Sentenza 26 maggio 1965
Massime • 1
La Competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una societa appartiene al tribunale del luogo in cui essa svolge la sua prevalente attivita e trovasi il suo centro direttivo e rappresentativo. Ove codesto luogo non coincida con la Sede legale della societa indicata nel registro delle imprese, occorre aver riguardo alla Sede effettiva e non all'altra purche sussistano elementi sicuri per poter escludere la cennata coincidenza. ( Conf. 1964/63).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1965, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1965 |
Testo completo
La Competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una societa appartiene al tribunale del luogo in cui essa svolge la sua prevalente attivita e trovasi il suo centro direttivo e rappresentativo. Ove codesto luogo non coincida con la Sede legale della societa indicata nel registro delle imprese, occorre aver riguardo alla Sede effettiva e non all'altra purche sussistano elementi sicuri per poter escludere la cennata coincidenza. ( Conf. 1964/63).*