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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. ER AM Presidente
Dott. UC LA Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 2811/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. POTE' MICHELE presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. DOLFI FEDERICA e dall'avv. Controparte_1 FERRETTI ISABELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato in data 29.11.2025
“Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza delle medesime presso l'abitazione della RE in Druento (TO) via Forvilla n. 18; disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie minori secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola;
il mercoledì pomeriggio di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il giovedì mattina;
in aggiunta al mercoledì pomeriggio e pernotto, il pomeriggio del martedì dall'uscita di scuola e fino alle 19.30 con riaccompagnamento a casa della RE, nelle settimane in cui il week end è di spettanza della RE;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori per sette giorni consecutivi durante e vacanze natalizie (ad anni alterni dal 24 al 31.12 o dall'1.1 al 6.1); disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori ad anni alterni durante le vacanze di carnevale e quelle pasquali e ad anni alterni durante i compleanni;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori per trenta giorni consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che il SI. contribuisca al mantenimento delle figlie minori nella misura Controparte_1 di € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuna), rivalutabili annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, mediante versamento effettuato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., a quelle scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate, qualora non necessitate e in ogni caso documentate;
disporre che l'assegno unico e ogni altro emolumento previsto per legge a sostegno della filiazione venga percepito per l'intero dal genitore collocatario, SI.ra ; Parte_1 in via istruttoria, ammettere la prova per testimoni sui capitoli da 2 a 10 della memoria ex art. 473 bis.17 c. 1 c.p.c. del 31.10.2024, premesse a ciascuno le parole “vero che”. Si indica a testimone sui predetti capitoli di prova la SI.ra , residente in [...]; Testimone_1 condannare il SI. al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative Controparte_1 all'istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. dallo stesso formulata e rigettata con ordinanza del 20.5.2025, nonché quelle relative al ricorso ex art. 473 bis.38 c.p.c. depositato dalla SI.ra ed accolto Parte_1 con ordinanza del 27.7.2025”.
Per parte resistente: come da foglio di p.c. depositato il 27.11.2025
“In via principale, disporre l'affido condiviso delle figlie minori, confermando la residenza abituale presso la RE, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con invito alla RE ad assumere le decisioni di straordinaria amministrazione in accordo con il padre;
- disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé le minori secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
• il mercoledì pomeriggio di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il giovedì mattina;
• in aggiunta al mercoledì pomeriggio con pernotto, il pomeriggio del giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il venerdì mattina, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della RE;
• per meta delle vacanze natalizie (nelle vacanze natalizie, ad anni alterni il 24 dicembre e, l'anno successivo, il 25 dicembre, nonché, sempre ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre
o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con precedenza alla Vigilia di Natale per l'anno in corso al padre);
• per le vacanze di carnevale e pasquali, nonché in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ad anni alterni, con l'altro genitore;
• durante le vacanze estive, come da prassi consolidata, le minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore nel mese di luglio, nonché trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto, con periodi da concordare reciprocamente entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé e che il sig. , stante il regime di visita semi-paritetico in atto nonché CP_1 attesi i costi a suo carico per i frequenti trasporti da Beinasco a Druento, e ancora per il vestiario delle minori quando sono da lui collocate, corrisponda alla RE, per il mantenimento delle figlie, l'assegno periodico di € 300,00 (€150,00 a figlia), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dall'ordinanza provvisoria del 04.02.2025; disporre, per il periodo anteriore, ossia dal deposito del ricorso e sino all'ordinanza provvisoria del 04.02.2025, che quanto versato dal sig. alla RE a titolo di contributo al mantenimento CP_1 delle figlie, ossia € 200,00 mensili (€ 100,00 a figlia) oltre all'Assegno Unico integrale alla RE stessa sia da considerarsi congruo, atteso il regime di visita perfettamente alternato che le parti avevano applicato in quell'arco temporale;
disporre al 50%, fra le parti le spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa siglato tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
disporre che l'Assegno Unico e ogni altro emolumento previsto per legge a sostegno della filiazione, stante il regime di visita semi-paritetico in atto nonché attesi i costi a suo carico per i trasporti da Beinasco a Druento e ancora per il vestiario delle minori quando sono da lui collocate, sia percepito al 50% fra le parti con decorrenza dall'ordinanza provvisoria del 04.02.2025. In via istruttoria, disporre il prosieguo del monitoraggio del Servizio Sociale e l'incarico al Servizio di che hanno già in carico il nucleo ex art. 473 bis 27 c.p.c. con avvio di Controparte_2 un'educativa territoriale volta a verificare che non persistano situazioni di violenza all'interno delle mura domestiche della casa materna;
ammettere i capitoli di prova dedotti per testimoni e interpello indicati nella parte in fatto della comparsa di costituzione e risposta del 1.7.10.2024, che si intende qui integralmente richiamata, di cui ai numeri da 1 a 44, nonché i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 473 bis 17 comma 2 c.p.c. dell'11.11.2024, che si intende qui integralmente richiamata (i capitoli sono da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che", con esclusione delle eventuali espressioni valutative e delle parti documentalmente provate) nonché sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, in materia diretta e contraria”.
