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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 901 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
(c.f. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), quali eredi di (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Persona_1
), rappresentate e difese dall' Avv. Luca Brancato per procura in calce C.F._3
all'atto di citazione in appello.
Appellanti (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Dioguardi, giusta procura prodotta agli atti di primo grado.
Appellata
(p. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio CP_3
Anselmo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Conclusioni delle parti appellanti:
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1631/2021 emessa dal Tribunale di Palermo il 14.4.2021,
depositata il 14.4.2021, notificata il 16.4.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della di nell'occorso avvenuto in all'interno Controparte_1 CP_4 CP_4
del in data 21.9.2016, nel quale la sig.ra , a causa del CP_1 Persona_1
pavimento bagnato, è caduta riportando gravi lesioni, avvalendosi delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado;
- conseguentemente condannare gli appellati in solido tra loro, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti da , al pagamento della somma di € 51.869,00 Persona_1
2 in favore di e n.q. di eredi della Parte_2 Parte_1
predetta attrice come determinata nella citazione proposta nel giudizio di primo grado o quell'altra somma che il Giudice di Appello vorrà determinare a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del dovuto al saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo e secondo grado.
Conclusioni dell'appellata : Controparte_1
ritenere e dichiarare infondato in fatto, illegittimo in diritto l'appello proposto rigettandolo e confermando integralmente la sentenza di primo grado con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata Controparte_2
ritenere e dichiarare infondato in fatto, illegittimo in diritto l'appello proposto rigettandolo conseguentemente, confermando in toto la decisione in 1° grado.
con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1631 del 14 aprile 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande coltivate da e , costituitesi in prosecuzione Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi di , volte alla condanna di al Persona_1 Controparte_1
pagamento di € 51.869,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento
3 ex art. 2051 c.c. del danno patito da a seguito della caduta, verificatasi il Persona_1
giorno 21 settembre 2016 intorno alle ore 22,00, all'interno del teatro.
Ha ritenuto il Tribunale che la contraddittorietà del quadro probatorio raccolto impediva di ritenere comprovato che la caduta di all'interno della Sala degli Specchi del Persona_1
fosse “ascrivibile ad un'anomalia della cosa in custodia all'Ente” (pag. 2 CP_1
della sentenza appellata).
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
pronunzia, affidandolo a due motivi con i quali:
I) lamentano l'omessa ed erronea valutazione delle prove acquisite in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., adducendo che “sia dalle risultanze testimoniali (ed
in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste ), sia dalla Tes_1
documentazione prodotta dall'attrice (anche sulle condizioni metereologiche
del giorno dell'occorso), è stato confermato in modo inequivoco l'evento, la
sua dinamica e il nesso di causalità”. Si dolgono, in particolare, del rilievo probatorio attribuito dal primo Giudie alla deposizione della teste
[...]
, la quale, non solo non aveva assistito alla caduta, ma aveva reso Tes_2
dichiarazioni incerte e contrastanti, e, per contro, della sottovalutazione della puntuale deposizione del teste , testimone Testimone_3
diretto degli eventi, oltre che della totale pretermissione della prova
4 documentale con la quale erano state dimostrate le copiose precipitazioni verificatesi il giorno del sinistro;
II) denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e delle regole che governano la distribuzione tra le parti dell'onere della prova, tali per cui
“essendo stato provato da parte attrice … il nesso di causalità tra il pavimento
in custodia della convenuta e le lesioni subite dalla sig.ra ”, sarebbe PE
stato onere della , al fine di “superare la Controparte_1
presunzione legale di responsabilità” su di essa per l'effetto gravante, dedurre e provare il “caso fortuito idoneo interrompere la serie causale che ha
determinato il verificarsi dell'evento lesivo” (pag. 10 dell'atto di appello).
