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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/10/2024, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.242/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione prot.
74361/2021/653 del 17.12.2021 emessa dall' Parte_1
di Siracusa promossa da
a socio unico (Cod. fisc. e P. iva: ) con sede in Floridia Parte_2 P.IVA_1
(SR) v.le Vittorio Veneto n. 186/I, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Spada del Foro di Catania, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata in via Roma n.
7, Floridia
- opponente - nei confronti di
di Siracusa, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici, in Catania, via Vecchia Ognina n.
149, è domiciliata.
pagina 1 di 5 - opposta -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione la società proponeva opposizione ex art. 3 R.D. Parte_2
639/1910 e art. 32 D.Lgs. 150/2011 avverso l'ingiunzione di pagamento n.
74361/2021/653 del 17.12.2021, notificata a mezzo pec in data 17.12.2021 emessa dall' per i seguenti Parte_3
importi: € 100.393,50 (per saldi quindicinali anno 2016); € 10.393,05 (penali); € 200,79
(interessi).
Esponeva che l'ingiunzione in questione era stata emessa a seguito del mancato versamento da parte della delle somme dovute per l'anno 2016 a titolo di Parte_2
saldi quindicinali, penali e relativi interessi, relativamente alla convenzione di concessione n. 149 di cui la stessa è titolare ai sensi del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169 e del D. M. del 15 febbraio 1999, per l'affidamento in concessione dell'esercizio della raccolta scommesse all'interno dell'ippodromo di Siracusa.
Con la spiegata opposizione la a socio unico eccepiva l'insussistenza Parte_2
delle somme pretese in pagamento dall' (per Parte_3
l'anno 2016), in virtù del maggior credito pari € 447.489,54 (oltre interessi di mora fino al soddisfo) maturato dalla opponente a titolo di maggiori compensi/aggi di raccolta scaturenti ex lege dal medesimo rapporto concessorio (nel periodo antecedente: dall'1.01.2003 al 31.07.2012) e già liquidato in favore della medesima società dal Tribunale di Catania con D.I. n. 2560/2012, e confermato con la sentenza n.
5297/2015 Tribunale Civile di Catania passata in cosa giudicata, in danno dell'allora cui è succeduta l' essendosi estinto per avvenuta CP_2 Parte_1
compensazione delle reciproche partite di dare ed avere.
Concludeva chiedendo in via preliminare, anche inaudita parte, di sospendere l'ordinanza ingiunzione e nel merito dichiarare nulla, illegittima, e comunque revocare, annullare, e rendere priva di qualsiasi efficacia ed effetto l'ingiunzione di pagamento.
Si costituiva per l'opposta l'avvocatura dello Stato la quale contestava il contenuto dell'atto di opposizione sulla scorta della argomentazione secondo cui per il concessionario vige ex lege l'obbligo di versare a cadenza quindicinale le pagina 2 di 5 differenze dovute (saldi) delle somme raccolte come scommesse, al netto delle vincite pagate e della provvigione spettante al concessionario.
Evidenziava che tali somme sono il risultato delle giocate così come affluiscono al
Totalizzatore nazionale e che dall'interrogazione telematica dei relativi dati, l' Pt_1
provvede nei casi di omissione del relativo onere, a richiedere il pagamento di quanto dovuto.
Esponeva ancora che a seguito della variazione della percentuale di corrispettivo riconosciuto ai concessionari della raccolta scommesse IC , così come disposto dalla Legge finanziaria 2003 e del mancato riconoscimento di detto corrispettivo alle agenzie di raccolta scommesse all'interno degli ippodromi, si era instaurato con l'opponente un contenzioso civile che si concludeva con la sentenza del tribunale di
Catania n. 5297/2015, passata in giudicato. A seguito di tale decisione, la società risultava creditrice nei confronti dell'Agenzia, di un importo quantificato Parte_2
al 31.12.2012 in € 447.489,54, oltre interessi di mora maturati e maturandi.
Attesa comunque la posizione debitoria della opponente anche con riferimento ad altre annualità, la Centrale richiedeva all'Ufficio di Palermo, all'epoca CP_1
competente per la specifica materia, di fornire un report della posizione debitoria del concessionario per procedere alla corretta definizione in compensazione dei reciproci rapporti.