Per il P.M.: “visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, sono nate il 26.9.2016 e Per_2 Persona_1
Con ricorso depositato in data 15/02/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. Parte resistente si è costituita in giudizio, chiedendo che le minori venissero collocate in modo prevalente presso l'abitazione del padre, dando atto dell'unilaterale scelta della RE di trasferire la residenza delle minori da Beinasco a Druento, in concomitanza con la scelta di abbandonare la casa familiare, individuando una nuova abitazione in quel comune;
chiedeva in ragione di ciò il riconoscimento di un contributo al mantenimento a carico della RE per le figlie minori pari ad euro 200. All'udienza del 21.11.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, i difensori hanno insistito nelle proprie istanze;
all'esito, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e, rigettate le istanze istruttorie, il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale. In data 14.2.2025 parte resistente formulava istanza di modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., chiedendo una riduzione del contributo al mantenimento. Instaurato il contraddittorio, la domanda veniva rigettata con ordinanza depositata il 20.5.2025. Nelle more, con atto depositato il 19.6.2024, promuoveva ricorso ex art. 473 bis.38 Parte_1
c.p.c. per ottenere l'autorizzazione alla iscrizione scolastica delle due minori presso la scuola primaria di Druento, alla luce del dissenso manifestato sul punto dal padre. Con ordinanza del 27.7.2025 il giudice delegato accoglieva l'istanza, autorizzando la RE in tal senso anche in assenza del consenso paterno. All'udienza del 1.12.2025, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe, e si procedeva alla discussione orale. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sul regime di affidamento delle figlie minori Va premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la RE, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento delle figlie minori vada disposto con modalità condivisa, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento delle minori, trattandosi, d'altro canto, di assetto determinato di comune accordo dalle parti e tutt'ora praticato;
peraltro le conclusioni rassegnate sul punto dai genitori non divergono e pertanto non vi è contrasto da dirimere. Parimenti, stante l'accordo raggiunto dalle parti sul punto, deve disporsi che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la RE.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario Per quanto concerne la frequentazione padre-minori, va disposto che il sig. possa CP_1 incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi delle minori, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo, i quali consentono alle minori di mantenere e consolidare un rapporto significativo e costante anche con il genitore non collocatario, in attuazione del diritto alla bigenitorialità e corrispondono, peraltro, al calendario ad oggi seguito dai genitori, rispetto al quale non sono state evidenziate criticità.
