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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1218/2020, avente ad oggetto: decesso quale conseguenza di infortunio sul lavoro, promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale C.F._2
sul figlio minore (c.f. e Persona_1 C.F._3 [...]
(c.f. , tutti rappresentati e difesi, sia Parte_3 C.F._4
congiuntamente sia disgiuntamente dall'avv. Marco C.M. Impelluso e dall'Avv.
Barbara Rota presso lo studio della quale ultima sono domiciliate in Torino, Via
Montecuccoli n° 7, giusta delega allegata al presente atto.
Attori contro
(C.F. in persona del proprio legale, Controparte_1 P.IVA_1
IG , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Mortarotti e Controparte_2
dall'Avv. Filippo Mortarotti, congiuntamente e disgiuntamente presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Torino, Via Montecuccoli n. 9 per giusta procura allegata al fascicolo.
Convenuta
pagina 1 di 42 nonché contro
, con sede in Lochriet, 8890 Flums (Svizzera), Controparte_3
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Controparte_4
difesa e rappresentata dagli Avv.ti Alex Telser, Andreas Zojer Christoph Trebo, elettivamente domiciliata in Bolzano (BZ) via Carducci 9, come da procura allegata alla richiesta di accesso al fascicolo.
Terza chiamata
OGGETTO: morte
Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte: 21.10.2024
***
CONCLUSIONI
Per parti attrici, come da note scritte del 16.10.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1
nella determinazione dell'infortunio sul lavoro occorso in data 1° dicembre
[...]
2016 su un impianto di risalita in fase di completamento ubicato nella frazione
Lorica località Cavaliere Lorica nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), in seguito al quale il signor riportava gravi lesioni personali che ne cagionavano il Persona_2
decesso; per l'effetto, condannare , P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pinerolo (TO) – via
Michele Buniva n° 63, al risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti – a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente al decesso del signor . Su tutte le predette Persona_2
somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi.
pagina 2 di 42 In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi – ex art. 93
c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria
[…]
Per parte convenuta, come da note scritte del 17.10.2024:
Voglia l'On.le Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
In via principale: respingere siccome infondate le domande promosse dagli attori nei confronti della società conchiudente, con il favore delle spese del giudizio;
In via subordinata e salvo gravame:
b.1) accertare la concorrente responsabilità di e di Controparte_1
nella causazione dell'infortunio mortale occorso il Controparte_3
1° dicembre 2016 al signor nonché la quota alle medesime, Persona_2
rispettivamente, imputabile;
b.2) contenere la condanna di in favore degli attori nei Controparte_1
limiti dei danni accertati e provati in corso di causa;
con spese come per legge;
b.3) condannare a rimborsare alla società Controparte_3
conchiudente gli importi che quest'ultima fosse tenuta a versare agli attori in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità; con spese come per legge.
Per la terza chiamata, come da note scritte del 17.10.2024:
“Voglia il Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
- in via preliminare: estromettere dal giudizio;
Controparte_3
- in via principale: rigettare ogni domanda denegatamente proposta e proponenda nei confronti di , anche per difetto Controparte_3
di legittimazione passiva e/o mancata titolarità dell'azione;
pagina 3 di 42 - in subordine: limitare la non creduta condanna alla definenda quota di responsabilità;
- in ogni caso: con vittoria di compensi d'avvocato e spese di lite, oltre spese generali,
CAP e IVA.
In via istruttoria:
Con riferimento a tutti i capitoli di prova delle controparti denegatamente ammessi chiede l'ammissione della prova contraria mediante i seguenti testi: CP_3
1) residente in [...]; Tes_1
2) , cittadino svizzero di madrelingua tedesca, da sentire in presenza di Tes_2
un interprete ai sensi dell'art. 122 c.p.c., da citare c/o ; Controparte_3
3) ing. , da citare c/o Nidec ASI - S.S. 11 Ca' Sordis,4 – 36054 Montebello Tes_3
Vicentino (VI).”
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori convenivano in giudizio la
(già , quale azienda datrice di lavoro del de cuius Controparte_1 CP_5
, chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio, non patrimoniali e Persona_2
patrimoniali, conseguenti al decesso del predetto, avvenuto in data 01.12.2016 a causa di un infortunio sul lavoro.
A sostegno delle proprie pretese gli attori esponevano che:
- all'epoca dell'incidente si occupava della costruzione di un nuovo Persona_2
impianto sciistico nella frazione Lorica località Cavaliere nel Comune di San
Giovanni in Fiore (CS) per conto della CP_1
- tra le ditte coinvolte nel cantiere risultavano la RI ST s.r.l., la
RT HN BM e la (ora quale subappaltatrice CP_5 CP_1
incaricata del montaggio della stazione funivia, della linea e dei piloni pagina 4 di 42 - nel predetto cantiere la Direzione dei lavori era stata affidata all'Ing. Per_3
ed all'Ing. , i quali avevano anche assunto il ruolo di
[...] Persona_4
Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- Il giorno 1.12.2016 effettuava, insieme a Persona_2 Persona_5
(dipendente della ), un giro della linea dell'impianto di risalita, per CP_1
controllare l'allineamento delle rulliere con la fune, utilizzando un carrello fissato dal primo alla fune dell'impianto. Durante questi lavori, mentre il carrello era giunto in prossimità del pilone n. 5, situato a circa 249 metri di distanza dal punto di partenza, il carrello iniziava ad arretrare lungo la fune, guadagnando velocità e all'altezza del terzo pilone, la fune si svincolava dai rulli di alloggiamento. Il carrello, a causa di una forte oscillazione, si sganciava dalla fune precipitando a terra da un'altezza di circa 10 metri, nello spazio tra il secondo e il terzo pilone. Il forte impatto al suolo cagionava lesioni letali ad che, in effetti, Persona_2
decedeva poco dopo;
- i Carabinieri di Rogliano intervenivano sul luogo per effettuare rilievi tecnici;
- i Carabinieri della Stazione di Pedace successivamente ricevevano l'incarico di effettuare le indagini;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza apriva il conseguente procedimento penale. Il PM durante lo svolgimento delle indagini preliminari incaricava il Dott. Ing. e il Prof. Ing. dell'attività Persona_6 Persona_7
di accertamento delle dinamiche del sinistro nonché del motivo del distaccamento del carrello di manutenzione che aveva provocato la rovinosa caduta al suolo;
- all'esito della perizia risultava che la causa del distaccamento fosse da imputare in un non corretto serraggio della morsa che fissava il carrello alla fune, chiusura che era stata effettuata dallo stesso;
al riguardo, parte attrice Persona_2
evidenziava la totale assenza di elementi da cui dedurre una corretta formazione del con riguardo alle modalità di collegamento e serraggio del veicolo di R_
manutenzione alla fune;
pagina 5 di 42 -a seguito del deposito della consulenza tecnica “la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza iscriveva nel registro degli indagati il signor
[...]
, quale legale rappresentante della ditta avviando un'indagine CP_2 CP_5
penale nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 3773/2018” e, “al termine delle indagini, …chiedeva il rinvio a giudizio del signor , imputato “del Controparte_2
delitto p. e p. dall'art. 81, 589 co. 1 2, 590 co. 1 e 3 c.p. “perché nella sua qualità di legale rappresentante della ditta , alla quale erano stati affidati in CP_5
subappalto dalla società i montaggi Controparte_3
elettromeccanici della seggiovia quadriposto nell'ambito del comprensorio Sport-
Natura Lorica (CS) sito in loc. Cavaliere Codecola di Coppo nonché datore di lavoro di e , per colpa consistita in negligenza, imprudenza e Persona_2 Persona_5
imperizia e nella violazione degli artt. 36 e 37 D. Lgs 81/08 omettendo completamente di informare e formare e in relazione Persona_2 Persona_5
alle specifiche modalità di collegamento e serraggio del veicolo di manutenzione alla fune e dei rischi specifici ad essa connessi cagionava la morte di e Persona_2
lesioni gravi a carico di , lavoratori dipendenti della ditta Persona_5 Pt_4
”;
[...]
- gli odierni attori conferivano mandato di assistenza stragiudiziale a GS Gestione
Sinistri s.r.l. la quale avanzava nei confronti di formale richiesta di CP_5
risarcimento danni tramite lettera raccomandata a mezzo PEC del 7 febbraio 2018, senza tuttavia raggiungere alcun accordo stragiudiziale.
Gli attori precisavano anche come il sinistro in esame andasse pacificamente annoverato nella categoria degli infortuni sul lavoro in relazione al quale l' CP_6
aveva aperto la posizione n. 514862707 erogando una rendita alla moglie e al figlio del lavoratore deceduto. Tale erogazione determina, quindi, una riduzione della pretesa risarcitoria ai danni differenziali e ai danni complementari con la precisazione che tale rendita è una prestazione di copertura parziale del solo danno patrimoniale.
pagina 6 di 42 Parti attrici chiedevano, pertanto, che venisse accertata in questa sede la responsabilità della e, quindi, il danno da perdita parentale e del danno CP_1
patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), nonché la loro liquidazione a favore della moglie ( ), del figlio ( ), del fratello ( Parte_2 Per_1 Pt_1
e della madre ( del . Su tali somme veniva poi Parte_3 R_
richiesta la rivalutazione e gli interessi.
Si costituiva in giudizio la opponendosi alle domande avversarie ed CP_1
evidenziando che:
- era stato assunto dalla sin dal 2004 e gli anni in cantiere, Persona_2 CP_1
associati ai corsi di preparazione, lo rendevano un lavoratore dotato di grande esperienza e preparazione;
- le risultanze della TU espletata nell'ambito del procedimento penale non erano opponibili alla convenuta perché detto procedimento era stato avviato a carico di ignoti, svolgendosi in assenza di qualsivoglia contraddittorio senza le garanzie di cui all'art. 360 c.p.p.;
- sulla base delle risultanze peritali l'incidente era derivato dal cattivo serraggio della morsa di fissaggio del carello di servizio alla fune, pertanto, la rottura della morsa di fissaggio interromperebbe qualsivoglia nesso causale tra la condotta della società costituita e l'evento occorso.
La predetta convenuta chiedeva disporsi ex artt. 170 e 270 c.p.c. la chiamata in causa di Controparte_3
Con ordinanza del 29.07.2020 il Giudice autorizzava l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa iussu iudicis di Controparte_3
[...]
Si costituiva, dunque, in giudizio anche la Controparte_3
contestando integralmente l'esposizione delle controparti. In particolare, la terza chiamata precisava:
pagina 7 di 42 • in via preliminare che nessuna domanda era stata proposta dagli attori nei confronti della quale chiamata in causa iussu iudicis; Controparte_3
• la in forza del contratto di fornitura e posa stipulato con RI CP_3
costruzioni S.r.l., consegnava i componenti della seggiovia, perdendo di conseguenza qualsiasi responsabilità relativa agli obblighi di custodia della merce.
• la avrebbe dovuto occuparsi in totale autonomia del montaggio degli CP_5
impianti, salvo un supporto della prima relativo ad una mera attività di supervisione della predetta attività;
• , dipendente della non era presente la mattina del Tes_2 CP_3
01.12.2016 durante la fase del montaggio, trovandosi invece presso la stazione a valle dell'altro impianto (la cabinovia).
Con ordinanza del 14.05.2021 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RI s.r.l.
All'udienza del 23.11.2021 il Giudice rilevava che la chiamata era risultata improduttiva di effetti di estensione del contraddittorio ex art. 52 L.F.
Con ordinanza del 25.03.2022 il Giudice disponeva TU tecnico-ricostruttiva.
Con ordinanza del 20.04.2023 veniva disposta l'assunzione delle prove orali (con escussione dei testi all'udienza del 31.05.2023; Testimone_4 Tes_2
all'udienza del 22.11.2023; e all'udienza di confronto Testimone_4 Tes_2
del 13.06.2024, , e all'udienza del Persona_8 Tes_3 Tes_1
19.09.2024).
Quindi, esaurita l'attività istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda deve ritenersi parzialmente fondata e meritevole di accoglimento.
pagina 8 di 42 Osserva il Tribunale, l'assenza dei presupposti ai fini dell'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 651 c.p.p., stante l'impugnazione della sentenza penale di condanna di primo grado da parte di , da cui discende la Controparte_2
mancanza di effetti vincolanti per il Giudice civile in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato e delle circostanze di tempo, di luogo e modo di svolgimento dello stesso.
Ciononostante, può certamente ritenersi, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le risultanze del giudizio penale e le relative acquisizioni documentali possano essere poste a fondamento della decisione da assumere in sede civile come prove atipiche;
d'altronde, “la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. poste a tutela dei diritti di difesa dell'imputato; cfr. art.193, commi 3 e 7, art. 197 bis comma 5, artt. 203, 240, 270,
271, 350, comma 6 e 7, c.p.p. – non è contemplata nell'ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, nei giudizi in cui si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, le medesime esigenze di garanzia richieste invece nel giudizio penale…” (Cass., III Sez. Civ., sent. n. 8459 del 5 maggio 2020).
L'esame della presente controversia, pertanto, deve necessariamente muovere da alcune considerazioni di carattere preliminare, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie oggetto di causa e precisare la responsabilità in capo a ciascuna parte.
Va, anzitutto, osservato che, secondo il prevalente orientamento in giurisprudenza,
“In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore,
e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli
pagina 9 di 42 della responsabilità ex art. 2087 c.c.” ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32072 del
12/12/2024).
Le odierne parti attrici hanno agito per il ristoro dei danni derivanti da perdita del rapporto parentale, nonché del danno patrimoniale emergente e da lucro cessante individuando i profili di colpa della società datrice di lavoro in violazione dell'art. 2087 cod. civ. nei confronti del congiunto. Tuttavia, il ricorso al catalogo della colpa di cui all'art. 2087 cod. civ. non fa venire meno la regola dell'onere probatorio inerente all'azione avviata dalle stesse (iure proprio) in questo giudizio che deve, comunque, seguire il proprio ambito, a nulla rilevando né la natura contrattuale dell'azione di cui all'art. 2087, né la presunzione di colpa della parte datrice, cui spetta l'onere della prova circa l'assenza di rimproverabilità soggettiva: “in altre parole, la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto di questo giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, non sposta il relativo onere, ex art. 2697 cod. civ.” (Cass. Sez. Lav. n. 2 del 02.01.2020).
Il primo profilo che richiede un'analisi si individua in materia di responsabilità del datore di lavoro. In particolare, tra gli obblighi gravanti in capo a questo si ricorda quello di vigilanza che prevede il compito di controllare e vigilare sul rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e, pertanto, di adottare tutte le misure idonee per tutelare il lavoratore, anche dalla sua stessa distrazione o imprudenza, fornendogli, dunque, linee guida cautelari e idonee dispositivi di protezione. Pertanto, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità in caso di comportamento imprudente degli stessi lavoratori, salvo in caso di condotte del tutto abnormi, posto che in tal caso verrebbe eliso all'origine il nesso di causalità.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità “Più in generale, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a
pagina 10 di 42 tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle” (così
Sez. 4, n. 27787 del 08/05/2019, Rossi, Rv. 276241). In particolare “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui
e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la
Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento”; Cass. Sez. 4 -, Sentenza n. 8163 del 02/03/2020).
L'art. 37 del d.lgs. 81/2008 prevede poi che la formazione del lavoratore debba riferirsi anche alla conoscenza dei: “b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”. (art. 37 co.1) e, in particolare, “il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici…” (art. 37 co.3).
Con il termine il testo Unico sulla sicurezza (art.1 aa) si riferisce al
“processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che “In tema di sicurezza del lavoro, gravano sul datore di lavoro gli obblighi di formazione, di informazione e, ove previsti ex art.
71, comma 7, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di addestramento del lavoratore, quale complesso di attività dirette a fargli apprendere il corretto uso di attrezzature, di
pagina 11 di 42 macchinari, di impianti, di dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le procedure di lavoro, sicché quest'ultimo non può ritenersi correttamente addestrato nel caso in cui abbia ricevuto da un collega di lavoro istruzioni relative all'uso di un macchinario” (Cass. penale Sez. 4, sent. n. 42623 del 21/11/2024).
Una formazione completa, in tema di sicurezza, non può essere affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto, anche se dotato di superiore esperienza empirica sul campo, dal momento che questa, nonostante la sua rilevanza, non può prendere il posto ex se di quel bagaglio culturale, nonché di quelle conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza è dotato.
