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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/06/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 28392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Dott.ssa Francesca Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 28392/2024, avente ad oggetto “ricorso ex art. 281 decies c.p.c.”, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Eric Zanotelli e Laura Parte_1 P.IVA_1
Zanotelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Plebisciti, n. 3
RICORRENTE contro
(C.F. , quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._1 individuale
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto di installazione apparecchi da gioco.
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE: NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE. Accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di cui agli artt. 2 e 3 del contratto di installazione, nonché l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, condannare la convenuta a risarcire il danno patito da nella misura derivante Parte_1 dall'applicazione della clausola penale di cui all'art. 10 del Contratto, ridotta e limitata ad €
24.000,00 (o nel diverso importo che risulterà in corso di causa), oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
IN VIA SUBORDINATA. Accertato il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte in contratto, dichiarare la risoluzione per inadempimento del medesimo e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire il danno patito da nella misura derivante dall'applicazione Parte_1 delle clausole penali di cui all'art. 10 del Contratto, ridotta e limitata ad € 24.000,00 (o nel diverso importo che risulterà in corso di causa), oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento, oltre rimborso forfetario e C.p.A..
IN VIA ISTRUTTORIA. Con riserva di ulteriormente produrre e formulare, in esito alle difese avversarie, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”, indicandosi a teste il IG. (domiciliato presso l'unità Testimone_1 locale di in Verona, via Torricelli 71/A): Parte_1
1) la numerazione telefonica 327 523 2806 era utilizzata dalla convenuta nelle conversazioni
(telefoniche o via whatsapp) con il teste;
2) tra l'ottobre 2023 e il marzo 2024 il teste svolgeva attività di funzionario commerciale per la società presso il “Bar Ristorante da Doina” (sito in Loreo, Via Cavanella Po n. 695), Parte_1 gestito dalla IG.ra ; Controparte_1
3) nel marzo 2023 la IG.ra ha più volte contattato telefonicamente il teste, lamentando CP_1 difficoltà nel pagamento delle utenze del locale e dichiarando ripetutamente la propria intenzione di cessare l'attività;
4) il doc. 9 che si rammostra al teste rappresenta screenshot dei messaggi whatsapp che la IG.ra
ha trasmesso al teste il 26 marzo 2024 alle 08:54; CP_1
5) il doc 6 ed il doc. 10 che si rammostrano al teste corrispondono al contenuto dei messaggi audio whatsapp che la IG.ra ha trasmesso al teste rispettivamente il 12 marzo 2024 alle 08:53 CP_1 ed il 26 marzo 2024 alle 10:11;
6) nelle circostanze di cui ai punti precedenti la IG.ra ha chiesto al teste un contributo CP_1 economico da parte di spiegando che in mancanza non avrebbe potuto continuare a gestire Pt_1 la propria attività;
7) nel corso del marzo 2024 la IG.ra ha comunicato telefonicamente al teste che in CP_1 mancanza di tale aiuto economico avrebbe fatto ritirare gli apparecchi da gioco;
8) nel corso del mese di marzo 2024 il teste ha rinvenuto più volte il locale Bar Ristorante da Doina chiuso.
Concisa esposizione delle ragioni di diritto e dei motivi in fatto
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., d'ora innanzi, ) ha esposto di aver Parte_1 Pt_1 stipulato, in data 31 ottobre 2023, con (in prosieguo, anche “Esercente”), Controparte_1 titolare dell'impresa individuale “Bar Ristorante da Doina”, sita in Loreo (RO), Via Canavella Po 695
(45017), un contratto di installazione di apparecchi di intrattenimento, di cui all'art. 110, co. 6,
T.U.L.P.S., della durata di sessanta mesi (cinque anni), avente ad oggetto la consegna e l'installazione, presso il suddetto esercizio commerciale, di quattro apparecchi e un cambiamonete
(in prosieguo, “il materiale”) (docc. 2 e 4). Con un contestuale accordo integrativo, ha Pt_1 riconosciuto all'Esercente, la somma di € 5.000, a titolo di acconto sul corrispettivo negoziale
(pattuito in una quota degli incassi che avrebbe percepito), con l'intesa che essa lo avrebbe restituito decurtandolo dal corrispettivo dovuto, a partire dal mese successivo al primo (doc. 5). La ricorrente ha esposto che il contratto prevedeva, a carico dell'Esercente, gli obblighi di mantenere attiva la connessione degli apparecchi alla rete telematica e di garantire il regolare svolgimento delle attività in gioco per tutta la durata del rapporto, e che la violazione di tali obblighi era sanzionata dalla risoluzione di diritto (artt. 2 e 5) e dalla penale negoziale di € 30,00 per ciascun giorno intercorrente tra la risoluzione e la scadenza del contratto (art. 10).
