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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/09/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 17/09/2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 4856/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. GRAGNANIELLO MARTINO; Parte_1 E
, in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO FUNARI; CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di cui all'art. 3 comma 3 L 104/1992, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di AT, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per beneficare delle prestazioni invocate. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Esiti IMA- Artrosi, sindrome depressiva artrosi polidistrettuale” ed ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito di trattazione scritta ex art. 127 TER c.p.c. La domanda va dichiarata inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di AT obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di AT, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'AT ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di AT. Nella presente fattispecie, la parte ricorrente ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di AT (il quale ha individuato dopo attento esame delle patologie una invalidità complessiva nella misura del 100% senza riconoscere l'indennità di accompagnamento) indicando semplicemente le patologie da cui era affetta e sottolineando la presunta gravità delle proprie condizioni di salute, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Né vale a sanare le evidenti lacune assertive del ricorso il riferimento ad una consulenza tecnica di parte del 07/03/2024 che sarebbe stata redatta dal dott. , atteso che la Persona_1 stessa non si rinviene in atti e che l'unico documento recante tale data a firma del predetto sanitario consiste in un semplice certificato contenente un elenco di patologie in assenza di qualsivoglia discussione medico-legale e di alcun riferimento alla CTU resa in fase di AT, che pertanto non può assumere rilievo ai fini che occupano. In conclusione, risultando le critiche all'operato del CTU del tutto vaghe e frutto di apodittiche e soggettive valutazioni, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, la domanda va dichiarata inammissibile. Ai sensi dell'art. 152 disposizioni di attuazione c.p.c., letta la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente, le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda;
-dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 17/09/2025 IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 17/09/2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 4856/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. GRAGNANIELLO MARTINO; Parte_1 E
, in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO FUNARI; CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/07/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di cui all'art. 3 comma 3 L 104/1992, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di AT, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per beneficare delle prestazioni invocate. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Esiti IMA- Artrosi, sindrome depressiva artrosi polidistrettuale” ed ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito di trattazione scritta ex art. 127 TER c.p.c. La domanda va dichiarata inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di AT obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di AT, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'AT ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di AT. Nella presente fattispecie, la parte ricorrente ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di AT (il quale ha individuato dopo attento esame delle patologie una invalidità complessiva nella misura del 100% senza riconoscere l'indennità di accompagnamento) indicando semplicemente le patologie da cui era affetta e sottolineando la presunta gravità delle proprie condizioni di salute, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Né vale a sanare le evidenti lacune assertive del ricorso il riferimento ad una consulenza tecnica di parte del 07/03/2024 che sarebbe stata redatta dal dott. , atteso che la Persona_1 stessa non si rinviene in atti e che l'unico documento recante tale data a firma del predetto sanitario consiste in un semplice certificato contenente un elenco di patologie in assenza di qualsivoglia discussione medico-legale e di alcun riferimento alla CTU resa in fase di AT, che pertanto non può assumere rilievo ai fini che occupano. In conclusione, risultando le critiche all'operato del CTU del tutto vaghe e frutto di apodittiche e soggettive valutazioni, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, la domanda va dichiarata inammissibile. Ai sensi dell'art. 152 disposizioni di attuazione c.p.c., letta la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente, le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda;
-dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 17/09/2025 IL GIUDICE Dott. ssa Francesca Fucci