Sul contributo al mantenimento Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze delle figlie quando le tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del padre, sig. un assegno mensile, annualmente Controparte_1 rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in
€ 400, oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo. Sul punto giova rilevare che entrambi i genitori lavorano come cassieri in un supermercato, con contratto a tempo indeterminato, sebbene la ricorrente percepisca uno stipendio inferiore (euro 900 mensili netti circa, a fronte di una retribuzione netta del resistente di circa 1.200-1.500 euro); entrambe le parti sono gravate da spese per l'affitto delle rispettive abitazioni (euro 730 quanto alla ricorrente, euro 440 quanto alla resistente). Orbene in tale quadro, merita conferma la misura del compenso già stabilita con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e confermata con successiva ordinanza di rigetto della richiesta di modifica avanzata da parte resistente. Invero, l'assetto complessivo reddituale ed economico risulta invariato: le spese relative al canone di locazione che gravano ora su parte resistente (il quale inizialmente dimorava presso l'abitazione della RE) non sono tali da determinare un disequilibrio tra le posizioni che giustifichi una variazione della misura del contributo (tanto che l'istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. avanzata dal sig. CP_1 sulla scorta di tale elemento di novità era già stata rigettata); la distanza tra l'abitazione delle minori e quella paterna (Druento – Beinasco), oltre ad essere già stata considerata nell'ambito della commisurazione dell'assegno, non determina un aggravio di costi tale da giustificare una riduzione del contributo. Rispetto alla decorrenza del contributo al mantenimento, merita conferma l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. che stabilisce la decorrenza dell'assegno dalla presentazione del ricorso, non essendovi elementi che giustifichino di discostarsi dal principio generale della domanda. Da ultimo, deve essere confermata la statuizione in merito all'assegno unico, disposto in favore della RE collocataria. Come osservato nella ordinanza ex art. 473 bis 23 c.p.c. del 20.5.2025, secondo il recente insegnamento della Suprema Corte, anche in presenza di affido condiviso il giudice può disporre che l'assegno unico venga percepito dal genitore collocatario “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”. Tale principio è coerente con la stessa natura e funzione dell'assegno unico con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4672 del 22.2.2025). Orbene, nel caso di specie, la RE oltre ad essere il genitore collocatario, sostiene maggiori oneri connessi al mantenimento delle figlie, sicchè merita conferma anche in questa sede la scelta di attribuire l'assegno unico, nel suo importo totale, alla RE . Parte_2
Sulle istanze istruttorie Ritiene il Collegio di condividere integralmente l'ordinanza istruttoria emessa dal giudice relatore, con la quale sono state rigettate le richieste di prova orale formulate dalle parti, vieppiù alla luce delle conclusioni formulate dalle parti. Tenuto conto dell'oggetto delle domande, infatti, le prova orali appaiono del tutto superflue (sussistendo controversia unicamente rispetto a temi economici), oltre ad essere formulate in modo generico e valutativo.
Sulle spese di lite Le spese di lite debbono essere compensate nella misura di un terzo, atteso che, in merito al regime di affido del figlio minore e del diritto di visita, le conclusioni rassegnate dalle parti appaiono nella sostanza concordi. Quanto ai residui due terzi, invece, devono essere poste a carico del resistente, che risulta soccombente non solo sulle domande relative al contributo economico, ma altresì rispetto ai due procedimenti ex art. 473 bis.38 e 473 bis23 c.p.c.. L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, applicando i valori minimi delle fasi studio, introduttiva, e decisionale, ed in valori medi della fase di trattazione (tenendo conto dell'attività svolta in relazione ai procedimenti ex art. 473 bis.38 e 23 c.p.c.), e così:
fase studio: euro 851
fase introduttiva: euro 602
fase istruttoria/trattazione: euro 1.806
fase decisoria: euro 1.453 e così complessivamente euro 4.712, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. affida le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la RE, sig.ra , e con esercizio disgiunto della Parte_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, il padre, sig. possa incontrare e tenere con sé le figlie Controparte_1 con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- il mercoledì pomeriggio di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il giovedì mattina;
- in aggiunta al mercoledì pomeriggio e pernotto, il pomeriggio del martedì dall'uscita da scuola e sino alle ore 19,30 con riaccompagnamento a casa della RE, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della RE;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per le vacanze di carnevale e pasquali, ad anni alterni, con l'altro genitore;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (settembre 2024), l'assegno di € 400, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dal genitore collocatario, ; Parte_1 compensa le spese di lite nella misura di un terzo e dichiara tenuto e condanna a rifondere a i residui Controparte_1 Parte_1 due terzi delle spese di lite, che liquida, per il loro intero ammontare, in € 4.712,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
UC LA ER AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. ER AM Presidente
Dott. UC LA Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 2811/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. POTE' MICHELE presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. DOLFI FEDERICA e dall'avv. Controparte_1 FERRETTI ISABELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato in data 29.11.2025
“Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza delle medesime presso l'abitazione della RE in Druento (TO) via Forvilla n. 18; disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie minori secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola;
il mercoledì pomeriggio di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il giovedì mattina;
in aggiunta al mercoledì pomeriggio e pernotto, il pomeriggio del martedì dall'uscita di scuola e fino alle 19.30 con riaccompagnamento a casa della RE, nelle settimane in cui il week end è di spettanza della RE;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori per sette giorni consecutivi durante e vacanze natalizie (ad anni alterni dal 24 al 31.12 o dall'1.1 al 6.1); disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori ad anni alterni durante le vacanze di carnevale e quelle pasquali e ad anni alterni durante i compleanni;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori per trenta giorni consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
disporre che il SI. contribuisca al mantenimento delle figlie minori nella misura Controparte_1 di € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuna), rivalutabili annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, mediante versamento effettuato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., a quelle scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate, qualora non necessitate e in ogni caso documentate;
disporre che l'assegno unico e ogni altro emolumento previsto per legge a sostegno della filiazione venga percepito per l'intero dal genitore collocatario, SI.ra ; Parte_1 in via istruttoria, ammettere la prova per testimoni sui capitoli da 2 a 10 della memoria ex art. 473 bis.17 c. 1 c.p.c. del 31.10.2024, premesse a ciascuno le parole “vero che”. Si indica a testimone sui predetti capitoli di prova la SI.ra , residente in [...]; Testimone_1 condannare il SI. al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative Controparte_1 all'istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. dallo stesso formulata e rigettata con ordinanza del 20.5.2025, nonché quelle relative al ricorso ex art. 473 bis.38 c.p.c. depositato dalla SI.ra ed accolto Parte_1 con ordinanza del 27.7.2025”.
Per parte resistente: come da foglio di p.c. depositato il 27.11.2025
“In via principale, disporre l'affido condiviso delle figlie minori, confermando la residenza abituale presso la RE, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con invito alla RE ad assumere le decisioni di straordinaria amministrazione in accordo con il padre;
- disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé le minori secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
• il mercoledì pomeriggio di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il giovedì mattina;
• in aggiunta al mercoledì pomeriggio con pernotto, il pomeriggio del giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il venerdì mattina, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della RE;
• per meta delle vacanze natalizie (nelle vacanze natalizie, ad anni alterni il 24 dicembre e, l'anno successivo, il 25 dicembre, nonché, sempre ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre
o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con precedenza alla Vigilia di Natale per l'anno in corso al padre);
• per le vacanze di carnevale e pasquali, nonché in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ad anni alterni, con l'altro genitore;
• durante le vacanze estive, come da prassi consolidata, le minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore nel mese di luglio, nonché trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto, con periodi da concordare reciprocamente entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé e che il sig. , stante il regime di visita semi-paritetico in atto nonché CP_1 attesi i costi a suo carico per i frequenti trasporti da Beinasco a Druento, e ancora per il vestiario delle minori quando sono da lui collocate, corrisponda alla RE, per il mantenimento delle figlie, l'assegno periodico di € 300,00 (€150,00 a figlia), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dall'ordinanza provvisoria del 04.02.2025; disporre, per il periodo anteriore, ossia dal deposito del ricorso e sino all'ordinanza provvisoria del 04.02.2025, che quanto versato dal sig. alla RE a titolo di contributo al mantenimento CP_1 delle figlie, ossia € 200,00 mensili (€ 100,00 a figlia) oltre all'Assegno Unico integrale alla RE stessa sia da considerarsi congruo, atteso il regime di visita perfettamente alternato che le parti avevano applicato in quell'arco temporale;
disporre al 50%, fra le parti le spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa siglato tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
disporre che l'Assegno Unico e ogni altro emolumento previsto per legge a sostegno della filiazione, stante il regime di visita semi-paritetico in atto nonché attesi i costi a suo carico per i trasporti da Beinasco a Druento e ancora per il vestiario delle minori quando sono da lui collocate, sia percepito al 50% fra le parti con decorrenza dall'ordinanza provvisoria del 04.02.2025. In via istruttoria, disporre il prosieguo del monitoraggio del Servizio Sociale e l'incarico al Servizio di che hanno già in carico il nucleo ex art. 473 bis 27 c.p.c. con avvio di Controparte_2 un'educativa territoriale volta a verificare che non persistano situazioni di violenza all'interno delle mura domestiche della casa materna;
ammettere i capitoli di prova dedotti per testimoni e interpello indicati nella parte in fatto della comparsa di costituzione e risposta del 1.7.10.2024, che si intende qui integralmente richiamata, di cui ai numeri da 1 a 44, nonché i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 473 bis 17 comma 2 c.p.c. dell'11.11.2024, che si intende qui integralmente richiamata (i capitoli sono da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che", con esclusione delle eventuali espressioni valutative e delle parti documentalmente provate) nonché sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, in materia diretta e contraria”.