Ha riferito che la resistente , il 12 marzo 2024, dopo meno di sei mesi dall'inizio del CP_1
rapporto, ha contattato via whatsapp funzionario commerciale di , Testimone_1 Pt_1 comunicandogli l'intenzione di cessare l'attività commerciale per difficoltà economiche;
la ricorrente, con PEC del 21 marzo 2024, ha replicato che il contratto non prevedeva a suo favore alcun diritto di recesso e che essa non aveva alcun interesse ad uno scioglimento consensuale anticipato del contratto.
Siccome l'esercizio commerciale era stato più volte rinvenuto chiuso e la resistente aveva ribadito l'intenzione di cessare l'attività, ha, infine, provveduto al detto ritiro in data 25 marzo Pt_1
2024. Il 26 marzo 2024 la ha proposto di reinstallare gli apparecchi, a fronte della CP_1
corresponsione della somma di € 3.000,00 da parte della ricorrente, la quale non ha accettato ed anzi, con PEC del 28 maggio 2024, le ha comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa negoziale ed ha chiesto il pagamento della penale e del residuo importo, non ancora rimborsato, dell'acconto sul corrispettivo, versato in forza dell'accordo integrativo del contratto (= € 3.808,31).
Ciò premesso in fatto, ha dedotto, in diritto, l'inadempimento di Pt_1 Controparte_1
all'obbligo di mantenere in esercizio gli apparecchi per tutta la durata del contratto, stante il recesso anticipato da essa esercitato, ed ha chiesto di dichiarare risolto di diritto il contratto, in forza della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 5.
Ha, altresì, allegato il diritto al pagamento della penale negoziale di € 199.040,00, così calcolata in ragione dei giorni intercorrenti tra la risoluzione di diritto e la scadenza natura le del contratto (=1.617
X € 30), nonché quello alla restituzione del residuo importo dell'acconto ricevuto dalla resistente, ma ha chiesto la condanna della resistente al pagamento, per entrambe le causali, della minore somma di
€ 24.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c..
In via subordinata, ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ferma la predetta domanda di condanna al pagamento.
La resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Ammessa parzialmente, ed espletata, l'istruttoria orale, sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata riservata in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, c.p.c.
2. La domanda principale è fondata. La ricorrente ha offerto la prova documentale del titolo posto a fondamento della stessa, versando in atti il “contratto di installazione” e le relative Condizioni generali, sottoscritte il 31 ottobre 2023, nonché il separato, ma contestuale, accordo integrativo, col quale ha riconosciuto e versato Pt_1
alla la somma di € 5.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo negoziale (docc. 2 e 5). CP_1
Il contratto non contiene l'esatta indicazione degli apparecchi installati, che si legge, invece, nel verbale di consegna (doc. 4); quest'ultimo, sebbene non sottoscritto dalla resistente, reca il timbro della ditta individuale e, in ogni caso, l'individuazione dei cinque beni installati risulta dal
“documento di ritiro” del 24 marzo 2024 (doc. 8), che li elenca, con la menzione dei rispettivi codici e modelli, sicché non vi possono essere incertezza circa la puntuale identificazione dei beni oggetto del contratto.