Ricostituitosi il contraddittorio, eccepita, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ne ha contestato il fondamento nel merito, sollecitando la conferma integrale della sentenza impugnata
Si è costituita in giudizio anche deducendo, preliminarmente, di Controparte_1
essere venuta a conoscenza dell'istaurato giudizio di appello, stante l'irregolarità del procedimento di notificazione, solo a seguito della comunicazione a opera della cancelleria del provvedimento di trattazione scritta dell'udienza del 17 settembre 2021. Ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva di e , Controparte_5 Parte_2
costituitesi in prosecuzione dopo il decesso dell'attrice, per non aver dimostrato la loro qualità
5 di eredi e, in ogni caso, di uniche eredi di . Nel merito, infine, ha chiesto il Persona_1
rigetto del gravame.
L'appello, che per la sua specificità si sottrae alle censure di inammissibilità sollevate dalle appellate in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., non è meritevole di accoglimento.
La trattazione del merito dell'impugnazione non è preclusa della tardiva eccezione di difetto di legittimazione attiva di e , sollevata per la Parte_1 Parte_2
prima volta in appello dalla . Precisato che costoro si sono Controparte_1
costituite con nota del 12.2.2020 e che hanno interloquito, declinandola, sulla proposta conciliativa avanzata dal Tribunale, svolgendo in seguito ulteriori difese, ivi compreso il deposito delle memorie conclusive, il rilievo che solo nella comparsa di costituzione in appello la ha avanzato non scalfisce gli effetti che, in ossequio al meccanismo CP_1
della mancata contestazione specifica, si sono consolidati nel primo grado di giudizio. L'art. 115, comma 1, c.p.c. stabilisce, invero, che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,
nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “qualora l'effettiva titolarità del
rapporto controverso abbia costituito, nel precedente grado di giudizio, fatto pacifico per
mancata contestazione ad opera di tutte le parti in causa, quella di esse che nel successivo
grado la contesti ha l'onere di fornire la prova del suo contrario assunto, in quanto rivolto a
6 mettere in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto
non contestato (nella specie, peraltro, inammissibilmente, la qualità di eredi di una delle parti
era stata contestata per la prima volta solo nel giudizio di legittimità) (cfr. Cass. 1.9.9.2003
n. 12740; Cass. n. 10790/1999; Cass. n. 13585/1992)
Accedendo al merito dell'impugnazione, i cui motivi in ragione della stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, è opportuno ribadire la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. (sulla quale per tutte, Cass. Sez. Un.,
30.6.2022, n. 20943), ovvero il suo basarsi sul solo nesso causale tra "res" custodita e danno,
senza che assuma rilevanza la condotta del custode. Tale ricostruzione condiziona e orienta la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio risarcitorio, onerando il danneggiato della dimostrazione del rapporto di derivazione eziologica tra cosa custodita ed evento dannoso, anche accedendo al criterio ricostruttivo del "più probabile che non" (così
Cass. civ. 13.11.2015 n. 23201 e, più di recente Cass. civ. 26.4.2023 n. 10978), nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile
(Cass.7.9.2023, n. 26142). Ne discende che “l'incertezza in ordine ad una circostanza
incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la
prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente
esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del CP_6
per le lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante
7 l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto)” (Cass. Ord.
18 dicembre 2024 n. 33129 e, conforme, Cass. n. 20986/2023). Solo una volta accertato il nesso causale, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito (“la responsabilità ex
art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione
del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del
custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria
dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno
delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani),
caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa
del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente,
la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento
pregiudizievole. Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare,
nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia
e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza
di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso
stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41,
secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in
motivazione, Cass. n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024)” Cass. 14.12.2024 n. 32544).
8 Questa la cornice teorica entro cui ascrivere la fattispecie dedotta in giudizio, non può che confermarsi la decisione di primo grado là ove, riscontrato che “è stato provato che PE
, il 21.9.2016, alle 22.00 circa, è caduta all'interno della Sala degli Specchi del
[...] CP_1
di al termine di una rappresentazione”, puntualizza non esservi tuttavia
[...] CP_4
“prova che la caduta sia ascrivibile ad un'anomalia della cosa in custodia dell'ente”. (pag. 3
della sentenza impugnata).
