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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/09/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6312 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto domanda di responsabilità da inadempimento contrattuale, e vertente
TRA
( C.F. ) , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Claudia Bonavitacola e Paolo Scopelliti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Rotella in Catanzaro (CZ) alla Via Indipendenza n. 5.
ATTORE
E
già Controparte_1 Controparte_2
( P.I. ora
[...] P.IVA_1 Controparte_3
. in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Federico Torzo ed Elisabetta Rebagliati presso il cui studio, in
Milano alla Via Zenale n. 19, elettivamente domicilia.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_2
( oggi , per ivi vedere riconosciuto
[...] Controparte_3 il rimborso delle spese mediche sostenute per Euro 10.755,0 come da fattura n. 2018002193 del Centro Cardiologico Monzino del 24.07.2018 , in occasione del ricovero avvenuto in data 2 luglio 2018 presso tale Presidio
Ospedaliero.
1 A sostegno di tale pretesa, parte attrice deduceva che: quale iscritto alla
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA) – era beneficiario della copertura sanitaria prevista dalla polizza assicurativa della Compagnia (cfr. Doc. 3); che a seguito di una visita presso il Centro Cardiologico Monzino di
Milano, era stata programmato un ricovero per effettuare uno studio elettrofisiologico (SEF) e conseguente ablazione Transcat etare (ATC); che dopo avere inviato tutta la documentazione sanitaria inerente gli Contr accertamenti da svolgere, la assicurazione apriva la pratica con n.
INR8173766/2018 , comunicando che l'assicurazione avrebbe coperto tutte le spese e quindi autorizzandolo le prestazioni relative a 1) retta di degenza, 2) ablazione transcatetere , 3) studio elettrofisiologico, 4) sala operatoria, 5) esami strumentali in degenza.
In seguito al ricovero del 2 luglio 2018, tuttavia, i medici dell' CP_4 non ritenevano più necessario procedere all'Ablazione
[...] transcatetare , di talchè la prestazione a cui faceva Parte_2 riferimento l'ablazione Transcatetare come disposto dalle condizioni di assicurazione, non veniva eseguita e l'assicurazione non provvedeva al ristoro delle spese sostenute dal nonostante questi avesse inviato Parte_3 la fattura di ricovero e di tutti i costi dell'operazione.
Il presente giudizio , pertanto, è sorto per la pretesa del a ch è la Parte_3
Compagnia lo rimborsasse per tutte le spese del ricovero rese necessarie dall'intervento programmato, sia che l'intervento – per cui era stata rilasciata l'autorizzazione – fosse stato eseguito, sia che lo stesso non abbia avuto luogo per qualsiasi ragione.
1.2. Si costituiva in giudizio la ( già Controparte_3 [...]
, la quale chiedeva l'integrale rigetto della Controparte_2 domanda attorea, infondata e non provata, atteso che la garanzia invocata dall'attore ai fini dell'ottenimento del predetto rimborso, non era operante nel caso di specie.
1.3.La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e quindi dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni
2 dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 mediante discussione orale delle parti.
2.la domanda attorea è parzialmente fondata nei limiti di quanto si dirà.
2.1. Ed invero, l'art. 2 lettera A) della Polizza INASARCA (cfr. Doc. 3,
) indica chiaramente che l'oggetto dell'assicurazione è la copertura delle spese mediche (per onorari dell'équipe medica, costi della sala operatoria e dei materiali utilizzati, spese di assistenza medica e infermieristica, rette di degenza, ecc.) per i ricoveri in Istituti di Cura (pubblici o privati, anche in regime di Day Hospital) durante i quali venga eseguito almeno uno dei
Grandi Interventi Chirurgici tassativamente elencati nell'Allegato A della
Polizza stessa.
Su tale punto è evidente che parte attrice non possa pretendere nulla in relazione alle spese riguardante l'intervento di Ablazione Transcatetare atteso che l'intervento programmato, dopo più accurate ed approfondite indagini mediche, non veniva eseguito e conseguentemente devono restare escluse le spese 1)relative all'equipe medica per intervento ed assistenza in reparto che vengono individuate nella fattura a sostegno della prestazione in euro 2.785,40 ( vedi fattura n. 2018002193 Centro
Cardiologico Monzino del 24.07.2018 ), 2) le spese “prezzo procedura” che si riferisce al costo specifico di un intervento o trattamento medico specifico, distinto dalle spese generali di degenza, materiali o altre prestazioni accessorie, 3) nonché le spese per servizio alberghiero espressamente escluse alla lettera e) ALLEGATO A) delle condizioni di assicurazione .