Il contratto prevede:
- all'art. 2, terzo paragrafo, delle Condizioni generali, l'obbligo per l'Esercente di mantenere acceso e collegato ogni apparecchio alla Rete telematica ed il divieto di scollegarlo o comunque di spegnerlo o disattivarlo;
- all'art. 5 delle Condizioni generali, una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di violazione da parte dell'Esercente degli obblighi di custodia e mantenimento in esercizio degli apparecchi;
- all'art. 10 del Condizioni generali (“Interruzione anticipata per causa o volontà dell'Esercente”), una penale per l'inadempimento di tali obblighi (“… qualora il presente contratto sia risolto per inadempimento dell'esercente, questi sarà tenuto al pagamento di una penale convenuta forfetariamente in € 30,00 (trenta/00) al giorno per ogni apparecchio installato, dalla data di risoluzione sino alla data di scadenza del contratto … un eguale importo sarà parimenti dovuto qualora l'Esercente dichiari la propria volontà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero receda di fatto, anche cessando – anche solo di fatto –
l'attività”).
Ciò premesso, il teste escusso, responsabile commerciale di da circa Testimone_1 Pt_1 vent'anni, ha riferito di essersi occupato personalmente dei rapporti con la , sin dall'inizio, CP_1
ed ha confermato la versione dei fatti narrata in ricorso. Ha dichiarato, specificamente, che la resistente lo ha contattato telefonicamente, con messaggi whatsapp e conversazioni telefoniche, comunicandogli l'intenzione di cessare l'attività commerciale, perché non era in grado di sostenerne i costi, e chiedendogli di provvedere al ritiro degli apparecchi installati (“la sig.ra mi ha fatto diverse telefonate nelle quali lamentava queste difficoltà. Io credo che la ragione fosse di ottenere da noi un aiuto economico, ulteriore rispetto a quello che le avevamo già riconosciuto … La sig.ra mi chiese di andare a ritirare gli apparecchi da gioco perché voleva chiudere i contratti. Noi abbiamo inizialmente temporeggiato per vedere se effettivamente aveva intenzione di chiudere il bar, come poi effettivamente ha fatto. Poi abbiamo ritirato gli apparecchi”).
Ha confermato che i messaggi whatsapp versati in atti, sono stati da lui ricevuti (“esaminato il doc.
9 confermo e dico che sono stati inviati a me”).
La ricorrente ha pure documentato di aver inviato all'Esercente la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e che tale comunicazione è stata da questa ricevuta in data 28 maggio
2024 (doc. 11).
Alla luce delle esposte risultanze documentali, ha assolto l'onere probatorio a suo Parte_1
carico, in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese e ciò anche con riguardo a quella concernente la restituzione del residuo importo ricevuto a titolo di acconto sul corrispettivo (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001:
“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la resistente, contumace, niente ha potuto allegare o dimostrare circa l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi delle obbligazioni di pagamento dedotte in lite.
La penale negoziale, pattuita in € 30,00 giornalieri, ammonta a quasi € 200.000,00.
La richiesta della ricorrente di condanna della controparte al pagamento della minore somma di €
24.000,00, comprensiva anche di € 3.808,31 dovuti a titolo restitutorio, merita senz'altro accoglimento, giacché non appare manifestamente eccessiva, in ragione dell'enorme decurtazione sul dovuto operata da , e la resistente deve essere condannata al pagamento della predetta Pt_1
somma, oltre interessi legali decorrenti dal 28 maggio 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e , tenuto conto del valore della causa e della contumacia della resistente, vengono liquidate come in dispositivo, nei minimi tariffari, quanto alle fasi di studio e introduttiva, stante la semplicità delle questioni trattate, e nei valori medi, quanto alla fase istruttoria,
e con esclusione della fase decisionale, avendo la ricorrente redatto il solo atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) previo accertamento dell'inadempimento di , dichiara risolto di diritto il Controparte_1
contratto di installazione di apparecchi da intrattenimento stipulato il 31 ottobre 2023; 2) condanna al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
24.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., dal 28 maggio 2023 al saldo;
3) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 2.529,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, e € 270,00 per esborsi.
