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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1922/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1922/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(CF: ), con l'Avv. PERUZZO Parte_1 C.F._1
ERIKA;
- ricorrente –
contro
(C.F. ), con l'avv. CERRUTI Controparte_1 C.F._2
ROBERTO;
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 09.12.2025; Conclusioni congiunte delle parti: “- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso la madre;
- obbligo del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di 250,00 euro mensili per ciascun figlio, annualmente indicizzata secondo
ISTAT, ed il 50% ciascuno delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Alessandria;
- assegno unico alla madre;
- revoca dell'assegno di contribuzione del marito alla moglie;
-regime di visita del padre con i figli secondo il protocollo attualmente vigente con i servizi sociali dell'Ovadese, salve modifiche da parte degli stessi servizi sociali sulla base della concreta situazione;
- vicendevole consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio anche per i figli;
- si dà atto che non vi è assegnazione della casa coniugale, dalla quale anche la moglie si è nel frattempo trasferita;
- spese di lite compensate.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 18 agosto 2025, la sig.ra ha Parte_1 rappresentato che: in data 10.02.2014 ha celebrato matrimonio concordatario con il sig.
che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: Controparte_1 Persona_1
(13.06.2010), (27.10.2015) ed (23.02.2017); che è intervenuta Per_2 Persona_3 separazione giudiziale trasformata in consensuale in data 08.09.2020, omologata dal
Tribunale di Alessandria in data 30.09.2020, RG 2210/20219.
2. Con memoria difensiva in data 3.12.2025, il sig. si è Controparte_1 costituito in giudizio, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la riduzione del mantenimento dei figli ad € 500 complessivi e la revoca dell'assegno di mantenimento alla sig.ra . Parte_1
3. All'udienza del 4.12.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, rassegnavano le trascritte conclusioni congiunte e chiedevano la rimessione della causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 30.09.2020, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 18.08.2025, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da richiesta concorde, in considerazione della specifica domanda congiunta in tal senso, oltreché dell'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sig.ri
[...]
e in Morsasco (AL) il 10.05.2014, (atto n. 1, P. Parte_1 Controparte_1
II, Serie B);
- affida i figli minori ed , in modo condiviso, a entrambi i Persona_1 Per_2 Persona_3 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- obbligo del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di 250,00 euro mensili per ciascun figlio, annualmente indicizzata secondo
ISTAT, ed il 50% ciascuno delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Alessandria;
- assegno unico alla madre;
- revoca dell'assegno di contribuzione del marito alla moglie;
- regime di visita del padre con i figli secondo il protocollo attualmente vigente con i servizi sociali dell'Ovadese, salve modifiche da parte degli stessi servizi sociali sulla base della concreta situazione;
- consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio anche per i figli;
- si dà atto che non vi è assegnazione della casa coniugale, dalla quale anche la moglie si è nel frattempo trasferita;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morsasco (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 11 dicembre 2025
Il presidente estensore
(Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1922/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(CF: ), con l'Avv. PERUZZO Parte_1 C.F._1
ERIKA;
- ricorrente –
contro
(C.F. ), con l'avv. CERRUTI Controparte_1 C.F._2
ROBERTO;
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 09.12.2025; Conclusioni congiunte delle parti: “- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso la madre;
- obbligo del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di 250,00 euro mensili per ciascun figlio, annualmente indicizzata secondo
ISTAT, ed il 50% ciascuno delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Alessandria;
- assegno unico alla madre;
- revoca dell'assegno di contribuzione del marito alla moglie;
-regime di visita del padre con i figli secondo il protocollo attualmente vigente con i servizi sociali dell'Ovadese, salve modifiche da parte degli stessi servizi sociali sulla base della concreta situazione;
- vicendevole consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio anche per i figli;
- si dà atto che non vi è assegnazione della casa coniugale, dalla quale anche la moglie si è nel frattempo trasferita;
- spese di lite compensate.”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 18 agosto 2025, la sig.ra ha Parte_1 rappresentato che: in data 10.02.2014 ha celebrato matrimonio concordatario con il sig.
che dall'unione dei coniugi sono nati i figli: Controparte_1 Persona_1
(13.06.2010), (27.10.2015) ed (23.02.2017); che è intervenuta Per_2 Persona_3 separazione giudiziale trasformata in consensuale in data 08.09.2020, omologata dal
Tribunale di Alessandria in data 30.09.2020, RG 2210/20219.
2. Con memoria difensiva in data 3.12.2025, il sig. si è Controparte_1 costituito in giudizio, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la riduzione del mantenimento dei figli ad € 500 complessivi e la revoca dell'assegno di mantenimento alla sig.ra . Parte_1
3. All'udienza del 4.12.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, rassegnavano le trascritte conclusioni congiunte e chiedevano la rimessione della causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 30.09.2020, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 18.08.2025, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da richiesta concorde, in considerazione della specifica domanda congiunta in tal senso, oltreché dell'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sig.ri
[...]
e in Morsasco (AL) il 10.05.2014, (atto n. 1, P. Parte_1 Controparte_1
II, Serie B);
- affida i figli minori ed , in modo condiviso, a entrambi i Persona_1 Per_2 Persona_3 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- obbligo del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di 250,00 euro mensili per ciascun figlio, annualmente indicizzata secondo
ISTAT, ed il 50% ciascuno delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Alessandria;
- assegno unico alla madre;
- revoca dell'assegno di contribuzione del marito alla moglie;
- regime di visita del padre con i figli secondo il protocollo attualmente vigente con i servizi sociali dell'Ovadese, salve modifiche da parte degli stessi servizi sociali sulla base della concreta situazione;
- consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio anche per i figli;
- si dà atto che non vi è assegnazione della casa coniugale, dalla quale anche la moglie si è nel frattempo trasferita;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morsasco (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 11 dicembre 2025
Il presidente estensore
(Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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