Per il P.M.: “visto, nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, sono nate il 26.9.2016 e Per_2 Persona_1
Con ricorso depositato in data 15/02/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. Parte resistente si è costituita in giudizio, chiedendo che le minori venissero collocate in modo prevalente presso l'abitazione del padre, dando atto dell'unilaterale scelta della RE di trasferire la residenza delle minori da Beinasco a Druento, in concomitanza con la scelta di abbandonare la casa familiare, individuando una nuova abitazione in quel comune;
chiedeva in ragione di ciò il riconoscimento di un contributo al mantenimento a carico della RE per le figlie minori pari ad euro 200. All'udienza del 21.11.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, i difensori hanno insistito nelle proprie istanze;
all'esito, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e, rigettate le istanze istruttorie, il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale. In data 14.2.2025 parte resistente formulava istanza di modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., chiedendo una riduzione del contributo al mantenimento. Instaurato il contraddittorio, la domanda veniva rigettata con ordinanza depositata il 20.5.2025. Nelle more, con atto depositato il 19.6.2024, promuoveva ricorso ex art. 473 bis.38 Parte_1
c.p.c. per ottenere l'autorizzazione alla iscrizione scolastica delle due minori presso la scuola primaria di Druento, alla luce del dissenso manifestato sul punto dal padre. Con ordinanza del 27.7.2025 il giudice delegato accoglieva l'istanza, autorizzando la RE in tal senso anche in assenza del consenso paterno. All'udienza del 1.12.2025, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe, e si procedeva alla discussione orale. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sul regime di affidamento delle figlie minori Va premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la RE, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento delle figlie minori vada disposto con modalità condivisa, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento delle minori, trattandosi, d'altro canto, di assetto determinato di comune accordo dalle parti e tutt'ora praticato;
peraltro le conclusioni rassegnate sul punto dai genitori non divergono e pertanto non vi è contrasto da dirimere. Parimenti, stante l'accordo raggiunto dalle parti sul punto, deve disporsi che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la RE.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario Per quanto concerne la frequentazione padre-minori, va disposto che il sig. possa CP_1 incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi delle minori, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo, i quali consentono alle minori di mantenere e consolidare un rapporto significativo e costante anche con il genitore non collocatario, in attuazione del diritto alla bigenitorialità e corrispondono, peraltro, al calendario ad oggi seguito dai genitori, rispetto al quale non sono state evidenziate criticità.
