Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RE PVBBLICA ITALIA
Repubblica italiana
Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza
pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 291/2023 r.g., udienza del 30/05/2025
Parte_1
Avv. GIUSTI LAMBERTO parte ricorrente
Parte 2
Avv. DI TEODORO FRANCO parte resistente
Le conclusioni delle parti I. Parte ricorrente, agendo in opposizione ex art.
1.51 Legge 28 giugno 2012, n. 92, chiede: “- dichiarare l'impugnato licenziamento, così come intimato, per tutti i motivi esposti in narrativa, illecito e, comunque, illegittimo, con ogni conseguenza di legge;
-per l'effetto ordinare alla Parte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto precedentemente occupato e condannare la suddetta società al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a Euro 1964,66, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Il tutto con interessi e rivalutazione come per legge;
-.in via subordinata e salvo gravame, accertare l'illegittimità dell' intimato licenziamento e, dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro, attesi gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda, condannare la CP 1 resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Euro 1964,66) oltre interessi e rivalutazione monetaria. -.condannare altresì la società resistente al pagamento in favore del sig. Controparte_2 l'indennità di preavviso nella misura di n. 30 giorni”. II. Parte resistente chiede di respingere l'opposizione.
1 Parte ricorrente, dal 2008, è dipendente a tempo indeterminato della parte resistente, impresa che impiega più di 15 lavoratori.
2 Parte ricorrente ha la qualifica di operaio generico 2° livello con applicazione del CCNL Industria
Metalmeccanica. La mansione prevede anche il sollevamento di pesi per 15-17 kg come indicato dalla stessa resistente. 3 Parte ricorrente ha usufruito di un periodo di assenza dal lavoro per malattia dal 18 ottobre 2021 al 29 ottobre 2021 per lombosciatalgia dx in soggetto affetto da ernia discale L5-S I operata (doc. 5 e 6 ricorso). Il primo certificato medico è stato rilasciato il 18.10.2021 e indica una prognosi sino al
21.10.2021; il secondo è stato rilasciato il 25.10.2021 e reca la prognosi sino al 29.10.2021 (nello stesso
è indicato che il lavoratore dichiara di essersi ammalto il 18.10.2021).
Parte resistente, richiamando la contestazione disciplinare del 28.10.2021 (doc. 10 ricorso), ha 4
licenziato per giusta causa il lavoratore. Nella contestazione (doc. 8 ricorso) è riportato che “Lei ha dichiarato e il suo medico curante ha attestato di essere malato ininterrottamente da lunedì 18 ottobre
- =
a venerdì 29 ottobre. In realtà, durante il predetto periodo di malattia, Lei ha tenuto un comportamento che, alternativamente, o è incompatibile con la malattia denunziata o è idoneo a compromettere o ritardare la guarigione. E infatti, durante la malattia Lei: 1) La sera del 22 ottobre ha festeggiato il suo compleanno in un locale pubblico, intrattenendosi almeno sino alle ore 24 circa con diverse persone, come pubblicizzato da alcuni social media. 2) sabato 23 ottobre, nel corso dell'intera mattinata, ha partecipato a una manifestazione pubblica che si è tenuta lungo il molo del porto di San Benedetto del
Tronto. Come detto, si tratta di condotte che sono incompatibili con la malattia denunziata o idonei compromettere o ritardare la guarigione".
5 Il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza ex art.
1.49 Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha respinto l'opposizione al licenziamento. II. L'art. 18.4 dello Statuto dei lavoratori prevede che Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. III. La giurisprudenza da tempo afferma che in tema di licenziamento individuale per giusta causa,
l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18.4 comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell'ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un'altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto (Cassazione n. 3655/2019). IV. La questione decisiva ai fini del giudizio è pertanto quella della valutazione della compatibilità di altra attività (“extralavorativa”) posta in essere durante il periodo di inabilità temporanea a seguito di malattia. Il profilo decisivo ai fini del giudizio concerne la valutazione della specifica attitudine dell'attività "extra" a compromettere il pronto recupero delle condizioni di salute utili all'adempimento della prestazione lavorativa. V. La giurisprudenza è consolidata nell'affermazione secondo cui non esiste un divieto assoluto a carico del lavoratore assente per malattia o infortunio di svolgere un'altra attività, anche lavorativa ed a favore di altro datore di lavoro, purché tale attività si presenti compatibile con la patologia impeditiva,
e dunque con le proprie condizioni di salute, e sia inidonea a compromettere e ritardare la guarigione e la ripresa dell'attività lavorativa.
