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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17312 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa IA Pellettieri nella causa N.R.G. 56167/2021 pervenuta all'udienza del 7 luglio 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
nata a [...] il [...] difesa giusta delega in atti dall'Avv. Antonio Parte_1
AN RO
APPELLANTE
E
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Federica Graglia CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 5548/2021 depositata il CP_1
10.3.2021 – opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 7 luglio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti ,della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano. ha interposto gravame nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Parte_1
(sentenza di primo grado depositata il 10.3.2021- atto di citazione in appello notificato il 7.9.2021 e iscrizione a ruolo del 16.9.2021 ) e nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati dall'art. 342
c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- , avverso la sentenza del GDP di indicata in epigrafe che ha rigettato l'opposizione alle CP_1 ordinanze -ingiunzioni emesse dal Prefetto di e analiticamente indicate nell'epigrafe della CP_1
sentenza gravata, cui viene fatto espresso rinvio. si è costituita instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza del 5 ottobre 2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio a cura di parte appellante nei confronti della , tenuto conto del fatto che la Controparte_2 Controparte_2
era stata evocata in giudizio in primo grado , in quanto Autorità emittente le ordinanze ingiuntive oggetto di opposizione.
L'ordinanza del 5 ottobre 2023 e le successive risultano ritualmente comunicate alle parti di causa .
Nonostante l'avvenuta comunicazione all'Avv. Antonio AN RO dell'ordinanza del 5 ottobre 2023, parte appellante non ha provveduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti della di sicchè va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
307 comma 3 c.p.c. che testualmente “…il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di ….integrare il giudizio , non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che sia dalla legge autorizzato a fissarlo …”.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza , con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio di appello ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c. ;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di
[...]
che si liquidano in € 1278,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , CP_1
IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2025 Dott.ssa IA Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa IA Pellettieri nella causa N.R.G. 56167/2021 pervenuta all'udienza del 7 luglio 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
nata a [...] il [...] difesa giusta delega in atti dall'Avv. Antonio Parte_1
AN RO
APPELLANTE
E
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Federica Graglia CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 5548/2021 depositata il CP_1
10.3.2021 – opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 7 luglio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti ,della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano. ha interposto gravame nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Parte_1
(sentenza di primo grado depositata il 10.3.2021- atto di citazione in appello notificato il 7.9.2021 e iscrizione a ruolo del 16.9.2021 ) e nel rispetto dei criteri di ammissibilità indicati dall'art. 342
c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- , avverso la sentenza del GDP di indicata in epigrafe che ha rigettato l'opposizione alle CP_1 ordinanze -ingiunzioni emesse dal Prefetto di e analiticamente indicate nell'epigrafe della CP_1
sentenza gravata, cui viene fatto espresso rinvio. si è costituita instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza del 5 ottobre 2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio a cura di parte appellante nei confronti della , tenuto conto del fatto che la Controparte_2 Controparte_2
era stata evocata in giudizio in primo grado , in quanto Autorità emittente le ordinanze ingiuntive oggetto di opposizione.
L'ordinanza del 5 ottobre 2023 e le successive risultano ritualmente comunicate alle parti di causa .
Nonostante l'avvenuta comunicazione all'Avv. Antonio AN RO dell'ordinanza del 5 ottobre 2023, parte appellante non ha provveduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti della di sicchè va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
307 comma 3 c.p.c. che testualmente “…il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di ….integrare il giudizio , non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che sia dalla legge autorizzato a fissarlo …”.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza , con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio di appello ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c. ;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di
[...]
che si liquidano in € 1278,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , CP_1
IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2025 Dott.ssa IA Pellettieri