Sul contributo al mantenimento Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze delle figlie quando le tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del padre, sig. un assegno mensile, annualmente Controparte_1 rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in
€ 400, oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo. Sul punto giova rilevare che entrambi i genitori lavorano come cassieri in un supermercato, con contratto a tempo indeterminato, sebbene la ricorrente percepisca uno stipendio inferiore (euro 900 mensili netti circa, a fronte di una retribuzione netta del resistente di circa 1.200-1.500 euro); entrambe le parti sono gravate da spese per l'affitto delle rispettive abitazioni (euro 730 quanto alla ricorrente, euro 440 quanto alla resistente). Orbene in tale quadro, merita conferma la misura del compenso già stabilita con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e confermata con successiva ordinanza di rigetto della richiesta di modifica avanzata da parte resistente. Invero, l'assetto complessivo reddituale ed economico risulta invariato: le spese relative al canone di locazione che gravano ora su parte resistente (il quale inizialmente dimorava presso l'abitazione della RE) non sono tali da determinare un disequilibrio tra le posizioni che giustifichi una variazione della misura del contributo (tanto che l'istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. avanzata dal sig. CP_1 sulla scorta di tale elemento di novità era già stata rigettata); la distanza tra l'abitazione delle minori e quella paterna (Druento – Beinasco), oltre ad essere già stata considerata nell'ambito della commisurazione dell'assegno, non determina un aggravio di costi tale da giustificare una riduzione del contributo. Rispetto alla decorrenza del contributo al mantenimento, merita conferma l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. che stabilisce la decorrenza dell'assegno dalla presentazione del ricorso, non essendovi elementi che giustifichino di discostarsi dal principio generale della domanda. Da ultimo, deve essere confermata la statuizione in merito all'assegno unico, disposto in favore della RE collocataria. Come osservato nella ordinanza ex art. 473 bis 23 c.p.c. del 20.5.2025, secondo il recente insegnamento della Suprema Corte, anche in presenza di affido condiviso il giudice può disporre che l'assegno unico venga percepito dal genitore collocatario “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”. Tale principio è coerente con la stessa natura e funzione dell'assegno unico con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole” (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4672 del 22.2.2025). Orbene, nel caso di specie, la RE oltre ad essere il genitore collocatario, sostiene maggiori oneri connessi al mantenimento delle figlie, sicchè merita conferma anche in questa sede la scelta di attribuire l'assegno unico, nel suo importo totale, alla RE . Parte_2
Sulle istanze istruttorie Ritiene il Collegio di condividere integralmente l'ordinanza istruttoria emessa dal giudice relatore, con la quale sono state rigettate le richieste di prova orale formulate dalle parti, vieppiù alla luce delle conclusioni formulate dalle parti. Tenuto conto dell'oggetto delle domande, infatti, le prova orali appaiono del tutto superflue (sussistendo controversia unicamente rispetto a temi economici), oltre ad essere formulate in modo generico e valutativo.
Sulle spese di lite Le spese di lite debbono essere compensate nella misura di un terzo, atteso che, in merito al regime di affido del figlio minore e del diritto di visita, le conclusioni rassegnate dalle parti appaiono nella sostanza concordi. Quanto ai residui due terzi, invece, devono essere poste a carico del resistente, che risulta soccombente non solo sulle domande relative al contributo economico, ma altresì rispetto ai due procedimenti ex art. 473 bis.38 e 473 bis23 c.p.c.. L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, applicando i valori minimi delle fasi studio, introduttiva, e decisionale, ed in valori medi della fase di trattazione (tenendo conto dell'attività svolta in relazione ai procedimenti ex art. 473 bis.38 e 23 c.p.c.), e così:
fase studio: euro 851
fase introduttiva: euro 602
fase istruttoria/trattazione: euro 1.806
fase decisoria: euro 1.453 e così complessivamente euro 4.712, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. affida le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la RE, sig.ra , e con esercizio disgiunto della Parte_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, il padre, sig. possa incontrare e tenere con sé le figlie Controparte_1 con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- il mercoledì pomeriggio di ogni settimana dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagno a scuola il giovedì mattina;
- in aggiunta al mercoledì pomeriggio e pernotto, il pomeriggio del martedì dall'uscita da scuola e sino alle ore 19,30 con riaccompagnamento a casa della RE, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della RE;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per le vacanze di carnevale e pasquali, ad anni alterni, con l'altro genitore;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (settembre 2024), l'assegno di € 400, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dal genitore collocatario, ; Parte_1 compensa le spese di lite nella misura di un terzo e dichiara tenuto e condanna a rifondere a i residui Controparte_1 Parte_1 due terzi delle spese di lite, che liquida, per il loro intero ammontare, in € 4.712,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
UC LA ER AM
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