La prestazione sanitaria di Ablazione Transcatetare prescritta al Taverriti, non essendo stata eseguita e quindi non essendosi reso necessario l'utilizzo dell'equipe medica , sala operatoria, degenza, spese medicine ecc., non può trovare giustificazione nella pretesa di parte attrice, non correlandosi con le condizioni generali prescritte nella polizza assicurativa.
2.2. La polizza in questione, tuttavia in tema di riconoscimento delle spese, alla GARANZIE PRINCIPALI A) inerenti i Ricoveri per Grandi Interventi
(previsti nell' ALLEGATO A), alla lettera c) prevede il riconoscimento delle spese relative ad assistenza medica ed infermieristica, cure,
3 accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al periodo di ricovero ed alla patologia che comporta il ricovero” ed ancora alla lettera e) stesso articolo, prevede che vengano riconosciute “le spese relative ad spese sostenute per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati anche al di fuori dell'istituto di Cura nei 120 giorni precedenti il ricovero e ad esso correlati, nonché quelle sostenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissione del ricovero per prestazioni sanitarie, trattamenti fisioterapici
e/o rieducativi, esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche ambulatoriali, terapie radianti e chemioterapiche, cure termali(escluse le spese alberghiere), purché correlati al ricovero. In tale ambito si intendono compresi i ricoveri per cure, accertamenti ed interventi preparatori all'intervento principale assicurato o da questo resi necessari e comunque ad esso connessi.
Sicchè alla luce delle condizioni dettate dalla polizza di assicurazione possono essere riconosciute le spese riguardanti 1) costi del personale per supporto e per gestione attività privata pari ad euro 677,60 di cui alla fattura sopra descritta nonché 2)i costi per la diagnostica strumentale pari ad euro 1.080,80 per un totale di euro 1.766,40.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda attrice deve essere parzialmente accolta con conseguente condanna di Controparte_3
( già ). al pagamento della somma di
[...] Controparte_2 euro 1.766,40 oltre interessi legali dal dì della domanda (16.12.2019) fino al soddisfo.
3. Le spese di lite, vista la parziale soccombenza, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna
(già in persona Controparte_3 Controparte_2 del legale rappresentante p.t. al pagamento nei confronti di Parte_4
[...
[...] [...]
[...]
della somma di euro 1.766,40 oltre interessi legali dal dì della
[...] domanda fino al soddisfo;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 25 settembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6312 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto domanda di responsabilità da inadempimento contrattuale, e vertente
TRA
( C.F. ) , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Claudia Bonavitacola e Paolo Scopelliti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Rotella in Catanzaro (CZ) alla Via Indipendenza n. 5.
ATTORE
E
già Controparte_1 Controparte_2
( P.I. ora
[...] P.IVA_1 Controparte_3
. in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Federico Torzo ed Elisabetta Rebagliati presso il cui studio, in
Milano alla Via Zenale n. 19, elettivamente domicilia.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_2
( oggi , per ivi vedere riconosciuto
[...] Controparte_3 il rimborso delle spese mediche sostenute per Euro 10.755,0 come da fattura n. 2018002193 del Centro Cardiologico Monzino del 24.07.2018 , in occasione del ricovero avvenuto in data 2 luglio 2018 presso tale Presidio
Ospedaliero.
1 A sostegno di tale pretesa, parte attrice deduceva che: quale iscritto alla
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA) – era beneficiario della copertura sanitaria prevista dalla polizza assicurativa della Compagnia (cfr. Doc. 3); che a seguito di una visita presso il Centro Cardiologico Monzino di
Milano, era stata programmato un ricovero per effettuare uno studio elettrofisiologico (SEF) e conseguente ablazione Transcat etare (ATC); che dopo avere inviato tutta la documentazione sanitaria inerente gli Contr accertamenti da svolgere, la assicurazione apriva la pratica con n.
INR8173766/2018 , comunicando che l'assicurazione avrebbe coperto tutte le spese e quindi autorizzandolo le prestazioni relative a 1) retta di degenza, 2) ablazione transcatetere , 3) studio elettrofisiologico, 4) sala operatoria, 5) esami strumentali in degenza.
In seguito al ricovero del 2 luglio 2018, tuttavia, i medici dell' CP_4 non ritenevano più necessario procedere all'Ablazione
[...] transcatetare , di talchè la prestazione a cui faceva Parte_2 riferimento l'ablazione Transcatetare come disposto dalle condizioni di assicurazione, non veniva eseguita e l'assicurazione non provvedeva al ristoro delle spese sostenute dal nonostante questi avesse inviato Parte_3 la fattura di ricovero e di tutti i costi dell'operazione.
