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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo
Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo
Generale 916/2020, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, riservata per la decisione all'udienza del
21.11.2024
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. ROSSI LUIGI (C.F. ) e C.F._2
l'Avv. GRIECO FRANCO F. ( ); C.F._3
CONTRO
e per essa CP_1 [...]
(C.F. ) con gli Controparte_2 P.IVA_1
Avv.ti GIACOMETTI MONICA
( e BISSI ALDO C.F._4
( ) C.F._5
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono
1 ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con la prima censura, l'opponente si duole del fatto che non vi sarebbe prova della titolarità attiva del rapporto in capo all'opposta, attesa l'avvenuta cessione del credito.
La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito il principio (già ripetutamente affermato da Cass.
2017/n. 31118; Cass. 2019/n. 15884; Cass. 2020/n.
20495; Cass. 2021/n. 10200) secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Detta prova, non essendo la cessione
2 subordinata a particolari requisiti di forma a pena di invalidità, non necessariamente deve essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione;
difatti «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa del suddetto avviso»; «…sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione».
Ove l'opponente non abbia contestato l'esistenza del contratto di cessione in blocco, ma solo l'inclusione
3 del credito nel perimetro della cessione, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria, assumono particolare rilievo l'avviso di cessione pubblicato in G.U. (contenente la specifica indicazione del credito ceduto con indicazione del
Ndg specifico) e la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10200/2021)
«(…) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa».
A ben vedere, anche nella giurisprudenza di merito, si è osservato che tale dichiarazione rappresenta una prova liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria. Si vedano, ex multis,
Trib. Treviso, 12.10.2021 e Trib. Treviso 22.11.21.
Ciò premesso in termini esegetici, si osserva quanto segue. ha offerto in comunicazione la CP_3
dichiarazione rilasciata dalla Cedente, la quale attesta e conferma che, in virtù del contratto di cessione del 20 luglio 2018, quest'ultima ha ceduto alla il credito precedentemente Controparte_3
4 vantato dalla prima nei confronti della sig.ra e derivante dal mutuo n. 50-6660- Parte_1
60071967 (cfr. doc. 5). Tale circostanza, unitamente alla produzione dell'avviso di pubblicazione nella
G.U. (cfr. doc. 1 parte opposta) con specifica indicazione del credito ceduto e del codice Ndg specifico, depone nel senso di ritenere provata l'avvenuta cessione. In ogni caso, che la linea di credito in questione fosse stata ceduta in capo alla
è circostanza che poteva essere direttamente CP_1
verificata dalla debitrice, mediante l'esame dell'elenco dei crediti che era possibile estrarre attraverso il link indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(cfr. doc. 6).
Scorrendo la suddetta pagina, si arriva alla cartolarizzazione “ , laddove - sotto la Controparte_3
voce “Elenco crediti” - è possibile scaricare l'elenco dei crediti ceduti precedentemente in capo alla
Banca S.p.A. (cfr. doc. 7). Nell'elenco menzionato, viene indicato il rapporto facente capo alla sig.ra alla pag. 329, rigo 17, partendo dall'alto: Parte_1
categoria rapporto n. 50; filiale n. 6660; numero rapporto 60071967. Nella prima colonna viene anche indicato il NDG (Numero Direzione Generale), ossia l'identificativo del debitore: n. 16697043, che è possibile riscontrare nella lettera di diffida trasmessa dalla per conto di Controparte_5
5 alla sig.ra e ricevuta da Controparte_3 Parte_1
quest'ultima il 25 ottobre 2018 (cfr. doc. 8). Peraltro, la cessione è stata comunicata alla debitrice con la diffida ricevuta dalla medesima il 25 ottobre 2018, quindi la stessa ne era venuta a conoscenza ben prima della notifica dell'atto di precetto.
Deve, pertanto, ritenersi provata la titolarità attiva del rapporto di credito in capo all'odierna opposta.
2.
L'opponente censura la non correttezza del quantum precettato: in particolare, viene contestata la mancata contabilizzazione dell'importo totale di Euro
7.050,00, pagato in 15 rate.