1 In materia di licenziamento per giusta causa, è stato puntualizzato, lo svolgimento da parte del lavoratore di un'attività extralavorativa durante lo stato di malattia contrasta con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro, qualora si riscontri, con onere della prova a carico del datore di lavoro, che tale attività costituisce indice di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e non ritardata guarigione. (Cassazione n. 1173/2018). 2 Pur non sussistendo un divieto assoluto grava sul lavoratore, in base ai canoni di buona fede e correttezza, l'obbligo di astenersi da quelle attività idonee a determinare le condizioni per l'inadempimento della prestazione. 3 Va specificato come tale obbligo di astensione è teleologicamente orientato e limitato a soddisfare l'interesse patrimoniale del datore alla prestazione lavorativa e non implica la compressione totale degli interessi del lavoratore ma il loro bilanciamento con gli obblighi contrattualmente assunti.
4 Pertanto la valutazione della condotta addebitata al lavoratore deve tenere in considerazione sia l'interesse del datore di lavoro ad ottenere la prestazione lavorativa dovuta, sia l'interesse del lavoratore a non veder compromessa la propria libertà ma a vederla limitata solo in funzione della prestazione per la quale si è negozialmente impegnato. 5 Laddove il datore imputi al lavoratore un comportamento fraudolento, ovvero la simulazione dell'infortunio per non adempiere alla prestazione dovuta, spetta ad esso l'onere della prova dei relativi fatti. 6 Nel caso invece in cui non sia in discussione la natura fraudolenta della condotta, la valutazione della stessa deve accertare se l'attività sia stata idonea ad alterare il recupero dall'infortunio e pertanto a ledere, in modo ingiustificato, l'interesse del datore di lavoro. 7 La valutazione, quindi, allo scopo di realizzare il bilanciamento, anche nelle forme processuali, è fondata su due giudizi. 8 Con il primo giudizio si valuta la astratta incompatibilità della condotta imputata con l'infortunio e quindi l'astratta idoneità della stessa a pregiudicare il recupero e quindi il corretto adempimento della prestazione lavorativa. Laddove all'esito del giudizio emerge la incompatibilità astratta dell'attività con l'infortunio, si passa al secondo giudizio.
9 Con il secondo giudizio ex post ed in concreto, si valuta se concretamente l'attività “extra” ha determinato un ritardo nel recupero dall'infortunio ovvero un ritardo imputabile nella ripresa della prestazione lavorativa. Nella struttura processuale di tale giudizio spetta al datore la prova della condotta mentre spetta al lavoratore la prova della concreta compatibilità dell'attività svolta con lo status di infortunato e la prova che, nonostante l'attività svolta, non vi è stato un ritardo nella ripresa in servizio rispetto a quanto previsto dalla prognosi medica che ha legittimato l'esonero dalla prestazione. 10 In sintesi, una volta che il datore ha allegato e provato la specifica condotta del lavoratore ed ha affermato che la stessa è astrattamente incompatibile con l'infortunio ovvero è idonea a pregiudicare il recupero o un suo altro interesse patrimoniale, laddove sia positivo il giudizio di astratta incompatibilità, il lavoratore ha l'onere di provare, in base all'applicazione ponderata del principio della vicinanza della prova, che nonostante l'attività svolta vi è stata la ripresa normale della prestazione ovvero ha l'onere di provare che la tardiva ripresa in servizio è dipesa da altri fattori ad esso non imputabili (in termini più generali, che non vi è stata la concreta incompatibilità). 11 Quindi grava sul lavoratore il rischio che l'attività extralavorativa (astrattamente incompatibile con l'infortunio e idonea a pregiudicare il corretto adempimento della prestazione lavorativa) determini una lesione dell'interesse patrimoniale del datore.
12 L'onere probatorio è attenuato dal fatto che il rientro del dipendente nei termini della prognosi determina un elemento presuntivo estremamente forte ad indicare il fatto che l'attività prestata durante l'infortunio sia stata inidonea ad incidere sul recupero e quindi a determinare l'inadempimento della prestazione dovuta. VI. Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio non si delinea l'imputazione di una condotta fraudolenta al lavoratore che, comunque, non risulta provata. VII. Per quel che riguarda la partecipazione alla cena il giudizio si arresta alla valutazione di astratta compatibilità della condotta imputata con la malattia e dell'inidoneità della stessa a pregiudicare il corretto adempimento della prestazione lavorativa (ovvero il pronto recupero). L'attività “extra” del dipendente per le caratteristiche intrinseche della stessa una cena presso un locale - non presenta elementi di incompatibilità con la malattia e pertanto non è astrattamente idonea a determinare un ritardo nel recupero dello stesso. Inoltre, va evidenziato, non è emerso alcun ritardo nel recupero ovvero nell'adempimento della prestazione dovuto al mancato recupero dall'infortunio. VIII. La medesima considerazione vale tuttavia per la partecipazione alla manifestazione che ha avuto una durata limitata in termini temporali e spaziali. La fonte maggiormente attendibile per quel che riguarda le caratteristiche della manifestazione è quella giornalistica (articolo di stampa doc. 11 memoria).
Nell'articolo si dà atto di una riunione all'aperto dei manifestanti alle ore 10:30, anticipato da un “flash mob per le vie del centro" che si presume di breve durata posto che non è documentato alcun corteo per le strade cittadine. Le parti concordano nell'affermare che la manifestazione si è conclusa al termine della mattinata. La temperatura non è stata particolarmente rigida (tra i 16 e 18 gradi) vista anche la mensilità autunnale.
1 E' stata in ogni caso conferita apposita consulenza tecnica la quale, pur nella sinteticità delle affermazioni dovuta anche alla non complessità del quadro patologico, appare pienamente attendibile e credibile.
2 La consulenza tendendo anche in considerazione del clima presente quel giorno - prende atto, sulla base della storia clinica, che la "sciatalgia da cui risultava affetto il Sig. Pt 1 non fosse particolarmente grave (con obbligo di riposo assoluto) ma di lieve-media entità per cui la terapia indicata
è costituita da utilizzo di fans, miorilassanti, moderata attività fisica per alleviare la sintomatologia dolorosa e rafforzare la muscolatura paravertebrale" e che pertanto le attività svolte "non possono considerarsi idonei a compromettere o ritardare la guarigione dalla patologia per cui il periziato si trovava al momento dei fatti assente per malattia". 3 La consulenza ha quindi escluso che, in concreto, vi sia stata un ritardo nella guarigione dovuta all'attività fisica moderata svolta. 4 La consulenza di parte resistente non contiene elementi idonei a sconfessare il giudizio tecnico reso dal c.t.u. In primo luogo, non vi sono state osservazioni. In secondo luogo, la perizia di parte astratta e senza indagine alcuna sulla storia clinica del paziente e sulle caratteristiche specifiche, in termini di gravità, della patologia afferma apoditticamente l'incompatibilità generale delle attività corporee moderate (tra cui la cena) con la malattia. IX. Pertanto non vi è stato alcun inadempimento del lavoratore agli obblighi di buona fede e correttezza scaturenti dal contratto non essendo stata accertata alcuna lesione dell'interesse datoriale all'adempimento della prestazione lavorativa dovuta. X. Non vi è contestazione in relazione alla misura della retribuzione globale di fatto e pertanto la stessa può esser determinata sulla base di quanto allegato dalla parte ricorrente.
XI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione - considerando il valore della controversia (parametro sopra i 26mila euro), i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n.
30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio.
p.q.m.
I. Accoglie l'opposizione. II. Annulla il licenziamento per insussistenza del fatto contestato. III. Condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro. IV. Condanna parte resistente al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a euro 1.964,66, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Il tutto con interessi e rivalutazione come per legge. V. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 4.629 euro, oltre accessori dovuti per legge. VI. Pone le spese di consulenza a carico della parte resistente
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
30/05/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta