;
- l'erroneità della quantificazione del danno biologico, ritenuta non coerente con i rilievi obiettivi riportati dal TU e non conforme alle previsioni tabellari di legge.
Nella resistenza della parte privata, in questo grado è stata espletata la prova testimoniale.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare. Le parti hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto (6.11.2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Motivi della decisione
L'appello proposto dall' è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Pt_1
Con l'originario ricorso ha dedotto: Controparte_1
1. che svolge attività lavorativa presso la con qualifica di operaio Controparte_2
qualificato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.01.1975 quale addetto ai lavori di sistemazione e manutenzione del verde forestale nel comune di S. Stefano in
Aspromonte;
2. che dal 1975 svolge mansioni che richiedono sollevamenti di pesi e il trascorrere di molte ore in piedi;
3. che in conseguenza all'utilizzo di attrezzi pesanti durante l'attività lavorativa, il ricorrente ha contratto ernie discali multiple;
4. in data 08.11.2016 ha presentato all' denuncia per il riconoscimento della Pt_1
malattia professionale e il pagamento dell'indennizzo per danno biologico , che veniva rigettata dall' per difetto del nesso causale. Pt_1
Ritenuto che la patologia di cui è affetto è stata contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta, chiedeva il riconoscimento della menomazione nella misura del 10 % e di conseguenza il diritto all'indennizzo corrispondente a titolo di danno biologico.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel giudizio di primo grado, ha accertato che l' era affetto da “deformazione erniaria C5-C6 e D8-D9 con impronta CP_1
sull'astuccio durale;
spondilosi lombare con artropatia degenerativa interapofisaria;
discopatia L4-L5 e L5-S1 con protrusione focale paramediana destra responsabile di impronta sul sacco durale” , riconosciuto la natura professionale della patologia e quantificato la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%.
L' con l'atto di appello, ha contestato le conclusioni della consulenza tecnica, Pt_1
deducendo l'assenza di prova dell'esposizione a rischio lavorativo e l'erroneità delle valutazioni del consulente, che avrebbe desunto le modalità dell'attività lavorativa dalle dichiarazioni del periziando, oltre a sostenere la natura comune e preesistente della patologia. Tali doglianze non meritano accoglimento.
Al rilievo dell'appellante di mancanza di prova dell'esposizione a rischio, l'appellato ha correttamente replicato di avere fin dall'atto introduttivo del giudizio richiesto prova per testi vertente sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (utilizzo di attrezzi da lavoro pesanti, quali: motoseghe, accette, decespugliatori, cesoie;
attività lavorativa svolta senza soluzione di continuità per otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana, consistente nella raccolta e trasporto di materiale risultato dalla potatura quali rami, arbusti, foglie, alberi, oltre alla foratura del terreno per piantare arbusti quali pini ed eucalipto, al posizionamento di massi uno sull'altro, alla costruzione di recinzioni in legno, il tutto sollevando e trasportando pesi elevati) .
In considerazione delle doglianze sollevate dall' ( che nelle conclusioni del gravame Pt_1
chiedeva tra l'altro al n. 2 “ la rinnovazione dell'accertamento peritale e, se ritenuta utile, espletare la prova per testi articolata dall'odierno appellato in primo grado”) , il
Collegio ha ritenuto opportuno assumere la prova testimoniale.
Il testimone escusso, collega dell' fin dal 1977, ha reso dichiarazioni circa le CP_1
concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, descrivendo mansioni caratterizzate da movimentazione manuale di carichi (tronchi, rami, pietre), posture incongrue e prolungate del rachide, uso costante di attrezzi anche pesanti (motoseghe, decespugliatori) , nonché attività di trasporto manuale di materiali per lunghi tragitti
(“facevamo disboscamento alberi alto fusto, facevamo i muri a secco, gabbioni
(armature metalliche per recinzioni); lavoravamo 5 giorni e la mattina del sabato fino alle 11,00 nel primo periodo, poi dal 1995-96 5 giorni, dalle 7,00 alle 16,00 e poi dalle
7,00 alle 16,30 con mezz'ora di pausa pranzo. Trasportavamo a mano tronchi, rami, foglie, risultati dalla potatura. Fino al 1990 questi materiali li portavamo a mano fino alla strada o al sentiero dove potevano arrivare i camion;
dopo il 1990 venivano caricati sui camion da mezzi meccanici ma dovevamo sempre portarli sul bordo strada o sentiero.
Utilizzavamo accette e decespugliatore, motoseghe;
quest'ultimi pesavano circa 7-8 Kg.
Preparavamo le buche nel terreno per piantare alberi (pini, querce, da frutto), la misura era 50 cm x 50 cm (profondità e diametro); usavamo picconi o pale di ferro, certe volte il terreno era pietroso. I massi per i muri a secco pesavano 40-50, anche 60 kg e dovevamo sollevarli a mano e portarli con la carriola;
nella raccolta di rami, foglie ecc., per realizzare muri a secco, raccogliere pietre, realizzare recinzioni, dovevamo per forza piegarci sul tronco”).