Il compendio probatorio raccolto in primo grado, correttamente valutato dal Tribunale, non consente, a motivo della vaghezza e contraddittorietà degli elementi acquisiti, di ritenere assolto l'onere della dimostrazione del nesso causale tra res oggetto di custodia -il pavimento di una delle sale del teatro che l'attrice assumeva bagnato a causa della pioggia copiosamente caduta quel giorno e dell'ingresso degli spettatori- e la caduta di costei.
Le deposizioni dei testi escussi su iniziativa delle parti risultano invero non solo inconciliabili,
ma in ogni caso inidonee -anche valorizzando unicamente quella del teste
[...]
, come proposto dalle appellanti- a dimostrare che la caduta dell'attrice sia Testimone_3
stata provocata della presenza di acqua sul pavimento della Parte_3
La teste Direttore, “maschera presso il ” in servizio nella Sala degli Tes_2 CP_1
Specchi, ha riferito di ricordare della “caduta di una signora quando ero in servizio, in realtà
erano tre signore che erano insieme e due sono cadute mentre una terza è rimasta in piedi;
io ero in servizio in quella sala”, soggiungendo che “non era bagnato per terra ove ho trovato
le signore, posso dire peraltro che in quel punto vi era la corsia rossa”.
9 Il teste , che era solito accompagnare l'attrice al teatro (“io portavo Testimone_3
la signora sino alla sala dove vi è la biglietteria e poi la riprendevo allo stesso posto,
aspettandola al termine degli spettacoli”), ha sì riferito di aver visto dopo … per terra ove vi
era la signora un pò di acqua”, ma ha premesso “non so specificare il motivo della caduta”.
Neppure determinante è poi la circostanza che il giorno 21.9.2016, come comprovato dall'attrice, avesse piovuto, soprattutto ove si consideri che la caduta è avvenuta, secondo quanto specificato dall'attrice in primo grado, al termine della rappresentazione teatrale e dunque del momento del deflusso, non dell'accesso, degli spettatori ai locali.
Anche accedendo alla ricostruzione dei fatti resa dal teste -pretermettendo del tutto Tes_1
quanto riferito dalla teste Direttore- ed ammettendo dunque che vi fosse dell'acqua per terra nei pressi del luogo in cui l'attrice è caduta, non è tuttavia possibile mettere in correlazione diretta la presenza di acqua sul pavimento con la caduta di . Persona_1
Dal che il rigetto dell'appello, posto che “ai fini del riconoscimento della responsabilità
oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un
effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la
dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi
fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si
collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre
necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei
fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un
10 evento.” (Cass. Ord. 9 maggio 2024 n. 12760), senza che neppure si ponga questione della prova liberatoria del fortuito che il custode avrebbe dovuto fornire, all'evidenza posterius
logico rispetto alla dimostrazione del nesso di causalità gravante sull'infortunato, come peraltro ammesso dalle appellanti che infatti, proprio assumendo di aver dimostrato il rapporto di “causalità tra il pavimento in custodia della convenuta e le lesioni subite dalla
sig.ra ” (pag. 10 dell'atto di appello), segnalano, col secondo motivo di PE
impugnazione, la sottrazione del custode al proprio onere probatorio.
L'appello deve dunque essere rigettato e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore sia di sia Controparte_1
(in misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con Controparte_2
d.m. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00) in € 6.400,
00 - di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva e € 3.000,00 per la fase decisionale– oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
devono essere poste a carico di e . Controparte_5 Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato il 14 maggio 2021 a avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Palermo n. 1631/2021 del 14 aprile 2021;
11 condanna le appellanti a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuno degli appellati, in €
[...]