Milano, 31/05/2025
Il Giudice
Francesca Savignano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Dott.ssa Francesca Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 28392/2024, avente ad oggetto “ricorso ex art. 281 decies c.p.c.”, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Eric Zanotelli e Laura Parte_1 P.IVA_1
Zanotelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Plebisciti, n. 3
RICORRENTE contro
(C.F. , quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1 C.F._1 individuale
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto di installazione apparecchi da gioco.
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE: NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE. Accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di cui agli artt. 2 e 3 del contratto di installazione, nonché l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, condannare la convenuta a risarcire il danno patito da nella misura derivante Parte_1 dall'applicazione della clausola penale di cui all'art. 10 del Contratto, ridotta e limitata ad €
24.000,00 (o nel diverso importo che risulterà in corso di causa), oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
IN VIA SUBORDINATA. Accertato il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte in contratto, dichiarare la risoluzione per inadempimento del medesimo e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire il danno patito da nella misura derivante dall'applicazione Parte_1 delle clausole penali di cui all'art. 10 del Contratto, ridotta e limitata ad € 24.000,00 (o nel diverso importo che risulterà in corso di causa), oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento, oltre rimborso forfetario e C.p.A..
IN VIA ISTRUTTORIA. Con riserva di ulteriormente produrre e formulare, in esito alle difese avversarie, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”, indicandosi a teste il IG. (domiciliato presso l'unità Testimone_1 locale di in Verona, via Torricelli 71/A): Parte_1
1) la numerazione telefonica 327 523 2806 era utilizzata dalla convenuta nelle conversazioni
(telefoniche o via whatsapp) con il teste;
2) tra l'ottobre 2023 e il marzo 2024 il teste svolgeva attività di funzionario commerciale per la società presso il “Bar Ristorante da Doina” (sito in Loreo, Via Cavanella Po n. 695), Parte_1 gestito dalla IG.ra ; Controparte_1
3) nel marzo 2023 la IG.ra ha più volte contattato telefonicamente il teste, lamentando CP_1 difficoltà nel pagamento delle utenze del locale e dichiarando ripetutamente la propria intenzione di cessare l'attività;
4) il doc. 9 che si rammostra al teste rappresenta screenshot dei messaggi whatsapp che la IG.ra
ha trasmesso al teste il 26 marzo 2024 alle 08:54; CP_1
5) il doc 6 ed il doc. 10 che si rammostrano al teste corrispondono al contenuto dei messaggi audio whatsapp che la IG.ra ha trasmesso al teste rispettivamente il 12 marzo 2024 alle 08:53 CP_1 ed il 26 marzo 2024 alle 10:11;
6) nelle circostanze di cui ai punti precedenti la IG.ra ha chiesto al teste un contributo CP_1 economico da parte di spiegando che in mancanza non avrebbe potuto continuare a gestire Pt_1 la propria attività;
7) nel corso del marzo 2024 la IG.ra ha comunicato telefonicamente al teste che in CP_1 mancanza di tale aiuto economico avrebbe fatto ritirare gli apparecchi da gioco;
8) nel corso del mese di marzo 2024 il teste ha rinvenuto più volte il locale Bar Ristorante da Doina chiuso.
Concisa esposizione delle ragioni di diritto e dei motivi in fatto
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., d'ora innanzi, ) ha esposto di aver Parte_1 Pt_1 stipulato, in data 31 ottobre 2023, con (in prosieguo, anche “Esercente”), Controparte_1 titolare dell'impresa individuale “Bar Ristorante da Doina”, sita in Loreo (RO), Via Canavella Po 695
(45017), un contratto di installazione di apparecchi di intrattenimento, di cui all'art. 110, co. 6,
T.U.L.P.S., della durata di sessanta mesi (cinque anni), avente ad oggetto la consegna e l'installazione, presso il suddetto esercizio commerciale, di quattro apparecchi e un cambiamonete
(in prosieguo, “il materiale”) (docc. 2 e 4). Con un contestuale accordo integrativo, ha Pt_1 riconosciuto all'Esercente, la somma di € 5.000, a titolo di acconto sul corrispettivo negoziale
(pattuito in una quota degli incassi che avrebbe percepito), con l'intesa che essa lo avrebbe restituito decurtandolo dal corrispettivo dovuto, a partire dal mese successivo al primo (doc. 5). La ricorrente ha esposto che il contratto prevedeva, a carico dell'Esercente, gli obblighi di mantenere attiva la connessione degli apparecchi alla rete telematica e di garantire il regolare svolgimento delle attività in gioco per tutta la durata del rapporto, e che la violazione di tali obblighi era sanzionata dalla risoluzione di diritto (artt. 2 e 5) e dalla penale negoziale di € 30,00 per ciascun giorno intercorrente tra la risoluzione e la scadenza del contratto (art. 10).