Alla luce dei richiamati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali deve essere, pertanto, affermata la responsabilità della in particolare: CP_1
A. Per l'utilizzo improprio del cestello da parte di e il Persona_2 Persona_5
giorno del sinistro, poiché lo stesso avrebbe dovuto essere utilizzato solamente dopo il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto (TU pag. 18). Più in particolare, la pericolosità e il rischio dell'utilizzo prima dell'avversarsi delle menzionate condizioni è stata evidenziata anche dal teste (ex Tes_1
dipendente della ditta “Il controllo dell'allineamento della fune e quello CP_3
sulle rolliere dove passa la fune stessa viene effettuato di regola (non essendo ancora sicura la fune perché non ancora regolata) spostandosi a piedi nudi da un pilone all'altro oppure utilizzando un veicolo a terra laddove possibile. Nella circostanza invece era stato utilizzato il carrello di manutenzione che però poteva essere utilizzato soltanto una volta ultimato l'impianto o quanto meno una volta regolata la fune. Solo dopo che sia stata regolata la fune si può serrare il veicolo con la morsa sulla fune” (verbale di udienza del 19.09.2024 pag. 7). Dalla TU è poi emerso che
“Solo dopo il nulla osta all'esercizio è possibile imbarcare passeggeri;
perciò solo da questo momento è possibile utilizzare il cestello per la manutenzione, dal momento che gli operatori sul cestello, ancorché incaricati di attività di manutenzione, sono
pagina 12 di 42 equiparabili a soggetti trasportati (passeggeri) e quindi anche a loro deve essere garantita la piena funzionalità dell'impianto e relativi dispositivi di sicurezza, di cui si ha certezza solo dopo il collaudo funzionale e la messa in esercizio dell'impianto” pertanto “durante il collaudo funzionale, vengono eseguite delle prove di collaudo a vuoto (con i soli veicoli montati) al fine di verificare il corretto funzionamento degli azionamenti e degli allineamenti fune-rulliere, poi vengono applicati dei carichi in corrispondenza dei veicoli, al fine di simulare la presenza dei passeggeri trasportati, fino alla massima capacità di trasporto progettualmente è prevista e nelle condizioni più sfavorevoli di carico (carichi non omogeneamente distribuiti a varie velocità
(simulando così le più gravose modalità di esercizio) ed in questa seconda fase del collaudo si effettua il controllo del funzionamento degli azionamenti e dei sistemi frenanti e dei dispositivi elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza, compresi gli impianti di telecomunicazione, rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie previste”. (TU pag. 21).
B. Per non aver fornito ad una corretta formazione ed informazione in Persona_2
ordine alle specifiche modalità di collegamento e serraggio del carrello di manutenzione alla fune e dei rischi specifici ad essa connessi in violazione della normativa di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008; infatti, secondo la relazione del
TU “causa principale dell'incidente viene individuata nell'errato serraggio della ganascia o morsetto di ancoraggio del cestello di manutenzione alla fune, quale circostanza che ha materialmente provocato lo scivolamento del cestello lungo la fune quando l'attrito fune-ganascia e la pendenza del cavo hanno superato
l'aderenza che inizialmente ha permesso al cestello di muoversi solidalmente alla fune” (pag. 24), in particolare, “ il cannotto filettato di serraggio sporge (ossia non è stato avvitato completamente) per 8,5 filetti corrispondenti a circa 8,5x2=17 mm rispetto alla posizione di corretto/completo serraggio…il sinistro mortale è stato determinato dal ridotto serraggio del morsetto… ” (p. 31, 32).
pagina 13 di 42 Il corretto serraggio del morsetto di ancoraggio del cestello è stato, infatti, descritto nell'elaborato peritale a seguito della lettura dei documenti allegati dalla
(doc. 11, 17,18,19) e di cui era stata fornita anche la Controparte_3
in particolare, “per eseguire la chiusura del morsetto sulla fune occorre CP_1
innestare un'apposita chiave denominata chiave speciale F2-44-0011 riportata nell'immagine a sinistra estratta dal DOC 11 all'interno dei 4 fori del CP_3
cannotto filettato di serraggio di cui la fotografia sopra riportata. Ruotando la chiave, con la coppia di serraggio prevista dal costruttore e pari a 210 Nm, il cannotto filettato di serraggio si avvita. La rotazione impressa dalla chiave, con momento di serraggio max 210 Nm, determina infatti l'avvitamento del canotto che comprime la molla elicoidale a diaframma determinando così un'azione di comprensione del perno di spinta sul tassello di spinta che si trova in questo modo premuto contro la fune come rappresentato qui sotto schematicamente. Come riportato nella documentazione tecnica relativa al morsetto prodotto in atti di parte affinché il serraggio del morsetto sia completo è necessario che la CP_3
scanalatura anulare della spina a pressione sia installata a filo con il tassello di spinta filettato.” (TU pp. 28,29).
La chiave per il serraggio del cannotto filettato della morsa del carrello di manutenzione veniva fornita dalla alla Tale condizione non è CP_3 CP_1
stata, infatti, oggetto di eccezione di quest'ultima ed è stato confermato da Tes_2
“sì, è stato fornito questo attrezzo e loro erano in possesso della chiave.”
[...]
(verbale di udienza 22.11.2023 p. 2).
Infine, il TU ha evidenziato che “si ritiene che la causa dell'errato/incompleto/insufficiente serraggio del morsetto alla fune non possa essere ascrivibile ad imperizia da parte del Sig. quanto piuttosto Persona_2
all'assenza di formazione specifica …, alla mancata sorveglianza da parte del capo cantiere della (presente il giorno del sinistro) (p. 33). Parte_5 Persona_8
pagina 14 di 42 La ha dichiarato che fosse un lavoratore dotato di grande CP_1 Persona_2
esperienza e preparazione, perché assunto dalla stessa sin dall'anno 2004 e per la quale aveva svolto più lavori su impianti sciistici;
tuttavia, nonostante il sostanzioso elenco fornito da parte convenuta in ordine agli impianti dalla stessa realizzati “2007 Entraque, Chiomonte, Coazze, nel 2008 Lurisia, Pian dei nidi, nel
2009 Bric Colmè, nel 2010 Chiomonte, Pontechianale, nel 2013 Intermedia Garnel,
Sciovia Pineta e nel 2015 Sestiere” (comparsa p. 11), di questi non solo non è stata data prova dell'incarico formalmente assegnato al lavoratore ma neppure è stato dimostrato (o anche solo allegato) quale fosse il ruolo in concreto ricoperto da
. Persona_2
All'opposto dalle dichiarazioni rese da in sede penale emerge la Persona_5
differente attività effettuata dagli stessi presso uno degli impianti menzionati ovvero operazione di impalmatura “No, io a Sestriere con ho fatto Persona_2
soltanto l'impalmatura, per poi andare, trasferirci ed eseguire i lavori a Lorica.
Quindi noi, dopo aver fatto l'impalmatura, siamo scesi…No no, ma l'impalmatura non
è… non è il cestello, l'impalmatura. L'impalmatura si fa per terra, dall'impalmatore, da una persona esperta, l'impalmatore, e poi noi provvediamo a tirare su il cavo e a far girare dritta la corda dentro le rulliere” (comparsa costituzione doc. 19 p.18).
Oltretutto, alla domanda del PM “Quindi voi, davanti a voi, avete mai visto collegare il cestello alla fune ad ? Nella sua vita lei ha mai visto fare Persona_2 Persona_2
questo tipo di attività: il collegamento di un cestello alla corda per portare…” il rispondeva “No, io personalmente, no…” ed ancora alla domanda “…lei sa Per_5
per certo se aveva mai usato nella sua vita lavorativa quel tipo di Persona_2
cestello?” il teste rispondeva “Non ve lo so dire” (comparsa di costituzione doc.19 pag. 9).
Pertanto, non è stato possibile accertare la specifica esperienza professionale a cui parte convenuta ha fatto riferimento, ovvero i lavori e le attività a cui il era R_
stato preposto negli anni della sua carriera.
pagina 15 di 42 La parte convenuta a sostegno della sua tesi ha allegato attestati di partecipazione a corsi di formazione frequentanti dal tra cui: R_
1. Attestazione di partecipazione al corso e di superamento delle relative prove finali in relazione alle attività previste dal seguente “profilo professionale”: IR
(tesatore, amarragista, guardiafili: AT, MT, BT) del 08.06.2004, rilasciato da SFERA
S.p.A. (doc. 7)
2. Attestato di partecipazione a corso di formazione e superamento di prove finali in relazione alle attività previste dal Profilo Professionale di Controparte_7
Montaggio e alla Tesatura del 14.01.2008, rilasciato da HEADING s.r.l. (doc. 8)
3. Attestato di partecipazione a corso di formazione e superamento di prove finali in relazione alle attività previste dal Profilo Professionale di – Tirafili addetto al
Montaggio e alla tesatura elettrodotti 150kV/380 kV del 06.04.2011, rilasciato da
HEADING s.r.l. Memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (doc. 9)
4. Attestato di partecipazione a corso di formazione e superamento di prove finali
(corso di aggiornamento per i profili professionali Enel distribuzione: A, B, C, D, E, F,
G, H, QSA, del 05.12.2011, rilasciato da HEADING S.r.l. (doc. 10)
5. Attestato di partecipazione al Corso teorico pratico per profilo professionale Addetto
Posa Cavi del 31.01.2013, rilasciato da AGORÀ S.r.l. (doc. 11)
6. Attestato di frequenza e profitto al corso per addetti lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e imbracature del
17.05.2013, rilasciato da Studio tecnico ing. (doc. 12) Persona_9
7. Attestato di partecipazione al Corso teorico pratico per profilo professionale Tirafili
Addetto al Montaggio e alla Tesatura del 06.11.2014, rilasciato da AGORÀ S.r.l. (doc.
13)
8. Attestato di partecipazione al Corso teorico pratico per profilo professionale RE delle imprese appaltatrici di Enel (impianti elettrici AT – MT e BT) del 13.12.2014, rilasciato da AGORÀ S.r.l. (doc. 14)
pagina 16 di 42
9. Attestato di partecipazione con profitto al Corso di Formazione ed Addestramento
“UTILIZZO DPI III CATEGORIA: ANCORAGGI” del 07.05.2015 V (doc. 15)
10. Attestato di partecipazione con profitto al Corso di Formazione ed Addestramento
“UTILIZZO DEI DPI ANTICADUTA DI III CATEGORIA” del 07.05.2015. (doc. 16)
11. Attestato di partecipazione al Corso teorico pratico per profilo professionale Addetto
Posa Cavi del 02.03.2016, rilasciato da AGORÀ S.r.l. (doc. 17)
12. Attestato di partecipazione al Corso teorico pratico per profilo professionale Capo
Squadra Posa Cavi del 30.06.2016, rilasciato da AGORÀ S.r.l. (doc. 18).
Tali corsi di formazione, tuttavia, sono rivolti per lo più alla “posa cavi di alta, media e bassa tensione”, circostanza confermata anche dalla relazione dl TU il quale ha chiarito che “la formazione per la posa cavi di tensione non appare equiparabile alla formazione impartita per la “posa cavi impianti a fune” infatti come descritto dal TU (p. 35):
1. le tecniche di posa sono differenti;
2. nel primo caso (Cavi di tensione) i conduttori, a prescindere dalle differenze di sezione e di struttura, sono collegati in modo fisso agli isolatori che hanno la funzione di evitare che i conduttori vengano in contatto elettrico tra loro e con i sostegni (pali e tralicci) che tengono le linee lontano dal suolo evitando interazione con esso e con le persone;
3. nel secondo caso (Cavi di impianti a fune) i trefoli che formano il cavo scorrono sostenuti dalle rulliere;
4. in fase di manutenzione i cavi di tensione hanno procedure diverse correlate a tipologie di rischio diverse e specifiche e non sono prevedono attività in quota con personale posizionato su cestelli ancorati al cavo;
quindi, per i cavi di impianti a fune serve una formazione specifica per l'ancoraggio dei veicoli e dei cestelli di manutenzione, attività totalmente assente nella formazione per la posa e manutenzione dei cavi di tensione”.
pagina 17 di 42 Ad ogni buon conto, così come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, il bagaglio di conoscenze del lavoratore venutosi a creare per via della lunga esperienza operativa dallo stesso maturata oppure attraverso il recepimento di conoscenze trasmesse da altri lavoratori anche più esperti non può in ogni caso sostituire quella formazione e informazione a cui il datore non solo è tenuto ma è obbligato (vedi Cass. pen. Sez. IV del 30.10.2018 n. 49593, Cass. pen. Sez. IV del 12 febbraio 2014 n. 21242).
Nel caso di specie, in particolare, assumono rilevanza anche le dichiarazioni di e cioè “… Ovviamente quando deve imparare un giovane, visto che Persona_5
ero appena assunto, cioè erano i primi tempi che lavoravo in seggiovia, ovviamente, per farti insegnare il mestiere, ti mettono con diciamo, con la persona esperta e poi mano a mano ti manderanno solo e tutto, come ogni cosa…” (comparsa di costituzione doc.19 p.17).
Tale menzionata modalità di trasmissione di conoscenze ed esperienza, senza una previa formazione tecnico-professionale si contrappone sia a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sia all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità.
Un ulteriore elemento di gravità in materia di sicurezza sul lavoro è sicuramente determinato dall'assenza del dipendente nell'organigramma Persona_5
descritto dal POS della in particolare alla voce “lavoratori dipendenti CP_1
dell'impresa presenti in cantiere” denotando quindi una carenza di completezza e, dunque, una sua irregolarità.
Ora, accertata - nel caso in esame - la mancanza di formazione tecnico professionale di in relazione alla specifica attività a cui era stato Persona_2
preposto, nonché provato il nesso causale tra detta lacuna e l'incidente occorso, alla luce dei risultati della istruttoria e della relazione peritale, questo Giudice ritiene di condividere il più recente approdo giurisprudenziale secondo cui il comportamento imprudente del lavoratore non adeguatamente formato non può
pagina 18 di 42 venire in soccorso del datore di lavoro, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (Sez. 4, n. 39765 del 19 maggio 2015, 11 Rv. 265178). Pt_6
In particolare, “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l'adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 49593 del
(Sez. 4, Sentenza n. 49593 del 30/10/2018).
Si precisa, inoltre, che “può essere ritenuta eccezionale o abnorme - e come tale in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso - solo la condotta del lavoratore che decida di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone” (Cassazione penale Sez. 4 n. 8163 del 02/03/2020). Nel caso in esame, e agivano seguendo il programma prestabilito Persona_2 Persona_5
la mattina del sinistro, alla presenza del capocantiere così come è Persona_8
emerso anche dalle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo in sede penale “E quel giorno lì era in programma, proprio perché ormai eravamo in dirittura di arrivo, era proprio in programma, perché, noi funziona così, praticamente, montiamo i pali, dopodiché, con un tecnico che viene con il GPS si allineano le rulliere ma si allineano comunque, con il GPS molto bene, però poi bisogna ancora verificarlo, dopodiché si tira la fune, si impalma la fune la casa costruttrice manda l'impalmatore, quando si è fatta l'impalmatura si fa la magnetoscopica alla fune, viene un tecnico di Tes_5
sempre costruttore della fune, che fa la magnetoscopica che si controlla il diametro
pagina 19 di 42 dove è stato impalmato deve essere comunque, millimetrico, quando ci danno l'ok , diciamo che, allora noi iniziamo ad assemblare i veicoli: si aggancia, questa è una cosa che la fanno tutte le imprese, si aggancia il veicolo di servizio e si fa un giro, loro sono in contatto radio con il macchinista, si fa un giro con il carrello di manutenzione perché così si controlla quando il carrello entra in rulliera ed esce in rulliera, che sia al centro. Loro sono in contatto radio quando arrivano sul palo, stoppano, e poi se c'è da controllare…” (comparsa doc. 19 p.45). Pertanto, la parte convenuta non ha offerto prova di un eventuale comportamento eccezionale o abnorme adottato da idoneo ad escludere la propria responsabilità in Persona_2
ordine all'incidente in esame.
C. Per quanto riguarda, invece, la mancata sorveglianza da parte del capo cantiere della individuato nel POS nella persona di il quale era CP_1 Persona_8
presente in cantiere il giorno dell'incidente, si ricorda quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “In materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche”. (Cass. pen. Sez. 4 sentenza n. 12673 del 04.03.2009).
