CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2024, n. 29129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29129 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS LV nato a [...] il [...] avverso il decreto del 12/01/2024 della Corte di Appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 23 febbraio 2023 il Tribunale di Trapani ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di SA RO. 2. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti soggettivi necessari ai fini del giudizio di pericolosità sociale. 3. SA RO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 12 gennaio 2024, con il quale la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'appello in precedenza avanzato dal ricorrente. 4. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari ai fini del giudizio di pericolosità sociale, dell'abitualità delle condotte criminose e dell'attualità della pericolosità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29129 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 05/06/2024 4.1. A giudizio della difesa, l'analisi del certificato del casellario e dei carichi pendenti dimostrerebbe che l'attività criminale dell'RO sarebbe del tutto episodica e non continuativa e, in ogni caso, precedente all'applicazione dell'ultimo avviso orale ad eccezione di un carico pendente risalente al luglio 2018. È stata, inoltre, affermata l'episodicità delle condotte criminose poste in essere nel triennio 2021-2023 con conseguente assenza del requisito dell'abitualità del proposto "ad ottenere proventi illeciti dall'attività criminale ed a mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica" (vedi pag. 5 del ricorso). 4.2. La misura di prevenzione applicata sarebbe eccessiva e sproporzionata nella durata così come la cauzione sarebbe eccessiva in relazione al grave stato di indigenza in cui versa l'RO, ammesso al gratuito patrocinio e percettore di reddito di cittadinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini concludenti dalla Corte territoriale. Deve essere preliminarmente ribadito che,i1 ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione 3è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 2 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massinnata). Nel caso di specie 9 i1 riferimento all'apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di appello. 2. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati;
la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". 3. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti pericolosi ex art. 1, lett. b) e c) d. Igs. 159/2011, anche in ragione delle valutazioni logiche desunte dall'omogeneità delle condotte illecite e del loro collegamento nella prospettiva della realizzazione di condotte lucrogenetiche che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica (plurime condanne definitive e non per reati contro il patrimonio quali truffa, circonvenzione di incapace, furto aggravato, estorsione e rapina aggravata nonché reati di evasione e porto abusivo d'arma), in un arco temporale compreso tra il 2009 ed il 2023 e tale da rappresentare la principale componente reddituale per il sostentamento del proposto (vedi pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato). La Corte territoriale, con motivazione logicamente ineccepibile, ha ritenuto attuale la pericolosità del ricorrente in considerazione della contiguità temporale tra I delitti di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito ed evasione commessi nell'aprile 2023 e l'adozione della misura di prevenzione avvenuta nel successivo mese di giugno nonché della reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale in un arco di tempo assai considerevole (vedi pag. 5 del provvedimento impugnato). Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico- probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine all'attuale pericolosità del ricorrente. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza della motivazione sul profilo sia della pericolosità sia dell'attualità apprezzata attraverso la 3 ricostruzione cronologica dei dati logico-fattuali correttamente indicati nel provvedimento impugnato. 4. L'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta l'eccessività della durata della misura di prevenzione e della cauzione imposta al ricorrente è generica ed aspecifica così come del tutto generico era l'identico motivo di appello (come correttamente affermato a pagina 6 del provvedimento impugnato). L'RO, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, si limita a dedurre la censura con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito, così venendo meno all'onere di specificità che grava sul ricorrente. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il Cons estensore _ Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 23 febbraio 2023 il Tribunale di Trapani ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di SA RO. 2. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti soggettivi necessari ai fini del giudizio di pericolosità sociale. 3. SA RO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 12 gennaio 2024, con il quale la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'appello in precedenza avanzato dal ricorrente. 4. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari ai fini del giudizio di pericolosità sociale, dell'abitualità delle condotte criminose e dell'attualità della pericolosità. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29129 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 05/06/2024 4.1. A giudizio della difesa, l'analisi del certificato del casellario e dei carichi pendenti dimostrerebbe che l'attività criminale dell'RO sarebbe del tutto episodica e non continuativa e, in ogni caso, precedente all'applicazione dell'ultimo avviso orale ad eccezione di un carico pendente risalente al luglio 2018. È stata, inoltre, affermata l'episodicità delle condotte criminose poste in essere nel triennio 2021-2023 con conseguente assenza del requisito dell'abitualità del proposto "ad ottenere proventi illeciti dall'attività criminale ed a mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica" (vedi pag. 5 del ricorso). 4.2. La misura di prevenzione applicata sarebbe eccessiva e sproporzionata nella durata così come la cauzione sarebbe eccessiva in relazione al grave stato di indigenza in cui versa l'RO, ammesso al gratuito patrocinio e percettore di reddito di cittadinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini concludenti dalla Corte territoriale. Deve essere preliminarmente ribadito che,i1 ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione 3è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.). Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 2 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massinnata). Nel caso di specie 9 i1 riferimento all'apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di appello. 2. Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati;
la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente". 3. I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali da cui desumere l'appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti pericolosi ex art. 1, lett. b) e c) d. Igs. 159/2011, anche in ragione delle valutazioni logiche desunte dall'omogeneità delle condotte illecite e del loro collegamento nella prospettiva della realizzazione di condotte lucrogenetiche che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica (plurime condanne definitive e non per reati contro il patrimonio quali truffa, circonvenzione di incapace, furto aggravato, estorsione e rapina aggravata nonché reati di evasione e porto abusivo d'arma), in un arco temporale compreso tra il 2009 ed il 2023 e tale da rappresentare la principale componente reddituale per il sostentamento del proposto (vedi pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato). La Corte territoriale, con motivazione logicamente ineccepibile, ha ritenuto attuale la pericolosità del ricorrente in considerazione della contiguità temporale tra I delitti di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito ed evasione commessi nell'aprile 2023 e l'adozione della misura di prevenzione avvenuta nel successivo mese di giugno nonché della reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale in un arco di tempo assai considerevole (vedi pag. 5 del provvedimento impugnato). Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un'analisi del materiale logico- probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine all'attuale pericolosità del ricorrente. In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza della motivazione sul profilo sia della pericolosità sia dell'attualità apprezzata attraverso la 3 ricostruzione cronologica dei dati logico-fattuali correttamente indicati nel provvedimento impugnato. 4. L'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta l'eccessività della durata della misura di prevenzione e della cauzione imposta al ricorrente è generica ed aspecifica così come del tutto generico era l'identico motivo di appello (come correttamente affermato a pagina 6 del provvedimento impugnato). L'RO, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, si limita a dedurre la censura con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito, così venendo meno all'onere di specificità che grava sul ricorrente. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il Cons estensore _ Il Presidente