Art. 20.
Tutti gli avvocati iscritti nell'albo da piu' di cinque anni, o che abbiano occupato un uffizio nella magistratura per cinque anni, ed abbiano l'eta' d'anni trenta, possono essere membri del Consiglio dell'Ordine.
Tutti gli avvocati iscritti nell'albo da piu' di cinque anni, o che abbiano occupato un uffizio nella magistratura per cinque anni, ed abbiano l'eta' d'anni trenta, possono essere membri del Consiglio dell'Ordine.