In primo luogo, si evidenzia che era a conoscenza dell'attività di Per_8
montaggio del carrello di manutenzione “Nella circostanza io ero a una distanza di circa 50 metri, in quanto impegnato nel montaggio dei bracci con altri dipendenti
e ho potuto vedere che il stava montando il carrello di manutenzione in CP_1 R_
presenza del montatore L'operazione di montaggio del carrello prevede CP_3
che il fosse sopra il carrello.” (verbale di udienza 19.09.2024). R_
Il capo cantiere avrebbe, quindi, dovuto impedire tale operazione dato che la stessa non solo non era prevista nel POS della ma non poteva essere CP_1
eseguita se non dopo il collaudo funzionale ed il successivo nulla osta all'esercizio:
“In generale per un impianto di risalita a fune, dopo l'impalmatura della fune e la
pagina 20 di 42 verifica prima strumentale e poi visiva del corretto allineamento della fune alle rulliere, segue il montaggio dei veicoli con il corretto serraggio sulla fune secondo la spaziatura di progetto (cabine o sedili o piattelli), poi il collaudo funzionale ed in caso di esito positivo l'autorità competente rilascia il nulla osta all'esercizio pubblico avendo verificato la completezza dei documenti per l'esercizio dell'impianto. Solo dopo il nulla osta all'esercizio è possibile imbarcare passeggeri;
perciò solo da questo momento è possibile utilizzare il cestello per la manutenzione, dal momento che gli operatori sul cestello, ancorché incaricati di attività di manutenzione, sono equiparabili a soggetti trasportati (passeggeri) e quindi anche a loro deve essere garantita la piena funzionalità dell'impianto e dei relativi dispositivi di sicurezza, di cui si ha certezza solo dopo il collaudo funzionale e la messa in esercizio dell'impianto” (TU p. 20). Inoltre, trattandosi di un'attività particolarmente rischiosa e delicata come quella del montaggio del cestello, che prevede il serraggio di morsetti, qualificato dal POS della come rischio “Alto” ( CP_1 [...]
p. 39), il capocantiere avrebbe dovuto quantomeno vigilare sulla Parte_7
corretta esecuzione dell'operazione da parte dei dipendenti, i quali per di più non possedevano un'istruzione professionale tecnica adeguata all'esecuzione della stessa.
*****
Quanto alla questione relativa alla posizione assunta in giudizio dalla
[...]
e sulla estensione automatica della domanda, proposta dagli Controparte_8
attori avverso la convenuta, nei confronti della terza chiamata, deve osservarsi come la Suprema Corte abbia stabilito “la presunzione di estensione 'automatica' della domanda nei confronti del terzo opera soltanto quando ricorra il presupposto della chiamata in causa del terzo con indicazione di esclusiva o concorrente responsabilità, ma non anche nel caso in cui [come nel caso in esame] la chiamata sia stata svolta solo a titolo di garanzia impropria o di regresso, ossia allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello
pagina 21 di 42 dedotto dall'attore come 'causa petendi'”. (Cass. Civ. sez. III, 10 giugno 2020, n.
11103).
Nel caso di specie, la chiedeva la chiamata in causa della al CP_1 CP_3
fine di accertarne la co-responsabilità in qualità di supervisore al montaggio, presentando quindi i requisiti necessari ai fini dell'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo. La infatti, affidava la le CP_3 CP_1
attività di “montaggio della seggiovia fissa 4 posti (SBF4 Valle del cavaliere-
Marinella di coppa) e cabinovia 8 posti di agganciamento (GBK8 41173 Valle del
Cavaliere-Codecola di coppa)” (atto citazione docc. nn. 3 e 4), a seguito del contratto stipulato con RI ST S.r.l.- cui le opere inerenti alla realizzazione dell'impianto di risalita erano state affidate in concessione dall'Associazione per il PISL “Lorica Hamata in Sila Amena”.
Secondo l'offerta di “Il montaggio elettromeccanico dell'impianto, fa parte CP_3
dell'offerta. BM incaricherà per il montaggio un fornitore leader nel settore. È prevista la supervisione della parte meccanica ed elettrica durante tutta la fase di montaggio per un periodo di giorni 30 (trenta giorni)”, in particolare, l'offerta comprendeva determinati lavori e prestazioni tra cui “L'addestramento del/dei responsabile/i tecnico/i viene effettuato durante il montaggio, la messa in servizio e il collaudo (il capo cantiere deve garantire la partecipazione attiva di queste persone”. (comparsa terza chiamata doc. 2 p. 21).
Nel Piano operativo della Sicurezza della (doc. 9 p.13) alla voce CP_3
veniva individuato nel Tes_2
ruolo di il quale era presente in cantiere il giorno dell'incidente.
Questo Tribunale evidenzia che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non
è possibile affermare con certezza che il fosse presente al momento del Tes_2
montaggio del carrello, stanti le evidenti discordanze tra quanto dichiarato da in sede penale e quanto asserito davanti a questo Giudice. Persona_8
pagina 22 di 42 Infatti, nella prima circostanza il ha affermato che il si trovava Per_8 Tes_2
nella cabina di comando intento a manovrare le macchine, mentre era in contatto radio con che gli forniva istruzioni su quando stoppare e far ripartire il R_
carrello “Dalla cabina di controllo si, si, dalla cabina lo so perché c'era che nel Tes_2
contempo… Era lui che muoveva le macchine perché nel contempo, stava… così i ragazzi che poi dovevano fare il corso da macchinista, sull'impianto, guardavano anche i ragazzi, diciamo, i ragazzi della Lorica Sky, so che erano dentro con Tes_2
che lui era in contatto radio con e stoppava e faceva partire l'impianto”. (doc. R_
19 comparsa v.u. 15.07.19 p. 54).
Al contrario, sentito in sede di istruttoria orale ha dichiarato “ Per_8 Tes_2
faceva avanti e indietro tra la stazione della cabinovia e quella della seggiovia, ma che non sono in grado di indicare i precisi spostamenti… confermo che il manovrava l'impianto ma non posso dire con precisione dove si trovasse ” (v.u. Tes_2
19.09.2024), confermando che il giorno del sinistro l'impianto della seggiovia era manovrabile esclusivamente tramite i comandi accessibili dalla passerella esterna posta sulla stazione a valle della seggiovia, mentre i comandi collocati all'interno della cabina di comando in legno della stazione a valle della seggiovia erano inutilizzabili in quanto scollegati e non ancora funzionanti.
L'assenza di precisione e chiarezza è emersa anche dalle dichiarazioni di Per_5
rilasciate in sede penale, poiché lo stesso non ha saputo dire con contezza
[...]
se il fosse presente al momento del serraggio della morsa del carrello “E si, Tes_2
era lì in cantiere poi non so se guardava da un'altra parte”; lo stesso ha, comunque, affermato di non averlo sentito dare istruzioni sul montaggio e di non poter dire che le operazioni di serraggio fossero state effettuate da su indicazione di R_
. Tes_2
Il , invece, ha affermato “circa due minuti prima che avvenisse l'incidente sono Tes_2
arrivato alla seggiovia proveniente dalla cabinovia…” (v.u. 22.11.2023).
pagina 23 di 42 Un'ulteriore discordanza è emersa dalle risultanze istruttorie con riguardo al soggetto che al momento del sinistro operava materialmente sui comandi, azionando ovvero fermando i motori dell'impianto e quindi del carrello di manutenzione.
In sede di istruttoria orale ha, infatti, dichiarato “Era il stesso Testimone_4 Tes_2
che interveniva materialmente sui comandi… io ero fuori dello chalet contenente la sala comandi, io ero all'esterno, accanto alla struttura dello chalet, mentre era Tes_2
all'interno della sala macchine. Eravamo a distanza di circa un metro e la porta dello chalet era aperta. Io ero fuori nell'intento anche di controllare visivamente il carrello, che nel salire verso monte si era allontanato dal punto di partenza”
(verbale udienza 31.05.2023 p. 5).
Al contrario, ha affermato “Non so dove fosse il , quando sono Tes_2
arrivato ero nella sala comandi all'interno dello chalet in legno. Non ricordo dove si trovasse il , non è vero che si trovasse ad un metro da me. Il doveva essere sulla passerella dell'impianto per azionare il motore, così penso perché quando l'ho sentito urlare io ero all'interno dello chalet, nella sala comandi, e non ho potuto vedere dove si trovasse il ” (verbale udienza del 22.11.2023 p. 3).
Da queste versioni emergono due dati fondamentali: ovvero che al Tes_2
momento del sinistro si trovava all'interno dello chalet di legno nella sala comandi
(che, tuttavia, non erano ancora funzionanti), mentre il si trovava all'esterno dello chalet.
Inoltre, ha confermato che il comandava il motore, in Persona_8
particolare, affermando che l'impianto della seggiovia in data 01.12.2016 era manovrabile esclusivamente tramite i comandi accessibili dalla passerella esterna posta sulla stazione di valle della seggiovia, i quali azionano l'argano (motore) di emergenza, nello specifico “si confermo al circostanza perché l'impianto elettrico non era ancora ultimato e quindi l'impianto veniva azionato mediante i comandi presenti sulla stazione motrice, cui si accedeva tramite passerella … confermo le
pagina 24 di 42 risposte già date in precedenza;
preciso che non erano stati ancora affinati e collaudati tutti gli impianti elettrici e i sistemi di sicurezza… confermo che il manovrava l'impianto ma non posso dire con precisione dove si trovasse il ”. Tes_2
(v.u. 19.09.2024 p. 4)
Tale versione ha trovato conforto nel quadro probatorio: in particolare, in sede di istruttoria orale - (dipendente di Nidec Asi), chiamato a confermare se i Tes_3
comandi posti all'interno della cabina di comando in legno della stazione di valle della seggiovia, i quali azionano il motore principale, in data 01.12.2016 erano inutilizzabili in quanto scollegati e/o non ancora funzionanti - ha dichiarato:
“confermo la circostanza, i comandi non erano stati ancora collegati e non erano in funzione. Preciso che il motore di recupero dell'impianto può essere azionato esclusivamente dai comandi posti sul quadro posto in stazione, cui si accede attraverso la passerella: ciò a prescindere dal fatto che i comandi relativi al funzionamento del motore principale siano stati ultimati o non ultimati atteso che il motore di recupero non può che essere azionato nel modo descritto in precedenza. I due sistemi sono alternativi tra di loro. Preciso che in realtà il collegamento dell'impianto elettrico con il bordo macchina era stato effettivamente collegato (in gergo attività di erection) ed ultimato, ma non ancora funzionante perché mai testato e controllato in precedenza” (v.u. 19.09.2024 p. 5).
Di conseguenza, trovandosi all'interno dello chalet di legno non Tes_2
avrebbe potuto comandare i motori, i quali non erano ancora in funzione.
Al contrario, l'operazione di comando sul motore veniva effettuata, assai più verosimilmente, da il quale era in contatto radio tramite radioline Testimone_4
con e che gli forniva indicazioni su quando azionare e Persona_2 Persona_5
quando fermare l'impianto, mentre lo stesso si trovava sulla passerella esterna, come dichiarato dallo stesso (le cui dichiarazioni, nonostante le eccezioni Tes_2
sollevate da parte convenuta, paiono pienamente attendibili sul punto, avendo trovato in buona parte riscontro nella versione fornita dal ): “Quando sono Per_8
pagina 25 di 42 arrivato il sig. si trovava nella stazione a valle della seggiovia ma sul tetto che il sig. aveva raggiunto tramite una scala per azionare il motore diesel. In quel momento il motore diesel si poteva azionare solo salendo sul tetto”. (v.u. 22.11.2023
p. 3).
Ora, alla luce di quanto esposto, da un lato, risulta essere mancante la prova della presenza del durante le operazioni di montaggio e, dall'altro, risulta provato Tes_2
che il carrello di manutenzione il giorno dell'infortunio non era comandato da quest'ultimo bensì dal .
Tuttavia, tale quadro probatorio non esclude la responsabilità in capo alla ditta per omessa trasmissione del cd know how relativo al meccanismo di CP_9
serraggio dell'attrezzo fornito dalla stessa.
Questo Giudice, invero, condivide quanto riportato nella relazione peritale ossia
“Appare intrinseco nel ruolo di supervisione del montaggio assicurarsi che ciascun lavoratore stia svolgendo il proprio compito ed eseguendo le mansioni in modo corretto e sicuro, dal momento che il supervisore non svolge personalmente il lavoro
e stante l'organizzazione prescelta (subappalto dei lavori) non si estrinsecherebbe il ruolo di supervisione se il supervisore non avesse lo specifico compito di vigilare sulla corretta e sicura esecuzione dei montaggio subappaltati, anche se eseguiti da dipendenti di altre ditte” (TU p. 56)
In particolare, si condivide la relazione peritale nella parte in cui interpreta quanto riportato dal POS della alla voce “Serraggio viti e/o dadi …” ossia CP_9
“l'attività di serraggio di viti e dadi non verrà svolta dal personale BMKF. Essa viene tuttavia descritta al fine di istruire il personale ad identificare eventuali pericoli qualora si sia in vicinanze di personale che svolge queste attività… l'obbligo di consultare il preposto responsabile, e, in caso di dubbi, di prendere contatto cpn il responsabile della sicurezza”. Appare, infatti, logico che il POS pur se non obbligatorio, ma predisposto volontariamente dalla , Controparte_3
avesse quale intento quello di indirizzare l'attività di consulenza al montaggio pagina 26 di 42 operato dai dipendenti della predetta ditta presso il cantiere di riferimento al fine di “esplicare l'attività di consulenza e supervisione al montaggio prescrivendo loro quale misura di attenuazione del rischio identificato”. (TU P. 57).
Preme ricordare che, secondo la Suprema Corte, “L'appaltatore che, incaricato di eseguire lavorazioni pericolose per la loro natura, subappalti a terzi l'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto, non può trasferire tutti gli obblighi collaterali del contratto di appalto sul subappaltatore, ancorché lo stesso debba considerarsi autonomo ed esperto, restando a suo carico i doveri protettivi e di sicurezza, il cui inadempimento rende configurabile a suo carico la responsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ., per gli eventuali danni riportati dal subappaltatore” (Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15723 del 02/07/2010).
L'attività oggetto del caso in esame si inserisce senza dubbio nel novero delle attività pericolose, stante la qualificazione del rischio “Alto” come riportato nel
POS della (comparsa costituzione doc. 6 p.39), la cui disciplina prevista CP_1
dall'art. 2050 c.c. dispone che grava sul soggetto che cagiona il danno la prova di aver adottato tutte le misure necessarie idonee a evitare il danno.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che fosse presente in cantiere il Tes_2
giorno del sinistro e tale dato non è stato oggetto di contestazione. Lo stesso Tes_2
in sede di istruttoria orale, in relazione al capitolo riguardante il montaggio del carrello di manutenzione alla presenza, con la supervisione, le indicazioni e le specifiche istruzioni fornite, ha dichiarato “no, non è vero, non ero presente durante il montaggio del carrello, non avevo supervisionato alle operazioni di montaggio e non avevo dato indicazioni. La sera prima volevo spiegare al sig. e al sig. Persona_2
come operare il serraggio dell'attrezzo ma mi avevano risposto di CP_10
aver fatto l'operazione cento volte e quindi non c'era bisogno di ulteriori spiegazioni.” (v.u. del 22.11.2023 p. 6).
Pertanto, è possibile affermare che , in qualità di supervisore, oltre a Tes_2
dover ammonire i dipendenti dall'utilizzo del carrello, avesse, comunque, il CP_1
pagina 27 di 42 compito di fornire le informazioni necessarie ai dipendenti della rispetto CP_3
al meccanismo di serraggio dell'attrezzo, nonché della trasmissione del know how al personale della poiché chiamato a vigilare sulla corretta e sicura CP_1
esecuzione dei montaggi subappaltati, anche se eseguiti da dipendenti di altre ditte.
Tale attività della viene espressamente indicata nel contratto principale CP_3
intercorso tra la prima e la società RI ST, in particolare all'art. 6 rubricato “Assistenza tecnica” ovvero “il venditore dovrà fornire e mettere a disposizione i servizi di supervisione e formazione per il personale, sino alla completa
e corretta installazione in loco” (comparsa della terza chiamata doc.1 p. 4).
Allo stesso modo anche l'offerta inerente alla cabinovia riporta una clausola che viene riportata anche per l'offerta della seggiovia ossia alla voce “Le prestazioni comprendono “…L'addestramento del/dei risposabile/i tecnico/i viene effettuato durante il montaggio, la messa in servizio e il collaudo (il capo cantiere deve garantire la partecipazione attiva di queste persone” (comparsa della terza chiamata doc.2 p. 21, 22).
Questo, infatti, spiegherebbe il motivo per il quale tra le prestazioni di natura intellettuale della sia presente anche quella di monitorare durante le fasi CP_3
del montaggio (doc. 6 p. 13).
