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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott.ssa Laura CENTOFANTI Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33896 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 6 novembre 2024, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Teramo, alla via della Banca n. Parte_1
14, presso lo studio dell'avv. Berardo Di Ferdinando che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di riassunzione
ATTORE
E in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Jesi, alla via N. Sauro n. 3, Controparte_2
presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Illuminati e Leonardo Befera, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: fideiussione – azione di nullità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per l'attore: “… accertare e dichiarare nulle le fideiussioni omnibus stipulate in data 07/10/2014 e 13/02/2006, redatte su schema ABI, con conseguente loro inefficacia ed inopponibilità nei confronti del Sig. per violazione Parte_1
dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990 (c.d. “Legge Antitrust”); condannare parte convenuta alla integrale rifusione delle spese e competenze professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta: “… dichiarare l'estinzione del presente giudizio, con ordinanza ex art. 307 c.p.c. In subordine: respingere tutte le domande proposte da con la comparsa di costituzione in riassunzione notificata Parte_1
alla banca il 10.05.2021, per carenza di legittimazione passiva di
[...]
o perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e Controparte_1
competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con comparsa di riassunzione notificata il 10 maggio 2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Parte_1
per sentir dichiarare la nullità di due Controparte_3
fideiussioni, rispettivamente del 13 febbraio 2006 e del 7 ottobre 2014, da lui prestate in favore della poi Controparte_4
incorporata nella soc. fideiussioni in Controparte_3
forza delle quali è stato emesso a suo danno dal Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo n. 1260/2019 per il pagamento della somma di
€182.148,86, dovuta dalla debitrice principale Parte_2
a titolo di saldo debitore di plurimi rapporti bancari;
[...]
• che a sostegno della domanda l'attore ha dedotto che tre clausole dei menzionati contratti di fideiussione, essendo conformi alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del noto schema ABI del 2002-2003, censurate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, sono nulle per violazione della normativa antitrust siccome contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990; e che la nullità delle dette clausole si estende ai negozi di garanzia nella loro interezza;
2 • che la causa è stata introdotta dinanzi a questo Tribunale a seguito della declinatoria di competenza del Tribunale di Ancona – Ufficio dinanzi al quale pende il procedimento di opposizione avverso il menzionato decreto ingiuntivo n 1260/2019 ottenuto nei confronti dell'odierno attore dalla
(oggi , nel cui Controparte_3 Controparte_1
credito è poi subentrata, a seguito di cessione di ramo d'azienda del 19 febbraio 2021, la – limitatamente alla domanda di Controparte_5
nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, formulata dall'opponente in via riconvenzionale;
• che la soc. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_1
l'estinzione del giudizio per irritualità della riassunzione (non notificata nei confronti dell'attuale titolare del credito controverso, cioè la
[...]
e comunque deducendone l'infondatezza nel merito;
CP_5
• ritenuto che l'eccezione di estinzione del giudizio vada disattesa giacché
l'atto di riassunzione è stato correttamente notificato nei confronti della
(oggi, a seguito di fusione per Controparte_3
incorporazione, , ovverosia del soggetto che era Controparte_1
titolare del credito controverso al momento dell'instaurazione del giudizio
(avvenuta con il deposito del ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di
Ancona), mentre il successivo trasferimento del credito in favore della non fa venir meno la posizione di parte processuale Controparte_5 della società cedente, ciò in forza del disposto dell'art. 111, comma 1, c.c., secondo cui “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”;
• considerato che una delle fideiussioni di cui si chiede la declaratoria di nullità – quella sottoscritta il 7 ottobre 2014 – è stata prestata per operazione specifica, ovverosia a garanzia di un finanziamento chirografario dell'importo di €40.000,00 (v. doc. 7 fascicolo attoreo);
• che le impugnate clausole di tale fideiussione non possono certo considerarsi nulle per contrarietà alla normativa antitrust come accertata
3 dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005, venendo appunto qui in rilievo una fideiussione specifica, e riguardando invece l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia nel citato provvedimento del 2005 esclusivamente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus (in termini cfr. Trib. Milano, 21 giugno 2022, n.
5481, in dejure.it);
• che, invero, dalla lettura del citato provvedimento della Banca d'Italia emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, cd. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della cd. fideiussione specifica, quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, ragion per cui deve ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato nullo limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui esse vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), l. n. 287/90, si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica essenziale è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie;
• che, pertanto, solo rispetto alle fideiussioni omnibus può invocarsi la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio 2014, n. 11904) della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità;
• che l'attore non ha neppure fornito prova (e, per la verità, neppure allegazione) di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale avente ad oggetto l'utilizzo in modo uniforme di clausole negoziali relative a fideiussioni specifiche avente un effetto distorsivo della concorrenza;
• che, con riguardo alla fideiussione omnibus del 13 febbraio 2006, pure impugnata dall'attore, l'eventuale nullità delle tre denunciate clausole del contratto (quella cd. di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di deroga all'art. 1957 c.c.) non può estendersi, alla luce del criterio sancito
4 dall'art. 1419, comma 1, c.c., all'intero negozio di garanzia poiché, da un lato, le clausole asseritamente invalide tutelano maggiormente gli interessi della banca e non quelli dei garanti, di talché la loro caducazione pone il fideiussore in una posizione più favorevole di quella originaria (v. Cass.,
26.9.2019, 24044), dall'altro, solo la banca potrebbe dolersi del nuovo assetto di interessi, ma il contratto, sebbene con l'espunzione delle tre clausole, soddisfa comunque il suo interesse a incrementare la chance di pagamento del credito (in altri termini l'espunzione di quelle clausole non incide sulla ragione giustificativa del negozio);
• che non può in questa sede pronunciarsi la nullità dell'impugnata fideiussione omnibus limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 giacché, sebbene all'udienza del 19 gennaio 2023 l'attore abbia rappresentato la propria intenzione di estendere la domanda alla declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni, all'atto di precisare le conclusioni, con note di trattazione scritta del 4 novembre 2024 depositate in relazione all'udienza cd. cartolare del 6 novembre 2024, egli ha infine proposto esclusivamente una domanda di nullità totale degli impugnati atti di garanzia (cfr. Cass., 15.2.2016, n. 2910, secondo cui, sebbene rilevabile d'ufficio, la nullità parziale, per essere oggetto di declaratoria giudiziale, deve formare oggetto di specifica istanza di parte);
• che, peraltro, un'eventuale declaratoria di nullità parziale della menzionata fideiussione omnibus non potrebbe essere di alcuna utilità all'attore in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Ancona, posto che in quella sede egli non ha tempestivamente sollevato alcuna eccezione il cui accoglimento dipenda dalla dichiarazione di nullità delle clausole di cui agli art. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus;
• ritenuto pertanto che la domanda di nullità delle due impugnate fideiussioni debba essere rigettata;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
5 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta la domanda di nullità delle fideiussioni, rispettivamente del 13 febbraio 2006 e del 7 ottobre 2014, prestate da in favore Parte_1
della Controparte_4
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €6.400,00# per
[...]
compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 23 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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