Ha riferito che la resistente , il 12 marzo 2024, dopo meno di sei mesi dall'inizio del CP_1
rapporto, ha contattato via whatsapp funzionario commerciale di , Testimone_1 Pt_1 comunicandogli l'intenzione di cessare l'attività commerciale per difficoltà economiche;
la ricorrente, con PEC del 21 marzo 2024, ha replicato che il contratto non prevedeva a suo favore alcun diritto di recesso e che essa non aveva alcun interesse ad uno scioglimento consensuale anticipato del contratto.
Siccome l'esercizio commerciale era stato più volte rinvenuto chiuso e la resistente aveva ribadito l'intenzione di cessare l'attività, ha, infine, provveduto al detto ritiro in data 25 marzo Pt_1
2024. Il 26 marzo 2024 la ha proposto di reinstallare gli apparecchi, a fronte della CP_1
corresponsione della somma di € 3.000,00 da parte della ricorrente, la quale non ha accettato ed anzi, con PEC del 28 maggio 2024, le ha comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa negoziale ed ha chiesto il pagamento della penale e del residuo importo, non ancora rimborsato, dell'acconto sul corrispettivo, versato in forza dell'accordo integrativo del contratto (= € 3.808,31).
Ciò premesso in fatto, ha dedotto, in diritto, l'inadempimento di Pt_1 Controparte_1
all'obbligo di mantenere in esercizio gli apparecchi per tutta la durata del contratto, stante il recesso anticipato da essa esercitato, ed ha chiesto di dichiarare risolto di diritto il contratto, in forza della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 5.
Ha, altresì, allegato il diritto al pagamento della penale negoziale di € 199.040,00, così calcolata in ragione dei giorni intercorrenti tra la risoluzione di diritto e la scadenza natura le del contratto (=1.617
X € 30), nonché quello alla restituzione del residuo importo dell'acconto ricevuto dalla resistente, ma ha chiesto la condanna della resistente al pagamento, per entrambe le causali, della minore somma di
€ 24.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c..
In via subordinata, ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ferma la predetta domanda di condanna al pagamento.
La resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Ammessa parzialmente, ed espletata, l'istruttoria orale, sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata riservata in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, c.p.c.
2. La domanda principale è fondata. La ricorrente ha offerto la prova documentale del titolo posto a fondamento della stessa, versando in atti il “contratto di installazione” e le relative Condizioni generali, sottoscritte il 31 ottobre 2023, nonché il separato, ma contestuale, accordo integrativo, col quale ha riconosciuto e versato Pt_1
alla la somma di € 5.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo negoziale (docc. 2 e 5). CP_1
Il contratto non contiene l'esatta indicazione degli apparecchi installati, che si legge, invece, nel verbale di consegna (doc. 4); quest'ultimo, sebbene non sottoscritto dalla resistente, reca il timbro della ditta individuale e, in ogni caso, l'individuazione dei cinque beni installati risulta dal
“documento di ritiro” del 24 marzo 2024 (doc. 8), che li elenca, con la menzione dei rispettivi codici e modelli, sicché non vi possono essere incertezza circa la puntuale identificazione dei beni oggetto del contratto.