In conclusione, trattandosi di responsabilità ex art. 2050 c.c. la terza chiamata avrebbe dovuto fornire prova di aver adottato le misure idonee ad evitare il danno, ad esempio, specificando le informazioni e la formazione impartita ai dipendenti della nonché la trasmissione dei rischi legati alle attività e l'importanza CP_1
di specifiche strumentazioni come la chiave speciale F2-44-0011, chiave non utilizzata da il giorno dell'infortunio e che avrebbe garantito il corretto Persona_2
serraggio del morsetto. In conclusione, si condivide con quanto è emerso dalla relazione peritale.
pagina 28 di 42 Ora, stante l'accertamento delle responsabilità in capo alla in qualità di CP_1
datore di lavoro di e della in qualità di Persona_2 Controparte_3
supervisore dei lavori di montaggio della prima, l'apporto eziologico alla causazione dell'evento (tenuto conto della maggiore gravità della condotta addebitabile) deve essere ripartito e quantificato nei termini del 85% in capo alla prima e del 15% con riguardo alla seconda, stante il diverso grado di responsabilità e di ruoli rivestiti dalle stesse.
******
Quanto al danno patrimoniale lamentato, occorre considerare che Parte_2
e , nelle vesti di moglie e figlio di , sono stati già Persona_1 Persona_2
destinatari di una rendita da parte dell' a seguito dell'apertura della CP_6
posizione n° 514862707. In tale sede agiscono per vedersi riconoscere il ristoro della restante parte del danno patrimoniale, nonché del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto affettivo con il proprio congiunto Persona_2
deceduto nelle circostanze sopra illustrate.
Allo stesso modo per l'esclusiva voce di danni non patrimoniali derivanti dalla perdita del rapporto parentale agiscono in giudizio anche e Parte_1 [...]
rispettivamente fratello e madre del de cuius. Parte_3
Rileva il Tribunale:
1) che gli attori medesimi hanno provveduto a depositare nei termini di legge le opportune certificazioni anagrafiche attestanti il rapporto di parentela;
2) che appaiono utili alcuni cenni generali in ordine ai criteri di risarcimento del danno subito 'iure proprio' dai congiunti della vittima primaria, tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali: emerge il concetto di danno riflesso, ovvero di un danno subito per una lesione inferta non a se stessi, ma ad altri e tuttavia “il danno subito dai congiunti è diretto, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha, vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se
pagina 29 di 42 non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie” (cfr. Cass. n.
7748/20).
Ancora, “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza"
- è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (cfr. Cass.
n. 20287/19).
Ne deriva che il danno non corrisponde all'interesse protetto, ma integra il danno- conseguenza che deve essere allegato e provato dal danneggiato, anche con il pagina 30 di 42 ricorso alla prova presuntiva e alle nozioni di comune esperienza, tenuto conto dell'id quod plerumque accidit'.
Come osservato dalla Suprema Corte “In tema di danno da perdita del congiunto ovvero da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero
o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile
(c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024, cfr.
Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass.
30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253).
Pertanto, può osservarsi che le presunzioni iuris tantum (che onerano il convenuto della prova contraria del distacco affettivo o, persino, dell'odio) riguardano esclusivamente l'aspetto interiore del danno risarcibile, inquadrabile nella cosiddetta sofferenza morale frutto della rottura della perdita parentale;
viceversa, non si estende all'aspetto esteriore ovvero il cosiddetto danno dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (ricavati, non solo dall'eventuale convivenza o a contrario dalla distanza, ma da qualsiasi allegazione, comunque provata dal danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.
pagina 31 di 42 Ai fini della liquidazione, vengono in esame le nuove Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali - come di recente sottolineato dalla Suprema Corte - “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. n.
37009/22, nonché Cass. n. 10335/23).
Le Tabelle offrono i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di genitore, figlio, coniuge/convivente e da perdita del fratello/nipote.
Si legge, inoltre, nella relazione alle Tabelle che, non trattandosi di danno in re ipsa
e non esistendo un minimo garantito, “la parte è - come sempre - gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni”.
Ciò posto, nel caso di specie in ordine alla domanda svolta dalla moglie in nome suo e per conto del figlio deve darsi atto che all'esito delle acquisite risultanze istruttorie è risultato provato che il de cuius:
• Contraeva matrimonio con in data 16 maggio 2015 (atto Parte_2
citazione doc. 4);
• Diveniva padre di il 30.09.2014 (doc. 5); Persona_1
• Conviveva con e il figlio fino al decesso (doc. 3) Parte_2 Parte_1
• si faceva carico delle necessità e dei bisogni quotidiani della famiglia. Persona_2
pagina 32 di 42 Ai fini della liquidazione occorre tenere conto dell'età di al momento Persona_2
della morte (31 anni), dell'età della moglie (28 anni), anche con riferimento all'aspettativa di vita in comune dei coniugi, dell'età del figlio (2 anni e 2 mesi), oltre che del rapporto di convivenza.
Venendo, quindi, alla liquidazione del danno in favore di , i punti Parte_2
attribuibili sono i seguenti:
. età vittima primaria (31 anni) 22 punti;
. età vittima secondaria (28 anni) 24 punti
. convivenza 16 punti
. un superstite 14 punti
. intensità della relazione affettiva 30 punti per un totale di 106 punti.
Secondo le tabelle milanesi il totale monetario non può di regola superare €
391.103,18, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali. Nel caso di specie non essendo stata data prova dell'esistenza di tali elementi, che non possono essere dedotti ex sé dalla giovane età della superstite e del de cuius, il danno parentale deve essere liquidato in complessivi € 391.103,18 da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito
(01.12.2016) e sulla somma via via rivalutate vanno calcolati gli interessi legali, per un ammontare complessivo di € 429.776,30.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno in favore di , i Persona_1
punti attribuibili sono i seguenti:
. età vittima primaria (31 anni) 22 punti;
. età vittima secondaria (2 anni) 28 punti
. convivenza 16 punti pagina 33 di 42 . 1 superstite 14 punti
. intensità della relazione affettiva 30 punti per un totale di 110 punti.
Allo stesso modo e per le stesse ragioni già individuate in riferimento al danno liquidato a favore di , il danno parentale anche in questo caso Parte_2
deve essere liquidato in complessivi € 391.103,18.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito
(01.12.2016) e sulla somma via via rivalutate vanno calcolati gli interessi legali, per un ammontare complessivo di € 429.776,30.
In ordine, invece, alla liquidazione del danno in favore di , Parte_3
i punti attribuibili sono i seguenti:
. età vittima primaria (31 anni) 22 punti;
. età vittima secondaria (51 anni) 18 punti
. convivenza 0 punti
.2 superstiti 12 punti
. intensità della relazione affettiva 15 punti per un totale di 67 punti.
Il danno parentale viene pertanto liquidato in complessivi € 262.037,00 da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito
(01.12.2016) e sulla somma via via rivalutate vanno calcolati gli interessi legali, per un ammontare complessivo di € 287.947,78.
Venendo alla liquidazione del danno in favore di , i punti attribuibili Parte_1
sono i seguenti:
. età vittima primaria (31 anni) 16 punti;
. età vittima secondaria (30 anni) 18 punti
. convivenza 0 punti
. 2 superstiti 12 punti pagina 34 di 42 . intensità della relazione affettiva 15 punti per un totale di 61 punti.
Il danno parentale viene pertanto liquidato in complessivi € 103.578,00 da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito
(01.12.2016) e sulla somma via via rivalutate vanno calcolati gli interessi legali, per un ammontare complessivo di € 113.820,00.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale individuato nelle spese sostenute da per l'acquisto di un loculo Parte_2
(doc. 28) per un ammontare di € 2.144,69 è necessario premettere che le spese funerarie riconosciute dall' (comparsa costituzione doc. 22) integrano una CP_6
prestazione una tantum erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.
Nel caso in esame l'ammontare dell'assegno funerario riconosciuto dall' di € CP_6
2.136,50 appare manifestamente inidonea alla copertura integrale delle spese funerarie, comprese di acquisto del loculo, sostenute da;
di Parte_2
conseguenza, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza prevalente, le spese funerarie sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11684 del
26/05/2014) e, pertanto, va riconosciuta a favore della predetta la somma pari a €
2.144,69 corrispondente alla cifra versata per l'acquisto del loculo.
In definitiva, , in persona del legale rappresentante, e Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_3
amministrazione, devono essere condannate al pagamento degli importi sopra liquidati, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale, la convenuta e la terza chiamata, secondo le rispettive quote di responsabilità (ossia,
pagina 35 di 42 , in misura pari al 85%; , in Controparte_1 Controparte_3
misura pari al 15%).
*****
Con riguardo, invece, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante proposta da in proprio e quale esercente la potestà Parte_2
genitoriale sul minore occorre, anzitutto, chiarire che - “I danni Persona_1
patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (art. 143, 433 c.c.), che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume il defunto avrebbe presumibilmente apportato - assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (cfr., all'uopo,
Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124).
Pertanto, nel caso in cui la morte del soggetto sia conseguenza di un fatto illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante astrattamente spettante ai suoi prossimi congiunti può consistere nella perdita di quei contributi, sovvenzioni od altre utilità economicamente apprezzabili che per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315,433
c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state loro corrisposte dalla vittima (cfr. ex plurimis, Cass. n. 23/1988). È, pertanto, onere di costoro provare, anche in base a presunzioni, che il congiunto deceduto corrispondeva loro con regolarità delle sovvenzioni economiche (cfr. tra le altre, Cass. n. 12756/1999).
pagina 36 di 42 Si ricorda, a tal proposito, il più recente indirizzo della Suprema Corte secondo cui
“l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Pertanto, nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall'indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima” (cfr.
Cass. n. 15385/2011); “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (cfr. Cass. n. 25370/2018).
Il mero fatto della convivenza, di cui è stata data prova nel caso in esame, appare di per sé sufficiente a ritenere provato, per presunzioni, che il contribuisse in R_
maniera continuativa al mantenimento della coniuge e del figlio minore.
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato che a favore di e il Parte_2
figlio l' ha riconosciuto una rendita pari a € 445.629,90 a Persona_1 CP_6
beneficio della prima e € 81.976,72 nei confronti del secondo. Tali importi sono stati calcolati secondo l'art. 85 del T.U. d.p.r. 30.06.1965 n. 1124 che prevede il
50% della retribuzione a favore della moglie (fino a morte o nuovo matrimonio) e il 20% a favore del figlio (fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età),
pagina 37 di 42 individuando la retribuzione annua nella cifra di € 30.076,80. La rendita riconosciuta dall' acquista la funzione di sollevare i familiari della vittima CP_6
dallo stato di bisogno in cui la legge presume juris et de jure che siano venuti a trovarsi dopo la morte del lavoratore ed ha, quindi, il fine di indennizzare un danno patrimoniale, tuttavia, omettendo di tenere conto delle potenzialità di crescita lavorativa del de cuius.
Ora secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Tuttavia è altrettanto doveroso tenere conto - se la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni - dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro. Qualsiasi reddito da lavoro, infatti, è destinato secondo l'id quod plerurnque accidit a crescere col tempo: vuoi per l'affinamento delle capacità del lavoratore autonomo, dovuto all'accrescimento delle esperienze;
vuoi per effetto del maturare dell'anzianità del lavoratore dipendente, che comporta di norma incrementi salariali. Ora, poichè
l'operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all'ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che, se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di questo tipo sarebbe tuttavia consentito solo nel caso di morte d'un lavoratore agee e prossimo all'età pensionabile, ovvero svolgente un lavoro che non gli consente alcun incremento reddituale futuro. Nel caso, invece, di lavoratori giovani, corrisponde ad un criterio di normalità che il loro reddito cresca con l'andare del tempo” (Cass. Civ. sez. VI del
16.03.2018, n. 6619).
Nel caso di specie, tuttavia, è da considerare che l' , nel quantificare la rendita CP_6
ai superstiti del lavoratore deceduto, ha utilizzato quale retribuzione assunta la somma di € 30.076.80 ovvero una retribuzione convenzionale mensile di €
2.506,40 a fronte di uno stipendio effettivo del Bloise di €1.754,48.
pagina 38 di 42 Considerato che quest'ultimo veniva inquadrato come operaio di 4 livello (oggi livello C2) nel ruolo “tecnico specifico” che consta di 3 livelli (C1, C2, C3), di cui il più alto prevede un reddito pari all'ammontare di € 2.130,56 non sussistono ulteriori presupposti per considerare eventuali incrementi futuri del reddito così come calcolato dall' , trattandosi di circostanza che avrebbe dovuto essere CP_6
oggetto di allegazione e di prova (anche in via presuntiva) da parte degli attori, ma nulla è stato adottato sul punto.
*****
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite sostenute dagli attori, le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto nella quota dell'85 % e nei riguardi della terza chiamata per il restante
15%.
Alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, come modificato dal DM n. 147/22, tenuto conto del decisum, nel limite dell'accolto ex DM 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022).
Si procede alla liquidazione per tutte e quattro le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) tenuto conto delle tabelle attualmente vigenti
(il compenso è unitario e occorre avere a mente per la liquidazione le tabelle vigenti al momento dell'esaurimento dell'incarico professionale espletato, sul punto vedasi Cass., Sez. Un., sentenza n. 17406/20124) e con l'aumento tabellarmente richiesto nella nota spese allegata nel limite del 10% totale, tenuto conto della complessità della causa e del patrocinio prestato in favore di più parti che ha comportato una minima diversa attività defensionale (in particolare in relazione all'attività defensionale svolta per la e Parte_2 Persona_1
ove è stato richiesto il danno patrimoniale futuro, assente per
[...] Parte_1
e ). Parte_3
Le predette spese da liquidarsi complessivamente nella somma di euro €
41.746,10 (oltre spese forf., IVA, CPA e accessori di legge) ed esposti documentati pagina 39 di 42 (€ 1.713) sono poste per l'85% a carico della convenuta e del 15 % nei CP_1
confronti della terza chiamata CP_3
In relazione alle spese sostenute dal teste si richiama l'art.46 D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002 “Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria… Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e
l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.
Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
“Parte attrice, inoltre, non ha fornito prova della asserita richiesta di rimborso spese di € 615,47 da parte del teste.
Le spese riconosciute per l'attività dell'interprete in tutte le udienze di escussione del teste sono poste definitivamente a carico della Tes_2 Controparte_3
[...]
Le spese della TU esperita in corso causa devono essere poste in via definitiva a carico della convenuta nella misura del 85% e a carico della terza chiamata per la restante quota.
Parti attrici ha documentato spese di CTP in corso di TU, come da fattura allegata in atti, per € 3.806,40. Anche tali spese, vista la co-responsabilità di parte convenuta e terza chiamata, devono essere corrisposte in misura pari ad 85% dalla prima e nella restante quota dalla terza chiamata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, in parziale accoglimento della domanda attorea:
pagina 40 di 42 accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile a colpa concorrente della , in persona del legale rappresentante, in misura Controparte_1
pari al 85%, e della , in persona del Presidente del Controparte_3
Consiglio di amministrazione, in misura pari al 15%; per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta e la terza chiamata, secondo le rispettive quote di responsabilità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, al pagamento a favore di:
• della somma di € 429.776,30, oltre interessi legali su detto Parte_2
importo dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
• della somma di € 429.776,30, oltre interessi legali su detto Persona_1
importo dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
• della somma di € 287.947,78, oltre interessi legali su Parte_3
detto importo dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
• della somma di € 113.820,00, oltre interessi legali su detto importo Parte_1
dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta e la terza chiamata, nelle rispettive quote di responsabilità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, al pagamento in favore di della somma di € 2.144,69, oltre interessi legali su detto Parte_2
importo dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
Condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, e la terza chiamata , in persona del Controparte_3
Presidente del Consiglio di amministrazione, ciascuna secondo le rispettive quote stabilite in motivazione, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro € 41.746,10 per compensi professionali ex D.M.55/2014
(agg. al D.M. 147/2022), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed
IVA come per legge, nonché in euro 1.713,00 per esborsi.
Condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, e la terza chiamata , in persona del Controparte_3
pagina 41 di 42 Presidente del Consiglio di amministrazione, ciascuna secondo le rispettive quote stabilite in motivazione, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di CTP quantificate in € 3.806,40 oltre accessori di legge.
Pone definitivamente le spese della disposta TU (per l'importo già liquidato dal
Giudice) nella misura del 85% a carico della in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, e nella misura del 15% a carico della
[...]
; Controparte_3
Rigetta e dichiara assorbita ogni altra domanda formulata dalle parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 06.03.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 42 di 42
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1218/2020, avente ad oggetto: decesso quale conseguenza di infortunio sul lavoro, promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale C.F._2
sul figlio minore (c.f. e Persona_1 C.F._3 [...]
