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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1277/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avvocato SCIANDIVASCI VITO MARIO
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato INDOLFI ANGELA, C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione consensuale e cessazione degli effetti civili su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 13/06/2024 sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 21/06/2024, contenente le condizioni della separazione;
rilevato che l'avv. Indolfi, unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti, depositava una scrittura privata datata 13/6/2024, sottoscritta dalle parti, contenente accordi di natura patrimoniale non ricompresi negli accordi di separazione di cui al ricorso introduttivo, riportandosi alla stessa, mentre l'avv. non faceva alcuna menzione di tale Parte_1
scrittura privata, limitandosi a riportarsi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo;
vista l'ordinanza dell'11/10/2024 con la quale il Giudice istruttore disponeva la comparizione personale delle parti affinché le stesse chiarissero con esattezza le condizioni della separazione consensuale, rinviando all'uopo all'udienza del 16/01/2025; rilevato che alla predetta udienza le parti chiarivano che la convenzione sopra menzionata non rientrava negli accordi né di separazione né di cessazione degli effetti civili del matrimonio e si riportavano esclusivamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo;
verificata altresì alla medesima udienza che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi, che hanno confermato la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato il parere favorevole espresso dal P.M. in sede;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21/06/2024 da e , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, coniugati il 12/08/2017 in FERRANDINA, alle condizioni da loro Controparte_1
concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del 13/06/2024 iscritto a ruolo il 21/06/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FERRANDINA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, Parte II, serie A, numero 15;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
29/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco