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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 908/2024
PROMOSSA DA
(CF: ), elettivamente domiciliato in Catania, alla via Parte_1 C.F._1
Genova 45, presso lo studio dell'Avv. Elisa Maria Di Maggio (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva ) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
APPELLATA
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.6.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 2707/2024, pubblicata in data 3.6.2024, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione a precetto proposta da in quanto fondata sul solo rilievo che l'esecuzione gli sarebbe Parte_1 stata di pregiudizio in ragione delle sue condizioni economiche per cui chiedeva, conseguentemente, una riduzione dell'importo precettato.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza proponeva appello insistendo nella richiesta di riduzione Parte_1 dell'importo precettato, stanti le difficoltà finanziarie in cui versava.
Si costituiva in giudizio la quale osservava che: “Non è certamente con una opposizione Controparte_1 al giudice che il debitore può ottenere una rateazione del debito e/o un saldo e stralcio.
Non è certamente il Giudice che può ridurre in maniera apodittica l'ammontare di un debito (peraltro riconosciuto nell'an e nel quantum) senza valide ragioni giuridiche.
Le condizioni economiche dell'opponente non sono idonee a fondare un interesse all'opposizione, che invero, deve basarsi su questioni di carattere giuridico. Infatti, come già evidenziato in primo grado, tali aspetti avrebbero potuto essere rappresentati alla creditrice in sede stragiudiziale, evitando di ingolfare la giustizia, per ottenere un piano di rientro e/o un saldo e stralcio che solo la creditrice può concedere”.
All'udienza dell'11.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene la Corte che l'appello sia del tutto inammissibile.
Invero, con il gravame l'appellante si limita a riproporre le medesime argomentazioni poste a sostegno dell'atto di opposizione a precetto il quale, a sua volta, era completamente privo di giuridico fondamento per le ragioni bene esposte dall'appellata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 908/24 R.G., avente ad oggetto l'appello pagina 2 di 3 proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2707/2024, Parte_1 pubblicata in data 3.6.2024: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 908/2024
PROMOSSA DA
(CF: ), elettivamente domiciliato in Catania, alla via Parte_1 C.F._1
Genova 45, presso lo studio dell'Avv. Elisa Maria Di Maggio (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva ) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
APPELLATA
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.6.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 2707/2024, pubblicata in data 3.6.2024, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione a precetto proposta da in quanto fondata sul solo rilievo che l'esecuzione gli sarebbe Parte_1 stata di pregiudizio in ragione delle sue condizioni economiche per cui chiedeva, conseguentemente, una riduzione dell'importo precettato.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza proponeva appello insistendo nella richiesta di riduzione Parte_1 dell'importo precettato, stanti le difficoltà finanziarie in cui versava.
Si costituiva in giudizio la quale osservava che: “Non è certamente con una opposizione Controparte_1 al giudice che il debitore può ottenere una rateazione del debito e/o un saldo e stralcio.
Non è certamente il Giudice che può ridurre in maniera apodittica l'ammontare di un debito (peraltro riconosciuto nell'an e nel quantum) senza valide ragioni giuridiche.
Le condizioni economiche dell'opponente non sono idonee a fondare un interesse all'opposizione, che invero, deve basarsi su questioni di carattere giuridico. Infatti, come già evidenziato in primo grado, tali aspetti avrebbero potuto essere rappresentati alla creditrice in sede stragiudiziale, evitando di ingolfare la giustizia, per ottenere un piano di rientro e/o un saldo e stralcio che solo la creditrice può concedere”.
All'udienza dell'11.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene la Corte che l'appello sia del tutto inammissibile.
Invero, con il gravame l'appellante si limita a riproporre le medesime argomentazioni poste a sostegno dell'atto di opposizione a precetto il quale, a sua volta, era completamente privo di giuridico fondamento per le ragioni bene esposte dall'appellata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 908/24 R.G., avente ad oggetto l'appello pagina 2 di 3 proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2707/2024, Parte_1 pubblicata in data 3.6.2024: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3