(c.f. , tutti rappresentati e difesi, sia Parte_3 C.F._4
congiuntamente sia disgiuntamente dall'avv. Marco C.M. Impelluso e dall'Avv.
Barbara Rota presso lo studio della quale ultima sono domiciliate in Torino, Via
Montecuccoli n° 7, giusta delega allegata al presente atto.
Attori contro
(C.F. in persona del proprio legale, Controparte_1 P.IVA_1
IG , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Mortarotti e Controparte_2
dall'Avv. Filippo Mortarotti, congiuntamente e disgiuntamente presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Torino, Via Montecuccoli n. 9 per giusta procura allegata al fascicolo.
Convenuta
pagina 1 di 42 nonché contro
, con sede in Lochriet, 8890 Flums (Svizzera), Controparte_3
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Controparte_4
difesa e rappresentata dagli Avv.ti Alex Telser, Andreas Zojer Christoph Trebo, elettivamente domiciliata in Bolzano (BZ) via Carducci 9, come da procura allegata alla richiesta di accesso al fascicolo.
Terza chiamata
OGGETTO: morte
Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte: 21.10.2024
***
CONCLUSIONI
Per parti attrici, come da note scritte del 16.10.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1
nella determinazione dell'infortunio sul lavoro occorso in data 1° dicembre
[...]
2016 su un impianto di risalita in fase di completamento ubicato nella frazione
Lorica località Cavaliere Lorica nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), in seguito al quale il signor riportava gravi lesioni personali che ne cagionavano il Persona_2
decesso; per l'effetto, condannare , P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pinerolo (TO) – via
Michele Buniva n° 63, al risarcimento, in favore degli esponenti, di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti – a qualsiasi titolo subiti e subendi conseguentemente al decesso del signor . Su tutte le predette Persona_2
somme dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi.
pagina 2 di 42 In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi – ex art. 93
c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria
[…]
Per parte convenuta, come da note scritte del 17.10.2024:
Voglia l'On.le Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
In via principale: respingere siccome infondate le domande promosse dagli attori nei confronti della società conchiudente, con il favore delle spese del giudizio;
In via subordinata e salvo gravame:
b.1) accertare la concorrente responsabilità di e di Controparte_1
nella causazione dell'infortunio mortale occorso il Controparte_3
1° dicembre 2016 al signor nonché la quota alle medesime, Persona_2
rispettivamente, imputabile;
b.2) contenere la condanna di in favore degli attori nei Controparte_1
limiti dei danni accertati e provati in corso di causa;
con spese come per legge;
b.3) condannare a rimborsare alla società Controparte_3
conchiudente gli importi che quest'ultima fosse tenuta a versare agli attori in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità; con spese come per legge.
Per la terza chiamata, come da note scritte del 17.10.2024:
“Voglia il Tribunale di Torino, contrariis reiectis,
- in via preliminare: estromettere dal giudizio;
Controparte_3
- in via principale: rigettare ogni domanda denegatamente proposta e proponenda nei confronti di , anche per difetto Controparte_3
di legittimazione passiva e/o mancata titolarità dell'azione;
pagina 3 di 42 - in subordine: limitare la non creduta condanna alla definenda quota di responsabilità;
- in ogni caso: con vittoria di compensi d'avvocato e spese di lite, oltre spese generali,
CAP e IVA.
In via istruttoria:
Con riferimento a tutti i capitoli di prova delle controparti denegatamente ammessi chiede l'ammissione della prova contraria mediante i seguenti testi: CP_3
1) residente in [...]; Tes_1
2) , cittadino svizzero di madrelingua tedesca, da sentire in presenza di Tes_2
un interprete ai sensi dell'art. 122 c.p.c., da citare c/o ; Controparte_3
3) ing. , da citare c/o Nidec ASI - S.S. 11 Ca' Sordis,4 – 36054 Montebello Tes_3
Vicentino (VI).”
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori convenivano in giudizio la
(già , quale azienda datrice di lavoro del de cuius Controparte_1 CP_5
, chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio, non patrimoniali e Persona_2
patrimoniali, conseguenti al decesso del predetto, avvenuto in data 01.12.2016 a causa di un infortunio sul lavoro.
A sostegno delle proprie pretese gli attori esponevano che:
- all'epoca dell'incidente si occupava della costruzione di un nuovo Persona_2
impianto sciistico nella frazione Lorica località Cavaliere nel Comune di San
Giovanni in Fiore (CS) per conto della CP_1
- tra le ditte coinvolte nel cantiere risultavano la RI ST s.r.l., la
RT HN BM e la (ora quale subappaltatrice CP_5 CP_1
incaricata del montaggio della stazione funivia, della linea e dei piloni pagina 4 di 42 - nel predetto cantiere la Direzione dei lavori era stata affidata all'Ing. Per_3
ed all'Ing. , i quali avevano anche assunto il ruolo di
[...] Persona_4
Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- Il giorno 1.12.2016 effettuava, insieme a Persona_2 Persona_5
(dipendente della ), un giro della linea dell'impianto di risalita, per CP_1
controllare l'allineamento delle rulliere con la fune, utilizzando un carrello fissato dal primo alla fune dell'impianto. Durante questi lavori, mentre il carrello era giunto in prossimità del pilone n. 5, situato a circa 249 metri di distanza dal punto di partenza, il carrello iniziava ad arretrare lungo la fune, guadagnando velocità e all'altezza del terzo pilone, la fune si svincolava dai rulli di alloggiamento. Il carrello, a causa di una forte oscillazione, si sganciava dalla fune precipitando a terra da un'altezza di circa 10 metri, nello spazio tra il secondo e il terzo pilone. Il forte impatto al suolo cagionava lesioni letali ad che, in effetti, Persona_2
decedeva poco dopo;
- i Carabinieri di Rogliano intervenivano sul luogo per effettuare rilievi tecnici;
- i Carabinieri della Stazione di Pedace successivamente ricevevano l'incarico di effettuare le indagini;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza apriva il conseguente procedimento penale. Il PM durante lo svolgimento delle indagini preliminari incaricava il Dott. Ing. e il Prof. Ing. dell'attività Persona_6 Persona_7
di accertamento delle dinamiche del sinistro nonché del motivo del distaccamento del carrello di manutenzione che aveva provocato la rovinosa caduta al suolo;
- all'esito della perizia risultava che la causa del distaccamento fosse da imputare in un non corretto serraggio della morsa che fissava il carrello alla fune, chiusura che era stata effettuata dallo stesso;
al riguardo, parte attrice Persona_2
evidenziava la totale assenza di elementi da cui dedurre una corretta formazione del con riguardo alle modalità di collegamento e serraggio del veicolo di R_
manutenzione alla fune;
pagina 5 di 42 -a seguito del deposito della consulenza tecnica “la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza iscriveva nel registro degli indagati il signor
[...]
, quale legale rappresentante della ditta avviando un'indagine CP_2 CP_5
penale nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 3773/2018” e, “al termine delle indagini, …chiedeva il rinvio a giudizio del signor , imputato “del Controparte_2
delitto p. e p. dall'art. 81, 589 co. 1 2, 590 co. 1 e 3 c.p. “perché nella sua qualità di legale rappresentante della ditta , alla quale erano stati affidati in CP_5
subappalto dalla società i montaggi Controparte_3
elettromeccanici della seggiovia quadriposto nell'ambito del comprensorio Sport-
Natura Lorica (CS) sito in loc. Cavaliere Codecola di Coppo nonché datore di lavoro di e , per colpa consistita in negligenza, imprudenza e Persona_2 Persona_5
imperizia e nella violazione degli artt. 36 e 37 D. Lgs 81/08 omettendo completamente di informare e formare e in relazione Persona_2 Persona_5
alle specifiche modalità di collegamento e serraggio del veicolo di manutenzione alla fune e dei rischi specifici ad essa connessi cagionava la morte di e Persona_2
lesioni gravi a carico di , lavoratori dipendenti della ditta Persona_5 Pt_4
”;
[...]
- gli odierni attori conferivano mandato di assistenza stragiudiziale a GS Gestione
Sinistri s.r.l. la quale avanzava nei confronti di formale richiesta di CP_5
risarcimento danni tramite lettera raccomandata a mezzo PEC del 7 febbraio 2018, senza tuttavia raggiungere alcun accordo stragiudiziale.
Gli attori precisavano anche come il sinistro in esame andasse pacificamente annoverato nella categoria degli infortuni sul lavoro in relazione al quale l' CP_6
aveva aperto la posizione n. 514862707 erogando una rendita alla moglie e al figlio del lavoratore deceduto. Tale erogazione determina, quindi, una riduzione della pretesa risarcitoria ai danni differenziali e ai danni complementari con la precisazione che tale rendita è una prestazione di copertura parziale del solo danno patrimoniale.
pagina 6 di 42 Parti attrici chiedevano, pertanto, che venisse accertata in questa sede la responsabilità della e, quindi, il danno da perdita parentale e del danno CP_1
patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), nonché la loro liquidazione a favore della moglie ( ), del figlio ( ), del fratello ( Parte_2 Per_1 Pt_1
e della madre ( del . Su tali somme veniva poi Parte_3 R_
richiesta la rivalutazione e gli interessi.
Si costituiva in giudizio la opponendosi alle domande avversarie ed CP_1
evidenziando che:
- era stato assunto dalla sin dal 2004 e gli anni in cantiere, Persona_2 CP_1
associati ai corsi di preparazione, lo rendevano un lavoratore dotato di grande esperienza e preparazione;
- le risultanze della TU espletata nell'ambito del procedimento penale non erano opponibili alla convenuta perché detto procedimento era stato avviato a carico di ignoti, svolgendosi in assenza di qualsivoglia contraddittorio senza le garanzie di cui all'art. 360 c.p.p.;
- sulla base delle risultanze peritali l'incidente era derivato dal cattivo serraggio della morsa di fissaggio del carello di servizio alla fune, pertanto, la rottura della morsa di fissaggio interromperebbe qualsivoglia nesso causale tra la condotta della società costituita e l'evento occorso.
La predetta convenuta chiedeva disporsi ex artt. 170 e 270 c.p.c. la chiamata in causa di Controparte_3
Con ordinanza del 29.07.2020 il Giudice autorizzava l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa iussu iudicis di Controparte_3
[...]
Si costituiva, dunque, in giudizio anche la Controparte_3
contestando integralmente l'esposizione delle controparti. In particolare, la terza chiamata precisava:
pagina 7 di 42 • in via preliminare che nessuna domanda era stata proposta dagli attori nei confronti della quale chiamata in causa iussu iudicis; Controparte_3
• la in forza del contratto di fornitura e posa stipulato con RI CP_3
costruzioni S.r.l., consegnava i componenti della seggiovia, perdendo di conseguenza qualsiasi responsabilità relativa agli obblighi di custodia della merce.
• la avrebbe dovuto occuparsi in totale autonomia del montaggio degli CP_5
impianti, salvo un supporto della prima relativo ad una mera attività di supervisione della predetta attività;
• , dipendente della non era presente la mattina del Tes_2 CP_3
01.12.2016 durante la fase del montaggio, trovandosi invece presso la stazione a valle dell'altro impianto (la cabinovia).
Con ordinanza del 14.05.2021 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RI s.r.l.
All'udienza del 23.11.2021 il Giudice rilevava che la chiamata era risultata improduttiva di effetti di estensione del contraddittorio ex art. 52 L.F.
Con ordinanza del 25.03.2022 il Giudice disponeva TU tecnico-ricostruttiva.
Con ordinanza del 20.04.2023 veniva disposta l'assunzione delle prove orali (con escussione dei testi all'udienza del 31.05.2023; Testimone_4 Tes_2
all'udienza del 22.11.2023; e all'udienza di confronto Testimone_4 Tes_2
del 13.06.2024, , e all'udienza del Persona_8 Tes_3 Tes_1
19.09.2024).
Quindi, esaurita l'attività istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda deve ritenersi parzialmente fondata e meritevole di accoglimento.
pagina 8 di 42 Osserva il Tribunale, l'assenza dei presupposti ai fini dell'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 651 c.p.p., stante l'impugnazione della sentenza penale di condanna di primo grado da parte di , da cui discende la Controparte_2
mancanza di effetti vincolanti per il Giudice civile in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato e delle circostanze di tempo, di luogo e modo di svolgimento dello stesso.
Ciononostante, può certamente ritenersi, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le risultanze del giudizio penale e le relative acquisizioni documentali possano essere poste a fondamento della decisione da assumere in sede civile come prove atipiche;
d'altronde, “la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. poste a tutela dei diritti di difesa dell'imputato; cfr. art.193, commi 3 e 7, art. 197 bis comma 5, artt. 203, 240, 270,
271, 350, comma 6 e 7, c.p.p. – non è contemplata nell'ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, nei giudizi in cui si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, le medesime esigenze di garanzia richieste invece nel giudizio penale…” (Cass., III Sez. Civ., sent. n. 8459 del 5 maggio 2020).
L'esame della presente controversia, pertanto, deve necessariamente muovere da alcune considerazioni di carattere preliminare, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie oggetto di causa e precisare la responsabilità in capo a ciascuna parte.
Va, anzitutto, osservato che, secondo il prevalente orientamento in giurisprudenza,
“In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore,
e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli
pagina 9 di 42 della responsabilità ex art. 2087 c.c.” ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32072 del
12/12/2024).
Le odierne parti attrici hanno agito per il ristoro dei danni derivanti da perdita del rapporto parentale, nonché del danno patrimoniale emergente e da lucro cessante individuando i profili di colpa della società datrice di lavoro in violazione dell'art. 2087 cod. civ. nei confronti del congiunto. Tuttavia, il ricorso al catalogo della colpa di cui all'art. 2087 cod. civ. non fa venire meno la regola dell'onere probatorio inerente all'azione avviata dalle stesse (iure proprio) in questo giudizio che deve, comunque, seguire il proprio ambito, a nulla rilevando né la natura contrattuale dell'azione di cui all'art. 2087, né la presunzione di colpa della parte datrice, cui spetta l'onere della prova circa l'assenza di rimproverabilità soggettiva: “in altre parole, la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto di questo giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, non sposta il relativo onere, ex art. 2697 cod. civ.” (Cass. Sez. Lav. n. 2 del 02.01.2020).
Il primo profilo che richiede un'analisi si individua in materia di responsabilità del datore di lavoro. In particolare, tra gli obblighi gravanti in capo a questo si ricorda quello di vigilanza che prevede il compito di controllare e vigilare sul rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e, pertanto, di adottare tutte le misure idonee per tutelare il lavoratore, anche dalla sua stessa distrazione o imprudenza, fornendogli, dunque, linee guida cautelari e idonee dispositivi di protezione. Pertanto, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità in caso di comportamento imprudente degli stessi lavoratori, salvo in caso di condotte del tutto abnormi, posto che in tal caso verrebbe eliso all'origine il nesso di causalità.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità “Più in generale, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a
pagina 10 di 42 tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle” (così
Sez. 4, n. 27787 del 08/05/2019, Rossi, Rv. 276241). In particolare “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui
e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la
Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento”; Cass. Sez. 4 -, Sentenza n. 8163 del 02/03/2020).
L'art. 37 del d.lgs. 81/2008 prevede poi che la formazione del lavoratore debba riferirsi anche alla conoscenza dei: “b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”. (art. 37 co.1) e, in particolare, “il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici…” (art. 37 co.3).
Con il termine il testo Unico sulla sicurezza (art.1 aa) si riferisce al
“processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che “In tema di sicurezza del lavoro, gravano sul datore di lavoro gli obblighi di formazione, di informazione e, ove previsti ex art.
71, comma 7, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di addestramento del lavoratore, quale complesso di attività dirette a fargli apprendere il corretto uso di attrezzature, di
pagina 11 di 42 macchinari, di impianti, di dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le procedure di lavoro, sicché quest'ultimo non può ritenersi correttamente addestrato nel caso in cui abbia ricevuto da un collega di lavoro istruzioni relative all'uso di un macchinario” (Cass. penale Sez. 4, sent. n. 42623 del 21/11/2024).
Una formazione completa, in tema di sicurezza, non può essere affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto, anche se dotato di superiore esperienza empirica sul campo, dal momento che questa, nonostante la sua rilevanza, non può prendere il posto ex se di quel bagaglio culturale, nonché di quelle conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza è dotato.