6.400,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione della stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 901 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
(c.f. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), quali eredi di (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Persona_1
), rappresentate e difese dall' Avv. Luca Brancato per procura in calce C.F._3
all'atto di citazione in appello.
Appellanti (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Dioguardi, giusta procura prodotta agli atti di primo grado.
Appellata
(p. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio CP_3
Anselmo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Conclusioni delle parti appellanti:
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1631/2021 emessa dal Tribunale di Palermo il 14.4.2021,
depositata il 14.4.2021, notificata il 16.4.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della di nell'occorso avvenuto in all'interno Controparte_1 CP_4 CP_4
del in data 21.9.2016, nel quale la sig.ra , a causa del CP_1 Persona_1
pavimento bagnato, è caduta riportando gravi lesioni, avvalendosi delle risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado;
- conseguentemente condannare gli appellati in solido tra loro, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti da , al pagamento della somma di € 51.869,00 Persona_1
2 in favore di e n.q. di eredi della Parte_2 Parte_1
predetta attrice come determinata nella citazione proposta nel giudizio di primo grado o quell'altra somma che il Giudice di Appello vorrà determinare a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate dalla data del dovuto al saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo e secondo grado.
Conclusioni dell'appellata : Controparte_1
ritenere e dichiarare infondato in fatto, illegittimo in diritto l'appello proposto rigettandolo e confermando integralmente la sentenza di primo grado con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata Controparte_2
ritenere e dichiarare infondato in fatto, illegittimo in diritto l'appello proposto rigettandolo conseguentemente, confermando in toto la decisione in 1° grado.
con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1631 del 14 aprile 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande coltivate da e , costituitesi in prosecuzione Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi di , volte alla condanna di al Persona_1 Controparte_1
pagamento di € 51.869,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento
3 ex art. 2051 c.c. del danno patito da a seguito della caduta, verificatasi il Persona_1
giorno 21 settembre 2016 intorno alle ore 22,00, all'interno del teatro.
Ha ritenuto il Tribunale che la contraddittorietà del quadro probatorio raccolto impediva di ritenere comprovato che la caduta di all'interno della Sala degli Specchi del Persona_1
fosse “ascrivibile ad un'anomalia della cosa in custodia all'Ente” (pag. 2 CP_1
della sentenza appellata).
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
pronunzia, affidandolo a due motivi con i quali:
I) lamentano l'omessa ed erronea valutazione delle prove acquisite in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., adducendo che “sia dalle risultanze testimoniali (ed
in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste ), sia dalla Tes_1
documentazione prodotta dall'attrice (anche sulle condizioni metereologiche
del giorno dell'occorso), è stato confermato in modo inequivoco l'evento, la
sua dinamica e il nesso di causalità”. Si dolgono, in particolare, del rilievo probatorio attribuito dal primo Giudie alla deposizione della teste
[...]
, la quale, non solo non aveva assistito alla caduta, ma aveva reso Tes_2
dichiarazioni incerte e contrastanti, e, per contro, della sottovalutazione della puntuale deposizione del teste , testimone Testimone_3
diretto degli eventi, oltre che della totale pretermissione della prova
4 documentale con la quale erano state dimostrate le copiose precipitazioni verificatesi il giorno del sinistro;
II) denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e delle regole che governano la distribuzione tra le parti dell'onere della prova, tali per cui
“essendo stato provato da parte attrice … il nesso di causalità tra il pavimento
in custodia della convenuta e le lesioni subite dalla sig.ra ”, sarebbe PE
stato onere della , al fine di “superare la Controparte_1
presunzione legale di responsabilità” su di essa per l'effetto gravante, dedurre e provare il “caso fortuito idoneo interrompere la serie causale che ha
determinato il verificarsi dell'evento lesivo” (pag. 10 dell'atto di appello).