Invero, l'importo precettato da Banca Carime S.p.A. con il primo atto di precetto era pari ad Euro
72.285,89 ed era aggiornato alla data del 1° settembre 2012 (cfr. all. 5 dell'atto di opposizione).
Nella somma precettata non erano quindi conteggiati gli interessi successivi. Pertanto, pur essendo stati successivamente corrisposti Euro 6.985,21 in attuazione del piano di rientro, il maturare successivo degli interessi ha fatto sì che il debito, alla data del 9 giugno 2020, fosse pari ad Euro
72.039,07, come risulta dalla certificazione resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B. dalla UBI Banca S.p.A. (cfr. doc. 9). Come si può vedere dalla suddetta certificazione versata agli atti, vengono contabilizzate
6 n. 15 rate del piano di rientro per un totale di Euro
6.985,21; tuttavia, aggiunti anche gli interessi maturati successivamente al 1° settembre 2012 e sino al 31 dicembre 2017, il debito complessivo risulta pari, appunto, ad Euro 72.039,07.
Aggiungendo anche gli interessi dal 1° gennaio 2018 al 25 gennaio 2022, la somma complessivamente dovuta è di Euro 92.285,90 (cfr. doc. 10). Pertanto, non v'è chi non veda come la tesi difensiva dell'opponente secondo cui nell'atto di precetto non sarebbero state contabilizzate le 15 rate del piano di rientro si rivela del tutto errata, considerato che la somma dovuta, se si considerano tanto le 15 rate quanto gli interessi maturati sino al 25 gennaio
2022, risulta essere addirittura maggiore della somma precettata.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto.
Si precisa che in caso di pubblicazione della presente sentenza al di fuori del suo alveo naturale, dovranno essere debitamente oscurati i riferimenti che consentono l'identificazione delle parti e dei soggetti coinvolti.
7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 CP_3
e per essa
[...] Controparte_2
ogni contraria istanza o eccezione disattesa,
[...]
così provvede: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento delle spese Parte_1
di giudizio sostenute da che si Controparte_3
liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 18 febbraio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo
Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo
Generale 916/2020, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, riservata per la decisione all'udienza del
21.11.2024
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. ROSSI LUIGI (C.F. ) e C.F._2
l'Avv. GRIECO FRANCO F. ( ); C.F._3
CONTRO
e per essa CP_1 [...]
(C.F. ) con gli Controparte_2 P.IVA_1
Avv.ti GIACOMETTI MONICA
( e BISSI ALDO C.F._4
( ) C.F._5
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono
1 ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con la prima censura, l'opponente si duole del fatto che non vi sarebbe prova della titolarità attiva del rapporto in capo all'opposta, attesa l'avvenuta cessione del credito.
La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito il principio (già ripetutamente affermato da Cass.
2017/n. 31118; Cass. 2019/n. 15884; Cass. 2020/n.
20495; Cass. 2021/n. 10200) secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Detta prova, non essendo la cessione
2 subordinata a particolari requisiti di forma a pena di invalidità, non necessariamente deve essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione;
difatti «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa del suddetto avviso»; «…sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione».
Ove l'opponente non abbia contestato l'esistenza del contratto di cessione in blocco, ma solo l'inclusione
3 del credito nel perimetro della cessione, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo alla cessionaria, assumono particolare rilievo l'avviso di cessione pubblicato in G.U. (contenente la specifica indicazione del credito ceduto con indicazione del
Ndg specifico) e la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10200/2021)
«(…) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa».
A ben vedere, anche nella giurisprudenza di merito, si è osservato che tale dichiarazione rappresenta una prova liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria. Si vedano, ex multis,
Trib. Treviso, 12.10.2021 e Trib. Treviso 22.11.21.