Alla luce dei richiamati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali deve essere, pertanto, affermata la responsabilità della in particolare: CP_1
A. Per l'utilizzo improprio del cestello da parte di e il Persona_2 Persona_5
giorno del sinistro, poiché lo stesso avrebbe dovuto essere utilizzato solamente dopo il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto (TU pag. 18). Più in particolare, la pericolosità e il rischio dell'utilizzo prima dell'avversarsi delle menzionate condizioni è stata evidenziata anche dal teste (ex Tes_1
dipendente della ditta “Il controllo dell'allineamento della fune e quello CP_3
sulle rolliere dove passa la fune stessa viene effettuato di regola (non essendo ancora sicura la fune perché non ancora regolata) spostandosi a piedi nudi da un pilone all'altro oppure utilizzando un veicolo a terra laddove possibile. Nella circostanza invece era stato utilizzato il carrello di manutenzione che però poteva essere utilizzato soltanto una volta ultimato l'impianto o quanto meno una volta regolata la fune. Solo dopo che sia stata regolata la fune si può serrare il veicolo con la morsa sulla fune” (verbale di udienza del 19.09.2024 pag. 7). Dalla TU è poi emerso che
“Solo dopo il nulla osta all'esercizio è possibile imbarcare passeggeri;
perciò solo da questo momento è possibile utilizzare il cestello per la manutenzione, dal momento che gli operatori sul cestello, ancorché incaricati di attività di manutenzione, sono
pagina 12 di 42 equiparabili a soggetti trasportati (passeggeri) e quindi anche a loro deve essere garantita la piena funzionalità dell'impianto e relativi dispositivi di sicurezza, di cui si ha certezza solo dopo il collaudo funzionale e la messa in esercizio dell'impianto” pertanto “durante il collaudo funzionale, vengono eseguite delle prove di collaudo a vuoto (con i soli veicoli montati) al fine di verificare il corretto funzionamento degli azionamenti e degli allineamenti fune-rulliere, poi vengono applicati dei carichi in corrispondenza dei veicoli, al fine di simulare la presenza dei passeggeri trasportati, fino alla massima capacità di trasporto progettualmente è prevista e nelle condizioni più sfavorevoli di carico (carichi non omogeneamente distribuiti a varie velocità
(simulando così le più gravose modalità di esercizio) ed in questa seconda fase del collaudo si effettua il controllo del funzionamento degli azionamenti e dei sistemi frenanti e dei dispositivi elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza, compresi gli impianti di telecomunicazione, rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie previste”. (TU pag. 21).
B. Per non aver fornito ad una corretta formazione ed informazione in Persona_2
ordine alle specifiche modalità di collegamento e serraggio del carrello di manutenzione alla fune e dei rischi specifici ad essa connessi in violazione della normativa di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008; infatti, secondo la relazione del
TU “causa principale dell'incidente viene individuata nell'errato serraggio della ganascia o morsetto di ancoraggio del cestello di manutenzione alla fune, quale circostanza che ha materialmente provocato lo scivolamento del cestello lungo la fune quando l'attrito fune-ganascia e la pendenza del cavo hanno superato
l'aderenza che inizialmente ha permesso al cestello di muoversi solidalmente alla fune” (pag. 24), in particolare, “ il cannotto filettato di serraggio sporge (ossia non è stato avvitato completamente) per 8,5 filetti corrispondenti a circa 8,5x2=17 mm rispetto alla posizione di corretto/completo serraggio…il sinistro mortale è stato determinato dal ridotto serraggio del morsetto… ” (p. 31, 32).
pagina 13 di 42 Il corretto serraggio del morsetto di ancoraggio del cestello è stato, infatti, descritto nell'elaborato peritale a seguito della lettura dei documenti allegati dalla
(doc. 11, 17,18,19) e di cui era stata fornita anche la Controparte_3
in particolare, “per eseguire la chiusura del morsetto sulla fune occorre CP_1
innestare un'apposita chiave denominata chiave speciale F2-44-0011 riportata nell'immagine a sinistra estratta dal DOC 11 all'interno dei 4 fori del CP_3
cannotto filettato di serraggio di cui la fotografia sopra riportata. Ruotando la chiave, con la coppia di serraggio prevista dal costruttore e pari a 210 Nm, il cannotto filettato di serraggio si avvita. La rotazione impressa dalla chiave, con momento di serraggio max 210 Nm, determina infatti l'avvitamento del canotto che comprime la molla elicoidale a diaframma determinando così un'azione di comprensione del perno di spinta sul tassello di spinta che si trova in questo modo premuto contro la fune come rappresentato qui sotto schematicamente. Come riportato nella documentazione tecnica relativa al morsetto prodotto in atti di parte affinché il serraggio del morsetto sia completo è necessario che la CP_3
scanalatura anulare della spina a pressione sia installata a filo con il tassello di spinta filettato.” (TU pp. 28,29).
La chiave per il serraggio del cannotto filettato della morsa del carrello di manutenzione veniva fornita dalla alla Tale condizione non è CP_3 CP_1
stata, infatti, oggetto di eccezione di quest'ultima ed è stato confermato da Tes_2
“sì, è stato fornito questo attrezzo e loro erano in possesso della chiave.”
[...]
(verbale di udienza 22.11.2023 p. 2).
Infine, il TU ha evidenziato che “si ritiene che la causa dell'errato/incompleto/insufficiente serraggio del morsetto alla fune non possa essere ascrivibile ad imperizia da parte del Sig. quanto piuttosto Persona_2
all'assenza di formazione specifica …, alla mancata sorveglianza da parte del capo cantiere della (presente il giorno del sinistro) (p. 33). Parte_5 Persona_8
pagina 14 di 42 La ha dichiarato che fosse un lavoratore dotato di grande CP_1 Persona_2
esperienza e preparazione, perché assunto dalla stessa sin dall'anno 2004 e per la quale aveva svolto più lavori su impianti sciistici;
tuttavia, nonostante il sostanzioso elenco fornito da parte convenuta in ordine agli impianti dalla stessa realizzati “2007 Entraque, Chiomonte, Coazze, nel 2008 Lurisia, Pian dei nidi, nel
2009 Bric Colmè, nel 2010 Chiomonte, Pontechianale, nel 2013 Intermedia Garnel,
Sciovia Pineta e nel 2015 Sestiere” (comparsa p. 11), di questi non solo non è stata data prova dell'incarico formalmente assegnato al lavoratore ma neppure è stato dimostrato (o anche solo allegato) quale fosse il ruolo in concreto ricoperto da
. Persona_2
All'opposto dalle dichiarazioni rese da in sede penale emerge la Persona_5
differente attività effettuata dagli stessi presso uno degli impianti menzionati ovvero operazione di impalmatura “No, io a Sestriere con ho fatto Persona_2
soltanto l'impalmatura, per poi andare, trasferirci ed eseguire i lavori a Lorica.
Quindi noi, dopo aver fatto l'impalmatura, siamo scesi…No no, ma l'impalmatura non
è… non è il cestello, l'impalmatura. L'impalmatura si fa per terra, dall'impalmatore, da una persona esperta, l'impalmatore, e poi noi provvediamo a tirare su il cavo e a far girare dritta la corda dentro le rulliere” (comparsa costituzione doc. 19 p.18).
Oltretutto, alla domanda del PM “Quindi voi, davanti a voi, avete mai visto collegare il cestello alla fune ad ? Nella sua vita lei ha mai visto fare Persona_2 Persona_2
questo tipo di attività: il collegamento di un cestello alla corda per portare…” il rispondeva “No, io personalmente, no…” ed ancora alla domanda “…lei sa Per_5
per certo se aveva mai usato nella sua vita lavorativa quel tipo di Persona_2
cestello?” il teste rispondeva “Non ve lo so dire” (comparsa di costituzione doc.19 pag. 9).
Pertanto, non è stato possibile accertare la specifica esperienza professionale a cui parte convenuta ha fatto riferimento, ovvero i lavori e le attività a cui il era R_
stato preposto negli anni della sua carriera.
pagina 15 di 42 La parte convenuta a sostegno della sua tesi ha allegato attestati di partecipazione a corsi di formazione frequentanti dal tra cui: R_
1. Attestazione di partecipazione al corso e di superamento delle relative prove finali in relazione alle attività previste dal seguente “profilo professionale”: IR
(tesatore, amarragista, guardiafili: AT, MT, BT) del 08.06.2004, rilasciato da SFERA
S.p.A. (doc. 7)
2. Attestato di partecipazione a corso di formazione e superamento di prove finali in relazione alle attività previste dal Profilo Professionale di Controparte_7
Montaggio e alla Tesatura del 14.01.2008, rilasciato da HEADING s.r.l. (doc. 8)
3. Attestato di partecipazione a corso di formazione e superamento di prove finali in relazione alle attività previste dal Profilo Professionale di – Tirafili addetto al
Montaggio e alla tesatura elettrodotti 150kV/380 kV del 06.04.2011, rilasciato da
HEADING s.r.l. Memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (doc. 9)
4. Attestato di partecipazione a corso di formazione e superamento di prove finali
(corso di aggiornamento per i profili professionali Enel distribuzione: A, B, C, D, E, F,
G, H, QSA, del 05.12.2011, rilasciato da HEADING S.r.l. (doc. 10)
5. Attestato di partecipazione al Corso teorico pratico per profilo professionale Addetto
Posa Cavi del 31.01.2013, rilasciato da AGORÀ S.r.l. (doc. 11)
6. Attestato di frequenza e profitto al corso per addetti lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e imbracature del
17.05.2013, rilasciato da Studio tecnico ing. (doc. 12) Persona_9
7. Attestato di partecipazione al Corso teorico pratico per profilo professionale Tirafili
Addetto al Montaggio e alla Tesatura del 06.11.2014, rilasciato da AGORÀ S.r.l. (doc.
13)
8. Attestato di partecipazione al Corso teorico pratico per profilo professionale RE delle imprese appaltatrici di Enel (impianti elettrici AT – MT e BT) del 13.12.2014, rilasciato da AGORÀ S.r.l. (doc. 14)
pagina 16 di 42
9. Attestato di partecipazione con profitto al Corso di Formazione ed Addestramento
“UTILIZZO DPI III CATEGORIA: ANCORAGGI” del 07.05.2015 V (doc. 15)
10. Attestato di partecipazione con profitto al Corso di Formazione ed Addestramento
“UTILIZZO DEI DPI ANTICADUTA DI III CATEGORIA” del 07.05.2015. (doc. 16)
11. Attestato di partecipazione al Corso teorico pratico per profilo professionale Addetto
Posa Cavi del 02.03.2016, rilasciato da AGORÀ S.r.l. (doc. 17)
12. Attestato di partecipazione al Corso teorico pratico per profilo professionale Capo
Squadra Posa Cavi del 30.06.2016, rilasciato da AGORÀ S.r.l. (doc. 18).
Tali corsi di formazione, tuttavia, sono rivolti per lo più alla “posa cavi di alta, media e bassa tensione”, circostanza confermata anche dalla relazione dl TU il quale ha chiarito che “la formazione per la posa cavi di tensione non appare equiparabile alla formazione impartita per la “posa cavi impianti a fune” infatti come descritto dal TU (p. 35):
1. le tecniche di posa sono differenti;
2. nel primo caso (Cavi di tensione) i conduttori, a prescindere dalle differenze di sezione e di struttura, sono collegati in modo fisso agli isolatori che hanno la funzione di evitare che i conduttori vengano in contatto elettrico tra loro e con i sostegni (pali e tralicci) che tengono le linee lontano dal suolo evitando interazione con esso e con le persone;
3. nel secondo caso (Cavi di impianti a fune) i trefoli che formano il cavo scorrono sostenuti dalle rulliere;
4. in fase di manutenzione i cavi di tensione hanno procedure diverse correlate a tipologie di rischio diverse e specifiche e non sono prevedono attività in quota con personale posizionato su cestelli ancorati al cavo;
quindi, per i cavi di impianti a fune serve una formazione specifica per l'ancoraggio dei veicoli e dei cestelli di manutenzione, attività totalmente assente nella formazione per la posa e manutenzione dei cavi di tensione”.
pagina 17 di 42 Ad ogni buon conto, così come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, il bagaglio di conoscenze del lavoratore venutosi a creare per via della lunga esperienza operativa dallo stesso maturata oppure attraverso il recepimento di conoscenze trasmesse da altri lavoratori anche più esperti non può in ogni caso sostituire quella formazione e informazione a cui il datore non solo è tenuto ma è obbligato (vedi Cass. pen. Sez. IV del 30.10.2018 n. 49593, Cass. pen. Sez. IV del 12 febbraio 2014 n. 21242).
Nel caso di specie, in particolare, assumono rilevanza anche le dichiarazioni di e cioè “… Ovviamente quando deve imparare un giovane, visto che Persona_5
ero appena assunto, cioè erano i primi tempi che lavoravo in seggiovia, ovviamente, per farti insegnare il mestiere, ti mettono con diciamo, con la persona esperta e poi mano a mano ti manderanno solo e tutto, come ogni cosa…” (comparsa di costituzione doc.19 p.17).
Tale menzionata modalità di trasmissione di conoscenze ed esperienza, senza una previa formazione tecnico-professionale si contrappone sia a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sia all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità.
Un ulteriore elemento di gravità in materia di sicurezza sul lavoro è sicuramente determinato dall'assenza del dipendente nell'organigramma Persona_5
descritto dal POS della in particolare alla voce “lavoratori dipendenti CP_1
dell'impresa presenti in cantiere” denotando quindi una carenza di completezza e, dunque, una sua irregolarità.
Ora, accertata - nel caso in esame - la mancanza di formazione tecnico professionale di in relazione alla specifica attività a cui era stato Persona_2
preposto, nonché provato il nesso causale tra detta lacuna e l'incidente occorso, alla luce dei risultati della istruttoria e della relazione peritale, questo Giudice ritiene di condividere il più recente approdo giurisprudenziale secondo cui il comportamento imprudente del lavoratore non adeguatamente formato non può
pagina 18 di 42 venire in soccorso del datore di lavoro, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (Sez. 4, n. 39765 del 19 maggio 2015, 11 Rv. 265178). Pt_6
In particolare, “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l'adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 49593 del
(Sez. 4, Sentenza n. 49593 del 30/10/2018).
Si precisa, inoltre, che “può essere ritenuta eccezionale o abnorme - e come tale in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso - solo la condotta del lavoratore che decida di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone” (Cassazione penale Sez. 4 n. 8163 del 02/03/2020). Nel caso in esame, e agivano seguendo il programma prestabilito Persona_2 Persona_5
la mattina del sinistro, alla presenza del capocantiere così come è Persona_8
emerso anche dalle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo in sede penale “E quel giorno lì era in programma, proprio perché ormai eravamo in dirittura di arrivo, era proprio in programma, perché, noi funziona così, praticamente, montiamo i pali, dopodiché, con un tecnico che viene con il GPS si allineano le rulliere ma si allineano comunque, con il GPS molto bene, però poi bisogna ancora verificarlo, dopodiché si tira la fune, si impalma la fune la casa costruttrice manda l'impalmatore, quando si è fatta l'impalmatura si fa la magnetoscopica alla fune, viene un tecnico di Tes_5
sempre costruttore della fune, che fa la magnetoscopica che si controlla il diametro
pagina 19 di 42 dove è stato impalmato deve essere comunque, millimetrico, quando ci danno l'ok , diciamo che, allora noi iniziamo ad assemblare i veicoli: si aggancia, questa è una cosa che la fanno tutte le imprese, si aggancia il veicolo di servizio e si fa un giro, loro sono in contatto radio con il macchinista, si fa un giro con il carrello di manutenzione perché così si controlla quando il carrello entra in rulliera ed esce in rulliera, che sia al centro. Loro sono in contatto radio quando arrivano sul palo, stoppano, e poi se c'è da controllare…” (comparsa doc. 19 p.45). Pertanto, la parte convenuta non ha offerto prova di un eventuale comportamento eccezionale o abnorme adottato da idoneo ad escludere la propria responsabilità in Persona_2
ordine all'incidente in esame.
C. Per quanto riguarda, invece, la mancata sorveglianza da parte del capo cantiere della individuato nel POS nella persona di il quale era CP_1 Persona_8
presente in cantiere il giorno dell'incidente, si ricorda quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “In materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche”. (Cass. pen. Sez. 4 sentenza n. 12673 del 04.03.2009).
