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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3872 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/07/1944,
e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
Brenta (VI) il 10/12/1945, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato SORBARA DAVIDE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 20 giugno 1981, in Tezze sul Brenta, con atto trascritto nel
1 Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tezze sul Brenta anno 1981 n. 2 Parte
I, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito, alle seguenti condizioni:
1. Il signor corrisponderà, a titolo di assegno divorzile Parte_1
sussistendone le condizioni di legge, alla moglie l'importo mensile di euro 4.000.=
(quattromila) che dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da ottobre 2026.
2. Il signor provvederà, inoltre e sempre a titolo divorzile, Parte_1 direttamente (essendo, tra l'altro, intestatario dei relativi contratti e/o servizi) al pagamento di tutte le spese per la gestione e manutenzione ordinaria della casa coniugale di proprietà della moglie, intendendosi in esse ricompresi anche i costi per le utenze di luce, gas, riscaldamento, telefono, rifiuti, per il giardiniere e per gli abbonamenti a SKY ed INTERNET.
3. I coniugi si danno atto che dette spese ammontano a non meno di euro 1.000,00
(mille) mensili e che, pertanto, questo deve intendersi l'importo minimo a carico del signor per detto titolo. Pt_1
4. Le parti si danno atto di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver niente a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo ed in particolare ad ogni diritto derivante dal divorzio, fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso, confermando essi che quanto qui convenuto è esattamente conforme alla loro espressa volontà, impegnandosi al suo adempimento secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1358, 1375 c,c, ed alla sua interpretazione ai sensi dell'art. 1362 e ss. c.c...
5. Spese della presente procedura integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Tezze Sul Brenta (VI) in data 20/06/1981.
2 All'esito dell'udienza del 30/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 25/05/2017 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Parte_2
, a titolo di assegno divorzile la somma di 4.000,00 euro mensili, annualmente
[...]
rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché di provvedere egli stesso direttamente a tutte le spese per la gestione e manutenzione ordinaria della casa coniugale di proprietà della moglie, nei termini e con le modalità concordate tra le parti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Tezze Sul Brenta (VI) il 20/06/1981 alle condizioni Parte_2
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tezze sul Brenta (VI) al n. 2, parte I, anno 1981;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3872 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/07/1944,
e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
Brenta (VI) il 10/12/1945, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato SORBARA DAVIDE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 20 giugno 1981, in Tezze sul Brenta, con atto trascritto nel
1 Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tezze sul Brenta anno 1981 n. 2 Parte
I, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito, alle seguenti condizioni:
1. Il signor corrisponderà, a titolo di assegno divorzile Parte_1
sussistendone le condizioni di legge, alla moglie l'importo mensile di euro 4.000.=
(quattromila) che dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da ottobre 2026.
2. Il signor provvederà, inoltre e sempre a titolo divorzile, Parte_1 direttamente (essendo, tra l'altro, intestatario dei relativi contratti e/o servizi) al pagamento di tutte le spese per la gestione e manutenzione ordinaria della casa coniugale di proprietà della moglie, intendendosi in esse ricompresi anche i costi per le utenze di luce, gas, riscaldamento, telefono, rifiuti, per il giardiniere e per gli abbonamenti a SKY ed INTERNET.
3. I coniugi si danno atto che dette spese ammontano a non meno di euro 1.000,00
(mille) mensili e che, pertanto, questo deve intendersi l'importo minimo a carico del signor per detto titolo. Pt_1
4. Le parti si danno atto di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver niente a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo ed in particolare ad ogni diritto derivante dal divorzio, fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso, confermando essi che quanto qui convenuto è esattamente conforme alla loro espressa volontà, impegnandosi al suo adempimento secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1358, 1375 c,c, ed alla sua interpretazione ai sensi dell'art. 1362 e ss. c.c...
5. Spese della presente procedura integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Tezze Sul Brenta (VI) in data 20/06/1981.
2 All'esito dell'udienza del 30/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 25/05/2017 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Parte_2
, a titolo di assegno divorzile la somma di 4.000,00 euro mensili, annualmente
[...]
rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché di provvedere egli stesso direttamente a tutte le spese per la gestione e manutenzione ordinaria della casa coniugale di proprietà della moglie, nei termini e con le modalità concordate tra le parti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Tezze Sul Brenta (VI) il 20/06/1981 alle condizioni Parte_2
in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tezze sul Brenta (VI) al n. 2, parte I, anno 1981;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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