Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 07/11/2024, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15914/2023 R.G. promossa da: rapp.to e difeso dall'Avv. PALOMBA Parte_1
STEFANO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in CP_1 atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva che, con comunicazione di accertamento somme del 26/09/2022, l' CP_1 sede di Pozzuoli gli comunicava che risultava in capo allo stesso un debito pari ad € 22.386,51 per il periodo dal 01/02/2014 e fino al 30/09/2018 sulla pensione cat. IO n. 15125002, per il seguente motivo: “mancata trattenuta quota lavoro da parte del datore di lavoro comprensivo delle sanzioni”; che, in data 06/03/2023, l'istante proponeva ricorso amministrativo, ma l' CP_1 non dava alcun seguito allo stesso. L'istante deduceva di aver percepito in buona fede la prestazione erogata spontaneamente dall'Ente, non avendo concorso in alcun modo a generare un eventuale errore nel calcolo della relativa prestazione economica allo stesso spettante, trattandosi inoltre di quote che il datore di lavoro avrebbe dovuto trattenere;
lamentava, inoltre, l'illegittimità del recupero dell'indebito per carenza di motivazione. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. fissare udienza di comparizione delle parti;
2. dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall di restituzione della somma CP_1
3. Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva tempestivamente l' , chiedendo con articolate CP_1 argomentazioni il rigetto della domanda. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è infondato. Ciò posto nel caso in esame, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la scrivente ritiene che non vi sia il legittimo affidamento del ricorrente. Ed invero, appare evidente come lo stesso sia stato avvertito dall' dell'onere di CP_1 comunicare al datore di lavoro la sua condizione di pensionato al fine di consentire al datore di lavoro di effettuare le ritenute sulla retribuzione delle quote di pensione non cumulabili con il reddito ai sensi dell'art. 21 DPR n. 488/1968. Nel TE08 del 24.2.2014 si legge chiaramente “INCUMULABILITA' CON REDDITO PER ATTIVITA'LAVORATIVA: l'assegno è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente e autonomo nella misura indicata dalla seguente tabella : data di riferimento per le trattenute da lavoro 2.2.2014, quota giornaliera di assegno non cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente € 7,57. Si ricorda che qualora svolga attività lavorativa dipendente in Italia lei è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro di essere titolare di assegno e a consegnarli l'allego modello TE10- V. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro dipendente devono essere effettuate dal datore di lavoro e versate all'Istituto. Ai fini dell'effettuazione delle trattenute da parte del datore di lavoro trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (articolo 10, comma 3, del decreto n. 503). L'articolo 21 del D.P.R. n. 488, nel testo integrato dall'articolo 21 della legge n. 153 del 1969, dispone che il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e che il datore di lavoro, a seguito della denuncia, o comunque accertato che il dipendente e' titolare di pensione, e' tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il lavoratore e' tenuto altresì a dichiarare gli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento (articolo 10, comma 3, del decreto n. 503). Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la trattenuta detraendo dall' importo della retribuzione, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali, e fino a concorrenza della retribuzione stessa, una somma pari all'importo della pensione, o della quota di essa, non dovuta in base alla normativa che disciplina il cumulo della pensione con la retribuzione. L'ammontare della trattenuta da operare sulla retribuzione si determina moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per il numero delle giornate comunque retribuite dei singoli periodi di paga. Nel ricorso giudiziario si fa riferimento alla buona fede del ricorrente. Il sig. in data 31.01.2014 ha presentato domanda di Assegno Parte_1 Ordinario d'Invalidità regolarmente riconosciuto, successivamente in data 03.06.2014 presenta domanda di pensione d'inabilità liquidata in data 15.07.2014 in via provvisoria per mancanza del flusso contributivo relativo agli ultimi mesi. In fase di trasformazione in definitiva ci si è accorti che a fronte del riconoscimento dell'inabilità non aveva cessata l'attività lavorativa. Si è pertanto eliminata la pensione di inabilità ripristinando il pagamento dell'Assegno Ordinario. Nel provvedimento di liquidazione dell'Assegno viene indicato in modo chiaro che il titolare della pensione deve comunicare al datore di lavoro le trattenute da operare sullo stipendio in osservanza della lg. 222/84. Dalla mancata comunicazione al datore di lavoro (come nella fattispecie) nasce il "debito di condotta" ovvero indebito la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale, cioè ad un comportamento omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento (vedi circ.
47/2018). Così ricostruita la fattispecie in esame non pare possa configurarsi la buona fede del ricorrente il quale , nella veste di lavoratore dipendente e pensionato aveva l'onere di effettuare la comunicazione al datore di lavoro della quota di pensione incumulabile con la retribuzione , così come indicato a chiare lettere dall' nel CP_1 prospetto di liquidazione dell'assegno ordinario del 24 febbraio 2014. In tema di indebito previdenziale l'art. 52 L. n. 88/1989 così recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. In materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, pertanto, la ripetizione dell'indebito è ammessa nei soli casi di non addebitabilità al percepiente dell'erogazione non dovuta, per come disposto dall'art. 52 L. 88/89. Il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale, rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione[19], la quale ha ricordato che la “L. n. 88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.”. L'art. 13 della L. n. 412/1991, successivamente, ha fornito un'interpretazione autentica del citato art. 52 della Legge n. 88/1989, disponendo che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1); inoltre, l'ente di previdenza “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2). L'art. 13, quindi, estende le ipotesi di ripetibilità ai casi in cui il pensionato, a conoscenza di informazioni non in possesso dell'ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate o le abbia comunicate in maniera inesatta. Ed è proprio questo il caso sottoposto all'attenzione della scrivente atteso che il ricorrente doveva, ex art. 21 DPR 1968 n. 488, comunicare al datore di lavoro la quota di pensione non cumulabile con la retribuzione in modo da consentire al datore di lavoro di effettuare la relativa trattenuta che avrebbe versato all' l' avrà diritto di recuperare le somme CP_1 CP_1 indebitamente versate laddove il pensionato ha omesso di comunicare al datore di lavoro fatti che avrebbero potuto incidere sul diritto alla pensione, o sul suo importo, non potendosi imputare all' alcuna responsabilità dell'errore. CP_2
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di lite si compensano integralmente considerata la complessità e controvertibilità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese di lite si comunichi.
Così deciso in data 07/11/2024. il Giudice
Dott. Manuela Montuori