Ricostituitosi il contraddittorio, eccepita, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ne ha contestato il fondamento nel merito, sollecitando la conferma integrale della sentenza impugnata
Si è costituita in giudizio anche deducendo, preliminarmente, di Controparte_1
essere venuta a conoscenza dell'istaurato giudizio di appello, stante l'irregolarità del procedimento di notificazione, solo a seguito della comunicazione a opera della cancelleria del provvedimento di trattazione scritta dell'udienza del 17 settembre 2021. Ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva di e , Controparte_5 Parte_2
costituitesi in prosecuzione dopo il decesso dell'attrice, per non aver dimostrato la loro qualità
5 di eredi e, in ogni caso, di uniche eredi di . Nel merito, infine, ha chiesto il Persona_1
rigetto del gravame.
L'appello, che per la sua specificità si sottrae alle censure di inammissibilità sollevate dalle appellate in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., non è meritevole di accoglimento.
La trattazione del merito dell'impugnazione non è preclusa della tardiva eccezione di difetto di legittimazione attiva di e , sollevata per la Parte_1 Parte_2
prima volta in appello dalla . Precisato che costoro si sono Controparte_1
costituite con nota del 12.2.2020 e che hanno interloquito, declinandola, sulla proposta conciliativa avanzata dal Tribunale, svolgendo in seguito ulteriori difese, ivi compreso il deposito delle memorie conclusive, il rilievo che solo nella comparsa di costituzione in appello la ha avanzato non scalfisce gli effetti che, in ossequio al meccanismo CP_1
della mancata contestazione specifica, si sono consolidati nel primo grado di giudizio. L'art. 115, comma 1, c.p.c. stabilisce, invero, che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,
nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “qualora l'effettiva titolarità del
rapporto controverso abbia costituito, nel precedente grado di giudizio, fatto pacifico per
mancata contestazione ad opera di tutte le parti in causa, quella di esse che nel successivo
grado la contesti ha l'onere di fornire la prova del suo contrario assunto, in quanto rivolto a
6 mettere in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto
non contestato (nella specie, peraltro, inammissibilmente, la qualità di eredi di una delle parti
era stata contestata per la prima volta solo nel giudizio di legittimità) (cfr. Cass. 1.9.9.2003
n. 12740; Cass. n. 10790/1999; Cass. n. 13585/1992)
Accedendo al merito dell'impugnazione, i cui motivi in ragione della stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, è opportuno ribadire la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. (sulla quale per tutte, Cass. Sez. Un.,
30.6.2022, n. 20943), ovvero il suo basarsi sul solo nesso causale tra "res" custodita e danno,
senza che assuma rilevanza la condotta del custode. Tale ricostruzione condiziona e orienta la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio risarcitorio, onerando il danneggiato della dimostrazione del rapporto di derivazione eziologica tra cosa custodita ed evento dannoso, anche accedendo al criterio ricostruttivo del "più probabile che non" (così
Cass. civ. 13.11.2015 n. 23201 e, più di recente Cass. civ. 26.4.2023 n. 10978), nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile
(Cass.7.9.2023, n. 26142). Ne discende che “l'incertezza in ordine ad una circostanza
incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la
prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente
esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del CP_6
per le lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante
7 l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto)” (Cass. Ord.
18 dicembre 2024 n. 33129 e, conforme, Cass. n. 20986/2023). Solo una volta accertato il nesso causale, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito (“la responsabilità ex
art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione
del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del
custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria
dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno
delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani),
caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa
del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente,
la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento
pregiudizievole. Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare,
nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia
e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza
di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso
stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41,
secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in
motivazione, Cass. n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024)” Cass. 14.12.2024 n. 32544).
8 Questa la cornice teorica entro cui ascrivere la fattispecie dedotta in giudizio, non può che confermarsi la decisione di primo grado là ove, riscontrato che “è stato provato che PE
, il 21.9.2016, alle 22.00 circa, è caduta all'interno della Sala degli Specchi del
[...] CP_1
di al termine di una rappresentazione”, puntualizza non esservi tuttavia
[...] CP_4
“prova che la caduta sia ascrivibile ad un'anomalia della cosa in custodia dell'ente”. (pag. 3
della sentenza impugnata).