Le riportate risultanze della prova testimoniale sono del tutto coerenti con i fatti sui quali il TU nominato in primo grado ha basato l'accertamento del nesso causale tra attività lavoratova e patologia denunciata dall' ( si legge nell' elaborato peritale: “ CP_1
prestazione lavorativa era effettuata con la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo ... lavoro ... si svolge in ortostatismo e durante le operazioni di carico e trasporto del materiale il rachide non è in posizione ergonomica ed è soggetto a continue torsioni e movimenti di flesso-estensione ...il periziato trasportava, anche per lunghi tragitti, il materiale di riporto;
movimenti eseguiti con posture incongrue con ripetuti e costati movimenti di flesso-estensione del rachide lombare“).
All'esito della prova testimoniale, assunta in appello, resta dunque confermato che l'attività lavorativa dell si sia svolta per il prolungato periodo allegato CP_1
(documentato anche dall'estratto conto previdenziale versato in atti) in condizioni tali da comportare un carico biomeccanico costante e significativo sul rachide, idoneo a determinare o aggravare la patologia denunciata.
Ciò posto la TU risulta completa, sorretta da solida metodologia scientifica e priva di vizi logici o carenze;
questa Corte condivide pertanto la conclusione che il periziato durante il turno lavorativo “sovraccaricasse il rachide soprattutto lombare, assumendo posture non ergonomiche e movimentando carichi manualmente “ e che sia stato dimostrato il nesso di causalità generale, secondo il criterio della possibilità scientifica e dell'idoneità lesiva, atteso che l'agente eziologico (movimentazione manuale di carichi continuativa durante il turno lavorativo) è dotato di capacità lesiva rispetto al quadro morboso riscontrato.
In particolare il TU ha così individuato la correlazione individuale sulla base dei criteri topografico, cronologico, qualitativo-quantitativo e di continuità fenomenologica:
“dimostrato il nesso di causalità generale, cioè il criterio della possibilità scientifica o di idoneità lesiva, in quanto l'agente eziologico (movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo ), essendo dotato di idoneità lesiva rispetto al quadro morboso accertato, è provato che abbia aggravato la patologia denunciata, in quanto c'è dimostrazione scientifica e certificatoria evidente di esami strumentali, che possano mettere in relazione un possibile evento avverso in modo netto
e/o su base probabilistica certa. Sul piano individuale, il quadro è correlato col disturbo lamentato, sono soddisfatti il criterio topografico (compatibilità dell'organo bersaglio di quel determinato agente eziologico;
tipicità istologica, ecc.), il criterio cronologico
(tempo di latenza dall'insorgenza della malattia e durata dell'esposizione a rischio), criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa (l'agente lesivo è qualitativamente e quantitativamente sufficiente a causare il danno in analisi), il criterio di continuità fenomenologica (ha prodotto i danni che ci saremmo attesi)”.
Va dato atto che l'esposizione a rischio e l' idoneità delle mansioni a cagionare la patologia denunciata sono state negate dall' anche dopo l'istruttoria in appello con Pt_1
le note datate 4.11.2025 ma in modo del tutto generico e apodittico, senza confrontarsi con le dettagliate e concrete modalità della prestazione lavorativa nel corso degli anni, riferite dal teste , collega di lavoro dell' fin dal 1977. CP_1
A ciò si aggiunga che nella TU si evidenziava ulteriormente che “le infermità rilevate a carico del rachide lombare sono inserite nella Lista 1 delle malattie professionali la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, come previsto dal D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del 18 Aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.9.2014 serie generale 212. Orbene, in questa lista, al gruppo 2-malattie da agenti fisici esclusi tumori in quanto riportati al gruppo 6, al n. 03,
l'ernia discale lombare è elencata come malattia di elevata origine lavorativa in quanto provocata, come agente, dallamovimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo “.
Ebbene, né nelle osservazioni in primo grado del medico datate 14.4.2022 , né Pt_1
nell'atto di appello è stata svolta una qualsiasi censura avverso l'inclusione dell'ernia discale lombare tra le patologie aventi elevata probabilità di derivazione lavorativa ex
DM 27.4.20204.
Infine, inammissibilmente generica è la contestazione della valutazione del danno da parte del TU ( sarebbe “non coerente rispetto all'esame obiettivo rilevato, dallo stesso
TU e non corrispondente alle previsioni tabellari di legge”) , anche nella parte in cui lamenta che non siano state scorporate non meglio precisate “concause preesistenti extralavorative” e una presunta “ smentita” che deriverebbe dalla stessa certificazione medica prodotta dal ricorrente.
In ogni caso la quantificazione dei postumi del TU appare giustificata considerando:
-che per “l'ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti “
(codice 213) è prevista la misura “fino a 12” ;
- quanto descritto dal perito alla pag 5 della relazione (“notevole dolenzia alla pressione di tutte le apofisi spinose.Diminuzione della forza dell'E.L.A. bilateralmente. Alterazioni della sensibilita termica e dolorifica. Lasegue positiva bilateralmente”) e la significativa limitazione delle escursioni articolari del busto , rispetto ai valori normali, analiticamente riportata alla pag. 6 dell'elaborato.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (onorari ex DM n. 147/2022 - III scaglione, in misura prossima ai minimi stante la semplicità delle questioni trattate)
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra e avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
1379/2022 pubblicata il 05/07/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e pone a carico dell' le spese processuali dell'appello liquidate in Pt_1
€ 3.200,00 , oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
2) dà atto che è stata emessa una pronunia di rigetto integrale dell'appello ai fini del pagasmento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)