Il contratto prevede:
- all'art. 2, terzo paragrafo, delle Condizioni generali, l'obbligo per l'Esercente di mantenere acceso e collegato ogni apparecchio alla Rete telematica ed il divieto di scollegarlo o comunque di spegnerlo o disattivarlo;
- all'art. 5 delle Condizioni generali, una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di violazione da parte dell'Esercente degli obblighi di custodia e mantenimento in esercizio degli apparecchi;
- all'art. 10 del Condizioni generali (“Interruzione anticipata per causa o volontà dell'Esercente”), una penale per l'inadempimento di tali obblighi (“… qualora il presente contratto sia risolto per inadempimento dell'esercente, questi sarà tenuto al pagamento di una penale convenuta forfetariamente in € 30,00 (trenta/00) al giorno per ogni apparecchio installato, dalla data di risoluzione sino alla data di scadenza del contratto … un eguale importo sarà parimenti dovuto qualora l'Esercente dichiari la propria volontà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero receda di fatto, anche cessando – anche solo di fatto –
l'attività”).
Ciò premesso, il teste escusso, responsabile commerciale di da circa Testimone_1 Pt_1 vent'anni, ha riferito di essersi occupato personalmente dei rapporti con la , sin dall'inizio, CP_1
ed ha confermato la versione dei fatti narrata in ricorso. Ha dichiarato, specificamente, che la resistente lo ha contattato telefonicamente, con messaggi whatsapp e conversazioni telefoniche, comunicandogli l'intenzione di cessare l'attività commerciale, perché non era in grado di sostenerne i costi, e chiedendogli di provvedere al ritiro degli apparecchi installati (“la sig.ra mi ha fatto diverse telefonate nelle quali lamentava queste difficoltà. Io credo che la ragione fosse di ottenere da noi un aiuto economico, ulteriore rispetto a quello che le avevamo già riconosciuto … La sig.ra mi chiese di andare a ritirare gli apparecchi da gioco perché voleva chiudere i contratti. Noi abbiamo inizialmente temporeggiato per vedere se effettivamente aveva intenzione di chiudere il bar, come poi effettivamente ha fatto. Poi abbiamo ritirato gli apparecchi”).
Ha confermato che i messaggi whatsapp versati in atti, sono stati da lui ricevuti (“esaminato il doc.
9 confermo e dico che sono stati inviati a me”).
La ricorrente ha pure documentato di aver inviato all'Esercente la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e che tale comunicazione è stata da questa ricevuta in data 28 maggio
2024 (doc. 11).
Alla luce delle esposte risultanze documentali, ha assolto l'onere probatorio a suo Parte_1
carico, in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese e ciò anche con riguardo a quella concernente la restituzione del residuo importo ricevuto a titolo di acconto sul corrispettivo (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001:
“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, la resistente, contumace, niente ha potuto allegare o dimostrare circa l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi delle obbligazioni di pagamento dedotte in lite.
La penale negoziale, pattuita in € 30,00 giornalieri, ammonta a quasi € 200.000,00.
La richiesta della ricorrente di condanna della controparte al pagamento della minore somma di €
24.000,00, comprensiva anche di € 3.808,31 dovuti a titolo restitutorio, merita senz'altro accoglimento, giacché non appare manifestamente eccessiva, in ragione dell'enorme decurtazione sul dovuto operata da , e la resistente deve essere condannata al pagamento della predetta Pt_1
somma, oltre interessi legali decorrenti dal 28 maggio 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e , tenuto conto del valore della causa e della contumacia della resistente, vengono liquidate come in dispositivo, nei minimi tariffari, quanto alle fasi di studio e introduttiva, stante la semplicità delle questioni trattate, e nei valori medi, quanto alla fase istruttoria,
e con esclusione della fase decisionale, avendo la ricorrente redatto il solo atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) previo accertamento dell'inadempimento di , dichiara risolto di diritto il Controparte_1
contratto di installazione di apparecchi da intrattenimento stipulato il 31 ottobre 2023; 2) condanna al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
24.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., dal 28 maggio 2023 al saldo;
3) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 2.529,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, e € 270,00 per esborsi.
Milano, 31/05/2025
Il Giudice
Francesca Savignano