In primo luogo, si evidenzia che era a conoscenza dell'attività di Per_8
montaggio del carrello di manutenzione “Nella circostanza io ero a una distanza di circa 50 metri, in quanto impegnato nel montaggio dei bracci con altri dipendenti
e ho potuto vedere che il stava montando il carrello di manutenzione in CP_1 R_
presenza del montatore L'operazione di montaggio del carrello prevede CP_3
che il fosse sopra il carrello.” (verbale di udienza 19.09.2024). R_
Il capo cantiere avrebbe, quindi, dovuto impedire tale operazione dato che la stessa non solo non era prevista nel POS della ma non poteva essere CP_1
eseguita se non dopo il collaudo funzionale ed il successivo nulla osta all'esercizio:
“In generale per un impianto di risalita a fune, dopo l'impalmatura della fune e la
pagina 20 di 42 verifica prima strumentale e poi visiva del corretto allineamento della fune alle rulliere, segue il montaggio dei veicoli con il corretto serraggio sulla fune secondo la spaziatura di progetto (cabine o sedili o piattelli), poi il collaudo funzionale ed in caso di esito positivo l'autorità competente rilascia il nulla osta all'esercizio pubblico avendo verificato la completezza dei documenti per l'esercizio dell'impianto. Solo dopo il nulla osta all'esercizio è possibile imbarcare passeggeri;
perciò solo da questo momento è possibile utilizzare il cestello per la manutenzione, dal momento che gli operatori sul cestello, ancorché incaricati di attività di manutenzione, sono equiparabili a soggetti trasportati (passeggeri) e quindi anche a loro deve essere garantita la piena funzionalità dell'impianto e dei relativi dispositivi di sicurezza, di cui si ha certezza solo dopo il collaudo funzionale e la messa in esercizio dell'impianto” (TU p. 20). Inoltre, trattandosi di un'attività particolarmente rischiosa e delicata come quella del montaggio del cestello, che prevede il serraggio di morsetti, qualificato dal POS della come rischio “Alto” ( CP_1 [...]
p. 39), il capocantiere avrebbe dovuto quantomeno vigilare sulla Parte_7
corretta esecuzione dell'operazione da parte dei dipendenti, i quali per di più non possedevano un'istruzione professionale tecnica adeguata all'esecuzione della stessa.
*****
Quanto alla questione relativa alla posizione assunta in giudizio dalla
[...]
e sulla estensione automatica della domanda, proposta dagli Controparte_8
attori avverso la convenuta, nei confronti della terza chiamata, deve osservarsi come la Suprema Corte abbia stabilito “la presunzione di estensione 'automatica' della domanda nei confronti del terzo opera soltanto quando ricorra il presupposto della chiamata in causa del terzo con indicazione di esclusiva o concorrente responsabilità, ma non anche nel caso in cui [come nel caso in esame] la chiamata sia stata svolta solo a titolo di garanzia impropria o di regresso, ossia allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello
pagina 21 di 42 dedotto dall'attore come 'causa petendi'”. (Cass. Civ. sez. III, 10 giugno 2020, n.
11103).
Nel caso di specie, la chiedeva la chiamata in causa della al CP_1 CP_3
fine di accertarne la co-responsabilità in qualità di supervisore al montaggio, presentando quindi i requisiti necessari ai fini dell'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo. La infatti, affidava la le CP_3 CP_1
attività di “montaggio della seggiovia fissa 4 posti (SBF4 Valle del cavaliere-
Marinella di coppa) e cabinovia 8 posti di agganciamento (GBK8 41173 Valle del
Cavaliere-Codecola di coppa)” (atto citazione docc. nn. 3 e 4), a seguito del contratto stipulato con RI ST S.r.l.- cui le opere inerenti alla realizzazione dell'impianto di risalita erano state affidate in concessione dall'Associazione per il PISL “Lorica Hamata in Sila Amena”.
Secondo l'offerta di “Il montaggio elettromeccanico dell'impianto, fa parte CP_3
dell'offerta. BM incaricherà per il montaggio un fornitore leader nel settore. È prevista la supervisione della parte meccanica ed elettrica durante tutta la fase di montaggio per un periodo di giorni 30 (trenta giorni)”, in particolare, l'offerta comprendeva determinati lavori e prestazioni tra cui “L'addestramento del/dei responsabile/i tecnico/i viene effettuato durante il montaggio, la messa in servizio e il collaudo (il capo cantiere deve garantire la partecipazione attiva di queste persone”. (comparsa terza chiamata doc. 2 p. 21).
Nel Piano operativo della Sicurezza della (doc. 9 p.13) alla voce CP_3
veniva individuato nel Tes_2
ruolo di il quale era presente in cantiere il giorno dell'incidente.
Questo Tribunale evidenzia che, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non
è possibile affermare con certezza che il fosse presente al momento del Tes_2
montaggio del carrello, stanti le evidenti discordanze tra quanto dichiarato da in sede penale e quanto asserito davanti a questo Giudice. Persona_8
pagina 22 di 42 Infatti, nella prima circostanza il ha affermato che il si trovava Per_8 Tes_2
nella cabina di comando intento a manovrare le macchine, mentre era in contatto radio con che gli forniva istruzioni su quando stoppare e far ripartire il R_
carrello “Dalla cabina di controllo si, si, dalla cabina lo so perché c'era che nel Tes_2
contempo… Era lui che muoveva le macchine perché nel contempo, stava… così i ragazzi che poi dovevano fare il corso da macchinista, sull'impianto, guardavano anche i ragazzi, diciamo, i ragazzi della Lorica Sky, so che erano dentro con Tes_2
che lui era in contatto radio con e stoppava e faceva partire l'impianto”. (doc. R_
19 comparsa v.u. 15.07.19 p. 54).
Al contrario, sentito in sede di istruttoria orale ha dichiarato “ Per_8 Tes_2
faceva avanti e indietro tra la stazione della cabinovia e quella della seggiovia, ma che non sono in grado di indicare i precisi spostamenti… confermo che il manovrava l'impianto ma non posso dire con precisione dove si trovasse ” (v.u. Tes_2
19.09.2024), confermando che il giorno del sinistro l'impianto della seggiovia era manovrabile esclusivamente tramite i comandi accessibili dalla passerella esterna posta sulla stazione a valle della seggiovia, mentre i comandi collocati all'interno della cabina di comando in legno della stazione a valle della seggiovia erano inutilizzabili in quanto scollegati e non ancora funzionanti.
L'assenza di precisione e chiarezza è emersa anche dalle dichiarazioni di Per_5
rilasciate in sede penale, poiché lo stesso non ha saputo dire con contezza
[...]
se il fosse presente al momento del serraggio della morsa del carrello “E si, Tes_2
era lì in cantiere poi non so se guardava da un'altra parte”; lo stesso ha, comunque, affermato di non averlo sentito dare istruzioni sul montaggio e di non poter dire che le operazioni di serraggio fossero state effettuate da su indicazione di R_
. Tes_2
Il , invece, ha affermato “circa due minuti prima che avvenisse l'incidente sono Tes_2
arrivato alla seggiovia proveniente dalla cabinovia…” (v.u. 22.11.2023).
pagina 23 di 42 Un'ulteriore discordanza è emersa dalle risultanze istruttorie con riguardo al soggetto che al momento del sinistro operava materialmente sui comandi, azionando ovvero fermando i motori dell'impianto e quindi del carrello di manutenzione.
In sede di istruttoria orale ha, infatti, dichiarato “Era il stesso Testimone_4 Tes_2
che interveniva materialmente sui comandi… io ero fuori dello chalet contenente la sala comandi, io ero all'esterno, accanto alla struttura dello chalet, mentre era Tes_2
all'interno della sala macchine. Eravamo a distanza di circa un metro e la porta dello chalet era aperta. Io ero fuori nell'intento anche di controllare visivamente il carrello, che nel salire verso monte si era allontanato dal punto di partenza”
(verbale udienza 31.05.2023 p. 5).
Al contrario, ha affermato “Non so dove fosse il , quando sono Tes_2
arrivato ero nella sala comandi all'interno dello chalet in legno. Non ricordo dove si trovasse il , non è vero che si trovasse ad un metro da me. Il doveva essere sulla passerella dell'impianto per azionare il motore, così penso perché quando l'ho sentito urlare io ero all'interno dello chalet, nella sala comandi, e non ho potuto vedere dove si trovasse il ” (verbale udienza del 22.11.2023 p. 3).
Da queste versioni emergono due dati fondamentali: ovvero che al Tes_2
momento del sinistro si trovava all'interno dello chalet di legno nella sala comandi
(che, tuttavia, non erano ancora funzionanti), mentre il si trovava all'esterno dello chalet.
Inoltre, ha confermato che il comandava il motore, in Persona_8
particolare, affermando che l'impianto della seggiovia in data 01.12.2016 era manovrabile esclusivamente tramite i comandi accessibili dalla passerella esterna posta sulla stazione di valle della seggiovia, i quali azionano l'argano (motore) di emergenza, nello specifico “si confermo al circostanza perché l'impianto elettrico non era ancora ultimato e quindi l'impianto veniva azionato mediante i comandi presenti sulla stazione motrice, cui si accedeva tramite passerella … confermo le
pagina 24 di 42 risposte già date in precedenza;
preciso che non erano stati ancora affinati e collaudati tutti gli impianti elettrici e i sistemi di sicurezza… confermo che il manovrava l'impianto ma non posso dire con precisione dove si trovasse il ”. Tes_2
(v.u. 19.09.2024 p. 4)
Tale versione ha trovato conforto nel quadro probatorio: in particolare, in sede di istruttoria orale - (dipendente di Nidec Asi), chiamato a confermare se i Tes_3
comandi posti all'interno della cabina di comando in legno della stazione di valle della seggiovia, i quali azionano il motore principale, in data 01.12.2016 erano inutilizzabili in quanto scollegati e/o non ancora funzionanti - ha dichiarato:
“confermo la circostanza, i comandi non erano stati ancora collegati e non erano in funzione. Preciso che il motore di recupero dell'impianto può essere azionato esclusivamente dai comandi posti sul quadro posto in stazione, cui si accede attraverso la passerella: ciò a prescindere dal fatto che i comandi relativi al funzionamento del motore principale siano stati ultimati o non ultimati atteso che il motore di recupero non può che essere azionato nel modo descritto in precedenza. I due sistemi sono alternativi tra di loro. Preciso che in realtà il collegamento dell'impianto elettrico con il bordo macchina era stato effettivamente collegato (in gergo attività di erection) ed ultimato, ma non ancora funzionante perché mai testato e controllato in precedenza” (v.u. 19.09.2024 p. 5).
Di conseguenza, trovandosi all'interno dello chalet di legno non Tes_2
avrebbe potuto comandare i motori, i quali non erano ancora in funzione.
Al contrario, l'operazione di comando sul motore veniva effettuata, assai più verosimilmente, da il quale era in contatto radio tramite radioline Testimone_4
con e che gli forniva indicazioni su quando azionare e Persona_2 Persona_5
quando fermare l'impianto, mentre lo stesso si trovava sulla passerella esterna, come dichiarato dallo stesso (le cui dichiarazioni, nonostante le eccezioni Tes_2
sollevate da parte convenuta, paiono pienamente attendibili sul punto, avendo trovato in buona parte riscontro nella versione fornita dal ): “Quando sono Per_8
pagina 25 di 42 arrivato il sig. si trovava nella stazione a valle della seggiovia ma sul tetto che il sig. aveva raggiunto tramite una scala per azionare il motore diesel. In quel momento il motore diesel si poteva azionare solo salendo sul tetto”. (v.u. 22.11.2023
p. 3).
Ora, alla luce di quanto esposto, da un lato, risulta essere mancante la prova della presenza del durante le operazioni di montaggio e, dall'altro, risulta provato Tes_2
che il carrello di manutenzione il giorno dell'infortunio non era comandato da quest'ultimo bensì dal .
Tuttavia, tale quadro probatorio non esclude la responsabilità in capo alla ditta per omessa trasmissione del cd know how relativo al meccanismo di CP_9
serraggio dell'attrezzo fornito dalla stessa.
Questo Giudice, invero, condivide quanto riportato nella relazione peritale ossia
“Appare intrinseco nel ruolo di supervisione del montaggio assicurarsi che ciascun lavoratore stia svolgendo il proprio compito ed eseguendo le mansioni in modo corretto e sicuro, dal momento che il supervisore non svolge personalmente il lavoro
e stante l'organizzazione prescelta (subappalto dei lavori) non si estrinsecherebbe il ruolo di supervisione se il supervisore non avesse lo specifico compito di vigilare sulla corretta e sicura esecuzione dei montaggio subappaltati, anche se eseguiti da dipendenti di altre ditte” (TU p. 56)
In particolare, si condivide la relazione peritale nella parte in cui interpreta quanto riportato dal POS della alla voce “Serraggio viti e/o dadi …” ossia CP_9
“l'attività di serraggio di viti e dadi non verrà svolta dal personale BMKF. Essa viene tuttavia descritta al fine di istruire il personale ad identificare eventuali pericoli qualora si sia in vicinanze di personale che svolge queste attività… l'obbligo di consultare il preposto responsabile, e, in caso di dubbi, di prendere contatto cpn il responsabile della sicurezza”. Appare, infatti, logico che il POS pur se non obbligatorio, ma predisposto volontariamente dalla , Controparte_3
avesse quale intento quello di indirizzare l'attività di consulenza al montaggio pagina 26 di 42 operato dai dipendenti della predetta ditta presso il cantiere di riferimento al fine di “esplicare l'attività di consulenza e supervisione al montaggio prescrivendo loro quale misura di attenuazione del rischio identificato”. (TU P. 57).
Preme ricordare che, secondo la Suprema Corte, “L'appaltatore che, incaricato di eseguire lavorazioni pericolose per la loro natura, subappalti a terzi l'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto, non può trasferire tutti gli obblighi collaterali del contratto di appalto sul subappaltatore, ancorché lo stesso debba considerarsi autonomo ed esperto, restando a suo carico i doveri protettivi e di sicurezza, il cui inadempimento rende configurabile a suo carico la responsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ., per gli eventuali danni riportati dal subappaltatore” (Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15723 del 02/07/2010).
L'attività oggetto del caso in esame si inserisce senza dubbio nel novero delle attività pericolose, stante la qualificazione del rischio “Alto” come riportato nel
POS della (comparsa costituzione doc. 6 p.39), la cui disciplina prevista CP_1
dall'art. 2050 c.c. dispone che grava sul soggetto che cagiona il danno la prova di aver adottato tutte le misure necessarie idonee a evitare il danno.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che fosse presente in cantiere il Tes_2
giorno del sinistro e tale dato non è stato oggetto di contestazione. Lo stesso Tes_2
in sede di istruttoria orale, in relazione al capitolo riguardante il montaggio del carrello di manutenzione alla presenza, con la supervisione, le indicazioni e le specifiche istruzioni fornite, ha dichiarato “no, non è vero, non ero presente durante il montaggio del carrello, non avevo supervisionato alle operazioni di montaggio e non avevo dato indicazioni. La sera prima volevo spiegare al sig. e al sig. Persona_2
come operare il serraggio dell'attrezzo ma mi avevano risposto di CP_10
aver fatto l'operazione cento volte e quindi non c'era bisogno di ulteriori spiegazioni.” (v.u. del 22.11.2023 p. 6).
Pertanto, è possibile affermare che , in qualità di supervisore, oltre a Tes_2
dover ammonire i dipendenti dall'utilizzo del carrello, avesse, comunque, il CP_1
pagina 27 di 42 compito di fornire le informazioni necessarie ai dipendenti della rispetto CP_3
al meccanismo di serraggio dell'attrezzo, nonché della trasmissione del know how al personale della poiché chiamato a vigilare sulla corretta e sicura CP_1
esecuzione dei montaggi subappaltati, anche se eseguiti da dipendenti di altre ditte.
Tale attività della viene espressamente indicata nel contratto principale CP_3
intercorso tra la prima e la società RI ST, in particolare all'art. 6 rubricato “Assistenza tecnica” ovvero “il venditore dovrà fornire e mettere a disposizione i servizi di supervisione e formazione per il personale, sino alla completa
e corretta installazione in loco” (comparsa della terza chiamata doc.1 p. 4).
Allo stesso modo anche l'offerta inerente alla cabinovia riporta una clausola che viene riportata anche per l'offerta della seggiovia ossia alla voce “Le prestazioni comprendono “…L'addestramento del/dei risposabile/i tecnico/i viene effettuato durante il montaggio, la messa in servizio e il collaudo (il capo cantiere deve garantire la partecipazione attiva di queste persone” (comparsa della terza chiamata doc.2 p. 21, 22).
Questo, infatti, spiegherebbe il motivo per il quale tra le prestazioni di natura intellettuale della sia presente anche quella di monitorare durante le fasi CP_3
del montaggio (doc. 6 p. 13).
