Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1965, n. 1066
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Sentenza 26 maggio 1965

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La Competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una societa appartiene al tribunale del luogo in cui essa svolge la sua prevalente attivita e trovasi il suo centro direttivo e rappresentativo. Ove codesto luogo non coincida con la Sede legale della societa indicata nel registro delle imprese, occorre aver riguardo alla Sede effettiva e non all'altra purche sussistano elementi sicuri per poter escludere la cennata coincidenza. ( Conf. 1964/63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1965, n. 1066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1066
    Data del deposito : 26 maggio 1965

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