Con nota prot. 37181 del 24.05.2017 l'Ufficio di Palermo comunicava la posizione debitoria per saldi non versati dal 2013 al 2017, pari ad € 413.676,49, oltre penali ed interessi.
Pertanto, preso atto dell'entità del debito di la Pt_2 [...]
a totalizzatore Controparte_3
disponeva il fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 69 R.D. 2440/1923, del credito vantato dalla società odierna opponente.
Rilevava quindi l'opposta che, atteso che la riscossione dei saldi dovuti per l'anno
2016 doveva essere effettuata entro le scadenze previste dalla vigente normativa
(31 dicembre del quinto anno successivo all'annualità dovuta), la Parte_3
, subentrante nella competenza in materia all'Ufficio Regionale di Palermo,
[...]
nell'immediatezza della prescrizione della pretesa impositiva, emetteva l'ordinanza di ingiunzione opposta dalla società Parte_2
Chiedeva quindi la conferma dell'ordinanza di pagamento opposta.
pagina 3 di 5 Concessa la sospensione del provvedimento di ingiunzione venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
L'istruttoria veniva espletata tramite CTU contabile con il seguente mandato
“determinare, alla luce della documentazione versata in atti, i crediti vantati rispettivamente dalle parti;
accertare e quantificare in relazione all'ordinanza ingiunzione per cui è causa eventuali crediti dell' . Parte_3
Espletata l'istruttoria e ritenuta comunque la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del 15.10.2024 per la decisione e discussione.
La causa quindi all'odierna udienza, previa discussione delle parti, viene decisa.
Nel merito l'opposizione deve essere accolta nei termini che seguono.
Precisato che l'agenzia ha chiesto la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta pur non contestando il credito di parte opponente (cfr. pag.4 comparsa di costituzione di parte opposta) e che gli atti normativi richiamati da entrambe le parti prevedono l'obbligo per i concessionari autorizzati, del versamento delle relative imposte dovute allo Stato, deve anche rilevarsi che il controcredito fatto valere in compensazione è coperto da giudicato.
Premesso quanto sopra, si rileva che il CTU, le cui conclusioni sono da condividere in quanto prive di difetti tecnici, logici e giuridici, ha accertato la permanenza della posizione creditoria di rinveniente dai pregressi maggiori Parte_2
aggi/corrispettivi maturati dal 01.01.2003 nei confronti dell' Parte_3
(vedi pagg.
6-8 della relazione finale di Ctu dott.ssa ).
[...] Persona_1
Il CTU ha accertato quanto segue:
1) Il credito vantato dalla società nell'ipotesi in cui non sia accolta la Parte_2
compensazione tra le partite positive e negative il credito vantato dalla Parte_2
nei confronti dell è di € 585,736,05, mente Parte_3
nell'ipotesi in cui sia accolta l'eccezione di compensazione il credito residuo per i maggiori aggi non ricevuti dall'1.2.2003 al 31.12.2015, al netto delle somme non versate pe saldi quindicinali è di € 182.433,10;
2) I crediti vantati dell al 31.12.2016 è di € Parte_3
389.639,76 al netto di sanzioni e interessi e di € 446.486,03 comprensivo di sanzioni e interessi per ritardato pagamento.
Posto ciò, devono ritenersi compensati ex lege ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del
D.M. 11 giugno 2004 le somme dovute dal concessionario a titolo di saggio pagina 4 di 5 quindicinale per l'anno 2016 spettanti all' di cui Parte_3 all'ordinanza ingiunzione n. 74361/2021/653 del 17.12.2021, con il maggior credito derivante dai pregressi maggiori aggi/corrispettivi maturati dal 01.01.2003 nei confronti di come definitivamente liquidati dal Tribunale di Catania con Parte_3
la sentenza n. 5297/2015.
Va revocata dunque l'ordinanza di pagamento n. 74361/2021/653 del 17.12.2021.
Attesa la particolarità della materia, compensa fra le parti le spese di giudizio, salvo le spese di ctu che vanno poste a carico di parte opposta nella misura liquidata in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario, Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni altra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 242/2022, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza ingiunzione opposta;
- Compensa le spese giudizio;
- Pone le spese di ctu a carico dell nella misura già liquidata in Parte_3
corso di istruttoria.
La presente sentenza viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza del
15.10.2024 al quale è allegata, ed è immediatamente depositata pagina 5 di 5