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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 22.2.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18900 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
c.f. Parte_1
e P. IV rappresentata e C.F._1 P.IV_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avvocato
Armando Finocchiaro (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Via Vecchia Ognina
n. 140.
sentenza proc. n. 18900/23 r.g. pag. 1 OPPONENTE
E
P.IV , elettivamente domiciliata in CP_1 P.IV_2
Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, 21/C nello studio dell'Avv.
Marco Sasso del Verme CF che la rappresenta C.F._3
e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
67.763 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica per il periodo dal 1.03.2022 al 30.04.2023.
L'opponente ha dedotto che:
le tariffe applicate e, conseguentemente, la somma pretesa deve ritenersi errata e non dovuta;
le fatture depositate ex adverso non indicano i dati fondamentali come la “costante di lettura” e le “letture”;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto che:
le fatture di trasporto del distributore attestano sia l'effettività della fornitura di energia elettrica da parte di all'opponente società CP_1
sia la corrispondenza dei consumi rilevati e fatturati dal distributore ad sentenza proc. n. 18900/23 r.g. pag. 2 e successivamente fatturati da al cliente;
CP_1 CP_1
la fattura n. 22FE48163 del 09.11.2022 di euro 42.944,89 è il risultato sia di conguagli/ricalcoli dei consumi effettuati dal distributore E-
Distribuzione s.p.a. per i periodi di cui al dettaglio della fattura e precisamente relativi al periodo marzo 2022 a agosto 2022, così come da verbale del 15.10.2013 dove il distributore accertava la determinazione dei prelievi effettuati era avvenuta con costante di trasformazione “K” errata di 400 in luogo di quella corretta di 2000 per il periodo giugno 2019 – settembre 2022;
i consumi fatturati nel periodo di vigenza del contratto (dal 01-7-2022
al 30.04.2023) da sono in linea allo storico dei consumi del CP_1
cliente;
i prezzi applicati sono molto diversi, poiché nei mesi di luglio/settembre 2022 si è avuto anche l'apice dei prezzi di energia elettrica per le note vicende internazionali;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che quanto dedotto dall'opposta è provato dalla produzione della documentazione citata.
Il rapporto contrattuale non è contestato come pure la somministrazione dell'energia.
Le altre contestazioni proposte dall'opponente sono del tutto generiche.
sentenza proc. n. 18900/23 r.g. pag. 3 L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 4335/2023 del 29 giugno 2023 proposta dall'
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato l'11.89.23, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 9.142 per onorario oltre s.g., IV e CPA.
Così deciso in Napoli il 3.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 18900/23 r.g. pag. 4