Il presente giudizio , pertanto, è sorto per la pretesa del a ch è la Parte_3
Compagnia lo rimborsasse per tutte le spese del ricovero rese necessarie dall'intervento programmato, sia che l'intervento – per cui era stata rilasciata l'autorizzazione – fosse stato eseguito, sia che lo stesso non abbia avuto luogo per qualsiasi ragione.
1.2. Si costituiva in giudizio la ( già Controparte_3 [...]
, la quale chiedeva l'integrale rigetto della Controparte_2 domanda attorea, infondata e non provata, atteso che la garanzia invocata dall'attore ai fini dell'ottenimento del predetto rimborso, non era operante nel caso di specie.
1.3.La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e quindi dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni
2 dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 mediante discussione orale delle parti.
2.la domanda attorea è parzialmente fondata nei limiti di quanto si dirà.
2.1. Ed invero, l'art. 2 lettera A) della Polizza INASARCA (cfr. Doc. 3,
) indica chiaramente che l'oggetto dell'assicurazione è la copertura delle spese mediche (per onorari dell'équipe medica, costi della sala operatoria e dei materiali utilizzati, spese di assistenza medica e infermieristica, rette di degenza, ecc.) per i ricoveri in Istituti di Cura (pubblici o privati, anche in regime di Day Hospital) durante i quali venga eseguito almeno uno dei
Grandi Interventi Chirurgici tassativamente elencati nell'Allegato A della
Polizza stessa.
Su tale punto è evidente che parte attrice non possa pretendere nulla in relazione alle spese riguardante l'intervento di Ablazione Transcatetare atteso che l'intervento programmato, dopo più accurate ed approfondite indagini mediche, non veniva eseguito e conseguentemente devono restare escluse le spese 1)relative all'equipe medica per intervento ed assistenza in reparto che vengono individuate nella fattura a sostegno della prestazione in euro 2.785,40 ( vedi fattura n. 2018002193 Centro
Cardiologico Monzino del 24.07.2018 ), 2) le spese “prezzo procedura” che si riferisce al costo specifico di un intervento o trattamento medico specifico, distinto dalle spese generali di degenza, materiali o altre prestazioni accessorie, 3) nonché le spese per servizio alberghiero espressamente escluse alla lettera e) ALLEGATO A) delle condizioni di assicurazione .
La prestazione sanitaria di Ablazione Transcatetare prescritta al Taverriti, non essendo stata eseguita e quindi non essendosi reso necessario l'utilizzo dell'equipe medica , sala operatoria, degenza, spese medicine ecc., non può trovare giustificazione nella pretesa di parte attrice, non correlandosi con le condizioni generali prescritte nella polizza assicurativa.
2.2. La polizza in questione, tuttavia in tema di riconoscimento delle spese, alla GARANZIE PRINCIPALI A) inerenti i Ricoveri per Grandi Interventi
(previsti nell' ALLEGATO A), alla lettera c) prevede il riconoscimento delle spese relative ad assistenza medica ed infermieristica, cure,
3 accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al periodo di ricovero ed alla patologia che comporta il ricovero” ed ancora alla lettera e) stesso articolo, prevede che vengano riconosciute “le spese relative ad spese sostenute per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati anche al di fuori dell'istituto di Cura nei 120 giorni precedenti il ricovero e ad esso correlati, nonché quelle sostenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissione del ricovero per prestazioni sanitarie, trattamenti fisioterapici
e/o rieducativi, esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche ambulatoriali, terapie radianti e chemioterapiche, cure termali(escluse le spese alberghiere), purché correlati al ricovero. In tale ambito si intendono compresi i ricoveri per cure, accertamenti ed interventi preparatori all'intervento principale assicurato o da questo resi necessari e comunque ad esso connessi.
Sicchè alla luce delle condizioni dettate dalla polizza di assicurazione possono essere riconosciute le spese riguardanti 1) costi del personale per supporto e per gestione attività privata pari ad euro 677,60 di cui alla fattura sopra descritta nonché 2)i costi per la diagnostica strumentale pari ad euro 1.080,80 per un totale di euro 1.766,40.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda attrice deve essere parzialmente accolta con conseguente condanna di Controparte_3
( già ). al pagamento della somma di
[...] Controparte_2 euro 1.766,40 oltre interessi legali dal dì della domanda (16.12.2019) fino al soddisfo.
3. Le spese di lite, vista la parziale soccombenza, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna
(già in persona Controparte_3 Controparte_2 del legale rappresentante p.t. al pagamento nei confronti di Parte_4
[...
[...] [...]
[...]
della somma di euro 1.766,40 oltre interessi legali dal dì della
[...] domanda fino al soddisfo;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 25 settembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
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