Ciò premesso in termini esegetici, si osserva quanto segue. ha offerto in comunicazione la CP_3
dichiarazione rilasciata dalla Cedente, la quale attesta e conferma che, in virtù del contratto di cessione del 20 luglio 2018, quest'ultima ha ceduto alla il credito precedentemente Controparte_3
4 vantato dalla prima nei confronti della sig.ra e derivante dal mutuo n. 50-6660- Parte_1
60071967 (cfr. doc. 5). Tale circostanza, unitamente alla produzione dell'avviso di pubblicazione nella
G.U. (cfr. doc. 1 parte opposta) con specifica indicazione del credito ceduto e del codice Ndg specifico, depone nel senso di ritenere provata l'avvenuta cessione. In ogni caso, che la linea di credito in questione fosse stata ceduta in capo alla
è circostanza che poteva essere direttamente CP_1
verificata dalla debitrice, mediante l'esame dell'elenco dei crediti che era possibile estrarre attraverso il link indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(cfr. doc. 6).
Scorrendo la suddetta pagina, si arriva alla cartolarizzazione “ , laddove - sotto la Controparte_3
voce “Elenco crediti” - è possibile scaricare l'elenco dei crediti ceduti precedentemente in capo alla
Banca S.p.A. (cfr. doc. 7). Nell'elenco menzionato, viene indicato il rapporto facente capo alla sig.ra alla pag. 329, rigo 17, partendo dall'alto: Parte_1
categoria rapporto n. 50; filiale n. 6660; numero rapporto 60071967. Nella prima colonna viene anche indicato il NDG (Numero Direzione Generale), ossia l'identificativo del debitore: n. 16697043, che è possibile riscontrare nella lettera di diffida trasmessa dalla per conto di Controparte_5
5 alla sig.ra e ricevuta da Controparte_3 Parte_1
quest'ultima il 25 ottobre 2018 (cfr. doc. 8). Peraltro, la cessione è stata comunicata alla debitrice con la diffida ricevuta dalla medesima il 25 ottobre 2018, quindi la stessa ne era venuta a conoscenza ben prima della notifica dell'atto di precetto.
Deve, pertanto, ritenersi provata la titolarità attiva del rapporto di credito in capo all'odierna opposta.
2.
L'opponente censura la non correttezza del quantum precettato: in particolare, viene contestata la mancata contabilizzazione dell'importo totale di Euro
7.050,00, pagato in 15 rate.
Invero, l'importo precettato da Banca Carime S.p.A. con il primo atto di precetto era pari ad Euro
72.285,89 ed era aggiornato alla data del 1° settembre 2012 (cfr. all. 5 dell'atto di opposizione).
Nella somma precettata non erano quindi conteggiati gli interessi successivi. Pertanto, pur essendo stati successivamente corrisposti Euro 6.985,21 in attuazione del piano di rientro, il maturare successivo degli interessi ha fatto sì che il debito, alla data del 9 giugno 2020, fosse pari ad Euro
72.039,07, come risulta dalla certificazione resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B. dalla UBI Banca S.p.A. (cfr. doc. 9). Come si può vedere dalla suddetta certificazione versata agli atti, vengono contabilizzate
6 n. 15 rate del piano di rientro per un totale di Euro
6.985,21; tuttavia, aggiunti anche gli interessi maturati successivamente al 1° settembre 2012 e sino al 31 dicembre 2017, il debito complessivo risulta pari, appunto, ad Euro 72.039,07.
Aggiungendo anche gli interessi dal 1° gennaio 2018 al 25 gennaio 2022, la somma complessivamente dovuta è di Euro 92.285,90 (cfr. doc. 10). Pertanto, non v'è chi non veda come la tesi difensiva dell'opponente secondo cui nell'atto di precetto non sarebbero state contabilizzate le 15 rate del piano di rientro si rivela del tutto errata, considerato che la somma dovuta, se si considerano tanto le 15 rate quanto gli interessi maturati sino al 25 gennaio
2022, risulta essere addirittura maggiore della somma precettata.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto.
Si precisa che in caso di pubblicazione della presente sentenza al di fuori del suo alveo naturale, dovranno essere debitamente oscurati i riferimenti che consentono l'identificazione delle parti e dei soggetti coinvolti.
7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 CP_3
e per essa
[...] Controparte_2
ogni contraria istanza o eccezione disattesa,
[...]
così provvede: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento delle spese Parte_1
di giudizio sostenute da che si Controparte_3
liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 18 febbraio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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