In conclusione, trattandosi di responsabilità ex art. 2050 c.c. la terza chiamata avrebbe dovuto fornire prova di aver adottato le misure idonee ad evitare il danno, ad esempio, specificando le informazioni e la formazione impartita ai dipendenti della nonché la trasmissione dei rischi legati alle attività e l'importanza CP_1
di specifiche strumentazioni come la chiave speciale F2-44-0011, chiave non utilizzata da il giorno dell'infortunio e che avrebbe garantito il corretto Persona_2
serraggio del morsetto. In conclusione, si condivide con quanto è emerso dalla relazione peritale.
pagina 28 di 42 Ora, stante l'accertamento delle responsabilità in capo alla in qualità di CP_1
datore di lavoro di e della in qualità di Persona_2 Controparte_3
supervisore dei lavori di montaggio della prima, l'apporto eziologico alla causazione dell'evento (tenuto conto della maggiore gravità della condotta addebitabile) deve essere ripartito e quantificato nei termini del 85% in capo alla prima e del 15% con riguardo alla seconda, stante il diverso grado di responsabilità e di ruoli rivestiti dalle stesse.
******
Quanto al danno patrimoniale lamentato, occorre considerare che Parte_2
e , nelle vesti di moglie e figlio di , sono stati già Persona_1 Persona_2
destinatari di una rendita da parte dell' a seguito dell'apertura della CP_6
posizione n° 514862707. In tale sede agiscono per vedersi riconoscere il ristoro della restante parte del danno patrimoniale, nonché del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto affettivo con il proprio congiunto Persona_2
deceduto nelle circostanze sopra illustrate.
Allo stesso modo per l'esclusiva voce di danni non patrimoniali derivanti dalla perdita del rapporto parentale agiscono in giudizio anche e Parte_1 [...]
rispettivamente fratello e madre del de cuius. Parte_3
Rileva il Tribunale:
1) che gli attori medesimi hanno provveduto a depositare nei termini di legge le opportune certificazioni anagrafiche attestanti il rapporto di parentela;
2) che appaiono utili alcuni cenni generali in ordine ai criteri di risarcimento del danno subito 'iure proprio' dai congiunti della vittima primaria, tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali: emerge il concetto di danno riflesso, ovvero di un danno subito per una lesione inferta non a se stessi, ma ad altri e tuttavia “il danno subito dai congiunti è diretto, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha, vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se
pagina 29 di 42 non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie” (cfr. Cass. n.
7748/20).
Ancora, “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza"
- è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (cfr. Cass.
n. 20287/19).
Ne deriva che il danno non corrisponde all'interesse protetto, ma integra il danno- conseguenza che deve essere allegato e provato dal danneggiato, anche con il pagina 30 di 42 ricorso alla prova presuntiva e alle nozioni di comune esperienza, tenuto conto dell'id quod plerumque accidit'.
Come osservato dalla Suprema Corte “In tema di danno da perdita del congiunto ovvero da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero
o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile
(c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024, cfr.
Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass.
30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253).
Pertanto, può osservarsi che le presunzioni iuris tantum (che onerano il convenuto della prova contraria del distacco affettivo o, persino, dell'odio) riguardano esclusivamente l'aspetto interiore del danno risarcibile, inquadrabile nella cosiddetta sofferenza morale frutto della rottura della perdita parentale;
viceversa, non si estende all'aspetto esteriore ovvero il cosiddetto danno dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (ricavati, non solo dall'eventuale convivenza o a contrario dalla distanza, ma da qualsiasi allegazione, comunque provata dal danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.
pagina 31 di 42 Ai fini della liquidazione, vengono in esame le nuove Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali - come di recente sottolineato dalla Suprema Corte - “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. n.
37009/22, nonché Cass. n. 10335/23).
Le Tabelle offrono i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di genitore, figlio, coniuge/convivente e da perdita del fratello/nipote.
Si legge, inoltre, nella relazione alle Tabelle che, non trattandosi di danno in re ipsa
e non esistendo un minimo garantito, “la parte è - come sempre - gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni”.
Ciò posto, nel caso di specie in ordine alla domanda svolta dalla moglie in nome suo e per conto del figlio deve darsi atto che all'esito delle acquisite risultanze istruttorie è risultato provato che il de cuius:
• Contraeva matrimonio con in data 16 maggio 2015 (atto Parte_2
citazione doc. 4);
• Diveniva padre di il 30.09.2014 (doc. 5); Persona_1
• Conviveva con e il figlio fino al decesso (doc. 3) Parte_2 Parte_1
• si faceva carico delle necessità e dei bisogni quotidiani della famiglia. Persona_2
pagina 32 di 42 Ai fini della liquidazione occorre tenere conto dell'età di al momento Persona_2
della morte (31 anni), dell'età della moglie (28 anni), anche con riferimento all'aspettativa di vita in comune dei coniugi, dell'età del figlio (2 anni e 2 mesi), oltre che del rapporto di convivenza.
Venendo, quindi, alla liquidazione del danno in favore di , i punti Parte_2
attribuibili sono i seguenti:
. età vittima primaria (31 anni) 22 punti;
. età vittima secondaria (28 anni) 24 punti
. convivenza 16 punti
. un superstite 14 punti
. intensità della relazione affettiva 30 punti per un totale di 106 punti.
Secondo le tabelle milanesi il totale monetario non può di regola superare €
391.103,18, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali. Nel caso di specie non essendo stata data prova dell'esistenza di tali elementi, che non possono essere dedotti ex sé dalla giovane età della superstite e del de cuius, il danno parentale deve essere liquidato in complessivi € 391.103,18 da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito
(01.12.2016) e sulla somma via via rivalutate vanno calcolati gli interessi legali, per un ammontare complessivo di € 429.776,30.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno in favore di , i Persona_1
punti attribuibili sono i seguenti:
. età vittima primaria (31 anni) 22 punti;
. età vittima secondaria (2 anni) 28 punti
. convivenza 16 punti pagina 33 di 42 . 1 superstite 14 punti
. intensità della relazione affettiva 30 punti per un totale di 110 punti.
Allo stesso modo e per le stesse ragioni già individuate in riferimento al danno liquidato a favore di , il danno parentale anche in questo caso Parte_2
deve essere liquidato in complessivi € 391.103,18.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito
(01.12.2016) e sulla somma via via rivalutate vanno calcolati gli interessi legali, per un ammontare complessivo di € 429.776,30.
In ordine, invece, alla liquidazione del danno in favore di , Parte_3
i punti attribuibili sono i seguenti:
. età vittima primaria (31 anni) 22 punti;
. età vittima secondaria (51 anni) 18 punti
. convivenza 0 punti
.2 superstiti 12 punti
. intensità della relazione affettiva 15 punti per un totale di 67 punti.
Il danno parentale viene pertanto liquidato in complessivi € 262.037,00 da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito
(01.12.2016) e sulla somma via via rivalutate vanno calcolati gli interessi legali, per un ammontare complessivo di € 287.947,78.
Venendo alla liquidazione del danno in favore di , i punti attribuibili Parte_1
sono i seguenti:
. età vittima primaria (31 anni) 16 punti;
. età vittima secondaria (30 anni) 18 punti
. convivenza 0 punti
. 2 superstiti 12 punti pagina 34 di 42 . intensità della relazione affettiva 15 punti per un totale di 61 punti.
Il danno parentale viene pertanto liquidato in complessivi € 103.578,00 da intendersi liquidato all'attualità.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere devalutato alla data dell'illecito
(01.12.2016) e sulla somma via via rivalutate vanno calcolati gli interessi legali, per un ammontare complessivo di € 113.820,00.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale individuato nelle spese sostenute da per l'acquisto di un loculo Parte_2
(doc. 28) per un ammontare di € 2.144,69 è necessario premettere che le spese funerarie riconosciute dall' (comparsa costituzione doc. 22) integrano una CP_6
prestazione una tantum erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.
Nel caso in esame l'ammontare dell'assegno funerario riconosciuto dall' di € CP_6
2.136,50 appare manifestamente inidonea alla copertura integrale delle spese funerarie, comprese di acquisto del loculo, sostenute da;
di Parte_2
conseguenza, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza prevalente, le spese funerarie sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11684 del
26/05/2014) e, pertanto, va riconosciuta a favore della predetta la somma pari a €
2.144,69 corrispondente alla cifra versata per l'acquisto del loculo.
In definitiva, , in persona del legale rappresentante, e Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_3
amministrazione, devono essere condannate al pagamento degli importi sopra liquidati, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale, la convenuta e la terza chiamata, secondo le rispettive quote di responsabilità (ossia,
pagina 35 di 42 , in misura pari al 85%; , in Controparte_1 Controparte_3
misura pari al 15%).
*****
Con riguardo, invece, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante proposta da in proprio e quale esercente la potestà Parte_2
genitoriale sul minore occorre, anzitutto, chiarire che - “I danni Persona_1
patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (art. 143, 433 c.c.), che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume il defunto avrebbe presumibilmente apportato - assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (cfr., all'uopo,
Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124).
Pertanto, nel caso in cui la morte del soggetto sia conseguenza di un fatto illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante astrattamente spettante ai suoi prossimi congiunti può consistere nella perdita di quei contributi, sovvenzioni od altre utilità economicamente apprezzabili che per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315,433
c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state loro corrisposte dalla vittima (cfr. ex plurimis, Cass. n. 23/1988). È, pertanto, onere di costoro provare, anche in base a presunzioni, che il congiunto deceduto corrispondeva loro con regolarità delle sovvenzioni economiche (cfr. tra le altre, Cass. n. 12756/1999).
pagina 36 di 42 Si ricorda, a tal proposito, il più recente indirizzo della Suprema Corte secondo cui
“l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Pertanto, nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall'indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima” (cfr.
Cass. n. 15385/2011); “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (cfr. Cass. n. 25370/2018).
Il mero fatto della convivenza, di cui è stata data prova nel caso in esame, appare di per sé sufficiente a ritenere provato, per presunzioni, che il contribuisse in R_
maniera continuativa al mantenimento della coniuge e del figlio minore.
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato che a favore di e il Parte_2
figlio l' ha riconosciuto una rendita pari a € 445.629,90 a Persona_1 CP_6
beneficio della prima e € 81.976,72 nei confronti del secondo. Tali importi sono stati calcolati secondo l'art. 85 del T.U. d.p.r. 30.06.1965 n. 1124 che prevede il
50% della retribuzione a favore della moglie (fino a morte o nuovo matrimonio) e il 20% a favore del figlio (fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età),
pagina 37 di 42 individuando la retribuzione annua nella cifra di € 30.076,80. La rendita riconosciuta dall' acquista la funzione di sollevare i familiari della vittima CP_6
dallo stato di bisogno in cui la legge presume juris et de jure che siano venuti a trovarsi dopo la morte del lavoratore ed ha, quindi, il fine di indennizzare un danno patrimoniale, tuttavia, omettendo di tenere conto delle potenzialità di crescita lavorativa del de cuius.
Ora secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Tuttavia è altrettanto doveroso tenere conto - se la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni - dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro. Qualsiasi reddito da lavoro, infatti, è destinato secondo l'id quod plerurnque accidit a crescere col tempo: vuoi per l'affinamento delle capacità del lavoratore autonomo, dovuto all'accrescimento delle esperienze;
vuoi per effetto del maturare dell'anzianità del lavoratore dipendente, che comporta di norma incrementi salariali. Ora, poichè
l'operazione di capitalizzazione consiste nel trasformare una rendita in un capitale, essa potrà avvenire in base all'ultimo reddito goduto dalla vittima nel solo caso in cui sia possibile ritenere che, se la vittima fosse rimasta in vita, il suo reddito non si sarebbe verosimilmente incrementato. Una valutazione di questo tipo sarebbe tuttavia consentito solo nel caso di morte d'un lavoratore agee e prossimo all'età pensionabile, ovvero svolgente un lavoro che non gli consente alcun incremento reddituale futuro. Nel caso, invece, di lavoratori giovani, corrisponde ad un criterio di normalità che il loro reddito cresca con l'andare del tempo” (Cass. Civ. sez. VI del
16.03.2018, n. 6619).
Nel caso di specie, tuttavia, è da considerare che l' , nel quantificare la rendita CP_6
ai superstiti del lavoratore deceduto, ha utilizzato quale retribuzione assunta la somma di € 30.076.80 ovvero una retribuzione convenzionale mensile di €
2.506,40 a fronte di uno stipendio effettivo del Bloise di €1.754,48.
pagina 38 di 42 Considerato che quest'ultimo veniva inquadrato come operaio di 4 livello (oggi livello C2) nel ruolo “tecnico specifico” che consta di 3 livelli (C1, C2, C3), di cui il più alto prevede un reddito pari all'ammontare di € 2.130,56 non sussistono ulteriori presupposti per considerare eventuali incrementi futuri del reddito così come calcolato dall' , trattandosi di circostanza che avrebbe dovuto essere CP_6
oggetto di allegazione e di prova (anche in via presuntiva) da parte degli attori, ma nulla è stato adottato sul punto.
*****
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite sostenute dagli attori, le stesse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto nella quota dell'85 % e nei riguardi della terza chiamata per il restante
15%.
Alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, come modificato dal DM n. 147/22, tenuto conto del decisum, nel limite dell'accolto ex DM 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022).
Si procede alla liquidazione per tutte e quattro le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) tenuto conto delle tabelle attualmente vigenti
(il compenso è unitario e occorre avere a mente per la liquidazione le tabelle vigenti al momento dell'esaurimento dell'incarico professionale espletato, sul punto vedasi Cass., Sez. Un., sentenza n. 17406/20124) e con l'aumento tabellarmente richiesto nella nota spese allegata nel limite del 10% totale, tenuto conto della complessità della causa e del patrocinio prestato in favore di più parti che ha comportato una minima diversa attività defensionale (in particolare in relazione all'attività defensionale svolta per la e Parte_2 Persona_1
ove è stato richiesto il danno patrimoniale futuro, assente per
[...] Parte_1
e ). Parte_3
Le predette spese da liquidarsi complessivamente nella somma di euro €
41.746,10 (oltre spese forf., IVA, CPA e accessori di legge) ed esposti documentati pagina 39 di 42 (€ 1.713) sono poste per l'85% a carico della convenuta e del 15 % nei CP_1
confronti della terza chiamata CP_3
In relazione alle spese sostenute dal teste si richiama l'art.46 D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002 “Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria… Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e
l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.
Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
“Parte attrice, inoltre, non ha fornito prova della asserita richiesta di rimborso spese di € 615,47 da parte del teste.
Le spese riconosciute per l'attività dell'interprete in tutte le udienze di escussione del teste sono poste definitivamente a carico della Tes_2 Controparte_3
[...]
Le spese della TU esperita in corso causa devono essere poste in via definitiva a carico della convenuta nella misura del 85% e a carico della terza chiamata per la restante quota.
Parti attrici ha documentato spese di CTP in corso di TU, come da fattura allegata in atti, per € 3.806,40. Anche tali spese, vista la co-responsabilità di parte convenuta e terza chiamata, devono essere corrisposte in misura pari ad 85% dalla prima e nella restante quota dalla terza chiamata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, in parziale accoglimento della domanda attorea:
pagina 40 di 42 accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile a colpa concorrente della , in persona del legale rappresentante, in misura Controparte_1
pari al 85%, e della , in persona del Presidente del Controparte_3
Consiglio di amministrazione, in misura pari al 15%; per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta e la terza chiamata, secondo le rispettive quote di responsabilità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, al pagamento a favore di:
• della somma di € 429.776,30, oltre interessi legali su detto Parte_2
importo dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
• della somma di € 429.776,30, oltre interessi legali su detto Persona_1
importo dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
• della somma di € 287.947,78, oltre interessi legali su Parte_3
detto importo dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
• della somma di € 113.820,00, oltre interessi legali su detto importo Parte_1
dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
dichiara tenuta e condanna la convenuta e la terza chiamata, nelle rispettive quote di responsabilità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, al pagamento in favore di della somma di € 2.144,69, oltre interessi legali su detto Parte_2
importo dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
Condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, e la terza chiamata , in persona del Controparte_3
Presidente del Consiglio di amministrazione, ciascuna secondo le rispettive quote stabilite in motivazione, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro € 41.746,10 per compensi professionali ex D.M.55/2014
(agg. al D.M. 147/2022), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed
IVA come per legge, nonché in euro 1.713,00 per esborsi.
Condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, e la terza chiamata , in persona del Controparte_3
pagina 41 di 42 Presidente del Consiglio di amministrazione, ciascuna secondo le rispettive quote stabilite in motivazione, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di CTP quantificate in € 3.806,40 oltre accessori di legge.
Pone definitivamente le spese della disposta TU (per l'importo già liquidato dal
Giudice) nella misura del 85% a carico della in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, e nella misura del 15% a carico della
[...]
; Controparte_3
Rigetta e dichiara assorbita ogni altra domanda formulata dalle parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 06.03.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 42 di 42