Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2016, n. 1091
CASS
Sentenza 21 gennaio 2016

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In tema di lesione del diritto all'immagine ed alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza su un quotidiano, costituendo tale misura, oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi.

Commentario1

  • 1Diffamazione a mezzo stampa: la pubblicazione della sentenza di condanna non ha valore ripristinatorio del danno neanche in misura parzialeAccesso limitato
    Angela Chiacchio · https://www.altalex.com/ · 26 febbraio 2016
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2016, n. 1091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1091
Data del deposito : 21 gennaio 2016

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