Il compendio probatorio raccolto in primo grado, correttamente valutato dal Tribunale, non consente, a motivo della vaghezza e contraddittorietà degli elementi acquisiti, di ritenere assolto l'onere della dimostrazione del nesso causale tra res oggetto di custodia -il pavimento di una delle sale del teatro che l'attrice assumeva bagnato a causa della pioggia copiosamente caduta quel giorno e dell'ingresso degli spettatori- e la caduta di costei.
Le deposizioni dei testi escussi su iniziativa delle parti risultano invero non solo inconciliabili,
ma in ogni caso inidonee -anche valorizzando unicamente quella del teste
[...]
, come proposto dalle appellanti- a dimostrare che la caduta dell'attrice sia Testimone_3
stata provocata della presenza di acqua sul pavimento della Parte_3
La teste Direttore, “maschera presso il ” in servizio nella Sala degli Tes_2 CP_1
Specchi, ha riferito di ricordare della “caduta di una signora quando ero in servizio, in realtà
erano tre signore che erano insieme e due sono cadute mentre una terza è rimasta in piedi;
io ero in servizio in quella sala”, soggiungendo che “non era bagnato per terra ove ho trovato
le signore, posso dire peraltro che in quel punto vi era la corsia rossa”.
9 Il teste , che era solito accompagnare l'attrice al teatro (“io portavo Testimone_3
la signora sino alla sala dove vi è la biglietteria e poi la riprendevo allo stesso posto,
aspettandola al termine degli spettacoli”), ha sì riferito di aver visto dopo … per terra ove vi
era la signora un pò di acqua”, ma ha premesso “non so specificare il motivo della caduta”.
Neppure determinante è poi la circostanza che il giorno 21.9.2016, come comprovato dall'attrice, avesse piovuto, soprattutto ove si consideri che la caduta è avvenuta, secondo quanto specificato dall'attrice in primo grado, al termine della rappresentazione teatrale e dunque del momento del deflusso, non dell'accesso, degli spettatori ai locali.
Anche accedendo alla ricostruzione dei fatti resa dal teste -pretermettendo del tutto Tes_1
quanto riferito dalla teste Direttore- ed ammettendo dunque che vi fosse dell'acqua per terra nei pressi del luogo in cui l'attrice è caduta, non è tuttavia possibile mettere in correlazione diretta la presenza di acqua sul pavimento con la caduta di . Persona_1
Dal che il rigetto dell'appello, posto che “ai fini del riconoscimento della responsabilità
oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un
effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la
dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi
fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si
collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre
necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei
fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un
10 evento.” (Cass. Ord. 9 maggio 2024 n. 12760), senza che neppure si ponga questione della prova liberatoria del fortuito che il custode avrebbe dovuto fornire, all'evidenza posterius
logico rispetto alla dimostrazione del nesso di causalità gravante sull'infortunato, come peraltro ammesso dalle appellanti che infatti, proprio assumendo di aver dimostrato il rapporto di “causalità tra il pavimento in custodia della convenuta e le lesioni subite dalla
sig.ra ” (pag. 10 dell'atto di appello), segnalano, col secondo motivo di PE
impugnazione, la sottrazione del custode al proprio onere probatorio.
L'appello deve dunque essere rigettato e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore sia di sia Controparte_1
(in misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con Controparte_2
d.m. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00) in € 6.400,
00 - di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva e € 3.000,00 per la fase decisionale– oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
devono essere poste a carico di e . Controparte_5 Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato il 14 maggio 2021 a avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Palermo n. 1631/2021 del 14 aprile 2021;
11 condanna le appellanti a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuno degli appellati, in €
[...]
6.400,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione della stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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